Parole chiave
Massima

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1 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Enti creditizi - Sistemi di garanzia dei depositi - Direttiva 94/19 - Fondamento giuridico - Art. 57, n. 2, del Trattato - Ammissibilità

(Trattato CE, art. 57, n. 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19/CE)

2 Diritto comunitario - Principi - Principio di sussidiarietà - Esposizione, nella direttiva 94/19 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, dei motivi intesi a enunciare la conformità dell'azione del legislatore con il principio di sussidiarietà - Mancanza di richiamo espresso al principio - Violazione dell'obbligo di motivazione - Insussistenza

(Trattato CE, art. 190; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19/CE)

3 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Enti creditizi - Sistemi di garanzia dei depositi - Direttiva 94/19 - Divieto, per le succursali create da un ente creditizio autorizzato in uno Stato membro, di offrire una copertura superiore a quella proposta dal sistema di garanzia dello Stato membro ospitante - Violazione dell'obbligo di motivazione, degli artt. 3, lett. s), e 129 A del Trattato e del principio di proporzionalità - Insussistenza

(Trattato CE, art. 190; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19/CE, art. 4, n. 1, secondo comma)

4 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Enti creditizi - Sistemi di garanzia dei depositi - Direttiva 94/19 - Divieto, per le succursali create da un ente creditizio autorizzato in uno Stato membro, di offrire una copertura superiore a quella proposta dal sistema di garanzia dello Stato membro ospitante - Liceità allo stato attuale dell'armonizzazione - Violazione dell'art. 57, n. 2, del Trattato - Insussistenza

(Trattato CE, art. 57, n. 2; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19/CE, art. 4, n. 1, secondo comma; raccomandazione della Commissione 87/63/CE)

5 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Enti creditizi - Sistemi di garanzia dei depositi - Direttiva 94/19 - Obbligo per gli Stati membri di accogliere, all'interno dei loro sistemi di garanzia, le succursali di enti creditizi autorizzati in altri Stati membri - Violazione del principio del controllo da parte dello Stato membro di origine - Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19/CE, art. 4, n. 2)

6 Diritto comunitario - Principi - Proporzionalità - Portata - Violazione mediante la direttiva 94/19, che obbliga gli Stati membri ad accogliere, nei loro sistemi di garanzia dei depositi, le succursali degli enti creditizi autorizzati in altri Stati membri - Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19/CE, art. 4, n. 2)

7 Diritto comunitario - Principi - Proporzionalità - Portata - Violazione mediante la direttiva 94/19, che istituisce un obbligo di adesione di tutti gli enti creditizi ai sistemi di garanzia dei depositi - Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/19/CE, art. 3, n. 1, primo comma)

Massima

8 Il Parlamento e il Consiglio hanno correttamente adottato la direttiva 94/19, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, in base al solo art. 57, n. 2, del Trattato. Quest'ultima disposizione consente infatti alla Comunità di eliminare, mediante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, gli ostacoli relativi all'accesso alle attività autonome e al loro esercizio, tenendo conto al tempo stesso dell'interesse generale perseguito dai diversi Stati membri e disponendo un livello di protezione di questo interesse che risulti accettabile nella Comunità.

Orbene, risulta evidente che questa direttiva elimina ostacoli alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. Richiamando gli scopi del Trattato che trovano la loro più generale formulazione nell'art. 2 del medesimo, la direttiva in parola si prefigge infatti di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività degli enti creditizi nell'insieme della Comunità, eliminando qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, rafforzando nel contempo la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori. Del resto, i meccanismi che essa istituisce, in particolare l'adesione obbligatoria di tutti gli enti creditizi a sistemi di garanzia dei depositi come pure la copertura, ad opera dei sistemi di garanzia di ciascuno Stato membro, dei depositanti delle succursali create da enti creditizi in altri Stati membri, hanno l'effetto d'impedire agli Stati membri di far leva sulla tutela dei depositanti per ostacolare le attività degli enti creditizi autorizzati in altri Stati membri.

9 Il Parlamento e il Consiglio, pur non avendo espressamente fatto menzione del principio di sussidiarietà nella direttiva 94/19 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, hanno nondimeno ottemperato all'obbligo di motivazione, ad essi incombente in forza dell'art. 190 del Trattato, in quanto hanno indicato i motivi per i quali reputavano la loro azione conforme a tale principio, rilevando come l'obiettivo della loro azione potesse, date le sue dimensioni, essere meglio realizzato a livello comunitario e non potesse essere conseguito in modo adeguato dagli Stati membri.

10 Il divieto di esportazione sancito dall'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva 94/19, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, in forza del quale la copertura di cui si giovano i depositanti delle succursali create dagli enti creditizi in Stati membri diversi da quelli in cui sono stati autorizzati non può eccedere la copertura offerta dal corrispondente sistema di garanzia dello Stato membro ospitante, divieto considerato necessario dal Consiglio e dal Parlamento che hanno ritenuto, da un lato, che il livello e la portata della copertura offerti dal sistema di garanzia non dovessero divenire strumenti di concorrenza, e precisato, dall'altro, che il mercato avrebbe potuto subire perturbazioni dovute al fatto che le succursali di alcuni enti creditizi offrono livelli di copertura superiori a quelli offerti dagli enti creditizi autorizzati nello Stato ospitante, è correttamente motivato al riguardo e non costituisce né una violazione degli artt. 3, lett. s), e 129 A del Trattato né una violazione del principio di proporzionalità.

Infatti, anche se la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi nel settore bancario, obiettivi che la direttiva intende promuovere, devono essere accompagnati da un elevato livello di tutela dei consumatori, obiettivo enunciato agli artt. 3, lett. s), e 129 A del Trattato, nessuna disposizione del Trattato obbliga tuttavia il legislatore comunitario ad adeguarsi al livello di protezione più elevato riscontrabile in un dato Stato membro. Pertanto, la riduzione del livello di protezione che può prodursi in determinati casi per effetto dell'art. 4, n. 1, secondo comma, della detta direttiva non rimette in discussione il risultato generale cui tende la direttiva stessa, vale a dire il miglioramento sensibile della tutela dei risparmiatori all'interno della Comunità, e non è quindi incompatibile con l'obiettivo enunciato dagli artt. 3, lett. s), e 129 A del Trattato.

D'altra parte, dal limitato controllo giurisdizionale sull'intervento del legislatore comunitario in una situazione economica complessa non è emerso né che le istituzioni comunitarie, scegliendo di evitare ab initio qualsiasi perturbazione del mercato, non perseguissero un obiettivo legittimo, né che il divieto di esportazione fosse manifestamente sproporzionato per gli enti creditizi interessati.

11 Il divieto di esportazione istituito dall'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva 94/19, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, in forza del quale la copertura di cui si giovano i depositanti delle succursali create dagli enti creditizi in Stati membri diversi da quelli in cui sono stati autorizzati non può eccedere la copertura offerta dal corrispondente sistema di garanzia dello Stato membro ospitante, non può essere considerato contrario all'art. 57, n. 2, del Trattato, semplicemente per il fatto che esistono situazioni che non favoriscono le succursali di enti creditizi autorizzati in uno Stato membro determinato.

Nell'ambito di un'armonizzazione può accadere infatti che gli operatori stabiliti in uno Stato membro perdano il vantaggio connesso ad una normativa nazionale che era loro particolarmente favorevole. Inoltre, benché tale «divieto di esportazione» costituisca una deroga all'armonizzazione minima e al reciproco riconoscimento perseguiti in via generale dalla direttiva, tuttavia il Parlamento e il Consiglio erano autorizzati, in considerazione della complessità della materia e delle differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri, a procedere gradualmente all'armonizzazione necessaria.

Infine, poiché era plausibile che l'esercizio dell'attività bancaria delle succursali di enti creditizi autorizzati in Germania collidesse con l'obbligo di aderire ad un sistema di garanzia in un altro Stato membro istituito in conformità della raccomandazione 87/63 della Commissione, relativa all'instaurazione, nella Comunità, di sistemi di garanzia dei depositi, l'art. 4, n. 1, della detta direttiva contribuisce ad attenuare tale ostacolo e costituisce in ogni caso una limitazione molto meno onerosa dell'obbligo di assoggettarsi a differenti legislazioni sui sistemi di garanzia dei depositi in diversi Stati membri ospitanti.

12 L'art. 4, n. 2, della direttiva 94/19, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di accogliere nei loro sistemi di garanzia dei depositi le succursali degli enti creditizi autorizzati in altri Stati membri al fine di completare la garanzia di cui già si giovano i loro depositanti per via della loro appartenenza al sistema di garanzia del loro Stato membro di origine, non costituisce una violazione del principio del controllo da parte dello Stato membro di origine.

Infatti, poiché il principio del controllo da parte dello Stato membro di origine non è stato stabilito dal Trattato, da un lato, né è stato posto dal legislatore comunitario nel settore del diritto bancario con l'intendimento di subordinarvi in modo sistematico ogni altra regola in questo settore, dall'altro, quest'ultimo ben poteva discostarsene a condizione di non recare pregiudizio al legittimo affidamento degli interessati, legittimo affidamento che non poteva esistere dal momento che il legislatore comunitario non era ancora intervenuto per disciplinare la materia delle garanzie dei depositi.

13 L'art. 4, n. 2, della direttiva 94/19, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di accogliere nei loro sistemi di garanzia dei depositi le succursali degli enti creditizi autorizzati in altri Stati membri al fine di completare la garanzia di cui già si giovano i loro depositanti per via della loro appartenenza al sistema di garanzia del loro Stato membro d'origine, non costituisce una violazione del principio di proporzionalità.

Emerge infatti dall'obiettivo perseguito da questa disposizione, che intende porre rimedio agli inconvenienti derivanti dalle differenze di indennizzo e dalle disuguali condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi nazionali e le succursali di enti di altri Stati membri nello stesso territorio, come pure dalla volontà del legislatore comunitario di tener conto del costo del finanziamento del sistema di garanzia mediante la fissazione di un livello minimo armonizzato di garanzia, che quest'ultimo non intendeva imporre un onere troppo gravoso agli Stati membri di origine che non disponevano ancora di sistemi di garanzia dei depositi o che disponevano solo di sistemi che prevedevano una garanzia meno ampia rispetto a tale livello minimo, e non poteva di conseguenza porre a loro carico il rischio connesso ad una copertura superiore, conseguente alla scelta politica di un determinato Stato membro ospitante. Qualsiasi altra soluzione, come una copertura supplementare obbligatoria da parte dei sistemi dello Stato membro di origine, non avrebbe quindi consentito di raggiungere lo scopo prefisso.

Del resto, poiché tale obbligo è corredato di varie condizioni finalizzate a facilitare il compito dello Stato membro ospitante, potendo quest'ultimo in particolare obbligare le succursali che intendono aderire a uno dei suoi sistemi di garanzia al pagamento di un contributo ed esigere dallo Stato di origine informazioni in ordine alle succursali, ne risulta che esso non ha l'effetto di porre a carico dei sistemi di garanzia degli Stati membri ospitanti un onere eccessivo.

14 L'art. 3, n. 1, della direttiva 94/19, che istituisce un obbligo per gli enti creditizi di aderire ai sistemi di garanzia dei depositi, non è in contrasto con il principio di proporzionalità.

Infatti, tenuto conto, da un lato, della circostanza che in alcuni Stati membri non esisteva nessun sistema di garanzia dei depositi e, dall'altro, dell'esigenza per il legislatore comunitario di assicurare un livello minimo armonizzato di garanzia dei depositi, indipendentemente dalla localizzazione di questi ultimi all'interno della Comunità, l'effetto di tale obbligo, in quanto costringe all'adesione un esiguo numero di enti creditizi in uno Stato membro nel quale esisteva un sistema volontario di adesione, non può considerarsi eccessivo.

D'altra parte, qualsiasi altra soluzione, come in particolare un obbligo di informare i clienti circa un'eventuale adesione, non avrebbe permesso di raggiungere l'obiettivo di assicurare un livello minimo armonizzato di garanzia per tutti i depositi.