Parole chiave
Massima

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1 . Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Soggetti passivi - Enti pubblici - Non assoggettamento per le attività svolte in quanto pubbliche autorità - Nozione - Assoggettamento in caso di distorsioni della concorrenza e di attività economiche aventi un oggetto importante e un' indole non trascurabile - Portata - Trasposizione dei criteri corrispondenti nel diritto nazionale - Obblighi degli Stati membri

( Direttiva del Consiglio 77/388, art . 4, n . 5 )

2 . Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto - Soggetti passivi - Enti pubblici - Non assoggettamento per le attività svolte in quanto pubbliche autorità - Disciplina nazionale che dispone l' assoggettamento in un caso non contemplato dalla direttiva - Facoltà degli enti pubblici di appellarsi alla norma pertinente della direttiva

( Direttiva del Consiglio 77/388, art . 4, n . 5 )

Massima

1 . L' art . 4, n . 5, primo comma, della sesta direttiva, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, va interpretato nel senso che le attività esercitate "in quanto pubbliche autorità" ai sensi di tale norma sono quelle svolte dagli enti di diritto pubblico nell' ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati . Sono quindi escluse dal non assoggettamento le attività svolte dagli enti pubblici non già in veste di soggetti di diritto pubblico, bensì come soggetti di diritto privato . Spetta a ciascuno Stato membro scegliere la tecnica normativa più consona per trasporre nel diritto nazionale il principio del non assoggettamento sancito da detta norma .

Il secondo comma va interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a garantire l' assoggettamento degli enti pubblici per le attività che svolgono in quanto pubbliche autorità allorché dette attività possono essere del pari esercitate da privati in concorrenza con essi secondo le norme del diritto privato oppure in base a concessioni amministrative qualora il loro non assoggettamento sia atto a provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza, ma non hanno l' obbligo di recepire letteralmente tale criterio nel loro diritto nazionale, né di precisare limiti quantitativi di non assoggettamento .

Il terzo comma, il quale mira a garantire che talune categorie di attività economiche aventi un oggetto importante ed elencate nell' allegato D non vengano sottratte all' imposta sul valore aggiunto perché svolte da enti pubblici in veste di pubbliche autorità, va interpretato nel senso che gli Stati membri possono esentare dall' assoggettamento obbligatorio dette attività qualora esse siano trascurabili, ma non sono tenuti ad avvalersi di detta facoltà . La norma non impone loro quindi l' obbligo di recepire nella loro normativa tributaria il criterio del carattere non trascurabile inteso come condizione per l' assoggettamento .

2 . Un ente di diritto pubblico può invocare l' art . 4, n . 5, della sesta direttiva per opporsi all' applicazione di una disposizione nazionale che sancisca il suo assoggettamento all' IVA per un' attività, svolta in quanto pubblica autorità, che non sia elencata nell' allegato D della sesta direttiva e il cui non assoggettamento non sia atto a provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza .