COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 8.4.2024
COM(2024) 152 final
2024/0083(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408
RELAZIONE
A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della direttiva stessa allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto ("IVA") o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.
In applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio del 18 dicembre 2017, quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1261 del Consiglio del 4 settembre 2020, la Lettonia è attualmente autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva IVA al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 40 000 EUR.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 dicembre 2023 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione ad innalzare a 50 000 EUR la soglia della summenzionata misura vigente dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.
A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 16 gennaio 2024, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Lettonia. Con lettera del 17 gennaio 2024 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la domanda.
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dall'IVA dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.
Ai sensi dell'articolo 287, punto 10), della direttiva IVA, la Lettonia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 17 200 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. Ai sensi della decisione di esecuzione 2010/584/UE del Consiglio, la Lettonia è stata autorizzata ad applicare una soglia superiore e ad esonerare quindi dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 50 000 EUR. Tale misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 dalla decisione di esecuzione 2014/796/UE del Consiglio. Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio la Lettonia è stata autorizzata a prorogare la misura fino al 31 dicembre 2020 e contemporaneamente ad abbassare la soglia di esenzione da 50 000 EUR a 40 000 EUR. Infine, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1261 del Consiglio, la Lettonia è stata autorizzata a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.
Secondo le autorità lettoni, la misura speciale agevola la riscossione dell'IVA consentendo al paese di semplificare le procedure amministrative per le piccole imprese, riducendo così gli oneri amministrativi a carico delle stesse.
Le autorità lettoni spiegano inoltre che il tasso medio di inflazione nazionale, pari al 17,3 % nel 2022 e al 9 % nel 2023, ha avuto un impatto significativo sulla situazione economica generale, compresa l'attività economica delle piccole imprese. In più l'inflazione, con il rialzo dei prezzi di beni e servizi, aumenta il fatturato delle imprese, con la conseguenza che le piccole imprese sono sempre più prossime al superamento della soglia di esenzione dall'IVA. L'innalzamento della soglia di esenzione dall'IVA a 50 000 EUR mitigherebbe gli effetti dell'inflazione sulle piccole imprese e sarebbe in linea con l'obiettivo dell'esenzione, ossia ridurre l'onere amministrativo derivante dal rispetto delle norme in materia di IVA per le piccole imprese.
Le autorità lettoni segnalano inoltre che si dovrebbe tenere conto del fatto che negli ultimi anni diversi Stati membri dell'UE hanno notevolmente aumentato le soglie di esenzione dall'IVA (in particolare la Bulgaria a 51 130 EUR, la Repubblica ceca a 85 000 EUR e l'Ungheria a 71 500 EUR); anche la Lituania ha fissato la soglia di esenzione dall'IVA a 55 000 EUR a decorrere dal 1º gennaio 2024.
La misura speciale, che semplifica gli obblighi dei piccoli operatori, è in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea per le piccole imprese, come indicato nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" - Uno "Small Business Act" per l'Europa.
La misura speciale è facoltativa per i soggetti passivi. Pertanto le piccole imprese il cui volume d'affari non supera la soglia avrebbero ancora la facoltà di esercitare il loro diritto di applicare il regime normale dell'IVA.
Secondo le autorità lettoni, l'innalzamento della soglia di esenzione dall'IVA a 50 000 EUR comporterebbe una diminuzione del gettito IVA di 4,6 milioni di EUR all'anno e avrebbe pertanto un'incidenza trascurabile sul gettito IVA dello Stato membro riscosso nella fase del consumo finale.
Alla luce di quanto precede, è opportuno autorizzare la Lettonia ad aumentare la soglia di esenzione dall'IVA a 50 000 EUR e ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La misura speciale è in linea con la direttiva (UE) 2020/285, che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva IVA su un regime speciale per le piccole imprese, scaturita dal piano d'azione sull'IVA, e mira a creare un regime moderno e semplificato per tali imprese.
In particolare intende ridurre i costi di conformità dell'IVA e le distorsioni della concorrenza a livello nazionale e unionale, nonché l'incidenza negativa dell'effetto di soglia, e agevolare la conformità delle imprese nonché il controllo da parte delle amministrazioni fiscali.
Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.
Inoltre la soglia di 50 000 EUR è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, in quanto consente agli Stati membri di fissare la soglia del volume d'affari annuo necessaria per un'esenzione dall'IVA a un livello non superiore a 85 000 EUR (o al controvalore in moneta nazionale).
Deroghe analoghe, che esentano dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è inferiore a una determinata soglia, sono state concesse ad altri Stati membri. Alla Finlandia è stata concessa una soglia di 15 000 EUR; ai Paesi Bassi e al Belgio una soglia di 25 000 EUR; a Malta una soglia di 30 000 EUR; al Lussemburgo una soglia di 35 000 EUR; alla Polonia e all'Estonia è stata concessa una soglia di 40 000 EUR; alla Croazia una soglia di 45 000 EUR; alla Slovenia una soglia di 50 000 EUR; alla Bulgaria una soglia di 51 130 EUR; alla Lituania una soglia di 55 000 EUR; all'Ungheria una soglia di 71 500 EUR; alla Cechia e all'Italia una soglia di 85 000 EUR e alla Romania una soglia di 88 500 EUR.
Le deroghe alla direttiva IVA dovrebbero avere sempre durata limitata al fine di valutarne gli effetti. L'inserimento di una data di scadenza della misura speciale al 31 dicembre 2024, come richiesto dalla Lettonia, è coerente con i requisiti della direttiva (UE) 2020/285.
Tale direttiva fissa al 1º gennaio 2025 la data in cui gli Stati membri dovranno applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare per conformarvisi.
La misura proposta è pertanto coerente con le disposizioni della direttiva IVA.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La Commissione ha sottolineato costantemente la necessità di norme più semplici per le piccole imprese. A tale riguardo la Commissione ha adottato nel marzo 2020 una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale, in cui si è impegnata a continuare a lavorare per ridurre gli oneri che gravano sulle PMI. L'obiettivo di ridurre l'onere normativo per le PMI è uno dei pilastri di tale strategia. La presente misura speciale è in linea con tali obiettivi per quanto riguarda le norme fiscali ed è inoltre coerente con il Piano d'azione del 2020 per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa, che riconosce che i costi di conformità fiscale rimangono elevati nell'UE e che tali costi sono generalmente molto più elevati per le piccole imprese che per le grandi imprese.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 395 della direttiva IVA.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.
•Proporzionalità
La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.
Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia semplificare la riscossione dell'imposta per le piccole imprese e per l'amministrazione fiscale.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio.
A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non è stata effettuata una consultazione dei portatori di interessi. La presente proposta si basa su una domanda presentata dalla Lettonia e concerne solo questo Stato membro.
•Valutazione d'impatto
La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio mira a innalzare la soglia dell'attuale esenzione da 40 000 EUR a 50 000 EUR. Tale incremento della soglia costituisce una misura di semplificazione che esonera da numerosi obblighi in materia di IVA le imprese che operano con un volume di affari annuo non superiore a detta soglia. Essa avrà pertanto un impatto positivo sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e l'amministrazione fiscale senza un'incidenza significativa sul gettito IVA complessivo. In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'impatto della misura sarà comunque circoscritto.
Secondo le autorità lettoni, l'innalzamento della soglia di esenzione dall'IVA a 50 000 EUR comporterebbe una diminuzione del gettito IVA di 4,6 milioni di EUR all'anno e avrebbe pertanto un'incidenza trascurabile sullo stesso.
La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi saranno autorizzati a scegliere il regime normale di applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
•Diritti fondamentali
La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, la Lettonia non effettuerà alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.
2024/0083 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Repubblica di Lettonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 287, punto 10), della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lettonia può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto ("IVA") ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 17 200 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
(2)Con decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 del Consiglio, quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1261 del Consiglio, la Lettonia è stata autorizzata a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2024, una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 10), della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 40 000 EUR ("misura speciale iniziale").
(3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 dicembre 2023 la Lettonia ha chiesto l'autorizzazione ad innalzare a 50 000 EUR la soglia della misura speciale iniziale dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ("misura speciale").
(4)A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 16 gennaio 2024, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Lettonia. Con lettera del 17 gennaio 2024 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
(5)La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, che mira a ridurre l'onere di conformità IVA per le piccole imprese e a mitigare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.
(6)La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno ancora la facoltà di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
(7)Secondo le informazioni fornite dalla Lettonia, la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
(8)A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio il 1° gennaio 2021, la Lettonia non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l'esercizio finanziario 2021 e successivi.
(9)È opportuno che l'applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo.
È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della soglia. Inoltre, poiché le disposizioni che stabiliscono le soglie di cui all'articolo 284 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2020/285, devono essere recepite dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2024 e applicate a decorrere dal 1º gennaio 2025, è opportuno autorizzare la Lettonia ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
(10)È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2017/2408,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 287, punto 10), della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lettonia è autorizzata a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera 50 000 EUR.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2017/2408 è abrogata.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 4
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente