Bruxelles, 13.4.2021

COM(2021) 183 final

2021/0098(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'Organizzazione mondiale del commercio


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("Consiglio TRIPS") dell'Organizzazione mondiale del commercio in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa alla richiesta di proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS per i paesi meno avanzati membri.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio

L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("l'accordo TRIPS") mira, tra l'altro, a predisporre norme e principi adeguati in materia di esistenza, ambito ed esercizio dei diritti di proprietà individuale attinenti al commercio, mezzi appropriati ed efficaci per tutelarli e procedure rapide ed efficaci per la prevenzione e la risoluzione multilaterale delle controversie tra governi. L'accordo TRIPS contempla i seguenti diritti di proprietà intellettuale: diritto d'autore e diritti connessi, marchi, indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, disegni industriali, brevetti, compresa la protezione delle nuove varietà vegetali, topografie di prodotti a semiconduttori e informazioni segrete. L'accordo TRIPS è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

L'Unione europea è parte dell'accordo TRIPS 1 .

2.2.Il Consiglio TRIPS

Il Consiglio TRIPS sovrintende al funzionamento dell'accordo TRIPS. In occasione delle sue sessioni ordinarie, il Consiglio TRIPS funge da forum di discussione sugli aspetti attinenti al commercio della protezione e del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dall'accordo TRIPS. Il Consiglio TRIPS opera sotto l'indirizzo generale del Consiglio generale dell'OMC. È aperto a tutti i membri dell'OMC e agli osservatori approvati dai membri. Il Consiglio TRIP adotta le decisioni per consenso. A norma dell'articolo 33 del regolamento interno del Consiglio TRIPS 2 , qualora risulti impossibile adottare una decisione all'unanimità in seno al Consiglio TRIPS, la questione in discussione è sottoposta alla decisione del Consiglio generale. A norma dell'articolo IX dell'accordo di Marrakech, che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("l'accordo di Marrakech") qualora l'Unione europea eserciti il suo diritto di voto, essa ha un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono membri dell'OMC.

2.3.L'atto previsto del Consiglio TRIPS

In occasione della sua sessione formale che si terrà nei giorni 8-9 giugno 2021, il Consiglio TRIPS sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alla richiesta di proroga del periodo transitorio a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS per i paesi meno avanzati (PMA) membri a decorrere dal 1º luglio 2021 ("l'atto previsto").

Sin dall'entrata in vigore dell'accordo di Marrakech il 1º gennaio 1995, a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS i PMA membri sono stati esonerati dall'adempimento degli obblighi TRIPS, salvo gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo di dieci anni. Il summenzionato articolo prevede inoltre la possibilità di concedere ulteriori proroghe di tale periodo su richiesta debitamente motivata presentata da un paese meno avanzato membro. Nel 2005 e nel 2013, a seguito di richieste specifiche di PMA membri, detta esenzione è stata prorogata due volte e la seconda volta fino al 1º luglio 2021.

Il 1º ottobre 2020 il Ciad ha presentato formalmente, a nome del gruppo dei PMA, una richiesta 3 di proroga del periodo transitorio. Il gruppo dei PMA ha chiesto una proroga del periodo transitorio per tutto il tempo in cui il membro rimane nella categoria dei paesi meno avanzati e per un periodo di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite di escludere il membro dalla categoria dei paesi meno avanzati.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, che recita: "I paesi meno avanzati membri, a causa delle loro speciali esigenze e necessità, dei loro condizionamenti sul piano economico, finanziario e amministrativo e del loro bisogno di flessibilità per crearsi una base tecnologica efficiente, non sono tenuti ad applicare le disposizioni del presente accordo, salvo gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo di 10 anni dalla data di applicazione quale definita all'articolo 65, paragrafo 1. Su richiesta di un paese meno avanzato membro debitamente motivata, il consiglio TRIPS concede proroghe di tale periodo".

3.La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione

In risposta alla richiesta dei PMA membri, la Commissione raccomanda al Consiglio dell'Unione europea di stabilire la seguente posizione dell'Unione: i PMA membri non dovrebbero essere tenuti ad applicare le disposizioni dell'accordo TRIPS, salvo gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo di tempo limitato non superiore a 10 anni, o fino alla data in cui cessano di essere PMA, se tale data è anteriore.

Una proroga del periodo transitorio a tempo indeterminato, come proposta dai PMA, non sarebbe tuttavia coerente con l'obiettivo di integrare gradualmente i PMA membri, in quanto membri del sistema commerciale multilaterale, nel sistema internazionale di PI sulla base dei requisiti minimi previsti nell'accordo TRIPS.

Qualora i membri dell'OMC sostengano la proroga del periodo transitorio a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS a tempo indeterminato, l'Unione non dovrebbe ostacolare il raggiungimento di un consenso.

Un determinato livello di protezione e rispetto dei DPI è necessario anche nei PMA membri, in quanto i DPI sono catalizzatori di innovazione e rappresentano un importante strumento per lo sviluppo sostenibile. La protezione e il rispetto dei DPI costituiscono inoltre un incentivo per i detentori di tecnologie al fine di promuovere la diffusione di conoscenze e di attrarre investimenti esterni verso i PMA membri. Un determinato livello di protezione e rispetto dei DPI nei PMA membri funge anche da incentivo per le imprese dell'UE a trasferire le loro nuove tecnologie nei PMA membri senza temere furti di PI o altri abusi. Una proroga del periodo transitorio a tempo indeterminato non incoraggerebbe a sufficienza i PMA membri ad adoperarsi in questo ambito e potrebbe risultare controproducente per la loro competitività nel sistema commerciale mondiale. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio per l'attuazione dell'accordo TRIPS, salvo gli articoli 3, 4 e 5, è tuttavia giustificata. I PMA membri, caratterizzati da condizionamenti quali un basso reddito pro capite, un basso livello di sviluppo umano nonché ostacoli economici e strutturali alla crescita, rappresentano il segmento più vulnerabile della comunità commerciale internazionale. La pandemia di COVID-19 ha ulteriormente aggravato le sfide cui i PMA membri devono far fronte. I PMA membri devono pertanto disporre di margini di manovra e flessibilità per affrontare le sfide in materia di sviluppo cui sono confrontati e creare una base tecnologica efficiente.

È inoltre importante adoperarsi affinché eventuali modifiche introdotte nelle disposizioni legislative e regolamentari e nella prassi dei PMA membri durante l'ulteriore periodo transitorio non ne riducano la compatibilità con le disposizioni dell'accordo TRIPS. Tale prescrizione incentiverebbe i PMA membri ad attuare gradualmente determinate disposizioni dell'accordo TRIPS e a impedire la riduzione del livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Gli sforzi intrapresi dai PMA membri per attuare determinate disposizioni dell'accordo TRIPS saranno presi in considerazione al momento di decidere in merito ai beneficiari della cooperazione tecnica e finanziaria di cui all'articolo 67 dell'accordo TRIPS per agevolare l'attuazione di detto accordo concentrandosi sui settori di più immediata utilità.

La seconda parte della richiesta dei PMA membri, vale a dire la richiesta di esenzione per un ulteriore periodo di dodici anni a decorrere dalla data in cui un paese meno avanzato membro non rientra più nella categoria dei paesi meno avanzati, sembra andare oltre l'ambito di applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, in quanto tale articolo si applica solo alla proroga del periodo transitorio per l'attuazione di determinate disposizioni dell'accordo TRIPS da parte dei PMA membri. La richiesta sembrerebbe costituire un'esenzione dalle disposizioni pertinenti dell'accordo TRIPS che non può essere decisa dal Consiglio TRIPS. La richiesta di concedere un'esenzione per i paesi non facenti parte dei PMA nell'ambito di una decisione del Consiglio TRIPS a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS non può pertanto essere sostenuta.

Va osservato che la richiesta di esenzione per un ulteriore periodo di dodici anni a decorrere dalla data in cui un paese meno avanzato membro non rientra più nella categoria dei paesi meno avanzati è inclusa anche nella comunicazione 4 sulla transizione agevole a favore dei paesi che sono in procinto di uscire dalla categoria dei PMA, presentata il 17 novembre 2020 dalla missione del Ciad a nome del gruppo dei PMA al Consiglio generale, ed è in fase di discussione in seno a tale organo.

L'iniziativa è pienamente coerente con le politiche dell'UE. In passato sono state adottate decisioni simili. L'Unione europea ha sostenuto la proroga fino al 1º luglio 2021 5 del periodo transitorio, concordato dai membri dell'OMC l'11 giugno 2013, nel quale i PMA membri non applicano l'accordo TRIPS, salvo gli articoli 3, 4 e 5.

Ai PMA membri è stata inoltre concessa una deroga specifica relativa all'attuazione delle disposizioni dell'accordo TRIPS per quanto riguarda i prodotti farmaceutici. In base alla dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata il 14 novembre 2001, detta deroga doveva inizialmente scadere il 1º gennaio 2016. Nel 2015 il Bangladesh ha chiesto, a nome del gruppo dei PMA, una deroga agli obblighi dell'accordo TRIPS per quanto riguarda i prodotti farmaceutici per tutto il tempo in cui i PMA membri sarebbero rimasti PMA. L'UE ha sostenuto tale richiesta del gruppo di PMA alla luce della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica e della decisione del Consiglio generale dell'OMC, del 30 agosto 2003, sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha. Infine la deroga è stata prorogata fino al 1º gennaio 2033 o fino alla data in cui un PMA membro cessa di essere un PMA, se tale data è anteriore.

La posizione dell'UE in merito all'atto previsto è pienamente coerente con la posizione dell'UE riguardante l'attuazione delle disposizioni dell'accordo TRIPS sui prodotti farmaceutici.

4.Base giuridica procedurale

4.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 6 .

4.2.Applicazione al caso concreto

Il Consiglio TRIPS è un organo istituito dall'accordo di Marrakech e dal suo allegato 1C sull'accordo TRIPS.

L'atto che il Consiglio TRIPS è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.3.Base giuridica sostanziale

4.3.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.3.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE.

4.4.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2021/0098 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'Organizzazione mondiale del commercio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di detto accordo ("l'accordo di Marrakech") è stato concluso dall'Unione con decisione 94/800/CE del Consiglio 7 ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.

(2)A norma dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("l'accordo TRIPS"), di cui all'allegato 1C dell'accordo di Marrakech, il Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("il Consiglio TRIPS") dell'Organizzazione mondiale del commercio è tenuto, su richiesta di un paese meno avanzato (PMA) membro debitamente motivata, a concedere estensioni del periodo transitorio durante il quale i PMA membri non sono tenuti ad applicare le disposizioni dell'accordo TRIPS, salvo gli articoli 3, 4 e 5.

(3)L'attuale periodo transitorio, come concordato nella decisione del Consiglio TRIPS dell'11 giugno 2013 8 giungerà a termine il 1º luglio 2021.

(4)Il 1º ottobre 2020 il Ciad ha presentato formalmente, a nome del gruppo di PMA, una richiesta di proroga del periodo transitorio 9 .

(5)In occasione della sua sessione ordinaria che si terrà nei giorni 8 e 9 giugno 2021, il Consiglio TRIPS sarà chiamato ad adottare una decisione relativa alla richiesta di proroga del periodo transitorio a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS per i PMA membri ("la decisione del Consiglio TRIPS").

(6)È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio TRIPS, poiché la decisione del Consiglio TRIPS vincolerà l'Unione.

(7)I PMA membri, che devono far fronte a condizionamenti economici, finanziari e amministrativi, rappresentano il segmento più vulnerabile della comunità commerciale internazionale. I PMA membri devono disporre di margini di manovra e flessibilità per affrontare le sfide in materia di sviluppo cui sono confrontati e necessitano di più tempo per l'attuazione dell'accordo TRIPS.

(8)Un determinato livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà individuale (DPI) è vantaggioso per i PMA membri, in quanto i DPI sono catalizzatori di innovazione e rappresentano un importante strumento per lo sviluppo sostenibile. Alcuni PMA membri hanno già adottato misure volte all'attuazione dell'accordo TRIPS e devono essere incoraggiati a non ridurre l'attuale livello di protezione e rispetto dei DPI.

(9)Una proroga del periodo transitorio a tempo indeterminato, come proposta dal gruppo dei PMA, rallenterebbe il processo di graduale integrazione dei PMA membri, in quanto membri del sistema commerciale multilaterale, nel sistema internazionale di PI sulla base dei requisiti minimi previsti nell'accordo TRIPS.

(10)Di conseguenza, è opportuno prorogare per i PMA membri il periodo transitorio per l'attuazione dell'accordo TRIPS, salvo gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo di tempo limitato non superiore a dieci anni.

(11)Qualora i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio sostengano la proroga del periodo transitorio a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS per un periodo più lungo o a tempo indeterminato, l'Unione non dovrebbe ostacolare il raggiungimento di un consenso.

(12)La richiesta dei PMA di esenzione per un ulteriore periodo di dodici anni calcolato a decorrere dalla data in cui un PMA membro non rientra più nella categoria dei PMA sembra andare oltre l'ambito di applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, in quanto tale articolo si applica solo alla proroga del periodo transitorio per l'attuazione di determinate disposizioni dell'accordo TRIPS da parte dei PMA membri. La richiesta di concedere un'esenzione per i paesi non facenti parte dei PMA nell'ambito di una decisione del Consiglio TRIPS a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS non può pertanto essere sostenuta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("il Consiglio TRIPS") dell'Organizzazione mondiale del commercio in occasione della sua sessione formale che si terrà nei giorni 8 e 9 giugno 2021, è la seguente:

a)i PMA membri non dovrebbero essere tenuti ad applicare le disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("l'accordo TRIPS"), salvo gli articoli 3, 4 e 5, per un periodo di tempo limitato non superiore a dieci anni, o fino alla data in cui cessano di essere PMA membri, se tale data è anteriore.

b)Qualora i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio sostengano la proroga del periodo transitorio a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS per un periodo più lungo o a tempo indeterminato, l'Unione non dovrebbe ostacolare il raggiungimento di un consenso.

c)I PMA membri dovrebbero garantire che eventuali modifiche introdotte nelle loro disposizioni legislative e regolamentari e nella prassi durante l'ulteriore periodo transitorio non ne riducano la compatibilità con le disposizioni dell'accordo TRIPS. Tuttavia, qualora i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non sostengano tale obbligo in capo ai PMA membri, l'Unione non dovrebbe ostacolare il raggiungimento di un consenso.

d)La richiesta dei PMA membri di esenzione per un ulteriore periodo di dodici anni calcolato a decorrere dalla data in cui un PMA membro non rientra più nella categoria dei PMA non dovrebbe essere sostenuta, in quanto non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(2)    Regolamento interno delle riunioni del Consiglio TRIPS (28 settembre 1995) - IP/C/1.
(3)    Documento OMC IP/C/W/668.
(4)    WT/GC/W/807.
(5)    Documento OMC IP/C/64.
(6)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(7)    Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
(8)    IP/C/64.
(9)    Documento OMC IP/C/W/668.