18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 275/11


Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «L’impatto della COVID-19 sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto in tutta l’UE e il futuro della democrazia»

(parere di iniziativa)

(2022/C 275/02)

Relatore:

José Antonio MORENO DÍAZ

Relatore:

Cristian PÎRVULESCU

Decisione dell’Assemblea plenaria

25.3.2021

Base giuridica

Articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento interno

 

Parere d’iniziativa

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Adozione in sezione

10.2.2022

Adozione in sessione plenaria

23.2.2022

Sessione plenaria n.

567

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

205/7/5

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE esprime profonda preoccupazione per l’impatto della COVID-19 sulla vita, la sicurezza, il benessere e la dignità di tutte le persone che vivono nell’UE. È inoltre molto preoccupato per l’impatto della pandemia sugli individui e le comunità in tutto il mondo, segnatamente nei paesi sprovvisti di infrastrutture sanitarie, sociali e dell’istruzione adeguate per farvi fronte.

1.2.

La risposta dell’UE e degli Stati membri deve essere volta a correggere le vulnerabilità sistemiche delle infrastrutture sanitarie europee di fronte a una maggiore mobilità e probabilità di diffusione di pericolose malattie zoonotiche. Le azioni intraprese per combattere la pandemia devono inoltre essere accompagnate da un sistema appropriato di sostegno sociale ed economico al fine di alleviarne gli effetti dirompenti.

1.3.

Come affermato dal CESE in precedenti occasioni, l’Unione europea si basa su valori europei comuni che non sono negoziabili in nessuna circostanza: rispetto della dignità umana e dei diritti umani, libertà, democrazia, uguaglianza e Stato di diritto (1). Questi valori non possono essere dimenticati nel momento in cui l’UE e i suoi Stati membri si trovano di fronte a un’emergenza e alle relative conseguenze sul piano economico, sociale e nel settore dell’istruzione. Mentre la risposta alla crisi attuale dev’essere rapida, giustificando alcune misure eccezionali limitate nel tempo, queste non possono essere contrarie allo Stato di diritto né mettere a repentaglio la democrazia, il principio della separazione dei poteri e i diritti fondamentali degli abitanti d’Europa (2).

1.4.

L’UE dovrebbe allineare le proprie politiche, strategie e programmi in modo da promuovere una ripresa equa e globale dalla crisi, al fine di realizzare una convergenza verso l’alto degli standard medici, sociali, economici e democratici. Nel contesto degli sforzi compiuti mediante lo strumento Next Generation EU per sanare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus, il CESE rinnova il suo sostegno alla proposta di regolamento della Commissione volta a creare un nuovo strumento che permetterebbe l’adozione di misure correttive, di natura economica, nei confronti di Stati membri che commettono gravi e persistenti violazioni dei valori sanciti all’articolo 2 (3). È inoltre necessaria una nozione di Stato di diritto più ampia, che comprenda la protezione dei diritti fondamentali e garantisca la tutela del pluralismo democratico. Lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la democrazia sono tra loro in rapporto triangolare, interdipendenti e indissociabili.

1.5.

Le istituzioni dell’UE e i governi degli Stati membri dovrebbero avvalersi delle istituzioni di dialogo sociale e civico esistenti per coinvolgere pienamente le organizzazioni della società civile e le parti sociali nella creazione di uno spazio democratico pluralistico, in cui abbiano cittadinanza le visioni differenti e le critiche, con misure di salvaguardia tese a limitare la diffusione di notizie false e di discorsi estremisti, di natura cospiratoria, ingiustificati e ingiustificabili contro i diritti umani.

1.6.

I governi dovrebbero stabilire con chiarezza le basi giuridiche delle misure adottate. Qualunque riforma delle attuali leggi di risposta all’emergenza sanitaria e delle relative disposizioni o l’introduzione di nuove norme, anche in preparazione a pandemie future, dovrebbero stabilire limiti e condizioni espliciti e prevedere espressamente l’esame parlamentare e il controllo giurisdizionale della proporzionalità delle misure e della loro conformità alle norme nazionali e internazionali in materia di diritti umani.

1.7.

Le norme e le politiche riguardanti la COVID-19 dovrebbero essere quanto più possibile chiare, coerenti e uniformi, e le informazioni al loro riguardo dovrebbero essere comunicate in maniera tempestiva; ai fini della loro elaborazione occorre inoltre coinvolgere e consultare la società civile, comprese le parti sociali, e fornire giustificazioni basate su dati concreti. Tale principio di chiarezza dovrebbe guidare altresì l’istituzione di meccanismi prevedibili, che comprendano tutte le necessarie garanzie democratiche sostanziali e procedurali, in modo da essere pronti a rispondere ordinatamente a possibili pandemie, crisi sanitarie o catastrofi naturali future. Le norme, le politiche e tutte le informazioni pertinenti associate a tali meccanismi dovrebbero essere accessibili a tutte le fasce della società, ivi compresi i gruppi linguistici minoritari. Laddove si renda necessario un mutamento di politica, i cambiamenti dovrebbero essere annunciati con congruo anticipo attraverso diversi canali pubblici e ufficiali, onde permettere alle persone di prepararsi e di adattare di conseguenza il proprio comportamento.

1.8.

I ministri di governo responsabili dell’introduzione di misure contro la pandemia dovrebbero essere tenuti a presentare relazioni periodiche al parlamento. I parlamenti degli Stati membri dovrebbero istituire comitati, commissioni o gruppi incaricati di controllare le misure tese a fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e di presentare relazioni periodiche ai parlamenti e alle assemblee rappresentative locali e regionali. Al fine di garantire il controllo dell’azione governativa, dovrebbe essere inoltre previsto un dibattito parlamentare su dette relazioni e sulle risposte attuate dal governo. Gli Stati dovrebbero assicurare l’accesso alla giustizia garantendo l’indipendenza del sistema giudiziario e consentendo ai tribunali di operare online e a distanza oltre che sostenendo le parti vulnerabili dei contenziosi, i testimoni o le parti in causa di procedimenti penali o civili.

1.9.

I diritti fondamentali, lo Stato di diritto e il rispetto della democrazia sono sanciti dal trattato dell’UE, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dagli impegni internazionali assunti da tutti gli Stati membri dell’Unione su base sovrana. A norma del diritto internazionale, ciascuno Stato ha l’obbligo di rispettare, proteggere e sostenere i diritti umani. Tali valori sono fondanti, interdipendenti e si rafforzano reciprocamente. Sono fondati su obblighi internazionali, non frutto di ideologia. Di conseguenza, sebbene i dibattiti riguardanti le procedure per l’attuazione migliore dei diritti umani siano una pratica razionale, il principio del loro rispetto non dovrebbe essere oggetto di alcun dibattito politico. Analogamente, le autorità hanno l’obbligo di rispondere alle crisi sanitarie pubbliche. Le autorità devono garantire che le risposte offerte siano soggette a un adeguato dibattito democratico, a consultazioni pubbliche e al controllo parlamentare, ivi compresa la necessità di contrastare la divulgazione di notizie false, in particolare laddove queste siano frutto della volontà di danneggiare un avversario politico, allo scopo di indebolire una riposta efficace all’emergenza pandemica.

1.10.

Il CESE sottolinea che nonostante le migliori intenzioni alla base dello strumento Next Generation EU e dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e la volontà da parte della Commissione europea di coinvolgere le organizzazioni della società civile, le parti sociali e i pertinenti portatori di interessi, il livello di effettiva partecipazione è ancora ampiamente insufficiente e le procedure attuate non hanno consentito alle organizzazioni della società civile di incidere concretamente con le proprie posizioni (4). Il rischio è che, anche laddove sia attuato con risultati positivi, il piano consentirà di compiere progressi in relazione alla transizione verde e digitale, dando slancio alla crescita a medio e lungo termine, ma non migliorerà la situazione di difficoltà in cui versano attualmente le persone che si trovano a far fronte alla disoccupazione, alla perdita di reddito, al deterioramento delle condizioni di salute, di vita e di lavoro e all’aumento delle disuguaglianze. I piani per la resilienza dovrebbero essere oggetto immediato di valutazioni d’impatto distributivo e i risultati dovrebbero essere discussi con le organizzazioni della società civile, le parti sociali e i portatori di interessi a livello nazionale e dell’UE.

1.11.

Il CESE evidenzia il legame tra la protezione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e lo sviluppo e attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Come sostenuto in un precedente parere, il benessere e i diritti fondamentali dei cittadini dovrebbero essere costruiti intorno a un modello sociale comune e coerente, sufficientemente flessibile da adattarsi alle diverse tradizioni ed esperienze nazionali, in linea con i valori, i principi e gli obiettivi del trattato, del pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo consenso, rinnovato e orientato al futuro (5). Nel monitorare l’attuazione del piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali si dovrebbero tenere in considerazione gli effetti devastanti e di ampia portata della pandemia.

1.12.

La pandemia è una crisi mondiale che di certo avrà conseguenze durature, seppur ineguali, sulle diverse frange della popolazione. Il sostegno alle categorie vulnerabili dovrebbe essere una priorità, in linea con il principio «non lasciare indietro nessuno», e si dovrebbe prestare particolare attenzione ai lavoratori vulnerabili e al rispetto del principio 14 del pilastro europeo dei diritti sociali sul reddito minimo. È altresì opportuno rafforzare il sostegno offerto alle imprese colpite dalla pandemia, in special modo quelle penalizzate in modo sproporzionato e quelle che faticano a restare operative, ad esempio le PMI. Vanno inoltre affrontati gli effetti sulle imprese dell’economia sociale, gravemente colpite dalla crisi (6).

1.13.

Il CESE ritiene che il piano d’azione per la democrazia europea debba comprendere un’iniziativa su vasta scala per promuovere l’educazione alla democrazia e ai diritti fondamentali, che è determinante per salvaguardare i valori democratici e la cittadinanza attiva. L’iniziativa dovrebbe essere inclusiva e rivolta a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai giovani.

2.   Lo Stato di diritto

2.1.

Esistono criteri chiari per la valutazione della conformità di qualunque azione statale ai principi dello Stato di diritto, ed è fondamentale che tali principi siano rispettati in tempi normali, e ancora di più durante le emergenze. Tali criteri sono la legalità, la certezza del diritto, il divieto di uso arbitrario dei poteri esecutivi e la responsabilità dei governi nei confronti della legge, garantita dal controllo giurisdizionale e parlamentare (7). Il ricorso a poteri di emergenza deve essere necessario, proporzionato e temporaneo ed essere sempre soggetto non soltanto ai limiti previsti dalla costituzione nazionale, ma anche alle norme di diritto europeo e internazionale.

2.2.

La pandemia di COVID-19 ha posto sfide complesse ai sistemi giuridici, politici, sociali, sanitari e dell’istruzione in tutti gli Stati membri. In tale contesto difficile, mantenere un livello elevato di rispetto dello Stato di diritto può sembrare impossibile. Tuttavia, prove sempre più evidenti in Europa e altrove rivelano che gli Stati che hanno mantenuto una politica e un processo legislativo rispettosi dello Stato di diritto hanno gestito in modo più positivo l’emergenza sanitaria con tassi di mortalità e di contagio inferiori, nonché con livelli elevati di fiducia dei cittadini nei confronti del governo, il che è fondamentale per rispondere nel modo più efficace alla crisi (8). I principi dello Stato di diritto dovrebbero guidare ogni governo democratico nella risposta legittima ed efficace all’attuale crisi sanitaria e probabilmente a crisi analoghe in futuro.

2.3.

Per quanto concerne la risposta degli Stati membri alla pandemia, sono emerse preoccupazioni in relazione ai tre principi fondamentali alla base dello Stato di diritto: 1) il principio della legalità, 2) il principio della certezza del diritto e 3) il principio della responsabilità dinanzi alla legge (9).

2.4.

Sotto il profilo della legalità, sono state individuate alcune criticità in relazione alle risposte dei governi a livello nazionale e subnazionale, fra cui azioni intraprese senza una base giuridica o un’autorizzazione legislativa, l’introduzione e/o la proroga di uno «stato di emergenza» in evidente contrasto con i quadri costituzionali nazionali, l’utilizzo di basi giuridiche da parte dell’esecutivo in modo diverso da quello previsto e le restrizioni dei diritti fondamentali attuate in evidente contrasto con le disposizioni costituzionali o internazionali in materia di diritti umani.

2.5.

Per quanto concerne la certezza del diritto, le misure nazionali in tal senso problematiche comprendono l’introduzione di misure restrittive dall’interpretazione poco chiara, contraddizioni tra la politica di governo e le relative misure giuridiche e modifiche così frequenti delle norme da rendere estremamente difficile per i comuni cittadini comprendere cosa possono o non possono fare. In una situazione di emergenza, i rischi e le incertezze sono accentuati e i cittadini guardano al governo — e alle autorità pubbliche in generale — per ottenere un indirizzo chiaro in merito a quanto possono o non possono fare nel rispetto della legge.

2.6.

In relazione alla responsabilità dinanzi alla legge, il ruolo marginale svolto dai parlamenti evidenzia criticità in termini di controllo parlamentare e giurisdizionale delle azioni del governo riguardanti la COVID-19. Prima del febbraio 2021, meno della metà degli Stati membri dell’UE aveva istituito commissioni parlamentari specializzate, pubblicato relazioni o programmato dibattiti periodici sulle misure legate alla COVID-19 e in meno di un terzo dei casi le azioni di governo erano state sottoposte a verifica (ossia a dibattito o voto in parlamento) o modificate dai parlamenti (10). Il controllo giurisdizionale è il processo in base al quale i tribunali garantiscono che i governi operino nel rispetto della legge ed assume un’importanza particolare in tempo di crisi, quando i diritti fondamentali possono essere notevolmente limitati. Sono state espresse diverse preoccupazioni in tutta l’UE in relazione all’efficacia del controllo giurisdizionale e all’accesso alla giustizia nel contesto delle misure legate alla COVID-19 (11). La chiusura dei tribunali, o la limitazione dell’accesso ai tribunali soltanto a taluni tipi di procedimenti, ha inciso negativamente sulla capacità dei cittadini di risolvere i propri contenziosi e ha ridotto l’accesso alla giustizia, soprattutto nei casi in cui i membri più vulnerabili della società sono stati colpiti in modo sproporzionato dalle misure introdotte in risposta alla pandemia. I sistemi giudiziari nella maggior parte degli Stati membri erano impreparati ad affrontare la crisi a causa del livello inadeguato di digitalizzazione e perché talune fasce della società, segnatamente i gruppi vulnerabili, non disponevano di informazioni sufficienti in merito al funzionamento del sistema giudiziario e pertanto non avevano modo di accedervi.

2.7.

In definitiva, si può concludere che lo Stato di diritto può indirizzare le azioni più efficaci in risposta a emergenze sanitarie pubbliche (12) ed è un valore fondamentale, non soltanto in tempi normali, ma anche e soprattutto in tempi di crisi. Nel contesto degli sforzi compiuti mediante lo strumento Next Generation EU per sanare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus, il CESE rinnova il suo sostegno alla proposta di regolamento della Commissione volta a creare un nuovo strumento che permetterebbe l’adozione di misure correttive, di natura economica, nei confronti di Stati membri che commettono gravi e persistenti violazioni dei valori sanciti all’articolo 2 (13).

3.   Diritti fondamentali

3.1.

La pandemia di COVID-19 ha messo a dura prova tutte le istituzioni e le infrastrutture che sostengono e tutelano i diritti fondamentali nell’UE. I servizi medici in rapido deterioramento e la crisi socioeconomica su vasta scala hanno messo a repentaglio la vita, la salute e il benessere della maggioranza degli europei, facendo aumentare il rischio di povertà. Ciò ha colpito in modo particolare gruppi specifici interessati da una perturbazione concreta e continua dei servizi sociali dovuta al loro sottofinanziamento cronico e alla mancanza di preparazione del sistema a far fronte alle crisi. Il CESE rinnova a tale proposito il suo invito a elaborare un quadro europeo vincolante riguardante un reddito minimo dignitoso in Europa (14).

3.2.

L’UE e gli Stati membri dovrebbero avviare una profonda riflessione sociale sulle origini della crisi e sui motivi per cui la maggior parte dei sistemi sanitari europei è giunta sull’orlo del collasso a causa della pandemia. Anni di austerità hanno determinato una tendenza generalizzata a ridurre gli investimenti nel settore sanitario e in altri servizi sociali fondamentali (assistenza alle persone non autosufficienti e vulnerabili, case di cura ecc.), creando una bomba a orologeria esplosa di fronte a una grave sfida sanitaria. Mentre la Conferenza sul futuro dell’Europa proseguirà il suo svolgimento, tutti i soggetti interessati dovrebbero trarre insegnamenti preziosi dalla crisi attuale in modo da gettare le basi per la ricostruzione dello Stato sociale. La parola «resilienza» rimane vuota di significato se tutti gli sforzi non sono indirizzati verso la costruzione di un modello sociale europeo rigenerato che ponga l’individuo al centro. L’UE deve essere preparata alle crisi future per quanto riguarda i processi decisionali e la trasparenza delle procedure, delle politiche e delle risorse finanziarie.

3.3.

La tutela dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali è stata messa in discussione dall’evoluzione della crisi e dalle riposte politiche ad essa, in particolare quelli riguardanti la prestazione di assistenza sanitaria, la non discriminazione, l’uguaglianza di genere, i diritti dei minori, i diritti degli anziani e delle persone con disabilità, nonché condizioni di lavoro eque e la sicurezza e assistenza sociale. Purtroppo, per quanto riguarda l’uguaglianza di genere, va rilevato che le donne erano sottorappresentate nelle strutture decisionali specifiche istituite per affrontare la COVID-19 e che molte valutazioni d’impatto non hanno rivolto la dovuta attenzione alle questioni di genere. Va inoltre riconosciuto esplicitamente l’impatto sproporzionato della pandemia e delle relative misure sul piano del genere.

3.4.

Il Comitato è particolarmente preoccupato per i diritti dei minori, specialmente in relazione all’accesso all’istruzione e al sostegno sociale. Come già proposto dal CESE, è opportuno prestare particolare attenzione all’impatto della COVID-19 sui diritti, sul benessere e sullo sviluppo intellettuale ed emotivo dei minori (15).

3.5.

Il CESE rinnova la raccomandazione formulata nel parere sulla nuova strategia per rafforzare l’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea secondo la quale la Commissione dovrebbe incentrare la relazione 2022 sugli effetti che la COVID-19 ha sui diritti fondamentali, in particolare su quelli relativi al benessere socioeconomico (16).

3.6.

L’UE è investita dell’importante responsabilità di promuovere e proteggere i diritti umani nel mondo. Nel contesto della pandemia di COVID-19, il CESE ritiene inoltre che l’UE potrebbe fare di più per aiutare il mondo ad affrontare tale emergenza. Il CESE accoglie con favore e sostiene gli sforzi intrapresi dall’UE nella risposta di emergenza a necessità di carattere umanitario, rafforzando i sistemi sanitari, le reti di approvvigionamento idrico e fognarie e alleviando le conseguenze sociali ed economiche della pandemia.

3.7.

A breve termine, dovrebbero essere destinate maggiori risorse per garantire un accesso ampio ed equo ai vaccini. Le 100 milioni di dosi di vaccino promesse dall’UE non sono assolutamente sufficienti per rispondere alle necessità urgenti della maggioranza della popolazione mondiale (17). In quanto principale esportatrice di vaccini al mondo, l’UE deve essere pronta a cambiare approccio. I vaccini devono essere prodotti su una più vasta scala e in quantità maggiori allo scopo di consentire ai paesi terzi di raggiungere livelli di copertura vaccinale sicuri. Nel quadro dell’esigenza summenzionata di costruire un nuovo modello economico e sociale europeo, tutti gli attori europei dovrebbero riflettere attentamente sugli obiettivi ultimi del mercato unico e delle relative politiche. Tale riflessione dovrebbe porre al centro l’essere umano e considerare le nozioni di bene pubblico, salute collettiva e modi alternativi di misurare il benessere, anche sulla base delle proposte presentate dalle parti sociali (18).

3.8.

Andrebbero intensificati gli sforzi per promuovere e proteggere i diritti sociali fondamentali, quale metodo diretto ed efficace per far fronte alle conseguenze negative della pandemia in ambito sanitario, sociale, economico e dell’istruzione. Il pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbe essere considerato lo sviluppo politico naturale della protezione dei diritti sociali fondamentali.

3.9.

Il mandato dell’Agenzia per i diritti fondamentali e l’ambito delle relazioni della Commissione europea sullo Stato di diritto dovrebbero essere estesi in modo da includere pienamente il rispetto di tali diritti sociali fondamentali e consentirne il monitoraggio adeguato.

3.10.

Il CESE evidenzia il legame tra la protezione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e lo sviluppo e attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Come sostenuto in un precedente parere, il benessere e i diritti fondamentali dei cittadini dovrebbero essere costruiti intorno a un modello sociale comune e coerente, sufficientemente flessibile da adattarsi alle diverse tradizioni ed esperienze nazionali, in linea con i valori, i principi e gli obiettivi del trattato, del pilastro europeo dei diritti sociali e il relativo consenso, rinnovato e orientato al futuro (19). Nel monitorare l’attuazione del piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali si dovrebbero tenere in considerazione gli effetti devastanti e di ampia portata della pandemia.

4.   Il futuro della democrazia

4.1.

La pandemia è un fenomeno mondiale, così come lo sono le sue conseguenze politiche e democratiche. Secondo un recente studio, l’impatto sullo stato della democrazia è molto grave: il numero di paesi che vanno verso derive autoritarie è superiore a quello dei paesi che si muovono in una direzione democratica; in alcuni dei paesi più grandi è in atto un regresso della democrazia; l’integrità elettorale è messa in discussione in diversi paesi; il regresso della democrazia spesso gode del sostegno popolare; nei regimi non democratici si approfondisce l’autoritarismo; la prolungata crisi sanitaria tende a normalizzare le restrizioni alle libertà fondamentali (20). L’UE dovrebbe tenere conto di queste tendenze globali, che incidono sulle sue stesse politiche su scala mondiale e regionale, e dovrebbe puntare a rappresentare un esempio democratico a livello mondiale.

4.2.

Il futuro della democrazia e il futuro dell’Europa sono interconnessi. In ogni sua tappa, l’UE è stata creata come strumento di pace e cooperazione e, soprattutto, come strumento di democrazia. Dobbiamo garantire che tutte le sfide e tensioni derivanti dalla pandemia non incidano sulla qualità e sulle prestazioni dei nostri sistemi democratici e, cosa altrettanto importante, dobbiamo impegnarci per la costruzione di un’Unione integrata, democratica, sociale e prospera. Ciò significa fra l’altro che la legislazione europea dovrebbe avere la precedenza su quella nazionale, conformemente ai Trattati.

4.3.

Fin dall’inizio del 2020, quando la COVID-19 è arrivata in Europa con conseguenze devastanti, sono stati utilizzati diversi strumenti politici per combattere la pandemia. Nella maggior parte dei casi, le misure sanitarie, di emergenza e amministrative sono state attuate nel quadro di vari regimi di emergenza, diversi per contenuti e durata.

4.4.

In diversi paesi dell’UE sono state sollevate gravi preoccupazioni circa le motivazioni e gli effetti di detti regimi. La loro adozione ha comportato la marginalizzazione dei parlamenti e delle assemblee locali/regionali, l’assenza di controllo dell’azione dell’esecutivo, limiti all’informazione pubblica, la mancanza di trasparenza, dialogo sociale e partecipazione, il mancato controllo sulla spesa e un sostegno inadeguato per le persone più colpite, compreso il personale sanitario. Nei paesi già contraddistinti da vulnerabilità democratiche significative, i regimi di emergenza non hanno fatto che accelerare tendenze già in atto (21). Nei paesi con sistemi democratici stabili, hanno sollevato questioni di adattabilità alle nuove circostanze e di efficacia delle misure adottate.

4.5.

Le risposte politiche hanno generato un livello senza precedenti di disinformazione e opposizione alle misure sanitarie, dal confinamento ai trattamenti fino ai vaccini. Per quanto l’UE abbia avuto generalmente successo negli sforzi intrapresi per sostenere la ricerca, l’acquisto e la distribuzione dei vaccini, il fatto di non aver comunicato chiaramente quanto è stato realizzato all’intera popolazione europea ha contribuito ad alimentare la diffusione di notizie false, in particolare da parte di gruppi contrari alle vaccinazioni. Le narrazioni hanno trovato uno spazio talmente ampio sui social media da aver inficiato la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario e negli operatori sanitari e hanno alimentato lo scontento nei confronti dei ricercatori, dei politici, del mondo accademico e dei leader della società civile favorevoli alla strategia di risposta promossa dall’OMS. Si tratta per lo più di una combinazione di teorie del complotto e di forte sfiducia nei confronti della scienza e della tecnologia medica, in particolare dei vaccini. Nel complesso, l’OCSE ha rilevato che la crisi della COVID-19 ha accelerato la parabola discendente della fiducia pubblica nelle istituzioni, il che ha dato origine alla disinformazione, alla polarizzazione e alla riluttanza a conformarsi alle politiche pubbliche.

4.6.

In diversi paesi, questi atteggiamenti hanno permesso ai partiti e alle organizzazioni radicali di destra ed euroscettici di ampliare ulteriormente la propria base di consenso politico. Con il persistere della crisi sanitaria e socioeconomica, la loro mobilitazione e influenza verrà ulteriormente rafforzata (22).

4.7.

In tutti i paesi, le tensioni legate alla crisi sanitaria ed economica rischiano seriamente di generare divisioni tra i vari gruppi e le varie categorie sociali. Secondo uno studio recente, la pandemia e le sue conseguenze hanno avuto impatti diversi sui vari gruppi della società: giovani e anziani, persone che lamentano di aver subito danni economici e quanti ritengono che la COVID-19 sia essenzialmente una crisi sanitaria pubblica, coloro che vedono nello Stato un protettore e quanti lo considerano invece un oppressore (23).

4.8.

L’UE e gli Stati membri dovrebbero comprendere i rischi che una crisi prolungata finirà con il generare. La sfida principale alla quale le istituzioni europee e i governi degli Stati membri sono chiamati a rispondere è rappresentata dalla capacità di rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali durante la pandemia, nonostante i dubbi e le critiche. L’obiettivo di una strategia democratica non dovrebbe essere quello di legittimare le élite politiche e di governo, bensì quello di mantenere l’efficacia delle risposte, promuovendo nel contempo il pluralismo democratico, un corretto sistema di pesi e contrappesi e critiche razionali, costruttive e civili.

4.9.

Le istituzioni e gli Stati membri dell’UE dovrebbero in tal senso avvalersi delle istituzioni di dialogo sociale e civico esistenti per coinvolgere le organizzazioni della società civile, le parti sociali e i portatori di interessi in modo organico e trasparente, al fine di creare uno spazio democratico pluralistico in cui le opinioni diverse e le critiche hanno cittadinanza. Il CESE sottolinea che nonostante le migliori intenzioni alla base dello strumento Next Generation EU e dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza e la volontà da parte della Commissione europea di coinvolgere le organizzazioni della società civile, le parti sociali e i pertinenti portatori di interessi, il livello di effettiva partecipazione è ancora ampiamente insufficiente e le procedure attuate non hanno consentito a tali attori di incidere concretamente con le proprie posizioni.

4.10.

Come raccomandato nel parere sul piano d’azione per la democrazia europea, oltre alle dimensioni già incluse, la promozione della democrazia europea dovrebbe comprendere il rafforzamento della partecipazione democratica a livello di UE, nazionale, regionale e locale; dovrebbe coinvolgere la società civile e riguardare della democrazia in tutti i suoi aspetti e ambiti, tra cui la democrazia nei rapporti di lavoro. Secondo il CESE, inoltre, occorre mettere maggiormente l’accento sul dialogo civile, che è un prerequisito essenziale per decisioni della massima qualità e per la loro titolarità in ogni democrazia, nel rispetto del dettato dell’articolo 11 del TUE (24).

4.11.

Il CESE ritiene che il piano d’azione per la democrazia europea debba comprendere un’iniziativa su vasta scala per promuovere l’educazione alla democrazia e ai diritti fondamentali, determinante per salvaguardare i valori democratici e la cittadinanza attiva. L’iniziativa dovrebbe essere inclusiva e rivolta a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai giovani.

Bruxelles, 23 febbraio 2022

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  Articolo 2 del trattato sull’Unione europea; dichiarazione di Luca Jahier, Presidente del Comitato economico e sociale europeo e di José Antonio Moreno Díaz, presidente del gruppo Diritti fondamentali e Stato di diritto, 15 aprile 2020.

(2)  Dichiarazione del Comitato economico e sociale europeo, La risposta dell'UE alla pandemia di COVID-19 e la necessità di una solidarietà senza precedenti tra gli Stati membri, 6 aprile 2020.

(3)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 173.

(4)  Risoluzione del CESE sul tema Coinvolgimento della società civile organizzata nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza — Cosa funziona e cosa no?, 25/02/2021 (GU C 155 del 30.4.2021, pag. 1).

(5)  GU C 374 del 16.9.2021, pag. 38.

(6)  Social Economy Europe, The Impact of COVID-19 on Social Economy Enterprises (L’impatto della COVID-19 sulle imprese dell’economia sociale), giugno 2020.

(7)  Consiglio d’Europa, Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), Respect for Democracy, Human Rights and the Rule of Law during States of Emergency: Reflections (Rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto in situazioni di emergenza — riflessioni), Strasburgo, 19 giugno 2020, CDL-AD(2020)014.

(8)  Si vedano ad esempio gli studi comparati e le banche dati globali: CompCoRe con sunti di Sheila Jasanoff e Stephen Hilgartner, A Stress Test for Politics: Insights from the Comparative Covid Response Project (CompCoRe) 2020 (Verfassungsblog, 11 maggio 2021) (Stress test per la politica: indicazioni dallo studio comparativo sulla risposta alla COVID (CompCoRE)] e Power and the COVID-19 Pandemic (Il potere e la pandemia di COVID-19), simposio Verfassungsblog, con sunti di J Grogan, Power, Law and the COVID-19 Pandemic: Part I e Part II (Il potere, il diritto e la pandemia di COVID-19) a conclusione del simposio di Verfassungsblog Power and the COVID-19 Pandemic (2021).

(9)  J. Grogan, Extraordinary or extralegal responses? The rule of law and the COVID-19 crisis (Risposte straordinarie o extralegali? Stato di diritto e crisi della COVID-19) (Democracy Reporting International, maggio 2021).

(10)  J. Grogan, Extraordinary or extralegal responses? The rule of law and the COVID-19 crisis (Risposte straordinarie o extralegali? Stato di diritto e crisi della COVID-19) (Democracy Reporting International, maggio 2021).

(11)  J. Grogan, Extraordinary or extralegal responses? The rule of law and the COVID-19 crisis (Risposte straordinarie o extralegali? Stato di diritto e crisi della COVID-19) (Democracy Reporting International, maggio 2021).

(12)  J. Grogan e N. Weinberg, Principles to Uphold the Rule of Law and Good Governance in Public Health Emergencies (Principi per sostenere lo Stato di diritto e la buona governance nelle emergenze sanitarie pubbliche) (RECONNECT Policy Brief, agosto 2020): https://reconnect-europe.eu/wp-content/uploads/2020/08/RECONNECTPB_082020B.pdf.

(13)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 173.

(14)  GU C 190 del 5.6.2019, pag. 1. Questo parere del CESE è stato accompagnato da un controparere che, pur essendo stato respinto, ha ricevuto almeno un quarto dei voti espressi.

(15)  GU C 341 del 24.8.2021, pag. 50.

(16)  GU C 341 del 24.8.2021, pag. 50.

(17)  Conclusioni del Consiglio europeo sulla COVID-19, 25 maggio 2021.

(18)  Supplementing GDP as a welfare measure: proposed joint list by the European social partners (Integrare il PIL quale valore per la misurazione del benessere: elenco comune presentato dalle parti sociali europee), 3 marzo 2021.

(19)  GU C 374 del 16.9.2021, pag. 38.

(20)  Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale (IDEA), The Global State of Democracy Report 2021 (Relazione sullo stato mondiale della democrazia 2021).

(21)  Cfr. PETRA Guasti, The Impact of the COVID-19 Pandemic in Central and Eastern Europe. The Rise of Autocracy and Democratic Resilience (L’impatto della pandemia di COVID-19 in Europa centrale e orientale. L’ascesa dell’autocrazia e la resilienza democratica), Democratic Theory, volume 7, numero 2, Winter 2020, pag. 47.

(22)  Cfr. per esempio José Javier Olivas Osuna e José Rama, «COVID-19: A Political Virus? VOX’s Populist Discourse in Times of Crisis» (COVID-19: un virus politico? Il discorso populista di VOX in tempi di crisi), in Frontiers in Political Science, 18 giugno 2021.

(23)  Ivan Krastev e Mark Leonard, Europe’s Invisible Divides: How COVID-19 is Polarizing European Politics (Le barriere invisibili d’Europa: in che modo la COVID-19 polarizza la politica europea), documento sintetico della CEDF, settembre 2021.

(24)  GU C 341 del 24.8.2021, pag. 56.