Bruxelles, 10.9.2020

COM(2020) 490 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

1.INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 ha allineato, tra l'altro, i poteri conferiti alla Commissione dal regolamento (CE) n. 184/2005 2 alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il regolamento (CE) n. 184/2005, modificato, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per i seguenti scopi:

Øaggiornare i livelli di disaggregazione geografica, i livelli di disaggregazione per settore istituzionale e i livelli di disaggregazione per attività economica di cui alle tavole 6, 7 e 8 dell'allegato I al fine di tener conto di cambiamenti economici o tecnici (articolo 2, paragrafo 3);

Øeliminare o ridurre talune prescrizioni relative ai flussi di dati di cui all'allegato I, a condizione che tale eliminazione o riduzione non riduca la qualità delle statistiche prodotte ai sensi di detto regolamento (articolo 2, paragrafo 3);

Øprorogare il termine per la presentazione della relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, di tale regolamento per quanto riguarda i risultati degli studi pilota sulle statistiche inerenti agli investimenti diretti all'estero (IDE) che si basano sul concetto del proprietario finale e sulle statistiche inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni (articolo 5, paragrafo 6).

Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione dovrebbe garantire che gli atti delegati adottati a norma di tali disposizioni non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti al di là di quanto necessario ai fini del regolamento (CE) n. 184/2005, né modifichino il quadro concettuale sottostante applicabile. L'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento prevede consultazioni sistematiche degli esperti degli Stati membri da parte della Commissione durante i lavori preparatori degli atti delegati, conformemente all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 3 . L'articolo 10, paragrafo 5, di tale regolamento impone alla Commissione, non appena adotta un atto delegato, di darne notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.BASE GIURIDICA

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 184/2005, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 luglio 2016. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

La presente relazione adempie a tale obbligo.

3.ESERCIZIO DELLA DELEGA DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/1013 la Commissione ha adottato un atto delegato, il regolamento delegato (UE) 2019/505 della Commissione 4 . Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 184/2005, tale regolamento delegato ha aggiornato i livelli di disaggregazione geografica di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 al fine di tener conto di sviluppi economici e tecnici.

La Commissione ha ritenuto di esercitare il potere conferitole dal regolamento (CE) n. 184/2005 quale necessaria preparazione al recesso del Regno Unito dall'UE. In seguito alla notifica da parte del Regno Unito (29 marzo 2017) della sua intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 TUE, la Commissione ha stabilito varie misure di preparazione 5 , tra cui l'aggiornamento della composizione degli aggregati dell'UE nelle statistiche dell'UE inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero. Il regolamento delegato (UE) 2019/505 della Commissione rientrava in un pacchetto di misure adottate dalla Commissione nel dicembre 2018 in risposta al recesso del Regno Unito dall'UE.

Il regolamento delegato (UE) 2019/505 della Commissione ha aggiornato la tavola 6 "Livelli di disaggregazione geografica" dell'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 come segue:

1)il Regno Unito è stato inserito come singolo paese controparte nella colonna GEO 4 6 al fine di garantire la continuità della trasmissione a Eurostat dei dati degli Stati membri con controparte il Regno Unito dopo il recesso di quest'ultimo dall'UE;

2)il Regno Unito è stato spostato nell'aggregato geografico "Altri paesi europei" nelle colonne GEO 5 e GEO 6 7 . L'aggregato "Altri paesi europei" comprende tutti i paesi europei che non sono Stati membri dell'UE né paesi membri dell'EFTA. Poiché il Regno Unito diventerà un paese terzo dopo il suo recesso dall'UE, è stato necessario modificare di conseguenza la sua collocazione nelle colonne GEO 5 e GEO 6.

Tale aggiornamento non ha influito sull'onere di comunicazione né ha modificato il quadro concettuale sottostante applicabile.

Durante i lavori preparatori del presente regolamento delegato la Commissione ha svolto consultazioni, anche a livello di esperti. Tra le parti consultate figurano il gruppo di esperti sulla bilancia dei pagamenti e il gruppo di esperti "Istituti nazionali di statistica del Sistema statistico europeo", che sono stati consultati mediante procedura scritta nell'ottobre e nel novembre 2018. Il progetto di atto delegato è stato accolto favorevolmente da entrambi i gruppi di lavoro.

Sia il Parlamento europeo che il Consiglio sono stati debitamente informati e hanno ricevuto tempestivamente tutti i documenti pertinenti.

La Commissione ha adottato il regolamento delegato il 19 dicembre 2018 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato entro il termine di tre mesi previsto dall'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 184/2005. Una volta scaduto tale periodo, il regolamento delegato (UE) 2019/505 della Commissione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 27 marzo 2019 ed è entrato in vigore il 28 marzo 2019.

4.CONCLUSIONE

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

La Commissione è del parere che dovrebbe continuare a disporre di tali poteri in quanto in futuro potrebbe avere necessità di adottare atti delegati a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 184/2005 qualora, a seguito di cambiamenti economici o tecnici, risulti necessario aggiornare i livelli di disaggregazione geografica, i livelli di disaggregazione per settore istituzionale e i livelli di disaggregazione per attività economica di cui al suo allegato.

(1)

  Regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 144).

(2)

  Regolamento (CE) n. 184/2005  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23).

(3)

  Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(4)

  Regolamento delegato (UE) 2019/505 della Commissione , del 19 dicembre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i livelli di disaggregazione geografica (GU L 85 del 27.3.2019, pag. 1).

(5)

    Comunicazione della Commissione  "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza" (COM (2018) 880 final del 13.11.2018).

(6)

GEO 4 rappresenta il livello di disaggregazione geografica richiesto per alcuni dei dati trimestrali degli Stati membri relativi alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero nonché la disaggregazione per attività su base annuale delle operazioni inerenti a investimenti diretti e delle posizioni inerenti a investimenti diretti. Attualmente, GEO 4 comprende le seguenti aree di paesi controparte: Stati membri dell'Unione non appartenenti all'area dell'euro; Svizzera; Russia; Regno Unito; Canada; Stati Uniti; Brasile; Cina; Hong Kong; India; Giappone, Intra Unione; Extra Unione; Intra area euro; Extra area euro; istituzioni dell'Unione (esclusa la Banca centrale europea); Banca europea per gli investimenti; centri finanziari offshore; organizzazioni internazionali (escluse le istituzioni dell'Unione europea) e Fondo monetario internazionale.

(7)

Le colonne GEO 5 e GEO 6 rappresentano i livelli di disaggregazione geografica richiesti per taluni dei dati annuali degli Stati membri trasmessi a Eurostat in materia di scambi internazionali di servizi, operazioni inerenti a investimenti diretti (compresi i redditi) e posizioni inerenti a investimenti diretti.