52011PC0077

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura sull’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori /* COM/2011/0077 def. - COD 2008/0028 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 22.2.2011

COM(2011) 77 definitivo

2008/0028 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura sull’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori

2008/0028 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

ai sensi dell’articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura sull’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2008) 40 def. - 2008/0028(COD)]: | 1 febbraio 2008 |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 18 settembre 2008 |

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 16 giugno 2010 |

Data di trasmissione della proposta modificata: | [*] |

Data dell’accordo politico: | 7 dicembre 2010 |

Data di adozione della posizione del Consiglio: | 21 febbraio 2011 |

* Data l’evoluzione della situazione in seno al Consiglio in seguito al parere in prima lettura del Parlamento europeo, la Commissione non ha redatto una proposta modificata ma ha espresso il proprio punto di vista sugli emendamenti del Parlamento nella “Comunicazione della Commissione sul seguito dato ai pareri e alle risoluzioni adottati dal Parlamento nella sessione di giugno 2010” (documento SP(2010)6136 ), inviata al Parlamento europeo in data 29 settembre 2010.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta consolida e aggiorna due importanti settori della legislazione in materia di etichettatura, cioè l’etichettatura generale dei prodotti alimentari e l’etichettatura nutrizionale, disciplinati rispettivamente dalle direttive 2000/13/CE[1] e 90/496/CEE[2]. La proposta rifonde anche 6 altre direttive riguardanti l’etichettatura di alcune categorie di prodotti alimentari. Gli obiettivi della presente proposta sono:

- semplificare la legislazione relativa all’etichettatura degli alimenti grazie all’introduzione di un unico strumento che disciplini principi e requisiti per le disposizioni orizzontali sull’etichettatura generale e nutrizionale;

- inserire disposizioni specifiche sulla responsabilità in seno alla catena alimentare riguardo alla presenza e all’esattezza dell’informazione alimentare;

- fissare criteri misurabili su alcuni elementi della leggibilità delle etichette apposte ai prodotti alimentari;

- chiarire le norme riguardanti l’indicazione del paese d’origine o il luogo di provenienza;

- introdurre indicazioni nutrizionali obbligatorie nella parte principale del campo visivo della maggior parte degli alimenti trasformati;

- istituire un sistema che regoli alcuni aspetti dell’etichettatura volontaria degli alimenti appoggiata dagli Stati membri.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Osservazioni di ordine generale

Il Parlamento europeo (PE) ha adottato la propria posizione in prima lettura in data 16 giugno 2010. La Commissione ha accolto integralmente, parzialmente o in linea di massima 113 dei 247 emendamenti adottati in prima lettura, avendo ritenuto che gli emendamenti chiarissero o migliorassero la proposta della Commissione e fossero compatibili con la finalità generale della proposta.

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura in data 21 febbraio 2011, pur cogliendo nel complesso gli obiettivi della proposta originale della Commissione, su alcune questioni se ne discosta. La Commissione non si è opposta all’accordo politico sul testo per non interrompere l’iter del processo legislativo. Con la dichiarazione allegata, la Commissione ha fatto comunque presente al Consiglio che il testo della Presidenza non affronta gli emendamenti del PE che la Commissione aveva ritenuto accettabili e, in particolare, l’obbligo di esporre alcune informazioni nutrizionali sulla parte anteriore dell’imballaggio.

3.2. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione e inseriti integralmente, parzialmente o in linea di massima nella posizione del Consiglio in prima lettura.

Indicazione dell’origine – La posizione in prima lettura del PE proponeva di indicare obbligatoriamente l’origine della carne, del pollame, dei prodotti lattiero-caseari, della frutta fresca e degli ortaggi, di altri prodotti a un solo ingrediente nonché della carne e del pesce usati come ingredienti in prodotti alimentari trasformati (emendamento 101). Esistono già indicazioni d’origine obbligatorie per frutta, ortaggi, carne bovina, vino, olio d’oliva e pollame importato; di recente, la Commissione ha presentato una proposta[3] che, in seguito a una valutazione d’impatto, dà base giuridica all’obbligatorietà dell’indicazione del luogo di produzione per tutti i settori agricoli. Nella propria comunicazione sul parere del PE la Commissione ha parzialmente accettato, previa riformulazione, l’emendamento del PE che estende i casi in cui è obbligatoria l’indicazione d’origine alle materie prime alimentari di base, che non abbiano subito trattamenti sostanziali/significativi e in genere considerate prodotti composti da un solo ingrediente. La Commissione ha aggiunto che per tener conto delle attese dei consumatori e dei vincoli pratici legati ad alimenti specifici, l’indicazione d’origine obbligatoria vada subordinata all’entrata in vigore di atti delegati, basati su valutazioni d’impatto, tesi a stabilire in particolare, per tutti gli alimenti o per specifiche categorie di essi, in che modo esprimere l’informazione sul luogo di provenienza dell’alimento.

La posizione in prima lettura del Consiglio introduce l’indicazione d’origine obbligatoria per la carne non lavorata di origine suina (carne di maiale), ovina, caprina e per il pollame se vengono adottate norme d’attuazione entro 2 anni dall’entrata in vigore del regolamento. Il Consiglio propone anche che la Commissione, entro 3 anni dall’entrata in vigore del regolamento, sottoponga al PE e al Consiglio una relazione sull’indicazione obbligatoria dell’origine dei seguenti alimenti: latte; late usato come ingrediente dei prodotti lattiero caseari; carne, usata come ingrediente; alimenti non trasformati; prodotti costituiti da un solo ingrediente e ingredienti che rappresentino più del 50% di un prodotto alimentare. La Commissione può accettare il principio dell’indicazione obbligatoria per la carne suina, ovina, caprina e per il pollame. La Commissione ritiene tuttavia che alla luce del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), questa prescrizione debba essere attuata attraverso atti delegati dal momento che presuppone elementi quasi legislativi (ad esempio per determinare il livello geografico appropriato). Questi atti delegati devono essere adottati nel quadro di disposizioni specifiche dell’UE applicabili ai settori della carne suina, ovina, caprina e del pollame. Il testo giuridico andrebbe adattato, di conseguenza, alla luce del TFUE. Le misure di applicazione di tali prescrizioni dovranno inoltre cercare di evitare l’imposizione di oneri amministrativi inutili ed eccessivi sugli operatori del settore alimentare e sulle autorità di controllo. Quest’ultime, a loro volta, devono trovare il giusto equilibrio tra informare correttamente i consumatori ed evitare che le misure riducano la concorrenza, ostacolino il commercio o generino costi sproporzionati per imprese e consumatori. La Commissione ritiene che la relazione proposta dal Consiglio - sull’estensione dell’indicazione dell’origine ad altri prodotti alimentari - riconosca l’interesse del PE verso un’indicazione obbligatoria dell’origine da apporre su altri alimenti, permetta un approccio che accolga le attese dei consumatori, tenga conto di vincoli pratici legati ad alimenti specifici, indicati nella risposta della Commissione al PE, e sia compatibile con l’approccio propugnato nella proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativo all’indicazione dell’origine (COM(2010) 738). Su questo punto, la Commissione ritiene che il principio sia accettabile ma che il testo richieda una riformulazione sul piano giuridico.

Prodotti alimentari d’imitazione/succedanei: la Commissione ritiene in parte accettabile l’emendamento del PE (emendamento 78) che vieta esplicitamente pratiche ingannevoli riguardo agli alimenti d’imitazione. L’atteggiamento del Consiglio in prima lettura, propenso a un irrigidimento generale delle disposizioni sulle pratiche ingannevoli, è simile alla posizione della Commissione nei confronti degli emendamenti del PE e può essere accettato. Come compromesso, la Commissione può accettare la posizione del Consiglio, di inserire nell’allegato l’obbligo di indicare chiaramente sull’etichetta (non solo nell’elenco degli ingredienti) componenti o ingredienti che sostituiscono quelli che il consumatore si attende normalmente o che sarebbero presenti naturalmente. La Commissione non accetta comunque che il nome dell’alimento o dell’ingrediente sia descritto, ad esempio, come “succedaneo” di formaggio, prosciutto, ecc. o come “formaggio/prosciutto di imitazione”, come proposto dall’emendamento 230 del PE.

Indicazione dei “nano” ingredienti: la Commissione accetta in linea di principio la posizione del PE (emendamento 130), secondo cui gli ingredienti derivati da nanotecnologie andrebbero indicati come tali. La Commissione accetta anche la proposta del Consiglio di includere un riferimento che rinvii alla definizione di “nanomateriali ingegnerizzati” con l’obbligo di indicare nell’elenco degli ingredienti che tali ingredienti sono presenti. La posizione del Consiglio si iscrive nel dibattito sulla revisione del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari.

Informazioni obbligatorie per alimenti non preimballati: la posizione in prima lettura del PE esclude dal campo di applicazione del regolamento (emendamento 30) gli alimenti non preimballati. La posizione del PE sulle misure nazionali per gli alimenti non preimballati (emendamento 184) accetta tuttavia il principio di dar conto della presenza di ingredienti contenenti sostanze che possano causare allergie o intolleranze (ingredienti allergenici). Anche il Consiglio ha accettato il principio di indicare la presenza di ingredienti allergenici su alimenti non preimballati.

Le posizioni in prima lettura sia del PE che del Consiglio mirano a modificare il principio che impone di dare informazioni obbligatorie (diverse dalle quelle sugli allergenici), riguardo agli alimenti non preimballati. La proposta originale della Commissione si inserisce nel quadro giuridico vigente secondo cui l’informazione obbligatoria sugli alimenti deve riguardare tutti gli alimenti che rientrano nel campo d’applicazione della legislazione. Ma, nel caso degli alimenti non preimballati, gli Stati membri possono decidere che non sia necessaria la disponibilità permanente di alcune informazioni purché il consumatore sia informato in misura sufficiente. Le posizioni sia del PE (emendamento 184) che del Consiglio capovolgono l’approccio della proposta della Commissione e consentono agli Stati membri di prescrivere la pubblicazione di informazioni su aspetti obbligatori previsti dal regolamento in aggiunta a quelle sulla presenza degli allergenici. La modifica proposta è accettabile perché trasformare l’atto giuridico in un regolamento avrebbe imposto, in mancanza di norme da parte di uno Stato membro, a un operatore del settore alimentare di fornire tutte le informazioni obbligatorie e non solo quelle sugli allergenici.

Responsabilità degli operatori del settore alimentare: la proposta del Consiglio sulle responsabilità degli operatori del settore alimentare (articolo 8 della proposta originale della Commissione) è in linea con i principi della proposta della Commissione. La posizione in prima lettura del PE (emendamenti 84, 86, 88, 89 e 326) ha adeguato la proposta della Commissione all’approccio adottato nel regolamento (CE) n. 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’etichettatura. La Commissione ha accolto gli emendamenti del PE. Data comunque la delicatezza della questione e l’acceso dibattito in seno al Consiglio, in uno spirito di compromesso la Commissione può accettare la posizione in prima lettura del Consiglio.

3.3. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e inseriti integralmente, parzialmente o in linea di massima nella posizione in prima lettura del Consiglio.

Regimi nazionali: la posizione in prima lettura del PE ha cancellato il capitolo VII sull’elaborazione di regimi nazionali (emendamento 301). La posizione del Consiglio contiene la stessa proposta. La Commissione deplora il fatto che né il PE né il Consiglio condividano l’idea della Commissione di istituire un quadro per lo scambio di pratiche esemplari sui regimi di etichettatura volontaria.

La Commissione respinge gli emendamenti del PE in prima lettura (emendamenti 155, 156, 298, 299) che modificano i criteri su modalità aggiuntive di esprimere l’informazione nutrizionale e li combinano con quelli sulle modalità grafiche di presentazione. Il Consiglio propone anche di combinare i criteri delle forme aggiuntive volontarie e quelli di presentazione dell’informazione nutrizionale (regimi aggiuntivi volontari - additional voluntary schemes , AVS). Inoltre, la posizione del Consiglio comprende disposizioni miranti: a permettere agli Stati membri di promuovere AVS specifici sul loro territorio; a obbligare gli Stati membri a effettuare un adeguato monitoraggio degli AVS sui mercati nazionali; a facilitare lo scambio di informazioni e di pratiche esemplari sugli AVS da parte della Commissione. La posizione del Consiglio impone alla Commissione di adottare norme di attuazione ai sensi dei criteri di cui all’articolo 34 e di inviare al PE e al Consiglio una relazione entro i 5 anni successivi all’applicazione dell’articolo, riguardante: l’uso degli AVS; il loro impatto e l’opportunità della loro armonizzazione. Ritenendo che l’approccio proposto dal Consiglio sia un buon punto di partenza per rivedere in futuro gli AVS sull’etichettatura nutrizionale, la Commissione può accettare la proposta del Consiglio.

Informazione nutrizionale: riguardo all’etichettatura nutrizionale, la Commissione respinge la posizione del PE sull’ampliamento dell’elenco dei nutrienti obbligatori (emendamento 144). Secondo la posizione in prima lettura del Consiglio, la dichiarazione obbligatoria dovrebbe essere ampliata fino a comprendere le proteine. La Commissione è preoccupata per i costi aggiuntivi a carico degli operatori economici, in particolare delle PMI, e preferirebbe disporre di un elenco breve di elementi obbligatori. Dato però che sia il PE che il Consiglio propongono di aggiungere le proteine - unico macronutriente assente dalla proposta della Commissione - ciò può essere accettato.

Informazioni nutrizionali date per porzione: la proposta della Commissione introduceva la possibilità, a talune condizioni, di fornire informazioni nutrizionali semplicemente per porzione. Le posizioni del PE (emendamento 313) e del Consiglio hanno cancellato questa possibilità. Il Consiglio esige che l’informazione nutrizionale sia sempre indicata per 100g o per 100ml e che l’informazione per porzione possa essere una dichiarazione facoltativa volontaria. D’altro canto, il PE propone che l’informazione sia sempre fornita per 100g o per 100ml e per porzione. La Commissione ritiene che la proposta del PE non sia accettabile perché costituirebbe un onere aggiuntivo per l’industria. Riguardo alla posizione del Consiglio, la Commissione può accettare che, avendo informazioni nutrizionali per le stesse quantità, i consumatori possono comparare più facilmente la composizione dei nutrienti di diversi alimenti.

3.4. Emendamenti del Parlamento europeo accolti integralmente dalla Commissione o soggetti a riformulazione ma non inseriti nella posizione in prima lettura del Consiglio.

La Commissione accetta alcuni emendamenti della posizione in prima lettura del PE, anche se di carattere redazionale. Qui di seguito vengono discussi i punti sui quali le posizioni del PE e del Consiglio differiscono nettamente. Vengono anche trattate alcune modifiche su questioni sostanziali, che hanno portato a nuove disposizioni nella posizione del PE, accettate in linea di principio dalla Commissione ma non incluse nella posizione in prima lettura del Consiglio.

Dichiarazioni nutrizionali nella parte principale del campo visivo (parte anteriore dell’imballaggio): nella comunicazione della Commissione sulla posizione del PE, la Commissione si dichiarava d’accordo con l’etichettatura nutrizionale obbligatoria sulla parte anteriore dell’imballaggio ( front-of-pack - FOP) di 5 elementi (valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, zuccheri, e sale) (emendamento 313) e concordava in sostanza con l’emendamento 162 del PE sulla necessità di chiarire l’applicazione dell’obbligo di dichiarazione sulla parte anteriore dell’imballaggio per alimenti disciplinati dalla direttiva 2009/39/CE relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare. Nella dichiarazione allegata, la Commissione deplora in particolare la posizione del Consiglio di abolire l’obbligo di dare alcune informazioni nutrizionali nella parte anteriore dell’imballaggio. In proposito, la Commissione è persuasa che l’etichettatura sulla parte anteriore dell’imballaggio permetta ai consumatori di prendere facilmente atto di informazioni nutrizionali all’acquisto dell’alimento e si riserva il diritto di sostenere la posizione del PE di indicare nella parte anteriore dell’imballaggio 5 valori nutrizionali.

Nomi degli operatori del settore alimentare: secondo la posizione del PE (emendamento 100) occorre indicare non solo nome e indirizzo dell’operatore del settore alimentare o la ragione sociale con cui il prodotto viene commercializzato, ma anche nome o denominazione commerciale del fabbricante dell’alimento stesso. La Commissione ha accettato l’emendamento del PE. Secondo la posizione del Consiglio, comunque, il nome dell’operatore del settore alimentare deve essere quello del responsabile dell’etichettatura, cioè dell’operatore o della ragione sociale con cui il prodotto viene commercializzato oppure, se non è stabilito all’interno dell’UE, dell’importatore sul mercato dell’UE. La Commissione sosterrà il punto di vista del PE perché favorisce una trasparenza nei confronti del fabbricante del prodotto di cui il consumatore può beneficiare.

Data di scadenza: la Commissione approva la posizione del PE (emendamento 61) sulla necessità di chiarire la distinzione tra la data limite di consumo (“da consumarsi entro il...”) e la data minima di conservazione (“da consumarsi preferibilmente prima del...”) Da un recente studio effettuato dalla Commissione europea[4] emerge che i rifiuti alimentari sono una quota notevole dei rifiuti complessivi: 76 kg/anno/persona a livello di nucleo familiare, il 60% dei quali può essere evitata. Parte di questi rifiuti evitabili sarebbe dovuta alla scarsa comprensione della data indicata dal sistema di etichettatura.

Campo di applicazione del regolamento: il PE propone (emendamento 39) che il regolamento non si applichi ai servizi di catering forniti su mezzi di trasporto (come aeroplani e treni) su collegamenti che non siano interamente all’interno della UE. La Commissione ritiene che le modalità di applicazione del regolamento ai servizi di catering forniti su mezzi di trasporto vada ulteriormente approfondita.

Nello stesso emendamento, il PE propone anche di inserire una clausola nel dispositivo del regolamento che rifletta il considerando 15 della proposta della Commissione che esclude talune attività dal campo di applicazione del regolamento. In proposito, la Commissione sottolinea che il Consiglio ha attentamente esaminato la questione e ha deciso di non inserire una clausola nel dispositivo. Poiché il considerando precisa il campo di applicazione del regolamento, su questo punto la Commissione non si è opposta alla posizione in prima lettura del Consiglio.

Definizione di ingrediente: la proposta originale della Commissione prevedeva un approccio alla definizione di “ingrediente” semplificato rispetto alla legislazione vigente. Nel frattempo è stato notato che l’approccio semplificato proposto dalla Commissione ha varie conseguenze su altri testi legislativi che si riferiscono a “ingrediente”, quale definito nella direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura. La Commissione ritiene perciò che la definizione di “ingrediente” di cui alla direttiva 2000/13/CE, modificata per accogliere l’emendamento 49 del PE, debba sostituire la proposta originale della Commissione. Aver mutato approccio si ripercuoterà sulla redazione di alcuni altri articoli.

Etichettatura di carne costituita da tagli di carne combinati: gli emendamenti 276 e 293 del PE propongono di indicare sulla parte anteriore dell’imballaggio o di evidenziare nel nome dell’alimento, se questo sia a base di carne costituita da tagli di carne combinati. La Commissione è convinta che la proposta permetta ai consumatori di informarsi sulle caratteristiche specifiche dell’alimento che stanno acquistando. La Commissione concorda in linea di principio con l’obiettivo degli emendamenti ma ritiene che la formulazione della disposizione vada rivista.

Etichettatura di carni cui sono state aggiunte proteine e/o acqua: secondo la posizione del PE, accettata in linea di principio dalla Commissione, taluni prodotti a base di carne e di pesce contenenti acqua o proteine aggiunte devono indicare sull’etichetta la fonte delle proteine aggiunte e la presenza di acqua aggiunta (emendamento 207 e da 226 a 228). Gli emendamenti del PE per l’etichettatura delle proteine aggiunte non si discostano dall’interpretazione data dalla Commissione alla legislazione vigente.

La Commissione accetta anche i seguenti emendamenti: etichettatura della “data di fabbricazione” dei prodotti congelati (emendamenti 62, 97, 140, 141), deroga per le micro imprese ( emendamento 104), informazioni aggiuntive per le istruzioni di uso e stoccaggio ( emendamento 142), introduzione di criteri per l’etichettatura volontaria “vegetariano e vegano” (emendamento 175), budello da salsiccia (emendamento 229). Se di essi si terrà conto in seconda lettura, la Commissione accetterà di considerare l’inserimento di pertinenti disposizioni.

3.5. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione e dal Consiglio e non inseriti nella posizione in prima lettura del Consiglio:

Leggibilità: la Commissione non ha accettato la posizione del PE sulla leggibilità (emendamenti 53, 334 e da 111 a 113), che ha cancellato le norme sulle dimensioni minime dei caratteri e proposto che i criteri di leggibilità fossero stabiliti da semplici orientamenti. La posizione sulla leggibilità tenuta in prima lettura dal Consiglio mantiene un criterio dimensionale nel regolamento stesso che viene esplicitato con un riferimento alle dimensioni minime dei caratteri. La Commissione ritiene che la posizione del Consiglio sui criteri relativi alle dimensioni minime dei caratteri migliori la proposta originale e sia accettabile.

Campo di applicazione del regolamento: la posizione in prima lettura del Consiglio sostiene la proposta della Commissione secondo cui il regolamento si applica a tutti gli alimenti destinati a consumatori finali e il suo obiettivo generale e quello di essere incentrato sui consumatori. La posizione in prima lettura del PE mirante a restringere il campo di applicazione del regolamento ad alimenti preimballati (emendamenti 38 e 39) e a ridurre l’attenzione verso i consumatori (emendamento 66) non è stata accettata né dalla Commissione né dal Consiglio.

Informazioni nutrizionali: la Commissione non ha accettato varie disposizioni contenute nella posizione in prima lettura del PE relative ad alcuni aspetti delle informazioni nutrizionali. Eccone alcuni esempi: aggiunta all’elenco obbligatorio dei nutrienti delle proteine, delle fibre e degli acidi grassi trans (emendamento 144) e ampliamento dell’elenco dei nutrienti aggiuntivi facoltativi (emendamento 145); la ripetizione dell’informazione sul contenuto energetico in formato specifico sulla parte anteriore dell’imballaggio (emendamento 158) che la Commissione ritiene un doppione; l’obbligo di accludere una dichiarazione relativa alla dose di riferimento (emendamento 151), che non è stata considerata necessaria; molte delle eccezioni proposte per l’etichettatura nutrizionale obbligatoria; la cancellazione del riferimento al Sistema internazionale di unità di misura (SI) per l’energia (kJ) (emendamenti 246, 248, 319). La posizione in prima lettura del Consiglio non tiene conto di queste modifiche proposte dal PE.

Bevande alcoliche: la posizione del PE di esentare tutte le bevande alcoliche dall’obbligo di indicare un elenco di ingredienti e dall’etichettatura nutrizionale in attesa della relazione della Commissione, era per quest’ultima inaccettabile. La posizione del Consiglio propone che l’esenzione dall’obbligo di accludere un elenco di ingredienti e un’indicazione nutrizionale vada estesa alle bevande alcoliche ritenute concorrenti di quelle già esentate ai sensi della proposta della Commissione. La Commissione può accettare di trattare in modo equivalente prodotti concorrenti. La Commissione ritiene però essenziale che miscele alcoliche pronte all’uso debbano indicare gli ingredienti e la composizione dei nutrienti.

Indicazione dell’origine: la proposta del Consiglio sull’indicazione dell’origine mantiene il principio della proposta della Commissione: se l’origine di un alimento è data e il paese d’origine dell’ingrediente materia prima non è il luogo dell’ultima sostanziale modifica del prodotto nel suo complesso, occorre indicare anche l’origine dell’ingrediente materia prima. La posizione del PE elimina questa disposizione (emendamento 172) ed è inaccettabile per la Commissione che intende impedire indicazioni d’origine potenzialmente fuorvianti.

3.6. Nuove disposizioni introdotte dal Consiglio

Leggibilità: come sopra anticipato, il testo del Consiglio mantiene la proposta della Commissione di prevedere nel regolamento una dimensione minima dei caratteri, ma introduce una importante chiarificazione sul modo in cui va stabilita tale dimensione. La Commissione ritiene che la posizione del Consiglio sui criteri relativi alle dimensioni minime dei caratteri migliori la proposta originale.

Etichettatura di sostanze che provocano allergie o intolleranze: nell’articolo sull’etichettatura delle sostanze che provocano allergie o intolleranze, la posizione del Consiglio propone di chiarire il testo riguardante l’etichettatura dei prodotti per i quali non è previsto un elenco di ingredienti. Questo chiarimento è appropriato e in linea di principio accettabile in quanto la proposta corrisponde alle attuali norme di etichettatura di tali sostanze. Tuttavia, come già anticipato, la Commissione intende modificare la definizione di “ingrediente”.

Quantità netta: la posizione in prima lettura del Consiglio reintroduce la possibilità che gli Stati membri continuino a disciplinare l’indicazione della quantità netta per determinati alimenti, in modo diverso da quello previsto dal regolamento. La Commissione accetta questa proposta che permette, in mancanza di specifiche norme UE, di mantenere l’attuale modalità di indicazione della quantità netta per determinate categorie di alimenti, soprattutto se il prodotto può presentarsi in stato sia liquido che solido.

Etichettatura di alimenti contenenti caffeina: le norme attuative della direttiva 2002/67/CE della Commissione del 18 luglio 2002 relativa all’etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina (adottata ai sensi della direttiva 2000/13/CE) prevede norme specifiche per l’etichettatura di talune bevande contenenti caffeina. La posizione del Consiglio in prima lettura propone anche l’indicazione che il prodotto è inadatto a donne incinte o bambini piccoli. La posizione in prima lettura del Consiglio estende l’obbligo di un’etichettatura specifica ai prodotti alimentari arricchiti di caffeina a scopo nutritivo o fisiologico. La Commissione accetta il principio di pubblicare indicazioni particolari per alimenti arricchiti di caffeina a scopo nutritizio o fisiologico: essi possono infatti essere consumati da gruppi di popolazione specifici, oggetto di un parere scientifico[5].

Disposizioni finali e periodi transitori (articolo 45, considerando 54): l’emendamento 194 del PE propone di modificare la proposta della Commissione nel senso di estendere alle imprese fino a 100 dipendenti, il permesso di cui godono le microimprese (fino a 10 dipendenti) di non dover apporre un’etichetta con indicazioni nutrizionali obbligatorie per un altro periodo transitorio di 2 anni. La Commissione non ha accettato l’emendamento del PE.

Riguardo alla data di applicazione delle norme sulle indicazioni nutrizionali, invece di un’applicazione in 2 fasi, più 2 anni per consentire alle microimprese di adeguarsi, il testo del Consiglio propone che quando sono fornite informazioni nutrizionali esse rispettino le nuove prescrizioni dopo 3 anni dall’entrata in vigore del regolamento. Ma l’obbligo di fornire informazioni nutrizionali ha effetto solo dopo 5 anni dalla sua entrata in vigore.

Una nuova disposizione della posizione del Consiglio prevede, per l’applicazione delle nuove prescrizioni, un periodo transitorio e la possibilità che i prodotti messi in vendita prima della fine del periodo transitorio continuino a essere venduti fino a esaurimento delle scorte. Esso propone inoltre che, escluso il caso di misure urgenti, in un anno di calendario, la data di applicazione sia l’1 aprile. La Commissione può accettare la posizione del Consiglio riguardo all’applicazione del regolamento e delle misure transitorie.

Esercizio della delega e delega di poteri nell’insieme del testo: nella posizione del Consiglio, le modalità di delega dei poteri corrispondono largamente a quelle della Commissione e sono adeguate all’ampiezza della delega di poteri proposta. Esistono alcune differenze rispetto alla risposta della Commissione al parere del PE, ma, nell’ambito del testo della Presidenza, le deleghe sono adeguate e accettabili, esclusi i poteri di attuazione proposti, relativi all’obbligatoria indicazione d’origine per la carne.

La Commissione può anche accettare le seguenti modifiche introdotte dal Consiglio:

( la possibilità di indicare che la dichiarazione nutrizionale sul sale si riferisce al sodio/sale presente naturalmente. Questa etichettatura facoltativa è utile a fini di chiarezza;

( capitolo relativo alle misure nazionali – il Consiglio ha modificato l’articolo 37 della proposta originale della Commissione che chiarifica il campo di applicazione del capitolo;

( allegato V – nuove prescrizioni per l’indicazione “prodotto scongelato”

( allegato VI B – obbligo di indicare se un olio o un grasso idrogenato, lo sia in misura totale o parziale

( allegato IX - cancellazione delle esenzioni dall’indicazione “da consumarsi preferibilmente prima...” per alcuni prodotti;

( allegato XI – modifica della quantità di riferimento per la quantità significativa di vitamine e minerali;

( la semplificazione dell’allegato che fissa l’ordine di presentazione delle vitamine e dei minerali (allegato VIII della proposta originale della Commissione), così com’è proposta, è accettabile .

3.7. Principali problemi nell’adozione della posizione del Consiglio in prima lettura

La posizione adottata dal Consiglio in prima lettura contiene elementi che si discostano dalla proposta della Commissione. Essi riguardano in particolare, come sopra indicato, alcuni aspetti dell’etichettatura nutrizionale, dell’indicazione dell’origine, della menzione del nome del fabbricante e della definizione di ingrediente.

4. CONCLUSIONE

La Commissione è del parere che la posizione adottata dal Consiglio in prima lettura contenga elementi che si discostano dalla proposta della Commissione. Benché alcuni problemi restino irrisolti, la Commissione, per non interrompere l’iter legislativo, non si oppone alla posizione che il Consiglio ha adottato a maggioranza qualificata.

Nella dichiarazione allegata, tuttavia, la Commissione deplora in particolare la decisione del Consiglio di eliminare l’obbligo dell’etichettatura nutrizionale sulla parte anteriore dell’imballaggio

ALLEGATO

Dichiarazione della Commissione

In uno spirito di compromesso, la Commissione non intende opporsi a un voto espresso a maggioranza qualificata a favore del testo della Presidenza, anche se restano problemi irrisolti dal momento che il testo della Presidenza contiene elementi che si discostano dalla proposta della Commissione e aspetti giuridici da rivedere ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Inoltre, il Consiglio non ha tenuto conto del parere in prima lettura del PE e, di conseguenza, il testo della Presidenza non affronta gli emendamenti del PE che la Commissione aveva indicato di poter accettare.

In particolare, la Commissione deplora la decisione del Consiglio di eliminare la dichiarazione nutrizionale sulla parte anteriore dell’imballaggio. La Commissione ritiene che ciò indebolisca i benefici che i consumatori possono trarre da una dichiarazione nutrizionale obbligatoria ed è convinta dei vantaggi per i consumatori dell’etichettatura sulla parte anteriore dell’imballaggio che permetterebbe loro di verificare agevolmente l’informazione nutrizionale al momento dell’acquisto del prodotto alimentare.

[1] Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

[2] Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40).

[3] COM(2010) 738.

[4] http://ec.europa.eu/environment/eussd/reports.htm

[5] Parere del Comitato scientifico dell’alimentazione umana del 21 gennaio 1999 sulla caffeina e altre sostanze usate come ingredienti nelle cosiddette “bevande energetiche”.