2.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 296/184


Mercoledì 6 aprile 2011
Riconoscimento e revoca della protezione internazionale ***I

P7_TA(2011)0136

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione) (COM(2009)0554 – C7-0248/2009 – 2009/0165(COD))

2012/C 296 E/35

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0554),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, primo comma, punto 1), lettera d), e punto 2), lettera a), del trattato che istituisce la Comunità europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0248/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 aprile 2010 (1),

visto l'accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la sua risoluzione del 10 marzo 2009 sul futuro del sistema europeo comune di asilo (3),

vista la lettera in data 2 febbraio 2010 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0085/2011),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 18 del 19.1.2011, pag. 85.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(3)  GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 10.


Mercoledì 6 aprile 2011
P7_TC1-COD(2009)0165

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 aprile 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/…/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario apportare una serie di modifiche sostanziali alla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (3). È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

(2)

Una politica comune nel settore dell’asilo, che preveda un sistema comune europeo di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell’obiettivo dell’Unione europea relativo all’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione.

(3)

Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (in prosieguo «convenzione di Ginevra»), affermando in questo modo il principio di «non refoulement» («non respingimento») e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.

(4)

Le conclusioni di Tampere prevedono che un regime europeo comune in materia di asilo debba stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme dell'Unione debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nell'Unione europea.

(5)

La direttiva 2005/85/CE costituisce un primo passo in materia di procedure di asilo.

(6)

Si è ora conclusa la prima fase dei lavori per l’istituzione di un sistema comune europeo di asilo. Il 4 novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato il programma dell’Aia, che determina gli obiettivi da conseguire nel periodo 2005-2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al riguardo, il programma dell’Aia invitava la Commissione europea a concludere la valutazione degli strumenti giuridici adottati nella prima fase e a sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla seconda fase in vista della loro adozione entro il 2010. Conformemente al programma dell’Aia l’obiettivo che sottende la creazione di un regime europeo comune in materia di asilo è l’instaurazione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme valido in tutta l’Unione.

(7)

Nel Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato il 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per quanto riguarda la concessione della protezione e ha sollecitato ulteriori iniziative, compresa una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per completare l’istituzione, prevista dal programma dell’Aia, del sistema europeo comune di asilo.

(8)

Risulta necessario mobilitare le risorse del Fondo europeo per i rifugiati e dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo per fornire , tra l'altro, sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri diretti ad attuare le norme stabilite nella seconda fase del sistema comune europeo di asilo e a quegli Stati membri, in particolare, i cui sistemi nazionali di asilo subiscono pressioni specifiche e sproporzionate a causa, per lo più, della loro situazione geografica o demografica. E' inoltre necessario, negli Stati membri che ricevono un numero di domande di asilo sproporzionato rispetto alle dimensioni della loro popolazione, mobilitare immediatamente un sostegno finanziario e amministrativo/tecnico, rispettivamente nel quadro del Fondo europeo per i rifugiati e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al fine di consentire loro di conformarsi alla presente direttiva. [Em. 1]

(9)

Onde garantire una valutazione completa ed efficiente delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti ai sensi della direttiva […/…/UE] [recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (direttiva qualifiche)], è opportuno che il quadro dell'Unione disciplinante la concessione della protezione internazionale si fondi sul concetto di una procedura unica in materia di asilo.

(10)

Obiettivo principale della presente direttiva è sviluppare ulteriormente le norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura come di asilo nell'Unione.

(11)

Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative, e a creare condizioni equivalenti per l’applicazione negli Stati membri della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].

(12)

Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è bisognosa di protezione internazionale a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].

(13)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa mira in particolare a promuovere l’applicazione degli articoli 1, 4, 18, 19, 21, 24 e 47 della Carta, e deve essere attuata di conseguenza. [Em. 2]

(14)

Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti.

(15)

Gli Stati membri sono obbligati a rispettare pienamente il principio di non respingimento («non-refoulement») e il diritto di asilo, che comprende l'accesso a una procedura di asilo per qualsiasi persona che desideri chiedere asilo e che rientri nella loro giurisdizione, incluse le persone poste sotto il controllo effettivo di un organismo dell'Unione europea o di uno Stato membro. [Em. 3]

(16)

È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di protezione internazionale siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate e riceve la formazione necessaria in materia di asilo e di diritto dei rifugiati. [Em. 4]

(17)

È nell’interesse, sia degli Stati membri sia dei richiedenti protezione internazionale, decidere quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo un esame adeguato e completo.

(18)

La nozione di ordine pubblico può, tra l'altro, contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.

(19)

Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell’articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l’opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di effettive garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di protezione internazionale contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione definitiva dell’autorità accertante e, in caso di decisione negativa, di disporre del tempo necessario per presentare un ricorso dinanzi a un giudice, per tutto il tempo autorizzato dal giudice competente , la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (in prosieguo «UNHCR») e con altre organizzazioni che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, il diritto a un’appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua a lui comprensibile o che è ragionevole supporre possa capire nonché, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. [Em. 5]

(20)

Al fine di garantire l’effettivo accesso alla procedura di esame, i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i richiedenti protezione internazionale e che sono in particolare incaricati della sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime e delle verifiche di frontiera, dovrebbero ricevere le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere , registrare e trasmettere all'autorità accertante competente le domande di protezione internazionale. Essi dovrebbero essere in grado di dare ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi presenti sul territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, che intendano chiedere la protezione internazionale, tutte le pertinenti informazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l'istanza. Ove tali persone si trovino nelle acque territoriali di uno Stato membro, è opportuno che siano sbarcate sulla terra ferma e che ne sia esaminata la domanda ai sensi della presente direttiva. [Em. 6]

(21)

È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, le donne incinte, le persone che hanno subito torture, stupri o altri gravi atti di violenza, come le violenze per motivi di genere e le pratiche tradizionali dannose, o i disabili, così da creare i presupposti affinché accedano effettivamente alle procedure e possano presentare gli elementi richiesti per istruire la domanda di protezione internazionale. [Em. 7]

(22)

Le misure nazionali dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale, nell'ambito delle procedure oggetto della presente direttiva dovrebbero tener conto, tra l’altro, del Manuale per un’efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

(23)

Nell’intento di garantire una sostanziale parità tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da permettere ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate , qualora lo richiedano, con un interlocutore dello stesso sesso, che abbia una formazione specifica in materia di colloqui riguardanti la persecuzione per motivi di genere . Occorre tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro o sulla nozione di domanda reiterata. [Em. 8]

(24)

L’«interesse superiore del minore» dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva, in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989.

(25)

Le procedure di esame delle esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere organizzate in modo da consentire alle autorità accertanti di procedere a un esame rigoroso delle domande di protezione internazionale. [Em. 9]

(26)

Qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l’obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della res judicata.

(27)

Molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro prima che sia presa una decisione sull’ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l’esame dell’ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande presentate alla frontiera o nelle zone di transito direttamente sul posto.

(28)

Un criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di protezione internazionale è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato un paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare come sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest’ultimo non adduca controindicazioni.

(29)

Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all’attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.

(30)

La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono validi motivi per ritenere non sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

(31)

Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche], salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può garantire che un altro paese proceda all’esame o fornisca una protezione effettiva . In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se un primo paese di asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso una protezione accessibile ed efficace e il richiedente sarà riammesso in detto paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nei casi in cui il richiedente in questione sia sicuro nel paese terzo interessato. [Em. 10]

(32)

Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di protezione internazionale se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame sufficiente con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo e vi è motivo di ritenere che il richiedente sarà ammesso o riammesso in quel paese. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

[Em. 11]

(33)

Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati dell’eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status.

(34)

È un principio fondamentale del diritto dell'Unione che le decisioni relative a una domanda di protezione internazionale e alla revoca dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria siano soggette ad un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

(35)

A norma dell’articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente direttiva non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

(36)

La presente direttiva non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) n. …/… [che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (regolamento Dublino)].

(37)

I richiedenti cui si applica il regolamento (UE) n. …/… [regolamento Dublino] dovrebbero godere dei principi e delle garanzie fondamentali sanciti dalla presente direttiva e delle speciali garanzie introdotte dal richiamato regolamento.

(38)

È opportuno che l’attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche.

(39)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’elaborazione di norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione proposta, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(40)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(41)

L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva 2005/85/CE. L'obbligo di recepire delle disposizioni rimaste immutate deriva dalla direttiva 2005/85/CE.

(42)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)

«convenzione di Ginevra», la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

b)

«domanda» o «domanda di protezione internazionale», una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell'ambito d'applicazione della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] e che possa essere richiesto separatamente;

c)

«richiedente» o «richiedente protezione internazionale», il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva; [Em. che non concerne tutte versioni linguistiche]

d)

«richiedente con esigenze particolari», il richiedente che, per motivi di età, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, malattie fisiche o psichiche o per le conseguenze di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, ha bisogno di speciali garanzie per godere dei diritti e assolvere agli obblighi previsti dalla presente direttiva; [Em. 13]

e)

«decisione definitiva», una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] e che non è più impugnabile nell’ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che l'impugnazione produca l’effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito;

f)

«autorità accertante», qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e ad adottare una decisione di primo grado al riguardo, soggetto all’allegato I;

g)

«rifugiato», un cittadino di un paese terzo o apolide rispondente ai criteri stabiliti dall’articolo 2, lettera d), della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche];

h)

«persona ammissibile alla protezione sussidiaria», un cittadino di un paese terzo o l’apolide che soddisfa i requisiti dell’articolo 2, lettera f), della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche];

i)

«protezione internazionale», il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato ovvero persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

j)

«status di rifugiato», il riconoscimento da parte di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato;

k)

«status di protezione sussidiaria», il riconoscimento, da parte di uno Stato membro, di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale persona ammissibile alla protezione sussidiaria;

l)

«minore», il cittadino di un paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto;

m)

«minore non accompagnato», il minore definito all’articolo 2, lettera l), della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche];

n)

«rappresentante», la persona nominata dalle autorità competenti ad agire in qualità di tutore per assistere e rappresentare il minore non accompagnato allo scopo di garantirne l’interesse superiore ed esercitare la capacità di agire per suo conto;

o)

«revoca della protezione internazionale», la decisione di un’autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o protezione sussidiaria a una determinata persona, a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche];

p)

«rimanere nello Stato membro», il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata o è oggetto d’esame.

q)

«nuovi fatti e circostanze», i fatti a sostegno dell'essenza stessa della domanda, che possono contribuire alla revisione di una decisione precedente. [Em. 15]

Articolo 3

Ambito d’applicazione

1.   La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca della protezione internazionale.

2.   La presente direttiva non si applica in caso di domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3.   Gli Stati membri possono decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese ad ottenere qualsiasi forma di protezione internazionale che esula dall'ambito di applicazione della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].

Articolo 4

Autorità responsabili

1.   Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un’autorità che sarà competente per l’esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità disponga di personale competente e specializzato in numero sufficiente per assolvere ai propri compiti nei termini prescritti. A tal fine gli Stati membri predispongono programmi di formazione iniziale e successiva per il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito alla protezione internazionale.

2.   La formazione di cui al paragrafo 1 riguarda in particolare:

a)

le norme sostanziali e procedurali previste in materia di protezione internazionale e di diritti umani dai pertinenti strumenti internazionali e dell'Unione, compresi i principi di «non respingimento» e di non discriminazione;

b)

i richiedenti con esigenze particolari, quali definiti all'articolo 2, lettera d); [Em. 16]

c)

la consapevolezza di genere, di orientamento sessuale e la sensibilizzazione ai fattori trauma e età , con particolare attenzione per i minori non accompagnati ; [Em. 17]

d)

l’utilizzo delle informazioni sul paese d’origine;

e)

le tecniche di colloquio, compresa la comunicazione transculturale;

f)

l’identificazione e la documentazione di segni e sintomi di tortura;

g)

la valutazione degli elementi probatori, compreso il principio del beneficio del dubbio;

h)

la giurisprudenza relativa all’esame delle domande di protezione internazionale.

3.   Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sia competente un’altra autorità al fine di trattare i casi a norma del regolamento (UE) n. …/… [regolamento Dublino].

4.   Ove sia designata un’autorità a norma del paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate e riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell’applicazione della presente direttiva. [Em. 18]

5.   Le domande di protezione internazionale presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli di frontiera o sull’immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda.

Articolo 5

Disposizioni più favorevoli

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca della protezione internazionale, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

Articolo 6

Accesso alla procedura

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale. Fatti salvi i paragrafi 5, 6, 7 e 8, gli Stati membri possono esigere che le domande di protezione internazionale siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché colui che intende presentare istanza di protezione internazionale abbia un’effettiva possibilità di inoltrare la domanda all'autorità competente quanto prima. Qualora i richiedenti non possano inoltrare la loro domanda di persona, gli Stati membri garantiscono che un rappresentante legale possa farlo per conto loro. [Em. 19]

3.   Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità di agire abbia il diritto di presentare una domanda di protezione internazionale per proprio conto.

4.   Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l’opportunità di presentare la domanda per proprio conto.

Il consenso è chiesto all’atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all’atto del colloquio personale con l’adulto a carico. Prima della richiesta di consenso, ciascun adulto a carico è informato in privato delle relative conseguenze procedurali e del diritto di chiedere la protezione internazionale con domanda separata.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché il minore abbia il diritto di presentare domanda di protezione internazionale per proprio conto – qualora il diritto nazionale gli riconosca la capacità di agire – ovvero tramite il suo rappresentante legale o il rappresentante autorizzato di quest'ultimo. In tutti gli altri casi si applica il paragrafo 6 . [Em. 20]

6.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi appropriati di cui all’articolo 10 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (4) abbiano il diritto di presentare domanda di protezione internazionale a nome di un minore non accompagnato se, sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore, ritengono che questi necessiti di protezione ai sensi della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].

7.   Gli Stati membri possono determinare nella legislazione nazionale:

a)

i casi in cui il minore può presentare per proprio conto una domanda;

b)

i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera a);

[Em. 21]

8.   Gli Stati membri dispongono che le guardie di frontiera, le forze di polizia, le autorità competenti per l’immigrazione e il personale dei centri di trattenimento ricevano le istruzioni e la formazione necessaria per riconoscere, registrare e trasmettere le domande di protezione internazionale. Se queste autorità sono designate autorità competenti a norma del paragrafo 1, le istruzioni comportano l’obbligo di registrare la domanda. Diversamente, le istruzioni comportano l’obbligo di trasmettere la domanda all’autorità competente per la registrazione, corredata di tutte le informazioni pertinenti. [Em. 22]

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le altre autorità cui potrebbe rivolgersi chi intende chiedere la protezione internazionale siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per presentare l’istanza e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all’autorità competente.

9.   Le autorità competenti provvedono a registrare le domande di protezione internazionale entro 72 ore dal momento in cui l’interessato ha espresso il desiderio di chiedere la protezione internazionale, in conformità del paragrafo 8, primo comma.

Articolo 7

Informazione e consulenza ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento

1.   Gli Stati membri dispongono che le informazioni sulle procedure da esperire per presentare domanda di protezione internazionale siano garantite:

a)

ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, delle frontiere esterne; e

b)

nei centri di trattenimento.

2.   Gli Stati membri prevedono servizi di interpretazione per garantire la comunicazione fra chi intende presentare domanda di protezione internazionale e le guardie di frontiera o il personale dei centri di trattenimento.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che prestano assistenza e/o rappresentanza legale ai richiedenti protezione internazionale accedano rapidamente ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, e ai centri di trattenimento ▐. [Em. 23]

Gli Stati membri possono adottare norme che disciplinino la presenza di tali organizzazioni nelle aree di cui al presente articolo , a condizione che non limitino l'accesso dei richiedenti ai servizi di consulenza e assistenza . [Em. 24]

Articolo 8

Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda

1.   I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia adottato una decisione definitiva, anche nel caso in cui il richiedente presenti ricorso, e fintantoché il giudice competente non decida diversamente . Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno. [Em. 25]

2.   Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se l’interessato presenta una domanda reiterata ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 7, o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (5) o altro, o in un paese terzo, eccetto il paese d’origine del richiedente interessato, o presso una corte o un tribunale penale internazionale.

3.   Uno Stato membro può estradare il richiedente in un paese terzo in conformità del paragrafo 2 soltanto se ▐ la decisione di estradizione non comporterà il «respingimento» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato membro , né esporrà il richiedente a un trattamento disumano o degradante al suo arrivo nel paese terzo . [Em. 26]

Articolo 9

Criteri applicabili all’esame delle domande

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le domande di protezione internazionale non siano respinte né escluse dall’esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente.

2.   L’esame della domanda di protezione internazionale determina anzitutto se al richiedente è attribuibile la qualifica di rifugiato. In caso contrario, l’esame determina se l’interessato è ammissibile alla protezione sussidiaria.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell’autorità accertante relative alle domande di protezione internazionale siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri garantiscono:

a)

che le domande siano esaminate e le decisioni adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

b)

che pervengano informazioni precise e aggiornate da varie fonti, quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) , l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e le organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani , circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato, e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito, nonché del richiedente e del suo avvocato ove l’autorità accertante tenga conto di quelle informazioni per adottare la decisione; [Em. 27]

c)

che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza delle norme applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati nonché in materia di diritti umani e abbia seguito il programma di formazione iniziale e successiva di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ; [Em. 28]

d)

che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia avuto istruzione e la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d’ordine medico, culturale ▐ e inerenti ai minori , al genere, alla fede religiosa o all'orientamento sessuale . [Em. 29]

e)

che il richiedente e il suo avvocato abbiano accesso alle informazioni fornite dagli esperti di cui alla lettera d). [Em. 30]

4.   Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell’autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 3, lettera b), necessarie per l’adempimento delle loro funzioni.

5.   Gli Stati membri prevedono norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell’esame delle domande.

Articolo 10

Criteri applicabili alle decisioni dell’autorità accertante

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di protezione internazionale siano comunicate per iscritto.

2.   Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta o accolta una domanda riguardante lo status di rifugiato e/o di protezione sussidiaria sia corredata di chiare motivazioni de jure e de facto e che, in caso di decisione negativa, nel momento in cui essa viene emanata il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnarla. [Em. 31]

[Em. 32]

3.   Ai fini dell’articolo 6, paragrafo 4, e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, gli Stati membri possono adottare un’unica decisione che contempli tutte le persone a carico.

4.   Il paragrafo 3 non si applica quando la divulgazione della situazione particolare di una persona ai familiari rischia di nuocere ai suoi interessi, segnatamente nei casi di persecuzione per motivi di genere , di orientamento sessuale, di identità di genere, e/o di età. In tali casi all’interessato è comunicata una decisione separata. [Em. 33]

Articolo 11

Garanzie per i richiedenti protezione internazionale

1.   In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti protezione internazionale godano delle seguenti garanzie:

a)

sono informati, in una lingua che capiscono o che è ragionevole supporre possano capire, della procedura da seguire e dei loro diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. Sono informati in merito ai tempi e ai mezzi a loro disposizione per adempiere all’obbligo di addurre gli elementi di cui all’articolo 4 della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell’articolo 12; [Em. 34]

b)

ricevono, laddove necessario, l’assistenza di un interprete per spiegare la loro situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando l’autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 31 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;

c)

non è negata al richiedente la possibilità di comunicare con l’UNHCR o con altre organizzazioni che prestano consulenza legale e assistenza ai richiedenti asilo a norma del diritto nazionale dello Stato membro;

d)

la decisione dell’autorità accertante relativa alla domanda di asilo è comunicata al richiedente protezione internazionale con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente protezione internazionale;

e)

i richiedenti sono informati dell’esito della decisione dell’autorità accertante in una lingua che capiscono o che è ragionevole supporre possano capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell’articolo 10, paragrafo 2. [Em. 35]

2.   In relazione alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti godano di garanzie equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo.

Articolo 12

Obblighi dei richiedenti protezione internazionale

1.   I richiedenti protezione internazionale hanno l'obbligo di collaborare a chiarire i fatti e di rivelare alle autorità competenti, nei limiti delle loro capacità fisiche e psicologiche, la propria identità , la propria nazionalità e gli altri elementi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]. Se il richiedente non possiede un passaporto valido o un documento sostitutivo del passaporto, è tenuto a cooperare all'ottenimento di un documento di identità. Fintanto che il richiedente è autorizzato a soggiornare nello Stato membro durante l'esame della sua domanda di protezione internazionale, non è tenuto a entrare in contatto con le autorità del paese d'origine, se vi sia motivo di temere una persecuzione da parte di tale Stato. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti altri obblighi di cooperazione con le autorità competenti nella misura in cui detti obblighi siano necessari ai fini del trattamento della domanda. [Em. 36]

2.   In particolare, gli Stati membri possono prevedere che:

a)

i richiedenti abbiano l’obbligo di riferire alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, sia senza indugio sia in una data specifica;

b)

i richiedenti debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell’esame della domanda, quali i passaporti;

c)

i richiedenti siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato;

d)

le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali, purché alla perquisizione provveda una persona dello stesso sesso che sia adeguata all'età e alla cultura del richiedente, nell'assoluto rispetto del principio della dignità umana e dell'integrità fisica e mentale ; [Em. 37]

e)

le autorità competenti possano fotografare il richiedente; e

f)

le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato.

Articolo 13

Colloquio personale

1.   Prima che l’autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale in una lingua a lui comprensibile, con una persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio. I colloqui sull'ammissibilità e sul merito di una domanda di protezione internazionale sono condotti esclusivamente da personale dell’autorità accertante. [Em. 38]

Quando un richiedente presenta domanda di protezione internazionale a nome di persone a suo carico, ciascun adulto che a quello fa capo deve avere la possibilità di esprimersi in privato e di sostenere un colloquio sulla domanda.

Gli Stati membri stabiliscono nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale , tenendo debitamente conto dell'interesse superiore del minore e dei suoi particolari bisogni . [Em. 39]

2.   Il colloquio personale sul merito della domanda può essere omesso se:

a)

l’autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato basandosi sulle prove acquisite; oppure

b)

l’autorità accertante reputa che il richiedente sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, l’autorità accertante consulta un medico per stabilire se tale stato è temporaneo o permanente. [Em. 40]

Quando l'autorità accertante non prevede la possibilità di un colloquio personale per il richiedente, in applicazione della lettera b) oppure, ove applicabile, per la persona a carico, l'autorità accertante consente al richiedente o alla persona a carico di rinviare il colloquio personale e di produrre ulteriori informazioni. [Em. 41]

[Em. 42]

3.   La mancanza di un colloquio personale a norma del paragrafo 2, lettera b), non incide negativamente sulla decisione dell’autorità accertante.

4.   A prescindere dall’articolo 25, paragrafo 1, gli Stati membri, all’atto di decidere riguardo a una domanda di protezione internazionale, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.

Articolo 14

Criteri applicabili al colloquio personale

1.   Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l’autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.

2.   Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:

a)

provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia le qualifiche, la formazione e la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l’origine culturale, il sesso , l'orientamento sessuale, l'identità di genere o la vulnerabilità del richiedente; [Em. 43]

b)

se possibile prevedono, su istanza del richiedente, che a condurre il colloquio sia una persona del suo stesso sesso;

c)

selezionano un interprete competente, idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio , che è tenuto al rispetto di un codice di condotta che definisce i suoi diritti e doveri . Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente, se esiste un’altra lingua che capisce e nella quale è in grado di comunicare chiaramente. Se possibile gli Stati membri prevedono, su istanza del richiedente, un interprete del suo stesso sesso; [Em. 44]

d)

provvedono affinché la persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda di protezione internazionale non sia in uniforme;

e)

provvedono affinché i colloqui con i minori siano condotti con modalità consone alla loro età e da una persona in possesso delle conoscenze necessarie circa le esigenze specifiche e i diritti dei minori . [Em. 45]

4.   Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale.

Articolo 15

Contenuto del colloquio personale

Nel condurre il colloquio personale sul merito di una domanda di protezione internazionale, l'autorità accertante assicura che al richiedente sia data una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]. A tal fine gli Stati membri dispongono:

a)

che i quesiti posti al richiedente siano pertinenti per valutare se questi necessiti di protezione internazionale ai sensi della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche];

b)

che il richiedente abbia una congrua possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi necessari a motivare la domanda, ovvero le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

Articolo 16

Trascrizione e verbale del colloquio personale

1.   Gli Stati membri dispongono che il colloquio personale sia trascritto.

2.   Gli Stati membri chiedono al richiedente di approvare il contenuto della trascrizione al termine del colloquio personale. A tal fine, dispongono che al richiedente sia data la possibilità di formulare osservazioni o di fornire chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione.

3.   Se il richiedente rifiuta di approvare il contenuto della trascrizione, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

Il rifiuto del richiedente di approvare il contenuto della trascrizione non osta a che l’autorità accertante adotti una decisione sulla domanda.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono garantire che sia redatto un verbale scritto del colloquio personale, in cui figurino quanto meno le informazioni essenziali relative alla domanda, come fornite dal richiedente. In tal caso gli Stati membri dispongono che la trascrizione del colloquio personale sia allegata al verbale.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo alla trascrizione e, se del caso, al verbale del colloquio personale, prima che l'autorità accertante decida.

Articolo 17

Perizie medico-legali

1.   Gli Stati membri consentono ai richiedenti che ne fanno domanda di sottoporsi a visita medica per corroborare dichiarazioni relative alle persecuzioni o ai danni gravi subiti. A tal fine gli Stati membri concedono ai richiedenti un periodo di tempo ragionevole per presentare il certificato medico all'autorità accertante.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il richiedente soffra di disturbi post-traumatici da stress, l'autorità accertante, previo consenso del richiedente, dispone che questi sia sottoposto a visita medica.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ai fini della visita medica di cui al paragrafo 2, siano disponibili perizie mediche imparziali e qualificate e affinché si ricorra al tipo di visita medica meno invasivo allorché il richiedente è un minore . [Em. 46]

4.   Gli Stati membri stabiliscono le regole e le modalità di identificazione e documentazione dei sintomi di tortura o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, necessarie all’applicazione del presente articolo.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone che conducono i colloqui con i richiedenti conformemente alla presente direttiva ricevano la formazione necessaria per identificare i sintomi di tortura.

6.   L’autorità accertante valuta gli esiti delle visite mediche di cui ai paragrafi 1 e 2, congiuntamente agli altri elementi della domanda. Di questi tiene conto, in particolare, al momento di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano credibili e sufficienti.

Articolo 18

Diritto alla consulenza su aspetti procedurali e giuridici, all’assistenza e alla rappresentanza legali [Em. 47]

1.   Ai richiedenti protezione internazionale è data la possibilità di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa.

2.   Gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3. A tal fine gli Stati membri:

a)

prevedono consulenza gratuita sugli aspetti procedurali e giuridici nell’ambito delle procedure di cui al capo III. Questa comprende, come minimo, le informazioni sulla procedura con riguardo alla situazione particolare del richiedente , la preparazione dei documenti procedurali necessari, la rappresentanza, anche durante il colloquio personale, e la spiegazione dei motivi di fatto e di diritto in caso di decisione negativa . Detta consulenza può essere prestata da un organismo non governativo qualificato o da professionisti qualificati. [Em. 48]

b)

prevedono l’assistenza e la rappresentanza legali gratuite nell’ambito delle procedure di cui al capo V. Questa comprende, come minimo, la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi al giudice di primo grado a nome del richiedente. [Em. che non concerne tutte le versioni linguistiche]

3.   Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite:

a)

soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

b)

soltanto per i servizi forniti dagli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti protezione internazionale. [Em. 50]

Quanto alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri possono decidere di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti, soltanto se queste sono necessarie per garantire loro un accesso effettivo alla giustizia. Gli Stati membri provvedono affinché l’assistenza e la rappresentanza legali di cui al presente paragrafo non siano oggetto di restrizioni arbitrarie. Gli Stati membri possono decidere di accordare detta assistenza e/o rappresentanza legali soltanto se sussistono sufficienti ipotesi di esito positivo nell'esame giudiziario. [Em. 51]

4.   Le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di richieste di assistenza e/o rappresentanze legali possono essere previste dagli Stati membri.

5.   Gli Stati membri consentono e agevolano alle organizzazioni non governative la prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito delle procedure di cui al capo III o al capo V. [Em. 52]

6.   Gli Stati membri possono altresì:

a)

imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all’accesso all’assistenza e/o rappresentanza legali;

b)

prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell’assistenza legale.

7.   Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Articolo 19

Ambito di applicazione dell’assistenza e della rappresentanza legali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché l’avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale e che assiste o rappresenta un richiedente protezione internazionale a norma della legislazione nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente che è o sarà oggetto di decisione.

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all’esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi gli Stati membri:

a)

danno accesso alle informazioni o alle fonti in questione quanto meno all’avvocato o altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l’esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale;

b)

aprono l’accesso alle informazioni o alle fonti in questione alle autorità di cui al capo V.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l’avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente protezione internazionale possa accedere alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per consultare quel richiedente.

Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, a norma della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell’ordine pubblico o della gestione amministrativa dell’area o per garantire un esame efficace della domanda, purché l’accesso da parte dell’avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile.

3.   Gli Stati membri acconsentono a che al colloquio personale il richiedente possa farsi accompagnare da un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale o da un professionista qualificato . [Em. 53]

4.   Gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento, fatto salvo il presente articolo o l’articolo 21, paragrafo 1, lettera b).

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma della legislazione nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.

L’assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l’autorità accertante svolga il colloquio personale con il richiedente, fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 20

Richiedenti con esigenze particolari

1.     In conformità dell'articolo 21 della direttiva […/…/UE] [recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo (direttiva accoglienza)], gli Stati membri prevedono nel loro diritto nazionale procedure che consentono di verificare, sin dalla presentazione di una domanda di protezione internazionale, se il richiedente ha esigenze particolari, e anche di indicare la natura di tali esigenze. [Em. 54]

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché ai richiedenti con esigenze particolari sia data la possibilità di presentare gli elementi della domanda nel modo più completo e con tutti gli elementi probatori a disposizione. Qualora necessario, ai richiedenti è concessa una proroga per produrre elementi probatori ovvero espletare altri adempimenti necessari ai fini della procedura.

3.   L'autorità accertante, ove ritenga che il richiedente abbia subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale di cui all'articolo 21 della direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza], concede all’interessato il tempo sufficiente e il sostegno necessario per prepararsi al colloquio personale sul merito della domanda. Si presta particolare attenzione ai richiedenti che non hanno dichiarato il proprio orientamento sessuale dall'inizio. [Em. 55]

4.   L'articolo 28, paragrafi 6 e 7, non si applica ai richiedenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5.     In conformità delle condizioni stabilite all'articolo 18, i richiedenti con esigenze particolari beneficiano di un'assistenza legale gratuita in tutti i procedimenti previsti dalla presente direttiva. [Em. 56]

Articolo 21

Garanzie per i minori non accompagnati

1.   In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli 13, 14 e 15, gli Stati membri:

a)

▐ adottano immediatamente misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato in relazione alla presentazione e all’esame della domanda di asilo. Tale rappresentante è imparziale ed ha la competenza necessaria a trattare con minori. Questi può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nella direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza]; [Em. che non concerne tutte le versioni linguistiche]

b)

provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri provvedono affinché il rappresentante e/o l’avvocato o altro consulente legale autorizzato a norma della legislazione nazionale o altro professionista qualificato partecipino al colloquio e abbiano la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio. [Em. 58]

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante.

[Em. 59]

2.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale a norma degli articoli 13, 14 e 15, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni e diritti dei minori; [Em. 60]

b)

la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, adottata dall’autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni e dei diritti dei minori. [Em. 61]

3.   Nell'ambito di tutte le procedure previste dalla presente direttiva ai minori non accompagnati e al loro rappresentante designato è concessa, ▐ alle condizioni di cui all’articolo 18 , una consulenza gratuita sugli aspetti procedurali e sullo status giuridico durante le procedure previste dalla presente direttiva . [Em. 62]

4.   Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l’età del minore non accompagnato nel quadro dell’esame di una domanda di protezione internazionale, laddove, in base a sue dichiarazioni generali o altri elementi probatori, gli Stati membri continuino a nutrire dubbi circa l’età. Se tali dubbi persistono dopo la visita medica, qualsiasi decisione è sempre favorevole al minore non accompagnato. [Em. 63]

Le visite mediche sono effettuate nel pieno rispetto della dignità della persona e con ▐ metodi più affidabili e meno invasivi , da medici qualificati e imparziali . [Em. che non concerne tutte le versioni linguistiche + Em. 65]

Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:

a)

i minori non accompagnati siano informati, prima dell’esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che è ragionevole supporre possano capire , della possibilità che la loro età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell’esame della domanda di protezione internazionale, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica; [Em. 66]

b)

i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita atta ad accertare l’età dei minori interessati; e

c)

la decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata ▐ da tale rifiuto. [Em. 67]

Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi alla visita medica non osta a che l’autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

5.   Non si applicano ai minori non accompagnati l’articolo 28, paragrafi 6 e 7, l’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 36.

6.   L’interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell’attuazione, da parte degli Stati membri, del presente articolo.

Articolo 22

Trattenimento

1.   Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente protezione internazionale. I motivi e le condizioni del trattenimento nonché le garanzie per i richiedenti protezione internazionale trattenuti sono conformi alla direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza].

2.   Qualora un richiedente protezione internazionale sia trattenuto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido controllo giurisdizionale a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva accoglienza].

Articolo 23

Trattenimento di minori

Il trattenimento di minori è strettamente vietato in qualunque circostanza. [Em. 68]

Articolo 24

Procedura in caso di ritiro della domanda

1.   Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù del diritto nazionale, ove il richiedente protezione internazionale ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante adotti la decisione di sospendere l’esame e spieghi al richiedente le conseguenze del ritiro . [Em. 69]

2.   Gli Stati membri possono altresì stabilire che l’autorità accertante può decidere di sospendere l’esame senza prendere una decisione. In questo caso, gli Stati membri dispongono che l’autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.

Articolo 25

Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa

1.   Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa senza un valido motivo , gli Stati membri provvedono affinché l’autorità accertante adotti la decisione di sospendere l’esame ovvero di respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche], ove il richiedente in questione, oltre ai predetti motivi:

si sia rifiutato di collaborare; oppure

sia fuggito illegalmente; oppure

con tutta probabilità; non abbia diritto alla protezione internazionale, oppure

provenga da o sia transitato per un paese terzo sicuro ai sensi dell'articolo 37 . [Em. 103]

Gli Stati membri possono presumere che il richiedente protezione internazionale abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, in particolare quando è accertato che:

a)

il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell’articolo 4 della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] né è comparso al colloquio personale di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore;

b)

è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l’autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione.

Per l’attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all’autorità competente dopo che è stata adottata la decisione di sospendere l’esame di cui al paragrafo 1, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso. Nel quadro di una procedura d'asilo, la riapertura di un caso può essere richiesta una sola volta. [Em. 70]

Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di «non respingimento».

Gli Stati membri possono autorizzare l’autorità accertante a riprendere l’esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso.

3.   Il presente articolo fa salvo il regolamento (UE) n. …/… [regolamento Dublino].

Articolo 26

Ruolo dell’UNHCR

1.   Gli Stati membri consentono che l’UNHCR:

a)

abbia accesso ai richiedenti protezione internazionale, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale;

b)

abbia accesso, previo consenso del richiedente protezione internazionale, alle informazioni sulle singole domande, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni adottate;

c)

nell’esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell’articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.

2.   Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell’UNHCR nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente ad un accordo con lo Stato membro stesso.

Articolo 27

Raccolta di informazioni su singoli casi

Per l’esame di singoli casi, gli Stati membri:

a)

non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave a danno del richiedente le informazioni relative alle singole domande di protezione internazionale o il fatto che sia stata presentata una domanda;

b)

non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare ▐ a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda, e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d’origine. [Em. 71]

CAPO III

PROCEDURE DI PRIMO GRADO

SEZIONE I

Articolo 28

Procedure di esame

1.   Gli Stati membri esaminano le domande di protezione internazionale con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata il prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché la procedura sia conclusa entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

In singoli casi comportanti questioni complesse in fatto e in diritto, gli Stati membri possono prorogare il termine di ulteriori sei mesi.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché, nell’impossibilità di adottare una decisione nel termine di cui al paragrafo 3, primo comma, il richiedente interessato:

a)

sia informato del ritardo; e

b)

ottenga, su richiesta, informazioni sui motivi del ritardo e sui tempi previsti per la decisione relativa alla domanda.

Le conseguenze della mancata adozione della decisione entro i termini di cui al paragrafo 3 sono stabilite conformemente alla legislazione nazionale.

5.    Le autorità accertanti possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II: [Em. 73]

a)

qualora la domanda sia verosimilmente fondata;

b)

qualora il richiedente abbia esigenze speciali , in particolare i minori non accompagnati ; [Em. 74]

c)

in altri casi, salvo le domande di cui al paragrafo 6.

6.   Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d’esame sia accelerata conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, se:

a)

nel presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]; oppure

b)

il richiedente chiaramente non si qualifica come rifugiato o non può essergli riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro ai sensi della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]; oppure [Em. 105]

c)

il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma della presente direttiva; oppure

d)

il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; oppure

e)

è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d’identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza; oppure

f)

il richiedente ha rilasciato dichiarazioni chiaramente incoerenti, contraddittorie, improbabili, insufficienti o false, che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione di cui alla direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]; oppure [Em. 75]

g)

il richiedente ha reiterato la domanda di asilo senza addurre chiaramente nuovi elementi pertinenti in merito alle sue condizioni personali o alla situazione nel suo paese d'origine; oppure [Em. 107]

h)

il richiedente, senza un valido motivo e pur avendo avuto la possibilità di presentare la domanda in precedenza, ha omesso di farlo; oppure [Em. 108]

[Em. 76]

i)

il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l’allontanamento; oppure

j)

il richiedente, senza un valido motivo, non ha adempiuto all'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e degli altri elementi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] o all'articolo 12, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 25, paragrafo 1, della presente direttiva; oppure [Em. 109]

k)

il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità e/o non ha presentato la domanda d'asilo quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; oppure [Em. 110]

l)

il richiedente può per gravi motivi essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico a norma del diritto nazionale. [Em. 77]

7.   Quando a una domanda infondata ai sensi dell’articolo 29 si applica una qualsiasi delle circostanze elencate al paragrafo 6 del presente articolo, gli Stati membri possono respingere la domanda in quanto manifestamente infondata, previo un esame adeguato e completo.

8.   Gli Stati membri stabiliscono termini ragionevoli per l'adozione della decisione in primo grado di cui al paragrafo 6.

9.   Il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata dopo l'ingresso irregolare nel territorio ovvero alla frontiera, comprese le zone di transito, così come l’assenza di documenti al momento dell'ingresso o l’uso di documenti falsificati, non comporta di per sé il ricorso a una procedura di esame accelerata. [Em. 78]

Articolo 29

Domande infondate

Gli Stati membri ritengono infondata una domanda di protezione internazionale solo se l’autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche]. [Em. 79]

SEZIONE II

Articolo 30

Domande inammissibili

1.   Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (UE) n. …/… [regolamento Dublino], gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] qualora la domanda di asilo sia giudicata inammissibile a norma del presente articolo.

2.   Gli Stati membri possono giudicare una domanda di protezione internazionale inammissibile soltanto se:

a)

un altro Stato membro ha concesso lo status di rifugiato;

b)

un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 32;

c)

un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 37;

d)

il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata adottata una decisione definitiva;

e)

una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.

Articolo 31

Norme speciali in ordine al colloquio sull’ammissibilità

1.   Prima di decidere dell’inammissibilità di una domanda, gli Stati membri consentono al richiedente di esprimersi in ordine all'applicazione dei motivi di cui all'articolo 30 alla sua situazione particolare. A tal fine, l'autorità accertante organizza un colloquio personale sull’ammissibilità della domanda. Gli Stati membri possono derogare soltanto ai sensi dell'articolo 35 in caso di domanda reiterata. [Em. 80]

2.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 5 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento Dublino].

3.     Gli Stati membri provvedono affinché il funzionario dell'autorità accertante che conduce il colloquio sull'ammissibilità della domanda non sia in uniforme. [Em. 81]

Articolo 32

Concetto di paese di primo asilo

Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:

a)

quest’ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione, ovvero

b)

goda altrimenti di una protezione effettiva in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di «non respingimento», [Em. 82]

purché sia riammesso nel paese stesso.

Nell’applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente protezione internazionale gli Stati membri tengono conto dell’articolo 37, paragrafo 1.

Il richiedente è autorizzato a impugnare l'applicazione del concetto di paese di primo asilo a motivo del fatto che detto paese non è sicuro nella sua situazione particolare. [Em. 83]

[Em. 84]

SEZIONE III

[Em. 85]

Articolo 33

Concetto di paese di origine sicuro

1.   Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente solo se questi:

a)

ha la cittadinanza di quel paese; oppure

b)

è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese;

c)

e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].

2.   Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all’applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

SEZIONE IV

Articolo 34

Domande reiterate

1.   Se una persona che ha chiesto protezione internazionale in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi esamina le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell’ambito dell’esame della precedente domanda o dell’esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui l' autorità accertante possa tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito. [Em. 87]

2.   Per decidere dell’inammissibilità di una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera d), gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo, qualora il richiedente reiteri la domanda di protezione internazionale:

a)

dopo il ritiro della sua precedente domanda a norma dell’articolo 24;

b)

dopo che sia stata presa una decisione definitiva sulla domanda precedente.

3.   Una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l’esame dell’eventuale qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche].

4.   Se, in seguito all’esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente articolo, emergono o sono addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentino in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche], la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II.

5.   Gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, possono procedere ad un ulteriore esame di una domanda reiterata, se vi sono altre ragioni che rendono necessario avviare nuovamente un procedimento.

[Em. 88]

6.   La procedura di cui al presente articolo può essere applicata anche nel caso di una persona a carico che presenti una domanda dopo aver acconsentito, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a nome suo. In tal caso l’esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente articolo consiste nell’esaminare se i fatti connessi alla situazione della persona a carico giustifichino una domanda separata.

7.   Se, una volta che il procedimento attinente alla domanda iniziale è stato concluso a norma dell'articolo 2 , l'interessato presenta nuova domanda di protezione internazionale nello stesso Stato membro prima che sia eseguita la decisione di rimpatrio, e se la nuova domanda non dà luogo a un esame ulteriore a norma del presente articolo, lo Stato membro può: [Em. 113]

a)

ammettere un'eccezione al diritto di rimanere nel territorio, purché l'autorità accertante abbia accertato che la decisione di rimpatrio non comporterà il «respingimento» diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali e dell'Unione dello Stato membro; e/o

b)

disporre che la domanda sia sottoposta a procedura di esame di ammissibilità, in conformità del presente articolo e dell'articolo 30; e/o

c)

prevedere che la procedura d’esame sia accelerata, in conformità dell'articolo 28, paragrafo 6, lettera i).

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma, gli Stati membri possono derogare ai termini di norma applicabili alle procedure di esame di ammissibilità ovvero alle procedure accelerate, in conformità della legislazione nazionale.

8.   Se una persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento (UE) …/… [regolamento Dublino] rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello Stato membro che provvede al trasferimento, le dichiarazioni o le domande reiterate sono esaminate dallo Stato membro competente ai sensi di detto regolamento, in conformità della presente direttiva.

Articolo 35

Norme procedurali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti protezione internazionale la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell’articolo 34 godano delle garanzie di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

2.   Gli Stati membri possono stabilire nella legislazione nazionale norme che disciplinino l’esame preliminare di cui all’articolo 34. Queste disposizioni possono, tra l'altro,:

a)

obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;

b)

fare in modo che l’esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 34, paragrafo 6.

Queste disposizioni non rendono impossibile l’accesso del richiedente protezione internazionale a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

il richiedente sia opportunamente informato dell’esito dell’esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione;

b)

se ricorre una delle situazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 3, l’autorità accertante procede quanto prima a un ulteriore esame della domanda reiterata, a norma del capo II.

SEZIONE V

Articolo 36

Procedure di frontiera

1.   Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:

a)

dell’ammissibilità , ai sensi dell'articolo 30, delle domande ivi presentate; e/o [Em. 89]

b)

sul merito di una domanda nell’ambito di una procedura accelerata a norma dell’articolo 28, paragrafo 6.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva. L'arresto dei richiedenti alle frontiere degli Stati membri o nelle zone di transito è assimilabile ad un trattenimento, di cui all'articolo 22. [Em. 90]

3.   Nel caso di arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, che rendano all’atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

SEZIONE VI

Articolo 37

Concetto di paesi terzisicuri

1.    Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro, ▐ se nel paese terzo in questione la persona richiedente protezione internazionale sarà trattata in conformità dei principi e delle condizioni seguenti :

a)

non sussistano minacce alla vita ed alla libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale ;

b)

non sussiste il rischio di danno grave quale definito nella direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche];

c)

è rispettato il principio di non respingimento conformemente alla convenzione di Ginevra;

d)

è rispettato il divieto di allontanamento, in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale;

e)

esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato o un'altra forma di protezione complementare comparabile a quella accordata a norma della direttiva […/…/UE] [la direttiva qualifiche] e, ove tale status o protezione sia riconosciuta, di ottenere una protezione comparabile a quella accordata a norma di detta direttiva;

f)

ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;

g)

dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e

h)

è stato designato tale dal Consiglio e dal Parlamento in conformità del paragrafo 2.

2.     Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano o modificano un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri interessati adottano nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e delle norme che stabiliscono:

a)

un legame tra la persona richiedente protezione internazionale e il paese terzo in questione, in virtù del quale sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

b)

un metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro possa essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende la valutazione su base individuale della sicurezza del paese per un determinato richiedente;

c)

norme conformi al diritto internazionale per accertare, con valutazione su base individuale, se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente e che consentano almeno al richiedente di impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che quel paese terzo non è sicuro date le, sue particolari circostanze. Al richiedente è altresì data la possibilità di ricorrere per contestare l'esistenza di un legame con il paese terzo ai sensi della lettera a).

4.   Quando applica una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati ▐ ne informano il richiedente .

5.   Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

6.     Gli Stati membri non stilano elenchi nazionali di paesi di origine sicuri né elenchi nazionali di paesi terzi sicuri.[Em. 91]

CAPO IV

PROCEDURE DI REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 38

Revoca della protezione internazionale

Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca dello status di protezione internazionale a una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare la protezione internazionale di quella persona.

Articolo 39

Norme procedurali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, se l’autorità competente prende in considerazione di revocare la protezione internazionale a un cittadino di un paese terzo o a un apolide a norma dell’articolo 14 o dell’articolo 19 della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche], l’interessato goda delle seguenti garanzie.

a)

sia informato per iscritto che l’autorità competente procede al riesame del suo diritto all’attribuzione della protezione internazionale e dei motivi del riesame; e

b)

gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli 13, 14 e 15, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status di protezione internazionale non dovrebbe essere revocato.

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell’ambito di tale procedura:

a)

l’autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall’UNHCR e dall’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e

b)

se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l’interessato è beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all’incolumità fisica dell’interessato e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell’autorità competente di revocare lo status di protezione internazionale sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l’impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

3.   Non appena l’autorità competente ha preso la decisione di revocare lo status di protezione internazionale, sono applicabili anche l’articolo 18, paragrafo 2, l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 26.

4.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che la protezione internazionale decada per legge se il beneficiario di protezione internazionale ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come tale.

CAPO V

PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE

Articolo 40

Diritto a un ricorso effettivo

1.   Gli Stati membri dispongono che il richiedente protezione internazionale abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

a)

la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

i)

di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria,

ii)

di considerare la domanda inammissibile a norma dell’articolo 30,

iii)

presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell’articolo 36, paragrafo 1,

iv)

di non procedere a un esame a norma dell’articolo 37;

b)

il rifiuto di riaprire l’esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 24 e 25;

c)

una decisione di revoca dello status di protezione internazionale a norma dell’articolo 39.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone che l'autorità accertante reputa ammissibili alla protezione sussidiaria abbiano diritto a un ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 avverso la decisione di ritenere inammissibile la domanda in relazione allo status di rifugiato. L'interessato gode dei diritti e dei vantaggi garantiti ai beneficiari di protezione sussidiaria a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche] in attesa dell'esito del procedimento.

3.   Gli Stati membri assicurano che il ricorso effettivo di cui al paragrafo 1 preveda l'esame completo degli elementi di fatto e di diritto, compreso l'esame ex nunc delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche], quanto meno nei procedimenti dinanzi al giudice di primo grado.

4.   Gli Stati membri prevedono termini minimi e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo di cui al paragrafo 1. [Em. 92]

Gli Stati membri fissano un termine minimo di quarantacinque giorni lavorativi durante i quali i richiedenti possono esercitare il loro diritto ad un ricorso effettivo. Per i richiedenti soggetti alla procedura accelerata di cui all'articolo 28, paragrafo 6, gli Stati membri prevedono un termine minimo di trenta giorni lavorativi. I termini prescritti non rendono eccessivamente difficile o impossibile l’accesso dei richiedenti a un ricorso effettivo conformemente al paragrafo 1. Gli Stati membri possono altresì disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 36. [Em. 93]

5.   Fatto salvo il paragrafo 6, il ricorso di cui al paragrafo 1 del presente articolo produce l’effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del procedimento.

6.   Nel caso di decisione adottata con procedura accelerata a norma dell'articolo 28, paragrafo 6, o di decisione di ritenere inammissibile la domanda a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d), e se, in questa fattispecie, la legislazione nazionale non prevede il diritto di restare nello Stato membro in attesa dell'esito del procedimento, il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza nel territorio dello Stato membro. [Em. 94]

Il presente paragrafo non si applica alle procedure di cui all'articolo 36.

7.   Gli Stati membri consentono al richiedente di rimanere nel territorio in attesa dell'esito della procedura di cui al paragrafo 6 ; può essere prevista un'eccezione per le domande reiterate che non danno luogo a un esame ulteriore a norma degli articoli 34 e 35, se è stata adottata una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE e per le decisioni adottate nel quadro della procedura di cui all'articolo 37 ove la legislazione nazionale lo preveda . [Em. 117]

8.   I paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo lasciano impregiudicato l'articolo 26 del regolamento (UE) n. …/… [regolamento Dublino].

9.   Gli Stati membri stabiliscono i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell’autorità accertante.

10.   Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e dell'Unione dello status di rifugiato a norma della direttiva […/…/UE] [direttiva qualifiche], si può considerare che il richiedente disponga di un ricorso effettivo, se un giudice decide che il ricorso di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.

11.   Gli Stati membri possono altresì stabilire nella legislazione nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al ricorso di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 41

Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale.

Articolo 42

Riservatezza

Gli Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.

Articolo 43

Cooperazione

Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette l'indirizzo alla Commissione. La Commissione comunica tale informazione a tutti gli altri Stati membri.

Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

Articolo 44

Relazioni

Entro il …, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione e sul costo finanziario della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all’occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione e dato finanziario utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni due anni . [Em. 95]

Articolo 45

Recepimento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli … entro il … Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 28, paragrafo 3, entro … (6). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì un'indicazione da cui risulti che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva. Le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono determinate dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno contemplate dalla presente direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste disposizioni e la presente direttiva.

Articolo 46

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all’articolo 45, primo comma, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il … ed alle procedure di revoca della protezione internazionale avviate dopo il … Alle domande presentate prima del … e alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima del … si applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in conformità della direttiva 2005/85/CE.

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all’articolo 45, secondo comma, alle domande di protezione internazionale presentate dopo il … Alle domande presentate prima del … si applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in conformità della direttiva 2005/85/CE.

Articolo 47

Abrogazione

La direttiva 2005/85/CE è abrogata con effetto dal [giorno successivo alla data di cui all'articolo 45, primo comma, della presente direttiva], fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 48

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli articoli … si applicano dal giorno successivo alla data di cui all'articolo 45, primo comma.

Articolo 49

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in conformità dei trattati.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 18 del 19.1.2011, pag. 85.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 aprile 2011.

(3)  GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.

(4)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.

(5)  GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(6)   Due anni dalla data del recepimento della presente direttiva.

Mercoledì 6 aprile 2011
ALLEGATO I

Definizione di «autorità accertante»

Nell’attuare le disposizioni della presente direttiva e nella misura in cui continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, della legge sui rifugiati del 1996 (e relative modifiche), l’Irlanda può considerare quanto segue:

per «autorità accertante» di cui all’articolo 2, lettera f), della presente direttiva s’intende l’Office of the Refugee Applications Commissioner, per quanto attiene all’esame volto a determinare se a un richiedente debba essere o meno attribuita la qualifica di rifugiato, e

le «decisioni di primo grado» di cui all’articolo 2, lettera f), della presente direttiva comprendono le raccomandazioni del Refugee Applications Commissioner in merito all’opportunità o meno di attribuire a un richiedente la qualifica di rifugiato.

L’Irlanda notificherà alla Commissione le eventuali modifiche delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, della legge sui rifugiati del 1996 (e relative modifiche).

[Em. 85]

Mercoledì 6 aprile 2011
ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata

(cfr. articolo 47)

Direttiva 2005/85/CE del Consiglio

(GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13)

Parte B

Termine del recepimento nel diritto interno

(cfr. articolo 47)

Direttiva

Termini del recepimento

2005/85/CE del Consiglio

Primo termine: 1o dicembre 2007

Secondo termine: 1o dicembre 2008

Mercoledì 6 aprile 2011
ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA (1)

Direttiva 2005/85/CE

La presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera e)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera f)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera g)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, lettera l)

Articolo 2, lettera h)

Articolo 2, lettera m)

Articolo 2, lettera i)

Articolo 2, lettera n)

Articolo 2, lettera j)

Articolo 2, lettera o)

Articolo 2, lettera k)

Articolo 2, lettera p)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 8

Articolo 6, paragrafo 9

Articolo 7, paragrafi da 1 a 3

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma

Articolo 10, paragrafo 2, primo comma

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, lettera a)

Articolo13, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 12, paragrafi da 4 a 6

Articolo 13, paragrafi da 3 a 5

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 13, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 13, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 14, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 15

Articolo 14

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, primo comma

Articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3, primo comma

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 18, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 18, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 15, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 18, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 18, paragrafo 5

Articolo 15, paragrafo 5

Articolo 18, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafo 6

Articolo 18, paragrafo 7

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafi da 1 a 3

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 21, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 17, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 21, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 5

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 17, paragrafo 6

Articolo 21, paragrafo 7

Articolo 18

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 24

Articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 24, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 21

Articolo 25

Articolo 22

Articolo 26

Articolo 23

Articolo 27

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 2, primo comma

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 27, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 27, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto i)

Articolo 27, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera c), punto ii)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera d)

Articolo 27, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera e)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera f)

Articolo 27, paragrafo 6, lettera d)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera g)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera h)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera i)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera j)

Articolo 27, paragrafo 6, lettera f)

Articolo 23, paragrafo 4, lettere da k) a n)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera o)

Articolo 27, paragrafo 6, lettera e)

Articolo 27, paragrafo 7

Articolo 27, paragrafo 8

Articolo 27, paragrafo 9

Articolo 28

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 29

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 29, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 25, paragrafo 2, lettere d) e e)

Articolo 25, paragrafo 2, lettere f) e g)

Articolo 29, paragrafo 2, lettere d) e e)

Articolo 30

Articolo 26

Articolo 31

Articolo 27

Articolo 32

Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 32, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 32, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 27, paragrafo 1, lettere da b) a d)

Articolo 32, paragrafo 1, lettere da c) a e)

Articolo 27, paragrafi da 2 a 5

Articolo 32, paragrafi da 2 a 5

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 33

Articolo 30, paragrafi da 2 a 4

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 5

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 30, paragrafo 6

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 31

Articolo 34

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafi da 1 a 7

Articolo 35, paragrafi da 1 a 7

Articolo 35, paragrafi 8 e 9

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 36

Articolo 34, paragrafi 1 e 2, lettera a)

Articolo 36, paragrafi 1 e 2, lettera a)

Articolo 34, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 36, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 3, lettere a e b)

Articolo 36, paragrafo 3, lettere a e b)

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 37, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 35, paragrafi 2 e 3, lettere da a) a f)

Articolo 35, paragrafo 4

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 5

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafi 1 e 2, lettera c)

Articolo 38, paragrafi 1 e 2, lettera c)

Articolo 36, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 4

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 5

Articolo 36, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafo 6

Articolo 38, paragrafo 5

Articolo 36, paragrafo 7

Articolo 37

Articolo 39

Articolo 38

Articolo 40

Articolo 39

Articolo 41

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 41, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 41, paragrafo 1, lettera a), b)

Articolo 39, paragrafo 1, lettere c) e d)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 41, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 41, paragrafi 2 e 3

Articolo 39, paragrafo 2

Articolo 41, paragrafo 4

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 41, paragrafi da 5 a 8

Articolo 39, paragrafo 4

Articolo 41, paragrafo 9

Articolo 39, paragrafo 5

Articolo 41, paragrafo 10

Articolo 39, paragrafo 6

Articolo 41, paragrafo 11

Articolo 40

Articolo 42

Articolo 41

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 42

Articolo 45

Articolo 43

Articolo 46

Articolo 44

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 45

Articolo 49

Articolo 46

Articolo 50

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV


(1)  La tavola di concordanza non è stata ancora cambiata in rapporto alla posizione del Parlamento. La stessa sarà aggiornata una volta raggiunto un accordo tra Parlamento e Consiglio.