16.12.2009   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 306/68


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

COM(2009) 71 def./2 — 2006/0222 (COD)

2009/C 306/15

Il Consiglio, in data 11 marzo 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

«Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro»

La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 26 maggio 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore unico VERBOVEN.

Alla sua 454a sessione plenaria, dei giorni 10 e 11 giugno 2009 (seduta del 10 giugno 2009), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato all'unanimità il seguente parere.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato è sostanzialmente favorevole alla proposta di direttiva in esame, invita la Commissione a tener conto delle tre riserve in appresso formulate, modificando di conseguenza il testo della proposta, ed auspica che la direttiva sia adottata in tempi brevi dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

2.   Motivazione

2.1   Sintesi della proposta della Commissione

2.1.1

Lo scopo della proposta in esame è avviare la codificazione della direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE), e delle successive modifiche. La nuova direttiva è destinata a sostituirsi ai vari atti oggetto della codificazione (1); a detta della Commissione, tuttavia, essa ne preserva appieno la sostanza, limitandosi a riunire le norme in essi contenute e ad apportarvi le sole modifiche formali necessarie ai fini della codificazione stessa.

2.2   Osservazioni generali

2.2.1

L'esposizione all'amianto resta un grave fattore di rischio per diverse categorie di lavoratori, soprattutto del settore edilizio. In generale si ritiene che, nell'arco del XX secolo, in Europa siano state consumate varie decine di milioni di tonnellate di amianto. Nonostante il divieto di utilizzare questo materiale, introdotto dall'UE nel 1999, il rischio amianto sussisterà ancora per decenni a causa della presenza di tale materiale in numerosi edifici. Del resto, anche lo smantellamento dei molteplici tipi di attrezzature contenenti amianto e la gestione dei rifiuti possono presentare rischi di esposizione all'amianto. L'esistenza di un mercato dell'usato di un'ampia gamma di articoli contenenti amianto costituisce anch'essa un motivo di preoccupazione.

2.2.2

Il Comitato, che ha esaminato in numerose occasioni la problematica della protezione dei lavoratori esposti all'amianto, rimanda in particolare al proprio parere d'iniziativa adottato il 24 marzo 1999 (2).

2.2.3

La prima direttiva volta a proteggere i lavoratori dal rischio amianto, che risale al 1983, è stata più volte modificata per poterne estendere il campo di applicazione, rafforzare le misure di prevenzione e ridurre i valori limite di esposizione.

2.2.4

Queste revisioni successive possono comportare delle difficoltà per i destinatari della normativa in questione. La proposta in esame consente di riunire in un unico atto normativo le diverse disposizioni in vigore senza però modificarne il contenuto: essa, infatti, si limita ad apportarvi le sole modifiche formali necessarie ai fini della codificazione.

2.2.5

Il Comitato reputa tuttavia che la codificazione dei considerando presenti alcune lacune. Diversi considerando delle direttive codificate non sono infatti stati ripresi nella proposta di direttiva in esame: un'omissione che, in certi casi, va al di là del mero adattamento redazionale e incide su elementi sostanziali che il legislatore europeo aveva ritenuto importante sottolineare.

2.2.6

È questo il caso, innanzitutto, del considerando n. 2 della direttiva 2003/18/CE, in cui il legislatore europeo sottolinea in particolare l'importanza di un approccio preventivo riguardo alle fibre di sostituzione dell'amianto. Un punto, questo, particolarmente importante per evitare che i materiali utilizzati in alternativa all'amianto pongano a loro volta dei problemi sanitari.

2.2.7

Ciò vale inoltre per il considerando n. 4 di quella stessa direttiva, che richiama l'attenzione sull'importanza della decisione dell'UE di vietare la commercializzazione e l'uso dell'amianto crisotilo a partire dal 1o gennaio 2005. L'omissione di questo considerando è ancor meno giustificata se si considera che nella proposta in esame non è stato ripreso neanche il considerando n. 4 della direttiva 91/382/CEE, che sottolinea l'importanza del principio di sostituzione ai fini della prevenzione dei rischi connessi con le sostanze pericolose. L'omissione di questi due considerando non appare giustificata, tenuto conto dell'impegno dell'UE ad attivarsi per un bando dell'amianto a livello mondiale.

2.2.8

Ciò vale, infine, per il considerando n. 15 della direttiva 2003/18/CE, che chiede agli Stati membri di allineare i dati dei registri e delle cartelle cliniche dei lavoratori esposti all'amianto con quelli degli elenchi e delle cartelle cliniche previsti per i lavoratori esposti ad altri agenti cancerogeni.

2.2.9

L'omissione di questi contenuti sembra oltrepassare i limiti normali di una codificazione. Il Comitato reputa che la proposta debba includere dei considerando di contenuto equivalente, in modo da chiarire la portata giuridica dell'atto proposto riguardo a questi specifici punti.

2.2.10

Una codificazione non può introdurre alcuna modifica sostanziale. Il Comitato, esaminata la proposta di direttiva, ritiene che il testo rispetti rigorosamente questo principio, salve le riserve dianzi formulate riguardo all'omissione di determinati considerando. La direttiva proposta si limita infatti a riunire in modo razionale le diverse disposizioni in vigore, rendendole così più chiare, e non pone dunque alcun problema di fondo.

2.2.11

Il Comitato ritiene che, in forza della decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 (pubblicata nella GU C 218 del 13.9.2003), la Commissione debba chiedere il parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro in merito alla proposta in esame e che, conformemente alla prassi seguita fino ad oggi, tale consultazione vada menzionata nel preambolo della nuova direttiva.

2.2.12

Il Comitato è sostanzialmente favorevole alla proposta di direttiva in esame, invita la Commissione a tener conto delle tre riserve sopra formulate, modificando di conseguenza il testo della proposta, ed auspica che la direttiva sia adottata in tempi brevi dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

3.   Osservazioni specifiche

In proposito il Comitato rimanda al suo precedente parere sul tema dell'amianto, adottato il 24 marzo 1999, e ribadisce in particolare l'auspicio che gli Stati membri ratifichino la Convenzione n. 162 dell'OIL relativa alla sicurezza nell'utilizzazione dell'amianto. Ad oggi solo dieci Stati membri su 27 si sono attivati in questo senso. Una ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'UE contribuirebbe all'autorevolezza della Convenzione dell'OIL come importante strumento per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nel mondo.

Bruxelles, 10 giugno 2009.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


(1)  Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, direttiva 91/382/CEE del Consiglio, direttiva 98/24/CE del Consiglio (solo l'articolo 13) e direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2)  Cfr. il parere del CESE, del 24 marzo 1999, sul tema L'amianto (relatore: ETTY), pubblicato nella GU C 138 del 18.5.1999.