31.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 77/84


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi

COM(2008) 124 def. — 2008/0050 (COD)

(2009/C 77/21)

Il Consiglio, in data 18 marzo 2008, ha deciso, conformemente al disposto degli articoli 37 e 152, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 2 settembre 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore ALLEN.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 17 settembre 2008, nel corso della 447a sessione plenaria, ha adottato all'unanimità il seguente parere.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il CESE accoglie con favore la proposta di regolamento della Commissione europea.

1.2

Il CESE accoglie altresì con favore la proposta di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, che prevede l'applicazione di alcune sezioni pertinenti del regolamento che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi e del regolamento che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, agli alimenti per animali da compagnia e ai mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti.

1.3

È importante che le autorità responsabili dell'esecuzione dei controlli ufficiali possano accedere a qualunque informazione utile concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che essi immettono sul mercato. Ciò consente infatti di verificare la veridicità delle indicazioni che figurano sull'etichetta.

1.4

Gli operatori del settore dei mangimi che per la prima volta introducono un mangime nel mercato europeo e che usano mangimi o materie prime per mangimi importati da paesi extracomunitari devono garantire che i prodotti importati rispondano agli stessi standard imposti alle materie prime prodotte all'interno dell'UE. Le autorità di controllo devono poter verificare l'osservanza di detti standard.

1.5

Occorre garantire che la persona che risponde al numero di telefono gratuito riportato sull'etichetta degli alimenti per animali da compagnia sia adeguatamente qualificata per rispondere ai quesiti dei consumatori e che tali quesiti siano trattati rapidamente.

1.6

Le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b) dovrebbero applicarsi in tutti i casi. Ciò significa che la categoria di animali a cui è destinato il mangime e le istruzioni per un uso corretto devono sempre figurare sull'etichetta di un mangime composto.

2.   Contesto

2.1

Attualmente, la circolazione di materie prime per mangimi e di mangimi composti è disciplinata da 5 direttive del Consiglio già esistenti e da circa 50 atti modificativi o esecutivi. La legislazione è estremamente dispersiva, con numerosi riferimenti incrociati che ne rendono difficile la comprensione e l'applicazione uniforme nei diversi Stati membri. Per quanto concerne, ad esempio, il livello autorizzato di vitamina D3 nei mangimi composti, due paesi hanno applicato la direttiva in modo differente.

2.2

Solo il 2,6 % dei mangimi composti prodotti nell'UE è oggetto di scambi intracomunitari, il che denota la possibile presenza di ostacoli al commercio e una mancanza di coerenza nell'applicazione delle direttive esistenti.

2.3

Va rilevato che, nel 2005, 5 milioni di allevatori nell'UE a 25 hanno prodotto latte, carne suina, pollame, manzo e vitello per un valore totale di 129 miliardi di euro. Gli acquisti di mangimi composti hanno raggiunto una cifra pari a 37 miliardi di euro. Il settore europeo dei mangimi (escludendo gli alimenti per animali da compagnia) dà lavoro diretto a 100 000 persone distribuite in circa 4 000 imprese.

2.4

In termini quantitativi, circa il 48 % dei mangimi utilizzati sono foraggi grossolani prodotti nelle aziende agricole, ad esempio erba, insilato, fieno, mais, ecc. Il 32 % degli alimenti è rappresentato da mangimi composti acquistati.

2.5

In Europa, circa 62 milioni di famiglie possiedono un animale da compagnia. Il valore del mercato comunitario di alimenti per animali da compagnia, che dà lavoro diretto a 21 000 persone, è stimato a 9 miliardi di euro all'anno.

2.6

L'etichetta serve, da un lato, per la corretta attuazione della normativa, della tracciabilità e del controllo e, dall'altro, a comunicare le necessarie informazioni all'utilizzatore del prodotto.

2.7

Preoccupazioni sono emerse sul fatto che l'attuale legislazione sull'etichettatura degli alimenti per animali da compagnia può indurre i consumatori in errore sulla qualità e la natura degli ingredienti di tali prodotti.

3.   Definizioni degli alimenti per animali

3.1

Gli alimenti per animali rientrano in 4 categorie:

a)

le materie prime per mangimi, destinate direttamente all'alimentazione come l'erba o i cereali, o le materie prime che possono essere usate per la preparazione di mangimi composti;

b)

gli additivi per mangimi, vale a dire sostanze quali micro-organismi o preparati (diversi dalle materie prime per mangimi e dalle premiscele) aggiunti appositamente ai mangimi perché svolgano talune funzioni;

c)

i mangimi composti, ossia miscele di materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o complementari;

d)

i mangimi medicati, vale a dire mangimi che contengono prodotti medicinali veterinari destinati all'alimentazione degli animali e non sottoposti ad ulteriore trasformazione.

3.2

Le materie prime per mangimi e i mangimi composti sono di gran lunga gli alimenti più comunemente utilizzati.

4.   La proposta della Commissione

4.1

La proposta fa parte del programma della Commissione, attualmente in corso, teso a semplificare il diritto comunitario. Essa è conforme alla politica della Commissione, finalizzata a migliorare la regolamentazione, come pure alla strategia di Lisbona.

4.2

Attualmente, le norme generali per la commercializzazione degli alimenti per animali, compresi gli animali da compagnia, sono ripartite tra direttive diverse, in funzione del tipo di mangime considerato. La direttiva 79/373/CEE concerne i mangimi composti. La direttiva 93/74/CEE stabilisce le regole per la circolazione di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali («mangimi dietetici»). La direttiva 96/25/CE stabilisce le norme generali relative alla circolazione e all'uso di materie prime per mangimi. La direttiva 82/471/CEE stabilisce le condizioni di commercializzazione di determinati prodotti utilizzati per l'alimentazione animale e appartenenti alla categoria delle materie prime per mangimi (le cosiddette «bioproteine»). La proposta all'esame razionalizza, semplifica, aggiorna e modernizza le suddette disposizioni.

4.3

Il regolamento sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (999/2001) vieta di nutrire gli animali destinati alla produzione di alimenti con farina di carne e di ossa. Il regolamento relativo ai sottoprodotti di origine animale (1774/2002) fissa le condizioni per l'alimentazione degli animali con tali prodotti. Il regolamento sugli alimenti e i mangimi geneticamente modificati (1829/2003) stabilisce le norme per l'uso di mangimi geneticamente modificati. L'obiettivo del regolamento sull'igiene dei mangimi (183/2005) è di garantire la sicurezza durante il processo di produzione dei mangimi. Per questi regolamenti, che rispondono al nuovo approccio integrato sulla sicurezza alimentare «dai campi alla tavola», non sono previste modifiche.

4.4

L'obiettivo del nuovo regolamento proposto è in generale quello di consolidare, rivedere e aggiornare le direttive esistenti in materia di circolazione e di etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti.

4.5

Il principio di sussidiarietà si applica in quanto la proposta non ricade nell'ambito di competenza esclusiva della Comunità. La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché armonizza il quadro normativo che disciplina la commercializzazione e l'uso dei mangimi.

4.6

La nuova proposta elimina i requisiti superflui in materia di etichettatura, che sono fonte di inefficienze. Essa suggerisce di introdurre obblighi di etichettatura degli ingredienti analoghi a quelli richiesti per gli alimenti. In base alle nuove regole, non è più necessario indicare tutte le materie prime in percentuale ma solo in base all'ordine decrescente del loro peso. Al momento, tutte le materie prime utilizzate in un mangime composto per animali destinati alla produzione di alimenti devono figurare sull'etichetta quale percentuale del peso complessivo, con una tolleranza del ± 15 %. L'agricoltore non può disporre dell'effettiva percentuale di materia introdotta. In base alla nuova proposta, tuttavia, se un produttore indica spontaneamente le percentuali, queste ultime dovranno essere esatte. L'indicazione della percentuale esatta è inoltre prevista qualora la materia prima interessata sia messa in evidenza sull'etichetta di un mangime composto. Per quanto concerne la composizione dei mangimi, l'allevatore può infine richiedere al fabbricante informazioni supplementari che non siano l'ordine di peso decrescente delle materie prime; il fabbricante può esimersi dal fornire tali informazioni aggiuntive solo se ciò rappresenta una violazione del segreto industriale.

4.7

Il nome dell'operatore del settore dei mangimi che per la prima volta introduce un mangime composto nel mercato comunitario deve essere chiaramente indicato sull'etichetta.

4.8

Tutte le informazioni fornite volontariamente sull'etichetta devono essere precise e comprensibili per l'utilizzatore finale.

4.9

La Commissione sarà tenuta a mantenere e ad aggiornare un elenco delle materie prime di cui è vietata la commercializzazione. La Commissione può inoltre adottare orientamenti per precisare la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi e medicinali per uso veterinario.

4.10

I requisiti per ottenere un'autorizzazione per l'immissione sul mercato del prodotto devono essere proporzionati all'importanza del rischio, in modo da garantire che le nuove materie prime siano adeguatamente indicate ai fini di un loro uso corretto. Un approccio organico — dai campi alla tavola — verso la sicurezza alimentare (cfr. regolamento (CE) n. 178/2002) consente tranquillamente di ridurre le procedure amministrative in questo ambito. Sottoporre tutte le bioproteine e tutte le nuove materie prime per mangimi a una procedura di autorizzazione preliminare all'immissione sul mercato non appare giustificato.

4.11

Si rileva la tendenza a ricorrere in misura crescente, per le razioni alimentari, a prodotti secondari a causa dell'intensificarsi della concorrenza tra imprese produttrici di mangimi, di prodotti alimentari e di combustibili per l'acquisizione dei cereali di base. La mancanza di informazioni chiare sui prodotti fa sì che il potenziale di tali materie prime non sia sfruttato appieno.

4.12

Si propone a tutte le parti interessate (e agli utilizzatori) di partecipare alla elaborazione di un catalogo delle materie prime per mangimi più completo e adeguato agli sviluppi del mercato rispetto all'attuale lista non esaustiva presente nella direttiva. Le parti interessate sono inoltre invitate a elaborare codici comunitari per una corretta etichettatura, nell'ambito dell'etichettatura volontaria, con un codice per ciascun alimento per animali da compagnia e un altro codice per mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti. La Commissione fornirà consulenza nella preparazione — su base volontaria — del catalogo e dei codici, che saranno entrambi soggetti ad approvazione finale da parte della stessa Commissione in base al processo di coregolamentazione.

4.13

Di norma, l'etichettatura degli additivi per mangimi composti sarà obbligatoria solo nel caso di additivi sensibili. Gli altri potranno essere dichiarati su base volontaria, in linea con un codice di buona pratica promosso dalle parti interessate e approvato tramite procedura di coregolamentazione.

4.14

Per quanto riguarda gli alimenti per animali da compagnia, l'obiettivo è di perfezionarne l'etichettatura per agevolare l'acquirente, evitando che possa cadere in errore. Per qualsiasi indicazione nutritiva deve poter essere verificata l'attendibilità scientifica. Ai sensi dell'articolo 19 «sull'etichetta degli alimenti per animali da compagnia è indicato un numero di telefono gratuito per consentire al consumatore di ottenere altre informazioni (…) riguardo: a) agli additivi per mangimi addizionati all'alimento e b) alle materie prime per mangimi aggiunte, classificate per categoria (…)».

4.15

Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati in quanto tali solo se soddisfano le loro caratteristiche nutritive considerate essenziali, se sono autorizzati e se figurano nell'elenco elaborato conformemente all'articolo 10. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, «l'etichettatura o la presentazione dei mangimi non dichiara che (…) i mangimi prevengono, trattano o curano una malattia».

4.16

L'etichettatura e la presentazione dei mangimi non devono indurre il consumatore in errore. Tutte le indicazioni obbligatorie devono essere poste ben in evidenza sull'imballaggio.

4.17

Incombe all'operatore del settore dei mangimi che per la prima volta introduce un mangime nel mercato comunitario la responsabilità delle indicazioni dell'etichettatura e dell'obbligo di presenza ed esattezza del suo contenuto.

5.   Osservazioni generali

5.1

Il livello di sicurezza di alimenti e mangimi è notevolmente aumentato grazie alla nuova legislazione alimentare generale, al regolamento sull'igiene dei mangimi e alle relative misure di applicazione. Il miglioramento del sistema di tracciabilità e l'introduzione del principio HACCP (analisi dei pericoli e punti critici di controllo) nelle imprese del settore garantiscono in linea di massima una maggiore sicurezza dei mangimi.

5.2

È essenziale che nessuna delle modifiche proposte comprometta le norme di sicurezza necessarie per quanto riguarda gli animali da produzione alimentare.

5.3

Gli operatori del settore dei mangimi devono fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie per garantire un'adeguata osservanza delle norme.

5.4

La riduzione degli oneri amministrativi è in genere ben accolta dato che in molti settori si rileva un eccesso di regolamentazione in termini di procedure cartacee.

5.5

L'uso di farine di carne ed ossa per nutrire ruminanti destinati alla produzione di alimenti non deve in nessun caso essere autorizzato. Il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili vieta la somministrazione di farine di carne ed ossa ai ruminanti. Questi tipi di farine sono utilizzabili negli alimenti per animali da compagnia. La proposta di regolamento in esame non suggerisce alcun cambiamento nell'uso di tali farine, dato che la questione non rientra nel suo campo di applicazione e dovrà invece essere discussa nel quadro della proposta di regolamento recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

5.6

I mangimi composti vengono generalmente prodotti nelle vicinanze degli allevamenti. Di conseguenza, i relativi impianti di produzione spesso si trovano nelle zone rurali in cui esistono poche alternative occupazionali. Per quanto concerne il trasporto dei mangimi alle aziende agricole, è inoltre opportuno disporre di una rete di distribuzione locale che eviti ai mezzi di trasporto di dover percorrere lunghe distanze per le consegne, riducendo in tal modo le emissioni di gas a effetto serra.

5.7

La Commissione sottolinea che il commercio intracomunitario di mangimi composti è abbastanza limitato e fa osservare che il nuovo regolamento proposto migliorerà la concorrenza in quanto è destinato a incrementare gli scambi intracomunitari di mangimi composti.

6.   Osservazioni particolari

6.1

In linea di massima, il CESE accoglie favorevolmente la proposta di semplificare, razionalizzare e migliorare l'efficienza amministrativa del settore dei mangimi per animali.

6.2

Il nuovo regolamento proposto conferisce maggiore libertà e responsabilità agli operatori del settore dei mangimi. L'articolo 12, paragrafo 1, stabilisce che «incombe al fabbricante di mangimi la responsabilità delle indicazioni dell'etichettatura e dell'obbligo di presenza e esattezza del loro contenuto»; tali indicazioni, inoltre, devono essere in linea con gli obblighi derivanti dal regolamento in esame, nonché dagli altri regolamenti pertinenti, quali il 183/2005, il 178/2002 e il 1831/2003. Se il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce norme generali relative all'effettuazione di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa, spetta all'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione garantirne la corretta applicazione. Gli operatori del settore dei mangimi che per la prima volta introducono un mangime nel mercato europeo e che utilizzano prodotti importati da paesi extracomunitari devono sottostare ad adeguati controlli volti a comprovare che le importazioni rispondono agli stessi standard imposti alle materie prime prodotte all'interno dell'UE.

6.3

Il fatto di attribuire ai fabbricanti di mangimi più ampie responsabilità nella gestione della loro attività significa che l'eventuale presenza di mangimi contaminati con sostanze tossiche o di mangimi nocivi per l'allevamento animale o per l'ambiente, soprattutto per quanto riguarda le nuove materie prime per mangimi, potrebbe provocare notevoli danni al settore dell'allevamento di animali per la produzione alimentare, prima che vengano prese adeguate contromisure. Questo potrebbe avere conseguenze ancor più gravi qualora il fabbricante non disponesse di risorse finanziarie sufficienti per risolvere il problema.

6.4

L'acquirente di mangimi per animali, vale a dire l'allevatore, deve essere adeguatamente protetto dalle perdite finanziarie, sociali ed economiche conseguenti ad una eventuale catastrofe. Le relative disposizioni devono pertanto essere adottate nel quadro di uno strumento giuridico specifico e alla luce della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle disposizioni legislative, sui sistemi e sulle pratiche vigenti negli Stati membri e a livello comunitario in relazione alla responsabilità nei settori degli alimenti e dei mangimi, nonché su sistemi affidabili di garanzie finanziarie nel settore dei mangimi (1).

6.5

In questo settore è doveroso osservare il principio di precauzione, visti i gravi errori commessi in passato.

6.6

Data la tendenza degli acquirenti a privilegiare gli operatori locali del settore, è improbabile che si registri un aumento importante del commercio intracomunitario di mangimi composti per gli animali destinati alla produzione alimentare. Questa situazione potrebbe cambiare se delle imprese multinazionali dovessero assumere il controllo di ampi segmenti del settore dei mangimi per animali.

6.7

Il rischio che delle multinazionali tentino di assumere il controllo di ampi segmenti dell'industria produttrice di mangimi, con conseguente riduzione della concorrenza, esiste realmente. Se mai ciò dovesse verificarsi, potrebbe calare notevolmente il numero di mangimifici e potrebbero intensificarsi gli scambi intracomunitari. Non per questo il mercato diventerebbe più competitivo.

6.8

Quello che serve ai proprietari di animali da compagnia è un'adeguata informazione sul cibo di maggior qualità per i loro animali piuttosto che un elenco degli ingredienti. È altresì importante stabilire le quantità corrette di mangimi da somministrare a determinati animali da compagnia e precisare se si tratta di un integratore alimentare o di un mangime completo.

6.9

Dato l'aumento della domanda mondiale di proteine, è indispensabile incrementare in modo massiccio gli investimenti a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore dei mangimi.

Bruxelles, 17 settembre 2008.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  GU C 246 del 20.10.2007, pag. 12.