52006PC0921

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione /* COM/2006/0921 def. - COD 2006/0297 */


Bruxelles, 22.12.2006

COM(2006) 921 definitivo

2006/0297 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(presentata dalla Commissione)

2006/0297 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

visto il parere del Comitato delle regioni[3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5] prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[6].

(2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione delle misure di esecuzione di portata generale volte a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato in conformità alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando gli atti con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(3) Conformemente alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[7] relativa alla decisione 2006/512/CE, gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. La dichiarazione elenca una serie di atti che devono essere adeguati con urgenza, ivi compresa la direttiva 2000/60/CE.

(4) Occorre, in particolare, conferire alla Commissione la facoltà di stabilire specifiche tecniche e metodi uniformi nonché di adeguare alcuni allegati. Dato che tali misure hanno portata generale e sono volte a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/60/CE e a completarla con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 2000/60/CE.

(6) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2000/60/CE sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2000/60/CE è modificata come segue:

(1) All’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

"3. La Commissione adotta specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3."

(2) L'articolo 20 è sostituito dal seguente testo:

"Articolo 20

Adeguamenti tecnici della direttiva

1. Gli allegati I e III e il punto 1.3.6 dell'allegato V possono essere adeguati all'evoluzione scientifica e tecnica tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13. Le misure volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Ove necessario, la Commissione può adottare orientamenti relativi all'attuazione degli allegati II e V secondo la procedura dell'articolo 21, paragrafo 2.

2. Ai fini dell'invio e dell'elaborazione dei dati, comprese le informazioni statistiche e cartografiche, i formati tecnici necessari ai fini del paragrafo 1 possono essere adottati secondo la procedura dell'articolo 21, paragrafo 2."

(3) All’articolo 21, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

"Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto del disposto dell'articolo 8 della stessa."

(4) Nell'allegato V, la sezione 1.4.1 è modificata nel modo seguente:

(a) il punto vii) è sostituito dal seguente testo:

"vii) Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione compila una bozza di registro dei siti destinati a formare la rete di intercalibrazione. Il registro definitivo dei siti è compilato entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 21, paragrafo 2.";

(b) il punto ix) è sostituito dal seguente testo:

"ix) I risultati dell'operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri sono adottati a cura della Commissione entro sei mesi dal completamento dell'operazione stessa. La misura volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3."

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU C […]del […], pag. […].

[2] GU C […]del […], pag. […].

[3] GU C […]del […], pag. […].

[4] …

[5] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1-73.

[6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[7] GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.