52005PC0697

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna ad introdurre una misura di deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, e all’articolo 28 sexies della sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari /* COM/2005/0697 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 23.12.2005

COM(2005) 697 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno di Spagna ad introdurre una misura di deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, e all’articolo 28 sexies della sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

.(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni di detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione, il Regno di Spagna ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre misure di deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, e successivamente ha confermato alla Commissione che la domanda comprendeva anche una richiesta di deroga all’articolo 28 sexies della stessa direttiva. Conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, con lettera datata 7 ottobre 2005 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Spagna. Il 10 ottobre 2005 la Commissione ha notificato alla Spagna che aveva ricevuto tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per valutare la richiesta. |

120 | Contesto generale L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE stabilisce che la base imponibile di una cessione di beni o prestazione di servizi è rappresentata “da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore da parte dell’acquirente ….”. In genere, questa disposizione è sufficiente nei casi in cui la cessione o prestazione rappresenti un’operazione esclusivamente commerciale e non ci sia alcun legame tra il fornitore o prestatore e l’acquirente a condizionare il valore dell’operazione. Tuttavia, quando le parti dell’operazione sono collegate, è dimostrato che per alcune operazioni viene corrisposta un’imposta inferiore attraverso la manipolazione del loro valore. Laddove il destinatario collegato non ha interamente diritto alla detrazione, una sottovalutazione rispetto al valore normale ne riduce l’esposizione all’imposta a monte non recuperabile. Per evitare le perdite di gettito causate da tali variazioni di valore, la Spagna ha chiesto di poter modificare la base imponibile nei casi descritti laddove essa varia in maniera significativa rispetto al valore normale e laddove la cessione o prestazione avviene tra soggetti collegati. Ai fini della rideterminazione del valore i soggetti collegati sono definiti e stabiliti in maniera obiettiva dalla legislazione spagnola. La proposta consente alle autorità fiscali spagnole di applicare ai fini del calcolo dell’IVA il valore normale dell’operazione (quale definito dall’articolo 11, parte A, paragrafo 1) piuttosto che il corrispettivo effettivamente versato. Le norme relative alla valutazione degli acquisti intracomunitari figurano nell’articolo 28 sexies della direttiva 77/388/CEE, che estende le norme di cui all’articolo 11, parte A, agli acquisti intracomunitari. Per garantire che le cessioni o prestazioni sui mercati nazionali e gli acquisti intracomunitari ricevano un trattamento uniforme e che la contromisura non possa essere elusa facilmente tramite il ricorso a soggetti collegati in altri Stati membri, la Spagna desidera includere gli acquisti intracomunitari nel campo di applicazione della misura particolare. La proposta autorizza l’applicazione della misura particolare fino al 31 dicembre 2009. Essa è limitata nel tempo, per permettere di esaminare la misura alla luce dell’esperienza acquisita e di valutare le eventuali esigenze ancora esistenti. Il 16 marzo 2005 la Commissione ha tuttavia presentato al Consiglio il documento COM(2005)89. Si tratta di una proposta di direttiva recante modifica della direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare l’evasione e l’elusione e recante abrogazione di talune decisioni che autorizzano misure derogatorie. La cosiddetta “proposta di razionalizzazione dell’articolo 27” comprende, tra l’altro, norme che disciplinano le stesse situazioni contemplate dalla misura richiesta. La deroga proposta cesserà pertanto di avere effetto a partire dall’entrata in vigore delle misure relative a questo settore contenute nella direttiva scaturita dalla proposta di razionalizzazione. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Deroghe analoghe in relazione all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, e all’articolo 28 sexies della direttiva 77/388/CEE sono state concesse ad altri Stati membri. |

141 | Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Non pertinente. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

219 | Non pertinente. |

Ricorso al parere di esperti |

229 | Non è stato necessario consultare esperti esterni. |

230 | Valutazione dell’impatto La proposta mira a contrastare l’evasione o elusione dell’IVA ed ha, pertanto, un potenziale impatto positivo, non ultimo per il suo effetto sulla conformità. La strategia adottata è stata seguita anche da altri Stati membri ed è stata identificata dalla Spagna come una misura idonea a ridurre le perdite fiscali. La misura richiesta è anche in linea con la proposta formulata dalla Commissione nel documento COM(2005)89 per razionalizzare il numero delle deroghe concesse a norma dell’articolo 27. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi dell’azione proposta Autorizzare la Spagna ad applicare una misura di deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, e all’articolo 28 sexies della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio per consentire la rideterminazione della base imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi nonché degli acquisti intracomunitari laddove essa sia di gran lunga inferiore al valore normale, le parti siano collegate e una di esse goda di un diritto alla detrazione limitato. La rideterminazione può corrispondere al valore normale della cessione o prestazione ai sensi dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva. |

310 | Base giuridica Articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (come modificata), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti: |

331 | La presente decisione riguarda un’autorizzazione concessa ad uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. |

332 | Tenuto conto del campo di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all’obiettivo perseguito. |

Scelta degli strumenti |

341 | Strumenti proposti: altri. |

342 | Altri mezzi non sarebbero adeguati per le ragioni seguenti: A norma dell’articolo 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari, una deroga alle disposizioni IVA comuni può essere introdotta soltanto se autorizzata dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è l’unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

409 | Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

Riesame/revisione |

533 | La proposta prevede la caducità. |

1. Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza il Regno di Spagna ad introdurre una misura di deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, e all’articolo 28 sexies della sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme[1], in particolare l’articolo 27,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

(2) Con lettera datata 21 giugno 2005 e pervenuta al Segretariato generale della Commissione il 22 luglio 2005 il Regno di Spagna ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE che disciplinano la base imponibile ai fini dell’IVA.

(3) A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha informato, con lettera datata 7 ottobre 2005, gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno di Spagna. Con lettera del 10 ottobre 2005, la Commissione ha comunicato alla Spagna che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(4) A norma dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) la base imponibile di una cessione o prestazione è costituita da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato per l’operazione. L’articolo 28 sexies, paragrafo 1, della stessa direttiva disciplina la base imponibile degli acquisti intracomunitari in riferimento all’articolo 11, parte A.

(5) La misura che necessita della concessione di una deroga mira a contrastare le perdite di gettito dovute alla manipolazione della base imponibile delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari soggetti ad IVA laddove un venditore applica un prezzo ridotto ad un acquirente collegato che non ha interamente diritto alla detrazione.

(6) La misura deve essere mirata e quindi essere applicata soltanto in caso di evasione o elusione dell’IVA e soltanto quando sono soddisfatte alcune condizioni. La misura è pertanto proporzionata al fine perseguito.

(7) Deroghe analoghe sono state concesse ad altri Stati membri per contrastare l’elusione o l’evasione dell’IVA e sono risultate efficaci.

(8) Le deroghe ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE volte a contrastare l’elusione dell’IVA legata alla base imponibile delle cessioni o prestazioni tra parti collegate figurano nella proposta di direttiva della Commissione, del 16 marzo 2005, che razionalizza alcune delle deroghe concesse a norma di tale articolo[3]. Occorre pertanto limitare il periodo d’applicazione della presente deroga fino all’entrata in vigore di tale direttiva.

(9) La deroga permetterà di garantire il versamento dell’IVA dovuta allo stadio del consumo finale e non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 28 sexies della direttiva 77/388/CEE, il Regno di Spagna è autorizzato a disporre che la base imponibile di una cessione di beni o prestazione di servizi o di un acquisto intracomunitario di beni sia pari al valore normale, quale definito all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d), di detta direttiva, se il corrispettivo è notevolmente inferiore al valore normale e il cessionario o committente, o, nel caso di un acquisto intracomunitario, l’acquirente, non ha interamente diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 77/388/CEE.

La misura può essere utilizzata soltanto allo scopo di impedire l’evasione o l’elusione fiscale e qualora il corrispettivo su cui sarebbe altrimenti basata la base imponibile sia influenzato da vincoli familiari, gestionali, di proprietà, finanziari o giuridici quali definiti dalla legislazione nazionale. A tal fine, i vincoli giuridici comprendono il rapporto formale tra datore di lavoro e lavoratore dipendente.

Articolo 2

L’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe concesse in virtù dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE per contrastare l’elusione o l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto attraverso la determinazione del valore delle operazioni tra parti collegate, o il 31 dicembre 2009, se quest’ultima data è anteriore.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE(GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C 125 del 24.5.2005, pag. 12. COM(2005) 89.