30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 121/25


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

(2004/C 121/06)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Proposta di direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura [COM(2003) 657 def. — SEC 2003/1213 — 2003/0265 (CNS)],

vista la decisione della Commissione europea, del 5 novembre 2003, di consultarlo in merito a detto documento conformemente all'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione presa dal proprio Presidente in data 7 maggio 2002, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere in materia,

visto il progetto di parere (CdR 19/2004 riv. 1) adottato dalla commissione Politica economica e sociale in data 2 marzo 2004 [relatrice: Mona-Lisa Norrman, Membro del consiglio provinciale — Provincia di Jämtland (SE/PSE)],

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 22 aprile 2004, nel corso della 54a sessione plenaria.

1.   Osservazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1

esprime delusione per la limitatezza del campo d'applicazione della proposta in esame; constata che la Commissione non è riuscita a svolgere con successo il compito affidatole nel 2000 a Nizza dai capi di Stato, di presentare una proposta di direttiva basata sull'articolo 13 del Trattato, in materia di discriminazione fondata sul sesso al di fuori dell'ambito lavorativo; deplora le concessioni fatte, per soddisfare interessi diversi, relativamente al campo di applicazione della direttiva proposta;

1.2

intende adoperarsi per eliminare le disparità di trattamento tra donne e uomini e promuovere attivamente l'uguaglianza, ad esempio dando il proprio sostegno alle disposizioni del Trattato CE, del Trattato di Nizza e alla strategia quadro del Quinto programma di azione (2001-2005) che adotta un doppio approccio imperniato sull'integrazione della parità in tutte le politiche e su misure specifiche per le donne;

1.3

ritiene che vi sia una sostanziale differenza tra l'attuazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini e l'attuazione del principio di parità di trattamento in ambiti specifici. Il concetto di uguaglianza è molto più ampio e si riferisce alla parità di opportunità, di diritti e di doveri in tutti i contesti, compresa un'equa ripartizione del potere e dell'influenza nella società. La parità di trattamento non può costituire l'unica strategia per realizzare un'effettiva uguaglianza, poiché nella pratica ciò potrebbe consolidare le disuguaglianze e non servirebbe a compensare le discriminazioni fondate sul sesso imposte nel passato;

1.4

accoglie con favore la proposta della Commissione volta a eliminare le discriminazioni basate sul sesso per quanto riguarda l'accesso di uomini e donne a beni e servizi e la loro fornitura;

1.5

dato che il ricorso alla parità di trattamento come strategia unica per realizzare l'uguaglianza può rafforzare le disparità, valuta positivamente l'articolo 3, che stabilisce che il principio della parità di trattamento tra donne e uomini implica che non vi sia discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso. Questo articolo è necessario per prevenire che una persona riceva un trattamento discriminatorio a causa del suo sesso, o che sia danneggiata da misure apparentemente non discriminatorie;

1.6

si compiace del fatto che le definizioni di discriminazione diretta, discriminazione indiretta, molestie e molestie sessuali contenute nella proposta in esame coincidano con quelle che figurano nelle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e nella direttiva 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE;

1.7

constata con soddisfazione che gli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 relativi all'applicazione, all'onere della prova e alle sanzioni coincidano con le disposizioni delle direttive precedentemente adottate sulla base dell'articolo 13 del Trattato CE;

1.8

concorda con la posizione della Commissione secondo cui il genere non deve essere un fattore usato nel calcolo dei premi e delle prestazioni in materia di assicurazioni e di altri servizi finanziari; sottolinea che tale aspetto è particolarmente importante per quanto riguarda i regimi pensionistici statali e i sistemi assicurativi privati;

1.9

ritiene che le leggi sulla discriminazione, quale che sia la discriminazione che combattono, debbano prevedere uno stesso livello di protezione. Ora, il campo di applicazione della proposta di direttiva non coincide con quello della direttiva già in vigore in materia di lotta contro la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica all'interno e all'esterno del mercato del lavoro. Il Comitato teme che l'approccio della Commissione, che consiste nel presentare direttive specifiche in tempi diversi, possa dare l'impressione che esista una sorta di gerarchia della discriminazione;

1.10

ritiene che la proposta comporti troppe eccezioni ed escluda dal suo campo di applicazione troppi ambiti. L'articolo 1, paragrafo 4, esclude dal campo di applicazione l'istruzione, il contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità. Il Comitato ritiene che se si vuole che una direttiva in materia di discriminazione basata sul sesso contribuisca a promuovere l'uguaglianza, essa debba applicarsi anche a tali ambiti;

1.11

non condivide l'idea della Commissione secondo cui il divieto di usare nella pubblicità e nei media testi e immagini che abbiano un carattere sessualmente degradante, come pure testi di contenuto razzista, violerebbe i principi fondamentali della libertà di stampa. L'articolo 29 della Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite stabilisce che è possibile limitare per legge il diritto di espressione per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica;

1.12

non ritiene che l'articolo 141 del Trattato che istituisce la Comunità europea sulla parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore implichi la parità di imposizione fiscale; considera pertanto che si debba riesaminare la questione dell'imposizione fiscale sotto il profilo della parità fra i sessi.

2.   Raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1

ritiene che l'UE debba svolgere un ruolo centrale nel garantire il rispetto, da parte degli Stati membri attuali e di quelli futuri, del principio fondamentale della parità tra donne e uomini; sottolinea che nelle sue iniziative la Comunità deve evitare qualsiasi discriminazione tra donne e uomini e promuoverne attivamente l'uguaglianza; raccomanda pertanto alla Commissione di elaborare una direttiva di portata più ampia, conformemente all'incarico affidatole dai capi di Stato;

2.2

concorda con la Commissione nel considerare questa direttiva come una prima risposta all'invito formulato dai capi di Stato e sottolinea che è importante che la Commissione prosegua la sua opera legislativa; ritiene di poter contribuire alla messa a punto di una direttiva dal campo d'applicazione più ampio;

2.3

raccomanda alla Commissione di presentare una proposta di direttiva in materia di uguaglianza tra uomini e donne inserendovi, oltre all'accesso ai beni e ai servizi, anche la fiscalità, l'istruzione, la sicurezza sociale — comprese la previdenza e l'assistenza sanitaria — la violenza contro le donne e l'immagine presentata dai mezzi di comunicazione e dalla pubblicità; una tale direttiva dovrebbe risultare più chiara e accessibile sia agli Stati membri che ai cittadini;

2.4

raccomanda alla Commissione di aver cura che, relativamente ai settori della vita sociale coperti dal suo campo d'applicazione, la nuova direttiva sia almeno equivalente alla direttiva sulla parità di trattamento delle persone a prescindere dalla loro razza o origine etnica;

2.5

accoglie con favore la proposta di attuare il principio di parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso ai beni e ai servizi e la loro fornitura, ma si rammarica per la limitatezza del suo campo di applicazione;

2.6

sottolinea che l'uguaglianza non si realizza soltanto attraverso la legislazione, bensì dando alle donne e agli uomini le stesse opportunità nella politica, nella vita lavorativa e in tutte le altre sfere; insiste sul fatto che la lotta contro la discriminazione fondata sul sesso implica anche una maggiore comprensione delle questioni connesse al genere e all'uguaglianza, come pure un cambiamento a livello di atteggiamenti e di mentalità; è interessato a collaborare con la Commissione nell'organizzazione di seminari sull'uguaglianza e sulla promozione delle pari opportunità;

2.7

integrare l'aspetto dell'uguaglianza significa tenere conto della parità tra donne e uomini in tutte le politiche e le azioni della Comunità; il Comitato intende sostenere il lavoro della Commissione inteso a sviluppare metodi di integrazione dell'uguaglianza e considera che distinguere per sesso e per età i dati delle statistiche ufficiali degli Stati membri costituirebbe uno strumento utilissimo per mettere in luce le condizioni di vita delle donne e degli uomini;

2.8

condivide la proposta di sopprimere le condizioni discriminatorie fondate sul sesso in materia di assicurazioni e di altri servizi finanziari;

2.9

ritiene che l'articolo 4, che proibisce di tener conto del genere nel calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi, preveda un periodo transitorio troppo prolungato (6 + 2 anni); inoltre detto articolo appare eccessivamente rigido nello stabilire che la direttiva si applichi soltanto ai contratti di assicurazione conclusi dopo la sua entrata in vigore, senza tener conto che i sistemi di pensione e i contratti privati di pensioni integrative stipulati prima di questo termine potranno contenere elementi di discriminazione in base al sesso ancora per intere generazioni;

2.10

concorda con l'articolo 12 della proposta, secondo il quale (a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento devono essere abrogate (articolo 3); (b) devono o possono essere abrogate o modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento che figurano nei contratti di lavoro individuali, nei contratti collettivi, nei regolamenti interni delle aziende, nonché nelle norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro;

2.11

osserva che le forme più esplicite di oppressione delle donne, come ad esempio la violenza o lo sfruttamento sessuale, non sono incluse nella direttiva; sottolinea l'importanza del fatto che la Commissione lanci nuove iniziative in questo ambito;

2.12

considera importante il lavoro volto a promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini nell'ambito dell'attività delle amministrazioni locali e regionali; intende contribuire ad una efficace politica di eguaglianza, che sia integrata in tutte le politiche e che si rifletta nella società e nella vita quotidiana dei cittadini.

Bruxelles, 22 aprile 2004.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter STRAUB