52002SC0225

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 251 del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'approvazione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici /* SEC/2002/0225 def. - COD 2000/0077 */


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 251 del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'approvazione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

2000/0077 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 251 del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'approvazione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la settima volta la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

1. Stato della procedura

- La summenzionata proposta [COM(2000) 189 def.] è stata approvata dalla Commissione il 5 aprile 2000 e successivamente trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.

- Il Parlamento europeo ha approvato la proposta in prima lettura con emendamenti il 3 aprile 2001.

- La proposta modificata della Commissione [COM(2001) 697 def.] è stata approvata il 22 novembre 2001 e successivamente trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.

- Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico a maggioranza il 26 novembre 2001 e ha approvato la posizione comune il 14 febbraio 2002.

- Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 20 settembre 2000.

2. Obiettivo della direttiva

Obiettivo principale della proposta iniziale era dirimere definitivamente la questione dei test su animali in campo cosmetico. I principali elementi della proposta iniziale erano:introdurre un divieto permanente e definitivo di eseguire test su animali per prodotti cosmetici finiti e passare, per conformarsi alle norme dell'OMC, dal divieto di commercializzare prodotti cosmetici contenenti ingredienti testati su animali, al divieto di eseguire test nell'UE su animali per ingredienti usati in prodotti cosmetici. Questo divieto dovrebbe prendere effetto tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva proposta; il termine può tuttavia essere posposto per non più di due anni in caso di progressi insufficienti nella messa a punto di metodi soddisfacenti scientificamente validi per sostituire i test su animali.

3. Osservazioni sulla posizione comune

3.1. Aspetti generali

La posizione comune del Consiglio corrisponde alla proposta modificata della Commissione, soprattutto riguardo alle norme per migliorare la salute e la tutela dei consumatori. In merito tuttavia alla questione dei test su animali, il Consiglio ha modificato la proposta della Commissione.

3.2. Esito degli emendamenti

Dei 31 emendamenti approvati dal Parlamento europeo, la Commissione ne ha accettato in linea di principio 14 e parte di altri 7.

La Commissione ha accettato gli emendamenti volti a migliorare la salute e la tutela dei consumatori attraverso più ampie informazioni, requisiti di sicurezza più rigorosi per talune categorie di prodotti come quelli per bambini e l'igiene intima, l'obbligo di una data di scadenza per tutti i prodotti cosmetici o l'introduzione di un sistema di etichettatura per ingredienti aromatici allergeni.

Viceversa, pur condividendo l'obiettivo di ridurre il dolore inflitto ad animali durante la sperimentazione, la Commissione non può accettare emendamenti contrari ai suoi impegni internazionali e all'obiettivo primario di garantire ai cittadini europei il più elevato grado di sicurezza. Essa respinge l'emendamento che reintroduce il divieto di commercializzazione, essendo tale divieto contrario alle regole dell'OMC. Essa non può accettare di ridurre il periodo di tempo dopo il quale sarà possibile un divieto assoluto dei test sugli ingredienti, in quanto contrario all'obiettivo chiave di tutelare i consumatori e la sanità pubblica.

3.3. La posizione comune del Consiglio

La posizione comune del Consiglio è stata adottata a maggioranza qualificata.

Essa accoglie la maggior parte degli emendamenti del Parlamento europeo, tesi a migliorare la salute e la tutela dei consumatori, già compresi nella proposta modificata dalla Commissione. Essa comprende poi, come richiesto dal Parlamento europeo, i provvedimenti particolari sulle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.

Riguardo alla questione dei test su animali, il Consiglio condivide il fine di abolire quanto prima i test su animali. Tuttavia, la posizione comune segue un nuovo approccio.

Quanto al divieto nell'UE dei test sugli ingredienti, il Consiglio respinge qualunque data limite per metterlo in vigore, poiché danneggerebbe la salute e sicurezza dei consumatori. La posizione comune segue un approccio graduale, fondato sui principi di sostituzione, affinamento e riduzione, e lega via via il divieto alla disponibilità di metodi alternativi, come quelli che riducono il numero di animali necessari o ne diminuiscono la sofferenza, e potenzia la struttura normativa perché vengano usati metodi scientifici alternativi, laddove esistono.

Sul divieto di commercializzazione, la posizione comune vieta di commercializzare prodotti cosmetici quando il prodotto finale o i suoi ingredienti sono stati oggetto di test su animali, ma lega il divieto all'esistenza di metodi alternativi accettati a livello internazionale nel quadro dell'OCSE, per sottolineare il carattere multilaterale del provvedimento.

3.4 Posizione della Commissione sulla posizione comune

Quanto al divieto nell'UE dei test sugli ingredienti, legato alla disponibilità di metodi alterntivi e senza alcuna data limite, la Commissione può sottoscrivere questa soluzione, che tutela effettivamente gli animali salvaguardando la salute dei consumatori. È un miglioramento che non può che rafforzare il ruolo dell'UE di leader nella ricerca di metodi alternativi basati sui tre suddetti principi. Ciò condurrà a una gestione dei test su animali nell'UE che non compromette l'obiettivo primario di fornire ai cittadini europei il più alto grado di sicurezza in tutti i prodotti di cui si servono.

La proposta di vietare la commercializzazione, legata all'accettazione a livello OCSE (cioè di un'organizzazione internazionale multilaterale che fungerebbe, in questo caso, da ente di normalizzazione internazionale) e priva di scadenze, riduce il rischio di dispute in seno al sistema di composizione delle controversie dell'OMC. Tuttavia, l'OCSE è un'organizzazione con un numero di membri molto limitato (attualmente 30, oltre ai 144 dell'OMC). Limitare all'OCSE l'istituzionalizzazione di metodi alternativi accettabili può perciò creare problemi, a meno che non si presupponga che l'OCSE sia la sola organizzazione internazionale dove possa essere disciplinata questa questione. Inoltre, poiché allo sviluppo di test alternativi presso l'OCSE parteciperebbe solo un numero così limitato di paesi, alla luce delle norme e della giurisprudenza dell'OMC, la direttiva dovrebbe prevedere un periodo di tempo ragionevole, tra l'approvazione di metodi alternativi e l'entrata in vigore del divieto di commercializzazione nella CE, per permettere o ad altri membri dell'OMC, ma non dell'OCSE, di accettare e attuare tale metodi, o alla Comunità di avviare negoziati con essi sull'applicazione dei metodi alternativi. È un approccio in linea con gli obblighi internazionali comunitari e con la posizione dell'UE di voler continuare a coordinare la tutela degli animali a livello internazionale.

La Commissione può perciò accettare il l'approccio generale della posizione comune.

4. Conclusione

La Commissione sostiene la posizione comune, che accoglie molti aspetti della sua proposta modificata e, tenendo conto dei suoi vincoli internazionali, soddisfa le esigenze della sanità pubblica e della tutela dei consumatori.

5. Dichiarazione della Commissione

Dichiarazione della Commissione per il resoconto del Consiglio del mercato interno del 26 novembre 2001:

«La Commissione conferma la sua intenzione di cominciare tra breve il lavoro di revisione della direttiva 86/609/CEE [1] concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici»