52002AR0034(02)

Parere del Comitato delle regioni in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti

Gazzetta ufficiale n. 278 del 14/11/2002 pag. 0029 - 0030


Parere del Comitato delle regioni in merito:

- alla "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sui carburanti alternativi per il trasporto stradale e su una serie di misure per promuovere l'uso dei biocarburanti",

- alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti", e

- alla "Proposta di direttiva del Consiglio recante modificazione della direttiva 92/81/CEE riguardo alla facoltà di applicare aliquote di accise ridotte a taluni oli minerali che contengono biocarburanti e ai biocarburanti"

(2002/C 278/09)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

viste la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sui carburanti alternativi per il trasporto stradale e su una serie di misure per promuovere l'uso dei biocarburanti, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti e la proposta di direttiva del Consiglio recante modificazione della direttiva 92/81/CEE riguardo alla facoltà di applicare aliquote di accise ridotte a taluni oli minerali che contengono biocarburanti e ai biocarburanti [COM(2001) 547 def. - 2001/0265 (COD)];

vista la decisione del Consiglio in data 18 gennaio 2002 di consultare il Comitato sull'argomento, conformemente al disposto dell'art. 175, par. 1, del trattato CE che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza in data 6 febbraio 2002 di incaricare la commissione Sviluppo sostenibile della preparazione di detto documento;

visto il progetto di parere adottato dalla Commissione "Sviluppo sostenibile" il 25 marzo 2002 (CdR 34/2002 riv. - Relatore: Bocklet, ministro per gli Affari federali ed europei della cancelleria del Land Baviera, D/PPE),

ha adottato il 15 maggio 2002, nel corso della 44a sessione plenaria, il seguente parere.

Il Comitato delle regioni

1. giudica positivamente gli sforzi compiuti dalla Commissione per promuovere l'uso di biocarburanti tramite due direttive della Comunità;

ritiene che la comunicazione e le proposte di direttiva sulla promozione dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili vadano in linea di principio nella direzione giusta per quanto riguarda l'applicazione del Protocollo di Kyoto, in particolare tenendo conto della quota rilevante e sempre maggiore di carburanti utilizzata nei trasporti. La comunicazione e le proposte di direttiva sono importanti anche sotto il profilo dell'autoapprovvigionamento energetico dell'Unione europea, della politica agricola e della politica occupazionale;

in merito all'art. 2 della direttiva sulla promozione dell'uso dei biocarburanti fa notare che gli oli vegetali puri di cui all'allegato A dovrebbero essere definiti concretamente come biocarburanti, dal momento che grazie ad alcuni sviluppi molto promettenti gli oli vegetali possono essere utilizzati come carburanti in forma pura o in miscela con diesel. Le quantità utilizzate in questo modo devono poter essere inserite nel calcolo delle quote di biocarburanti;

2. fa tuttavia osservare che occorrerebbe modificare la "Proposta di direttiva sulla promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti" 2001/0265 (COD), in particolare l'art. 3, par. 1, in modo che gli Stati membri mantengano il diritto di decidere, nell'ambito dei programmi nazionali per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, i mezzi, le priorità e il calendario previsti per accrescere la quota delle fonti energetiche rinnovabili. Sotto il profilo della convenienza economica non è giustificato che l'Unione europea imponga ad ogni Stato membro di raggiungere entro il 2005 la medesima quota, pari al 2 %, di tutta la benzina e il gasolio sui loro mercati;

3. in merito all'art. 3 della proposta di direttiva sulla promozione dell'uso di biocarburanti fa notare che le quote minime di mercato previste potranno essere ottenute solo se i biocarburanti saranno esentati dall'imposta sugli oli minerali. Soltanto così per l'agricoltura e l'economia di trasformazione sussisterà la sicurezza di pianificazione necessaria per effettuare gli investimenti indispensabili alla produzione e commercializzazione di biocarburanti;

4. in merito all'art. 8 quater, par. 2, della proposta di direttiva recante modificazione della direttiva 92/81/CEE rileva che per i biocarburanti puri e le miscele che contengono più del 50 % di biocarburanti dovrebbe essere garantita una riduzione dell'imposta superiore al 50 %;

5. in merito all'art. 8 ter e all'art. 8 quater, par. 3, della direttiva summenzionata, constata che la riduzione delle aliquote d'imposta su biocarburanti puri e miscele dovrebbe essere consentita senza procedura di richiesta oltre il 31 dicembre 2003 ovvero il 31 dicembre 2010, finché le quote indicate nell'allegato B della direttiva per la promozione dell'uso dei biocarburanti nei trasporti non saranno raggiunte e finché risulteranno raggiungibili e conservabili solo tramite questo incentivo;

6. in merito all'art. 8 ter della summenzionata direttiva constata che i biocarburanti prodotti tramite trasformazione chimica, come per esempio l'estere di metile di colza (RME) o l'etil-ter-butil-etere (ETBE), devono essere inclusi nel settore di applicazione della direttiva;

7. in merito all'art. 8 quinquies della direttiva summenzionata fa notare che le ampie facilitazioni fiscali a favore del trasporto pubblico passeggeri, inclusi i taxi e i veicoli gestiti a nome di enti pubblici, dovrebbero essere estese ai seguenti settori, particolarmente rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente: navi per la navigazione interna, barche a motore, veicoli che operano su dighe di sbarramento e in cave di ghiaia così come in tutto il settore agro-forestale e nelle relative attività a monte e a valle, oltre che in alta montagna, come i mezzi cingolati da impiegare sulle piste e dispositivi di approvvigionamento dei rifugi montani (veicoli, impianti di alimentazione di elettricità e calore, impianti per la cogenerazione di calore ed energia, funivie).

Bruxelles, 15 maggio 2002.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Albert Bore