52001PC0789(02)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante adeguamento delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Parlamento europeo e del Consiglio adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato /* COM/2001/0789 def. - COD 2001/0314 */

Gazzetta ufficiale n. 075 E del 26/03/2002 pag. 0385 - 0424


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante adeguamento delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Parlamento europeo e del Consiglio adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [1], ha abrogato la decisione 87/373/CEE del 13 luglio 1987.

[1] GU L 184 del 17.7.1999, p. 23.

Secondo la dichiarazione n. 2 del Consiglio e della Commissione relativa alla decisione 1999/468/CE, il Consiglio e la Commissione convengono che le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, debbano essere adeguate in modo da risultare conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.

La dichiarazione congiunta prevede la messa in conformità automatica delle procedure del tipo I, IIa, IIb, IIIa e IIIb, mentre la modifica delle procedure di salvaguardia dovrà avvenire caso per caso.

Il presente regolamento non influisce né sulle disposizioni sostanziali degli atti legislativi modificati né sull'applicazione di questi ultimi.

Il presente regolamento, mirante a rendere conformi gli atti legislativi che istituiscono i comitati e gli atti legislativi che a tali comitati rinviano, non riguarda la natura dei comitati prevista dall'atto di base.

Il presente regolamento non si applica agli atti legislativi già resi conformi da un atto modificante quello di base.

Il regolamento non reca pregiudizio alle proposte di atti legislativi della Commissione che modificano l'atto di base presentate a partire dal 18 luglio 1999, data di entrata in vigore della decisione del Consiglio 1999/468/CE.

Il presente regolamento si applica agli atti legislativi vigenti al momento della sua entrata in vigore.

2001/0314 (COD)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante adeguamento delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Parlamento europeo e del Consiglio adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175, 179, 285 e 300 paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C

visto il parere del Comitato delle regioni [4],

[4] GU C

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [5],

[5] GU C

considerando quanto segue:

(1) La decisione 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6], ha abrogato la decisione 87/373/CEE [7].

[6] GU L 184 del 17.7.1999, p. 23.

[7] GU L 197 del 18.7.1987, p. 33.

(2) Secondo la dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione [8] relativa alla decisione 1999/468/CE, occorre adeguare le disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione, previste in applicazione della decisione 87/373/CEE, al fine di farle risultare conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della decisione 1999/468/CE.

[8] GU C 203 del 17.7.1999, p. 1.

(3) La suddetta dichiarazione indica le modalità per l'adeguamento delle procedure dei comitati, adeguamento automatico dal momento che non influisce sulla natura del comitato prevista dall'atto di base.

(4) I termini fissati nelle disposizioni da adeguare devono rimanere in vigore. Nei casi in cui non sia previsto alcun termine preciso per l'adozione delle misure di esecuzione, tale termine è fissato a tre mesi.

(5) Risulta pertanto opportuno sostituire le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alla procedura di comitato di tipo I stabilita dalla decisione 87/373/CEE mediante disposizioni che rinviino alla procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

(6) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIa e IIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

(7) Le disposizioni degli atti che prevedono il ricorso alle procedure di comitato dei tipi IIIa e IIIb stabilite dalla decisione 87/373/CEE devono essere sostituite mediante disposizioni che rinviino alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per quanto concerne la procedura consultiva, gli atti elencati all'allegato I sono modificati conformemente all'allegato stesso.

Articolo 2

Per quanto concerne la procedura di gestione, gli atti elencati all'allegato II sono modificati conformemente all'allegato stesso.

Articolo 3

Per quanto concerne la procedura di regolamentazione, gli atti elencati all'allegato III sono modificati conformemente all'allegato stesso.

Articolo 4

I riferimenti alle disposizioni degli atti figuranti negli allegati si intendono in relazione alle disposizioni come modificate dal presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

Procedura consultiva

Elenchi degli atti modificati:

1. Direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU L 187 del 16/07/1988, p. 1).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) Ove uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1 non soddisfino completamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro si rivolge al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CEE, in appresso denominato "comitato", esponendogli le sue ragioni. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. Il comitato esprime con urgenza un parere. Sulla scorta del parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se le norme in questione o parte di esse debbano essere ritirate o meno dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

(2) La Commissione informa l'organismo europeo di normalizzazione interessato ed eventualmente concede un nuovo mandato di normalizzazione.»

2. Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139 del 23/05/1989, p. 19) .

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) non soddisfano pienamente i requisiti di cui all'articolo 4, lo Stato membro interessato o la Commissione adiscono il comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CEE, in seguito denominato «comitato», ed espongono i propri motivi. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. Il comitato esprime con urgenza un parere. Sentito il parere del comitato la Commissione notifica al più presto agli Stati membri se le norme in questione devono essere ritirate o meno, in tutto o in parte, dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

(2) Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione consulta il comitato. Sentito il parere di quest'ultimo, essa notifica al più presto agli Stati membri se la norma nazionale in questione debba o meno beneficiare della presunzione di conformità e, in caso affermativo, formare oggetto di una pubblicazione nazionale di riferimento. Se la Commissione o uno Stato membro ritengono che una norma nazionale non soddisfi più le condizioni necessarie per essere presunta conforme ai requisiti in materia di protezione previsti all'articolo 4, la Commissione consulta il comitato che formula un parere senza indugio.

(3) Sentito il parere del comitato, la Commissione notifica al più presto agli Stati membri se la norma in questione debba ancora o non debba più beneficiare della presunzione di conformità e, in questo ultimo caso, essere ritirata, in tutto o in parte, dalle pubblicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»

3. Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30/12/1989, p. 18).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 5 non soddisfino interamente i requisiti essenziali che li concernono, previsti all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro adisce il comitato istituito con la direttiva 98/34/CEE (1) esponendo i propri motivi. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. Il comitato esprime con urgenza un parere. Visto il parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri la necessità di ritirare o meno le norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5. »

(2) Al comitato permanente istituito all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 98/37/CEE (2) può essere sottoposta, secondo la procedura prevista qui di seguito, qualsiasi questione sorta per l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.»

4. Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 189 del 20/07/1990, p.1).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) Qualora uno Stato membro o la Commissione ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 1 non soddisfino interamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CEE, qui di seguito denominato «comitato», specificandone i motivi. Il comitato formula senza indugi un parere.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. Alla luce del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri se occorra o meno ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»

5. Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20/07/1990, p. 17).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) Qualora uno Stato membro o la Commissione ritengano che le norme armonizzate di cui all'articolo 5 non soddisfano interamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro interessato sollevano la questione dinanzi al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CEE, precisandone i motivi. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. Il comitato formula immediatamente un parere. Alla luce del parere di detto comitato la Commissione notifica agli Stati membri le misure da prendere per quanto concerne le norme e la pubblicazione di cui all'articolo 5.

(2) È istituito un comitato permanente, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato elabora il suo regolamento interno. Al comitato può essere sottoposta qualsiasi questione concernente l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva, secondo la procedura che segue. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.»

6. Direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU L 196 del 26/07/1990, p. 15).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1 non soddisfano pienamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro interessato adisce il comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CEE, in seguito denominato «comitato», esponendone i propri motivi. Il comitato esprime un parere con urgenza.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Visto il parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se sia o non sia necessario procedere alla cancellazione delle norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1. 4. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione consulta il comitato. Entro un mese dal ricevimento del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri se le norme nazionali in questione beneficiano o meno della presunzione di conformità e, in caso affermativo, gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme. La Commissione pubblica anche tali riferimenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»

7. Direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (GU L 185 del 17/07/1990, p. 16).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

(1) Per l'adozione delle modifiche previste all'articolo 6, la Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.»

8. Regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 365 del 31/12/1991, p. 1).

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, composto di rappresentanti degli Stati membri, presieduto dal rappresentante della Commissione e adito dal suo presidente, sia di propria iniziativa, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento alla procedura definita dal presente articolo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.»

9. Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240 del 24/08/1992, p.8).

Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Il comitato consiglia la Commissione circa l'applicazione degli articoli 9 e 10. 3. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altra questione inerente all'applicazione del presente regolamento. 4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. 5. Quando venga fatto riferimento al presente articolo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.»

10. Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 121 del 15/05/1993, p. 20).

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

(1) Allorquando uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme armonizzate di cui all'articolo 4 non soddisfino interamente le esigenze essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopongono la questione al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CEE, presentandone le ragioni. Detto comitato esprime senza indugio un parere.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. 3. Visto il parere del succitato comitato, la Commissione notifica agli Stati membri le misure da prendere per quanto riguarda le norme e la pubblicazione di cui all'articolo 4.»

11. Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12/07/1993, p. 1).

L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

« 2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.»

12. 93/704/CE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30/12/1993, p. 63).

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

(1) Quando si fa riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.»

13. Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19/04/1994, p. 1).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2, non soddisfino pienamente i rispettivi requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro fanno ricorso al comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CEE, esponendo i loro motivi. Il comitato permanente è composto di rappresentanti designati dagli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Il comitato esprime un parere d'urgenza. In base al parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri la necessità di procedere o meno al ritiro delle norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

(2) La Commissione può adottare le misure appropriate per assicurare l'applicazione pratica uniforme della presente direttiva, secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

(3) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(4) Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva sollevata dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo che a richiesta di uno Stato membro.»

14. Decisione n. 3092/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 1994, relativa all'istituzione di un sistema comunitario d'informazione sugli incidenti domestici e durante il tempo libero (GU L 331 del 21/12/1994, p.1).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

(1) La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 92/59/CEE.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il comitato può esaminare qualsiasi questione connessa all'applicazione della presente decisione.»

15. Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7/09/1995, p. 1).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) Uno Stato membro o la Commissione, qualora ritenga che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non rispondano completamente ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, adisce il comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CEE esponendo i motivi. Il comitato permanente è composto di rappresentanti designati dagli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Il comitato esprime con urgenza un parere. Sulla base del parere del comitato, la Commissione comunica agli Stati membri l'eventuale necessità di ritirare le norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

(2) La Commissione può adottare le misure appropriate per assicurare l'applicazione pratica uniforme della presente direttiva, secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

(3) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(4) Il comitato permanente può inoltre esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva sollevata dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo che a richiesta di uno Stato membro.»

16. Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25/10/1996, p. 36).

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Il comitato consiglia la Commissione in ordine all'applicazione dell'articolo 9.

(3) La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altra questione inerente all'applicazione della presente direttiva.

(4) Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

(5) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.»

17. Direttiva 96/75/CE del Consiglio del 19 novembre 1996 relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità (GU L 304 del 27/11/1996, p.12).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 91/672/CEE.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.»

18. Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9/07/1997, p. 1).

L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2 non soddisfino completamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, lo Stato membro interessato o la Commissione interpellano il comitato permanente istituito dall'articolo 5 della direttiva 98/34/CEE, esponendo i loro motivi. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. Il comitato esprime un parere d'urgenza. Tenuto conto del parere del suddetto comitato, la Commissione notifica agli Stati membri se le norme in questione devono essere ritirate o meno dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.»

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

(1) La Commissione può adottare tutte le misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni che seguono. Se uno Stato membro ritiene che, per fondati motivi di sicurezza:

- ad un'attrezzatura a pressione o ad una famiglia di attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 debbano essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o

- ad un insieme o ad una famiglia di insiemi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 debbano essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o

- un'attrezzatura a pressione o una famiglia di attrezzature a pressione debbano essere classificati in deroga alle disposizioni dell'allegato II in un'altra categoria, esso presenta una richiesta debitamente motivata alla Commissione invitandola ad adottare le misure necessarie. Dette misure sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

(2) La Commissione è assistita da un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione, in prosieguo denominato «comitato». Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

(3) Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare a norma del paragrafo 1. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(4) Il comitato può inoltre esaminare tutte le questioni inerenti all'attuazione e all'applicazione pratica della presente direttiva sollevate dal suo presidente, di sua iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.

19. Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7/12/1998, p. 1).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 5 della direttiva 98/34/CE.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.»

20. Decisione n. 283/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999 che stabilisce un quadro generale per le attività comunitarie a favore dei consumatori (GU L 034 del 9/02/1999, p.1).

Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

(1) Nella definizione dei criteri per la selezione delle attività e dei progetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 e nella selezione di tali attività e progetti, la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Inoltre, all'inizio di ogni anno, la Commissione fornisce al comitato le informazioni riguardanti le attività finanziate a norma della lettera a) dell'articolo 2.»

21. Decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 febbraio 1999 che adotta un programma di azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003) (GU L 046 del 20/02/1999, p. 1).

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

« 3. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altra questione concernente la realizzazione del presente programma. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.»

22. Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 091 del 7/04/1999, p. 10).

Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

(1) Il comitato è consultato sulle questioni disciplinate dall'articolo 5, dall'articolo 6, paragrafo 2, dall'articolo 7, paragrafo 4, dall'articolo 9, paragrafo 4, e dall'allegato VII, punto 5.

(2) La Commissione consulta periodicamente il comitato in merito all'attività di sorveglianza connessa all'applicazione della presente direttiva e, se del caso, elabora gli opportuni orientamenti.

(3) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. La Commissione adotta la propria decisione al più tardi un mese dopo aver ricevuto il parere del comitato.

(4) La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti dei fornitori di reti di telecomunicazione, dei consumatori e dei fabbricanti, e informa regolarmente il comitato del risultato di dette consultazioni.»

23. Direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11 marzo 1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 085 del 23/03/1999, p. 1).

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

(1) La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

24. 1999/382/CE: Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (GU L 146 dell'11/06/1999, p. 33).

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«(5) Il rappresentante della Commissione consulta il comitato sulle altre questioni appropriate concernenti la realizzazione del presente programma. In tal caso, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.»

25. Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11/05/1999, p. 13).

Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

(1) La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

26. Decisione n. 1295/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 1999, che adotta un programma d'azione comunitaria sulle malattie rare nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003) (GU L 155 del 22/06/1999, p.1).

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«(3) La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altra questione riguardante la realizzazione del presente programma. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.»

ALLEGATO II

Procedura di gestione

Elenco degli atti modificati:

1. Regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio del 29 febbraio 1988 relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1988/1997 (GU L 56 del 2/03/1988, p. 1).

Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

2. Direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 049 del 21/02/1989, p. 26).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

3. Regolamento CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12/06/1989, p. 1).

Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

La Commissione è assistita da un comitato di applicazione per le bevande spiritose, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 14

(1) Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è investito della questione dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa .

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

4. Regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (GU L 151 del 15/06/1990, p. 1).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

(1) È istituito un comitato per il segreto statistico, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (il direttore generale dell'ISCE o una persona da lui designata).

(2) Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 3, che devono essere adottate. La procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE si applica salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(4) Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.»

5. Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24/10/1990, p. 1).

Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

(1) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa .

(2) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

6. Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14/06/1991, p. 1).

Gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 12

È istituito un comitato di applicazione per le bevande contemplate dal presente regolamento, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 13

(1) Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è investito della questione dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa .

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

7. Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (GU L 316 del 16/11/1991, p. 1).

Il testo dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

(1) Le norme necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate in base alla procedura definita dai paragrafi 2 e 3.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa .

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese al massimo.»

8. Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (GU L 374 del 31/12/1991, p. 1)

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

(1) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(2) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

9. Direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377 del 31/12/1991, p. 48).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

10. Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209 del 24/07/1992, p. 25).

Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

(1) Gli elenchi dei cicli di formazione riportati negli allegati C e D potranno essere modificati su domanda motivata presentata alla Commissione da qualsiasi Stato membro interessato. A tale domanda devono essere accluse tutte le informazioni utili, in particolare il testo delle pertinenti disposizioni di diritto nazionale. Lo Stato membro richiedente ne informa anche gli altri Stati membri.

(2) La Commissione esamina il ciclo di formazione in questione e quelli richiesti negli altri Stati membri. Essa verificherà in particolare se il diploma che sancisce il ciclo di formazione in questione conferisce al titolare: - un livello di formazione professionale elevato, equiparabile a quello conferito dal ciclo di studi postsecondari di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, secondo trattino, lettera i), e - un analogo livello di responsabilità e di funzioni.

(3) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(4) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa .

(5) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

(6) La Commissione informa lo Stato membro interessato della decisione e procede, se del caso, alla pubblicazione dell'elenco così modificato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(7) Le modifiche apportate agli elenchi dei cicli di formazione di cui agli allegati C e D sulla base della procedura sopra definita sono immediatamente applicabili alla data fissata dalla Commissione.»

11. Direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (GU L 370 del 19/12/1992, p. 76).

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

(1) La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio. Il comitato esamina ogni problema relativo all'applicazione della presente direttiva, eventualmente sollevato dal presidente, sia di propria iniziativa che su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(4) La procedura di cui al paragrafo 2 è applicabile in particolare per: a) la determinazione, se necessario, delle condizioni relative alla documentazione e all'etichettatura di miscugli e preparazioni di sostanze della categoria 2 dell'allegato I di cui trattasi all'articolo 2; b) l'emendamento degli allegati della presente direttiva qualora gli allegati della convenzione delle Nazioni Unite risultino essi stessi modificati; c) la modifica dei valori soglia previsti nell'allegato II.»

12. Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 076 del 30/03/1993, p. 1).

Il testo dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal seguente:

« 2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. 3. Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

13. Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 121 del 15/05/1993, p. 20).

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato esamina le questioni relative all'applicazione della presente direttiva sollevate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(4) La procedura di cui al paragrafo 2 si applica in particolare per tener conto delle future modifiche delle «Raccomandazioni» delle Nazioni Unite.»

14. Direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165 del 7/7/1993, p. 1)

Il testo dell'articolo 44 bis, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3 . Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.»

15. Regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 196 del 5/08/1993, p. 1).

Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

(1) La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CE, Euratom, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa .

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

16. Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (GU L 342 del 31/12/1993, p. 1).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(2) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

17. Regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi (GU L 118 del 25/05/1995, p. 10).

Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

(1) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(2) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

18. Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23/11/1995, p. 31).

Il testo dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

19. Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo (GU L 291 del 6/12/1995, p. 32).

Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

(1) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(2) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

20. Direttiva 95/64/CE del Consiglio dell'8 dicembre 1995 concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU L 320 del 30/12/1995, p. 25).

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

(1) La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

21. Regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquicoltura da parte degli Stati membri (GU L 108 dell'1/05/1996, p. 1).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.»

22. Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2/07/1996, p. 1).

Il testo dell'articolo 17, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal seguente:

« 2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. 3. Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

23. Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio del 27 giugno 1996 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (GU L 166 del 5/07/1996, p. 1).

Il testo dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

(1) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(2) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.»

24. Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie (GU L 052 del 22/02/1997, p. 1).

Il testo dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal seguente:

« 2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. 3. Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

25. Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24/04/1998, p. 1).

Il testo dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione è assistita da un comitato permanente sui biocidi (in prosieguo denominato «comitato permanente»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato permanente adotta il proprio regolamento interno.

2. Per le questioni sottoposte al comitato permanente a norma degli articoli 4, 11, paragrafo 3, 15, 17, 18, 19, 27, paragrafo 1, lettera b), 29 e 33 e per l'elaborazione di dati specifici per tipo di prodotto di cui all'allegato V, da trarre dagli allegati III A e III B e, se opportuno, dagli allegati IV A e IV B, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

3. Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

26. Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio del 25 maggio 1998 relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 163 del 6/06/1998, p. 1).

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

(1) La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

27. Regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio del 17 luglio 1998 relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS) (GU L 213 del 30/07/1998, p. 1).

Gli articoli 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 9

(1) Quando venga fatto riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 8.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. 3. Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 10

(1) Quando venga fatto riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 8.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese al massimo.»

28. Regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio del 17 luglio 1998 relativo alla cooperazione decentralizzata (GU L 213 del 30/07/1998, p. 6).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) La Commissione è assistita dal comitato geografico competente per lo sviluppo.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

29. Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5/12/1998, p. 32).

Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. 3. Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

30. Regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativo all'integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo (GU L 354 del 30/12/1998, p. 5).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) La Commissione è assistita dal comitato geografico competente per lo sviluppo.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

31. Decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 febbraio 1999 che adotta un programma di azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003) (GU L 46 del 20/02/1999, p. 1).

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti di misure riguardanti:

a) il regolamento interno del comitato;

b) un programma annuale di lavoro che indichi le priorità d'azione;

c) le modalità, procedure e specificazioni relative al contenuto e al finanziamento necessarie per garantire l'attuazione del sistema comunitario figurante nella parte A dell'allegato, comprese quelle relative alla partecipazione dei paesi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

d) le modalità, i criteri e le procedure di selezione e di finanziamento dei progetti per l'attuazione dell'azione specifica figurante nella parte B dell'allegato, compresi quelli che implicano una cooperazione con organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità e la partecipazione dei paesi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

e) la procedura di controllo e di valutazione;

f) le modalità di coordinamento con i programmi e le iniziative direttamente connessi al raggiungimento dell'obiettivo del presente programma;

g) le modalità di cooperazione con gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.»

32. 1999/382/CE: Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (GU L 146 dell'11/06/1999, p. 33).

Il testo dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto riguarda le questioni elencate al paragrafo 2, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

4. Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.»

33. 1999/297/CE: Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, volta a istituire un'infrastruttura di informazione statistica comunitaria riguardante l'industria e i mercati dell'audiovisivo e dei settori connessi (GU L 117 del 5/05/1999, p. 39).

Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

(1) La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

34. Decisione n. 1295/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 1999, che adotta un programma d'azione comunitaria sulle malattie rare nel quadro dell'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003) (GU L 155 del 22/06/1999, p.1).

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato progetti di misure riguardanti: a) il regolamento interno del comitato;

b) un programma annuale di lavoro che indichi le priorità d'azione;

c) le modalità, i criteri e le procedure di selezione e di finanziamento dei progetti nel quadro del presente programma, compresi quelli che implicano una cooperazione con organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica e la partecipazione dei paesi di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

d) la procedura di valutazione;

e) le modalità di diffusione e di trasferimento dei risultati;

f) le modalità di coordinamento con i programmi e le iniziative direttamente connessi al raggiungimento dell'obiettivo del presente programma;

g) le modalità di cooperazione con gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

Il periodo indicato all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.»

ALLEGATO III

Procedura di regolamentazione

Elenco degli atti legislativi modificati:

1. Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194 del 25/07/1975, p. 47).

Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

2. Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (GU L 54 del 5/03/1979, p. 124).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

3. Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU L 63 del 13/3/1979, p. 1)

Il testo dell'articolo 32 ter, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente:

«6. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sarà fissato in ciascun atto che il Consiglio dovrà adottare in virtù del presente paragrafo, ma non può in nessun caso superare i tre mesi.»

4. Direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori (GU L 066 del 16/03/1979, p. 21).

Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

(1) Ai fini di adattare, a seconda delle esigenze della situazione economica, l'importo minimo prevedibile per la capitalizzazione di borsa fissato al punto I.2, primo comma, dello schema A, si applica la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 di quest'ultima.

(2) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

5. Direttiva 85/591/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana (GU L 372 del 31/12/1985, p. 50).

Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

(1) Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari istituito mediante la decisione 69/414/CEE (1), qui di seguito denominato «comitato», è investito della questione dal suo presidente per iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

6. Regolamento (CE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31/12/1985, p. 8).

Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

(1) Quando venga fatto riferimento alla procedura prevista nel presente articolo, la Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

7. Direttiva 88/320/CEE del Consiglio del 9 giugno 1988 concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL) (GU L 145 dell'11/06/1988, p. 35).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(2) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

8. Direttiva 88/344/CEE del Consiglio del 13 giugno 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24/06/1988, p. 28).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari viene investito della questione dal proprio presidente.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

9. Direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU L 184 del 15/07/1988, p. 61).

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

(1) Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

10. Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 040 dell'11/02/1989, p. 12).

Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

(1) Il comitato di cui all'articolo 19 può, a richiesta del proprio presidente o di uno Stato membro, esaminare qualsiasi problema dovesse sorgere in sede di attuazione e applicazione pratica della presente direttiva.

(2) Sono adottate secondo la procedura prevista ai paragrafi 3 e 4 le disposizioni necessarie in materia di

a) definizione delle categorie di requisiti, purché non siano inclusi nei documenti interpretativi, e la definizione della procedura per stabilire la conformità nei mandati per le norme conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 ed agli orientamenti per il benestare tecnico di cui all'articolo 11, paragrafo 1;

b) conferimento di istruzioni per l'elaborazione dei documenti interpretativi di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e decisione in merito ai documenti interpretativi di cui all'articolo 12, paragrafo 3;

c) riconoscimento delle specificazioni tecniche nazionali conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

(3) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(4) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

11. Direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 040 dell'11/02/1989, p. 27).

Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

(1) Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

12. Direttiva 89/108/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 040 dell'11/02/1989, p. 34).

Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

(1) Ove si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

13. Direttiva 89/109/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 040 dell'11/02/1989, p. 38).

Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

(1) Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

14. Direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 186 del 30/06/1989, p. 27).

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

(1) Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato «comitato», viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

15. Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (GU L 160 del 12/06/1989, p. 1).

L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

(1) Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è investito della questione dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

16. Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29/06/1989, p. 1).

Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

(1) Ai fini degli adeguamenti di natura strettamente tecnica delle direttive particolari di cui all'articolo 16, paragrafo 1, in funzione: - dell'adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, e/o - del progresso tecnico, dell'evoluzione dei regolamenti o delle specifiche internazionali e delle conoscenze, la Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

17. Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (GU L 88 del 3/04/1990, p. 1).

Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

18. Direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 117 dell'8/05/1990, p. 1).

Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

19. Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117 dell'8/05/1990, p. 15).

Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(4) Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

20. Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU L 276 del 6/10/1990, p. 40).

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

(1) Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE (2), di seguito denominato «comitato», è investito della questione dal proprio presidente, di sua iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

21. Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30/05/1991, p. 40).

Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

22. Regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (GU L 133 del 28/05/1991, p. 1).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

23. Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (GU L 149 del 14/06/1991, p. 1).

Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

(1) Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è investito della questione dal proprio presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

24. Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237 del 24/08/1991, p. 1).

Il testo dell'articolo 7 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 ter

(1) La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato per la patente", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) 3. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

25. Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31/12/1991, p. 1).

Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

26. Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31/12/1991, p. 29).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

(1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, la Commissione è assistita da un comitato, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

27. Direttiva 91/675/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che istituisce un comitato delle assicurazioni (GU L 374 del 31/12/1991, p. 32).

Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

(1) Quando il Consiglio, negli atti che adotta nei settori dell'assicurazione diretta sulla vita e dell'assicurazione diretta diversa da quella sulla vita, conferisce alla Commissione competenze di esecuzione delle norme da esso stabilite, si applica la procedura prevista al paragrafo 2.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

28. Regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (GU L 374 del 31/12/1991, p. 4).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) Le norme necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate in base alla procedura definita dai paragrafi 2 e 3.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

29. Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30/04/1992, p. 19).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) Ai fini degli adeguamenti specificatamente tecnici degli allegati della presente direttiva al progresso tecnico ovvero all'evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e alle conoscenze, la Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

30. Direttiva 92/32/CEE del Consiglio del 30 aprile 1992 recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 154 del 5/06/1992, p. 1).

Il testo dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi, salvo il caso di cui all'articolo 31, paragrafo 2, in cui è fissato a sei settimane.»

31. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22/07/1992, p. 7).

Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

(1) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(2) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

32. Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 228 dell'11/08/1992, p. 24).

Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

(1) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(2) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

(3) La durata di validità di ogni misura adottata in base alla presente procedura è limitata a tre mesi. Tale termine può essere prorogato con la stessa procedura.

(4) Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per applicare entro un termine inferiore a dieci giorni le decisioni adottate conformemente alla presente procedura.

(5) Le autorità competenti degli Stati membri, incaricate dell'applicazione delle misure adottate conformemente alla presente procedura, forniscono alle parti interessate, entro il termine di un mese, la possibilità di esprimere il loro punto di vista e ne informano la Commissione in conseguenza.»

33. Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 297 del 13/10/1992, p. 16).

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

(1) Per l'adozione delle misure previste nella presente direttiva, in particolare l'articolo 9, la Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

34. 92/578/CEE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1992, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia (GU L 373 del 21/12/1992, p. 26).

Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quattro settimane.»

35. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 037 del 13/02/1993, p. 1).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

36. Direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (GU L 052 del 4/03/1993, p. 18).

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE (5), in appresso denominato «comitato».

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

37. Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 084 del 5/04/1993, p. 1).

Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.»

38. Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali (GU L 98 del 24/04/1993, p. 1).

Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

39. Direttiva 93/23/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini (GU L 149 del 21/06/1993, p. 1).

Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

40. Direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (GU L 149 del 21/06/1993, p. 5).

Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

41. Direttiva 93/25/CEE del Consiglio, del 1º giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini (GU L 149 del 21/06/1993, p. 10).

Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

42. Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12/07/1993, p. 1).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

(1) La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 90/385/CEE.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(4) Il comitato può esaminare qualsiasi questione connessa con l'applicazione della presente direttiva.»

43. Direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 175 del 19/07/1993, p. 1).

Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente dei prodotti alimentari, in appresso denominato «comitato».

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

44. 93/389/CEE: Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1993, su un meccanismo di controllo delle emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra nella Comunità (GU L 167 del 9/07/1993, p. 31).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

45. Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 186 del 28/07/1993, p. 1).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

46. Direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo (GU L 187 del 29/07/1993, p. 52).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

47. Direttiva 93/77/CEE del Consiglio, del 21 settembre 1993, relativa ai succhi di frutta e taluni prodotti simili (GU L 244 del 30/09/1993, p. 23).

Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato «comitato». Il comitato è convocato senza indugio dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

48. Direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU L 290 del 24/11/1993, p. 14).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito dalla decisione 69/414/CEE (8), qui di seguito designato «comitato».

(2) Il presidente sottopone la questione al comitato di propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(3) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(4) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

49. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10/09/1994, p. 13).

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

(1) Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE (1), in prosieguo denominato «il comitato».

(2) Il presidente investe della questione il comitato sia di propria iniziativa sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(3) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(4) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

50. Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati (GU L 182 del 16/07/1994, p. 4).

Il testo dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal seguente:

« 2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

51. Direttiva 94/67/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi (GU L 365 del 31/12/1994, p. 34).

Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

(1) La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione, in appresso chiamato «comitato».

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(4) Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

52. Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31/12/1994, p. 10).

Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

53. Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (GU L 365 del 31/12/1994, p. 24).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

54. Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27/10/1995, p. 1).

Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

(1) La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, in appresso denominato «il comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

55. Regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale (GU L 270 del 13/11/1995, p. 1).

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

56. Regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica (GU L 028 del 6/02/1996, p. 2).

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

« 4. Per quanto riguarda le materie di cui al paragrafo 3, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

57. Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28/03/1996, p. 27).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

58. Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2/07/1996, p. 1).

Il testo dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

59. Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17/09/1996, p. 6).

Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(4) Il comitato può discutere qualsiasi questione relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

(5) Il comitato, ove necessario, può creare gruppi di lavoro che lo assistono nell'espletamento dei suoi compiti, in particolare per assicurare il coordinamento degli organismi notificati.

(6) Il comitato è costituito fin dall'entrata in vigore della presente direttiva.»

60. Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10/10/1996, p. 26).

Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

61. Direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (GU L 296 del 21/11/1996, p. 55).

Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

(1) Le modifiche necessarie per adeguare al progresso scientifico e tecnico i criteri e le tecniche di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e le modalità di trasmissione delle informazioni da fornire a norma dell'articolo 11, nonché altri compiti specificati nelle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono stabilite in base alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tale adeguamento non deve comportare la modifica diretta o indiretta dei valori limite o delle soglie di allarme.

(2) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

62. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996 che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23/11/1996, p. 1).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato «comitato».

(2) Il comitato è convocato dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentate di uno Stato membro.

(3) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(4) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

L'articolo 8 è abrogato.

63. Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (GU L 306 del 28/11/1996, p. 1).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

(1) La Commissione è assistita dal comitato geografico competente.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

64. Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 10 del 14/01/1997, p. 13).

Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

65. Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 061 del 3/03/1997, p. 1).

Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo previsto all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. Per i compiti che il comitato deve svolgere in virtù dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.»

66. Direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996 relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (GU L 032 del 3/02/1997, p. 1).

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

(1) Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è investito della questione dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

67. Direttiva 96/96/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 046 del 17/02/1997, p. 1).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) La Commissione è assistita da un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Il comitato elabora il suo regolamento interno.

(3) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(4) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

68. Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio del 20 dicembre 1996 relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 014 del 17/01/1997, p. 7).

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

(1) La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

69. Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14/02/1997, p. 1).

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

(1) In caso di applicazione della procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato «comitato».

(2) Il comitato è convocato dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentate di uno Stato membro.

(3) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

70. Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie (GU L 052 del 22/02/1997, p. 1).

Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

(1) Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), la Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

71. Regolamento (CE) n. 550/97 del Consiglio del 24 marzo 1997 relativo alle azioni nel settore dell'HIV/AIDS nei paesi in sviluppo (GU L 85 del 27/03/1997, p. 1).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

72. Decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 in merito a una serie di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (GU L 183 dell'11/07/1997, p. 12).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) La Commissione è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

(2) Per i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(3) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(4) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

73. Regolamento (CE) n. 1484/97 del Consiglio del 22 luglio 1997 riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici nei paesi in via di sviluppo (GU L 202 del 30/07/1997, p. 1).

Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

(1) La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(4) Una volta l'anno si procederà ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1.»

74. Regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio del 13 ottobre 1997 relativo alla cooperazione nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania (GU L 287 del 21/10/1997, p. 1).

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

(1) La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(4) Una volta l'anno si procederà ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui al paragrafo 1.»

75. Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 015 del 21/01/1998, p. 14).

Il testo dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

76. Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24/04/1998, p. 1).

Il testo dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, è sostituito dal seguente:

«3. Per le questioni sottoposte al comitato permanente a norma degli articoli 10, 11, paragrafo 4, 16, 27, paragrafi 1, lettera a), e 2, nonché all'articolo 32, si applica la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

4. Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

77. Regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio del 16 febbraio 1998 che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC) (GU L 058 del 27/02/1998, p. 1).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

(1) La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, in appresso denominato «il comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

78. Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio del 19 maggio 1998 relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5/06/1998, p. 1).

Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

(1) La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, in appresso denominato «il comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

79. Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3/10/1998, p. 1).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

(1) Ai fini dell'attuazione della presente decisione la Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

80. Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28/12/1998, p. 58).

Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

(1) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(2) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

81. Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7/12/1998, p. 1).

Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

(1) La Commissione è assistita dal comitato istituito all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 90/385/CEE, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(4) Il comitato di cui al paragrafo 1 può esaminare qualsiasi questione legata all'attuazione della presente direttiva. »

82. Regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio del 22 dicembre 1998 relativo all'integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo (GU L 354 del 30/12/1998, p. 5).

Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

(1) La Commissione è assistita dal comitato geografico competente per lo sviluppo.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»

83. Decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 25 gennaio 1999 che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (GU L 033 del 6/02/1999, p. 1).

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

84. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 066 del 13/03/1999, p. 16).

Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

(1) In caso di applicazione della procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il comitato è convocato senza indugio dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

85. Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (GU L 66 del 13/03/1999, p. 26).

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

(1) La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in prosieguo denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

86. Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7/04/1999, p. 10).

Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

(1) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, la seguente procedura si applica alle questioni contemplate dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'articolo 4, paragrafo 1.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

87. Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio del 9 marzo 1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12/03/1999, p. 6).

Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

(1) La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, in appresso denominato «il comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

88. Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane (GU L 108 del 27/04/1999, p. 2).

Gli articoli 6 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 6

(1) La Commissione è assistita dal comitato geografico competente per lo sviluppo, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Articolo 8

(1) La Commissione è assistita dal comitato geografico competente per lo sviluppo, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi."

89. Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16/07/1999, p. 1).

Il testo dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

90. Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (GU L 120 dell'8/05/1999, p. 1).

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

(1) La Commissione è assistita da un "comitato per i diritti dell'uomo e la democrazia", in seguito denominato comitato, costituito da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

91. Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30/7/1999, p. 1).

Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

(1) Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera a) della direttiva 67/548/CEE.

(2) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(3) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(4) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»

92. Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 12 del 18/01/2000, p. 16).

Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

(1) La Commissione è assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(2) Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto degli articoli 7 e 8 della stessa.

(3) Il periodo indicato all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.»