52001PC0238

Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari /* COM/2001/0238 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

INTRODUZIONE

Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 7 marzo 2001, il governo spagnolo ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [1], l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) di detta direttiva.

[1] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41/CE (GU L 22 del 24.01.2001, pag. 17).

Conformemente al precitato articolo 27, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda del Regno di Spagna con lettera del 15 marzo 2001.

LEGITTIMITÀ DELLA DOMANDA

La domanda si inserisce nel quadro della prima dichiarazione a verbale del Consiglio del 12 ottobre 1998 fatta in occasione dell'adozione della direttiva 98/80/CE (regime particolare applicabile all'oro da investimento) [2]. Infatti, in base alla dichiarazione occorre che il Consiglio e la Commissione esaminino con spirito aperto qualsiasi domanda di deroga conformemente all'articolo 27, paragrafi da 1 a 4 della direttiva 77/388/CEE.

[2] GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31.

L'esame sarà basato sul principio seguente:

"Qualora un soggetto passivo presti servizi che comportano una lavorazione concernente oro da investimento in franchigia appartenente a terzi con la quale l'oro non può più essere considerato d'investimento, la base imponibile è pari alla somma dei servizi fatturati dal soggetto passivo aumentati del valore dell'oro contenuto nel prodotto finito."

SCOPO DELLA MISURA PREVISTA

La misura prevista dal Regno di Spagna intende evitare il mancato pagamento dell'IVA sull'oro da investimento esonerato e utilizzato come materia prima per la fabbricazione di beni di consumo (gioielli). La deroga prevista intende inoltre evitare le distorsioni di concorrenza che potrebbero colpire le forniture dirette dei prodotti d'oro in assenza di tale misura.

DESCRIZIONE DELLA MISURA

La misura consiste nel prevedere che, quando un soggetto passivo fornisce un servizio consistente nella lavorazione di oro da investimento appartenente a terzi mediante la quale l'oro perde il suo carattere di investimento, la base imponibile (il corrispettivo versato al fornitore di servizi per i lavori effettuati) è aumentata del valore dell'oro presente nel prodotto finito, corrispondente al valore in corso del mercato per l'oro da investimento.

PARERE DELLA COMMISSIONE

La direttiva 98/80/CE del 12 ottobre 1998 ha introdotto un regime particolare dell'IVA applicabile all'oro da investimento, che deve entrare in vigore in tutta l'Unione europea il 1° gennaio 2000 e che si traduce nell'esonero delle operazioni relative all'oro da investimento.

Come risulta dai considerandi 2 e 3 della direttiva, il trattamento speciale applicato all'oro da investimento ha lo scopo di agevolarne l'uso come investimento finanziario e di migliorare la competitività internazionale del mercato comunitario dell'oro.

La direttiva indica però che gli Stati membri adottano misure di controllo efficaci al fine di lottare contro le nuove opportunità di frode e di evasione fiscale che può offrire il duplice uso dell'oro (7° considerando).

La possibilità di deroga alla sesta direttiva al fine di evitare talune frodi o evasioni fiscali è prevista dall'articolo 27 della direttiva stessa.

La misura prevista dal Regno di Spagna rientra in questo ambito, in quanto intende impedire l'uso abusivo dell'esonero relativo all'oro da investimento quando tale oro non è utilizzato a fini di investimento ma come materia prima per produrre un bene di consumo.

Mediante la tassazione del prodotto finito secondo una base imponibile comprendente, oltre al corrispettivo versato per i lavori di trasformazione effettuati, il valore dell'oro da investimento utilizzato, l'esonero applicato alla fornitura dell'oro da investimento è annullato a posteriori e viene così garantito un trattamento identico rispetto alla vendita diretta di gioielli d'oro, per i quali l'IVA si applica all'intero valore del bene.

La Commissione ritiene che questa misura possa dissuadere l'acquisto di oro da investimento ad altri fini, onde sottrarsi al pagamento dell'IVA.

Questa misura assumerà la forma di una deroga all'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva, aggiungendo agli elementi da inserire nella base imponibile il valore dell'oro da investimento che è stato utilizzato come materia prima per la fabbricazione di beni di consumo.

La Commissione ritiene che sia opportuno limitare il termine di validità di questa deroga al 31 dicembre 2004, il che consentirà di valutare in quel momento l'opportunità della misura di deroga, tenendo conto dell'andamento dell'applicazione del regime particolare applicabile all'oro da investimento istituito dalla direttiva 98/80/CE.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno di Spagna ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari-sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [3], in particolare l'articolo 27,

[3] GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41/CE (GU L 22 del 24.01.2001, pag. 17).

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 7 marzo 2001, il governo del Regno di Spagna ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva sull'IVA, l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) di detta direttiva;

(2) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva sull'IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

(3) Conformemente al citato articolo 27, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda del Regno di Spagna con lettera del 15 marzo 2001;

(4) L'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva prevede, in linea di massima, che la base imponibile per le forniture di beni e le prestazioni di servizi sia formata da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo;

(5) In deroga a tali disposizioni, il Regno di Spagna ha chiesto l'autorizzazione a includere, nella base imponibile di un servizio di trasformazione di oro da investimento, il valore della materia prima fornita dall'acquirente del servizio e che è stata utilizzata per la fabbricazione del prodotto finito;

(6) Questa deroga, volta ad evitare l'uso indebito dell'esonero concesso all'oro da investimento, si prefigge di evitare talune frodi ed evasioni fiscali e risponde pertanto ai requisiti di cui all'articolo 27 della sesta direttiva;

(7) Tali frodi ed evasioni fiscali consistono principalmente nell'acquisto, in un primo tempo, di oro da investimento esonerato dall'IVA che, in seguito, viene trasformato in gioielli o altri beni, senza imputazione dell'IVA sul valore dell'oro da investimento compreso nella transazione in corso;

(8) La deroga è concessa fino al 31 dicembre 2004, il che consentirà di valutare l'opportunità della misura di deroga tendendo conto dell'andamento dell'applicazione del regime particolare applicabile all'oro da investimento istituito dalla direttiva 98/80/CE [4];

(9) [4] GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31.

(10) La misura di deroga non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il Regno di Spagna è autorizzato ad includere, nella base imponibile dell'imposta dovuta sulla fornitura di servizi consistenti in lavori di trasformazione relativi all'oro da investimento esonerato, il valore dell'oro contenuto nel prodotto finito, corrispondente al valore in corso del mercato per l'oro da investimento.

Articolo 2

La presente autorizzazione scade il 31 dicembre 2004.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì [...]

Per il Consiglio

Il Presidente