52001PC0047

Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale recante modificazione della proposta della Commissione, in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE /* COM/2001/0047 def. - COD 1996/0085 */


Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale recante modificazione della proposta della Commissione, in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE

1. Cronistoria

La proposta della Commissione, adottata il 13 marzo 1996, è stata trasmessa al Consiglio in data 25 aprile 1996 [1]. (COM (1996) 97 def. - 1996/0085/COD)

[1] GU C 178 del 21.6.1996, pag. 16

Il Comitato economico e sociale ha emesso il suo parere in data 18 dicembre 1996 [2].

[2] GU C 75 del 10.3.1997, pag. 17

Il Parlamento europeo ha emesso il suo parere in prima lettura nel quadro della procedura di codecisione, in occasione della sessione plenaria del 9 aprile 1997 [3].

[3] GU C 132 del 28.04.1997, pag. 88

In seguito al parere del Parlamento europeo, la Commissione ha adottato una proposta modificata in data 12 marzo 1998 (COM(1998)78 def.) [4].

[4] GU C 125 del 23.4.1998, pag. 8

Il 19 giugno 2000, il Consiglio ha adottato all'unanimità una posizione comune, che non è stata approvata dalla Commissione. Nella sua comunicazione al Parlamento europeo del 15 settembre 2000, la Commissione ha formulato il suo parere su questa posizione comune [5].

[5] SEC(2000) 1516 def.

Il 13 dicembre 2000, il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura 13 emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Un emendamento puramente linguistico non è stato messo ai voti.

Nel presente parere, la Commissione prende posizione sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo, conformemente all'articolo 251, paragrafo 2, lettera c del trattato CE.

2. Oggetto della proposta

L'obiettivo della proposta è l'istituzione di un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto di seguito al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato delle opere d'arte moderne e contemporanee nell'ambito dell'Unione europea.

Il diritto di seguito è il diritto dell'autore di un'opera d'arte originale e, dopo la sua morte, dei suoi eredi o di altri aventi il diritto di percepire una percentuale del prezzo di un'opera quando questa viene rivenduta. Il suo scopo è di ristabilire l'equilibrio tra la situazione economica degli autori delle arti grafiche e plastiche e quelle degli altri creatori.

Tale diritto figura nella legislazione di undici dei quindici Stati membri ed è applicato in otto di tali Stati membri secondo modalità sostanzialmente differenti (opere sottoposte al diritto di seguito, operazioni che danno luogo ad un pagamento, tassi applicabili). La proposta mira pertanto ad eliminare le distorsioni della concorrenza che ostacolano il mercato dell'arte moderna e contemporanea nella Comunità, generalizzando e armonizzando il diritto di seguito.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento

Presentazione del riassunto della posizione della Commissione

La Commissione accoglie gli emendamenti: 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14 e 15.

La Commissione accoglie il primo paragrafo dell'emendamento n. 6 che stabilisce la soglia d'applicazione del diritto di seguito a 1 000 EUR ma respinge il secondo paragrafo di tale emendamento che rende tale soglia obbligatoria.

La Commissione accoglie sotto la forma di un considerando e non di un articolo l'emendamento n. 9.

La Commissione respinge gli emendamenti: 4, 8, 10.

3.1. Emendamenti del Parlamento in seconda lettura

3.1.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

a) L'emendamento 1 che modifica il considerando 7 invitando la Commissione ad avviare dei negoziati in vista di rendere obbligatorio l'articolo 14ter della convenzione di Berna alla luce dell'internazionalizzazione del mercato dell'arte.

b) L'emendamento 2 che introduce un nuovo considerando 7bis che spiega l'interesse delle misure transitorie intese a mantenere la competitività del mercato europeo.

c) L'emendamento 6 nella sua parte che modifica l'articolo 3, paragrafo 1 al fine di portare la soglia d'applicazione della direttiva a 1 000EUR come previsto dalla proposta originale e modificata dalla Commissione invece dei 4 000EUR della posizione comune.

d) L'emendamento 11 che riduce a 2 anni il periodo transitorio di 10 anni introdotto dal Consiglio all'articolo 8, paragrafi 2 e 3 della sua posizione comune.

e) L'emendamento 12, inteso a modificare l'articolo 9 relativo al diritto di raccogliere informazioni al fine di prendere come data di riferimento dei tre anni durante i quali il beneficiario del diritto di seguito può richiedere delle informazioni, quella della transazione e non il 1° gennaio dell'anno seguente. Per quanto riguarda le persone incaricate di fornire tali informazioni, il Parlamento riprende l'elenco che figura all'articolo 1, paragrafo 2, soluzione che può essere accettata anche dalla Commissione.

f) L'emendamento 14 che modifica l'articolo 11, paragrafo 1 inteso a far figurare l'importo massimo tra le questioni da riconsiderare in occasione della revisione della direttiva. All'occorrenza, il Parlamento invita la Commissione a fare una proposta intesa a rialzare o a sopprimere tale importo massimo.

g) L'emendamento 15 inteso a ridurre a 2 anni il termine per il recepimento della direttiva che figura all'articolo 12, paragrafo 1, che il Consiglio aveva portato a 5 anni nella sua posizione comune.

h) gli emendamenti 3 e 13 che migliorano la redazione rispettivamente del considerando 20 e dell'articolo 10, senza modificarne la sostanza.

i) L'emendamento 9 relativo alle società di gestione collettiva sotto la forma di un considerando e non di un articolo. A tal fine, la Commissione propone d'inserire tale emendamento al considerando 27 della posizione comune come segue: "(27) Spetta agli Stati membri la regolamentazione dell'esercizio del diritto di seguito, in particolare per quanto riguarda le modalità di gestione. La gestione da parte di una società di gestione collettiva è una possibilità di gestione fra le altre; in tal caso, gli Stati membri devono garantire che le società nazionali di gestione collettiva impostino la propria attività in maniera trasparente ed efficiente in un'ottica democratica. Tuttavia, gli Stati membri ... distribuzione (senza modifiche)".

3.1.2. Gli emendamenti o le parti di emendamenti non accolti dalla Commissione riguardano

a) L'emendamento 6 nella sua parte che modifica il secondo paragrafo dell'articolo 3 inteso a rendere la soglia d'applicazione di 1 000EUR obbligatoria nonché l'emendamento 4 che modifica nello stesso senso il considerando 21. La Commissione ritiene, come aveva già dichiarato nella motivazione della sua proposta iniziale, che l'eventuale disparità risultante per il mercato interno dall'applicazione del diritto di seguito da parte di alcuni Stati membri al di sotto dei 1 000 EUR, tenuto conto del basso valore delle opere considerate, non influenzi sensibilmente gli scambi intracomunitari. Per contro, l'abolizione dei diritti di seguito nazionali, al di sotto della soglia comunitaria, pone gli artisti in una situazione svantaggiosa rispetto a quella precedente l'armonizzazione, e non sarebbe compatibile con il mercato interno.

b) L'emendamento 8 inteso a modificare l'articolo 6, paragrafo 1 per specificare gli aventi diritto che possono ereditare il diritto di seguito. La Commissione ritiene che questo emendamento introduca una distinzione tra gli aventi diritto che non corrisponde alla natura patrimoniale del diritto di seguito. Inoltre, essa ritiene di non dover affrontare questa questione, che è disciplinata dal diritto successorio di ogni Stato membro, a meno che l'interesse del mercato interno non lo giustifichi. Un emendamento simile era già stato respinto in prima lettura.

c) L'emendamento 10 che impone alla Commissione di pubblicare annualmente l'elenco dei paesi terzi che applicano il diritto di seguito previsto all'articolo 7, paragrafo 2. L'istituzione e il mantenimento di un simile elenco pongono dei problemi sproporzionati rispetto ai vantaggi di un simile elenco. La Commissione può pertanto solo impegnarsi a pubblicare tale elenco a titolo informativo, come lo prevede già la posizione comune.

3.2. Proposta modificata

Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato, la Commissione modifica la sua proposta nei termine precedentemente esposti.