51996AC1507

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale»

Gazzetta ufficiale n. C 075 del 10/03/1997 pag. 0017


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale» () (97/C 75/03)

Il Consiglio, in data 3 giugno 1996, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione «Industria, commercio, artigianato e servizi», incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Decaillon, in data 4 dicembre 1996.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 18 dicembre 1996, nel corso della 341a sessione plenaria, con 65 voti favorevoli, 23 contrari e 19 astensioni, il seguente parere.

1. Oggetto della proposta di direttiva

1.1. La proposta di direttiva mira ad armonizzare i regimi nazionali in materia di diritto di seguito, estendendo tale diritto a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e prevedendo regole uniformi per la sua applicazione.

1.2. Il diritto di seguito può essere definito come il diritto conferito all'autore di un'opera d'arte (e, dopo la morte di questi, ai suoi eredi per un periodo di 70 anni) di riscuotere una percentuale sul prezzo dell'opera all'atto della sua rivendita in un'asta pubblica o mediante l'intervento di un «intermediario autorizzato».

1.3. Il diritto di seguito è parte integrante del diritto d'autore ed è pertanto riconosciuto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (articolo 14 ter). Esso mira a garantire che l'autore partecipi agli utili realizzati esclusivamente grazie alla sua creazione, ed è pertanto un diritto a remunerazione.

1.4. La Convenzione di Berna lascia agli Stati grande libertà in materia di riconoscimento e regolamentazione del diritto di seguito. Nell'ambito dell'Unione europea, 11 Stati su 15 riconoscono il diritto di seguito sul piano dei principi ed 8 lo applicano già nella pratica, seppur con modalità differenti.

1.5. Queste differenze legislative all'interno dell'Unione europea provocano distorsioni di concorrenza che ostacolano il regolare funzionamento del mercato europeo delle opere d'arte contemporanea e moderna a tutto vantaggio delle grandi case d'asta che preferiscono effettuare le transazioni riguardanti opere europee nei paesi che non riconoscono il diritto di seguito.

1.6. I vantaggi offerti da un paese in cui il diritto di seguito non è ancora applicato sono particolarmente evidenti quando l'importo della transazione è elevato, in quanto si possono realizzare grossi risparmi a scapito degli autori.

1.7. La necessità di un'armonizzazione è evidenziata dalla sentenza Phil Collins emessa dalla Corte di giustizia delle CE nel 1993, che sancisce il principio di non discriminazione per motivi di nazionalità tra i cittadini dell'Unione europea. Infatti, nei paesi in cui è riconosciuto, il diritto di seguito va ormai concesso agli autori dell'Unione europea a prescindere dalla nazionalità. Di conseguenza, sorgono disparità di trattamento tra gli autori a seconda che le loro opere siano vendute in paesi che riconoscono o meno tale diritto.

1.8. Un artista britannico come David Hockney è, ad esempio, autorizzato a riscuotere i diritti di seguito quando i suoi quadri sono venduti a Parigi, mentre gli eredi di Henri Matisse non possono pretendere il pagamento dei diritti se le opere del pittore francese sono vendute a Londra.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato accoglie con favore le disposizioni della proposta di direttiva volte a sopprimere le distorsioni di concorrenza nell'ambito del mercato interno, favorire una maggiore equità e creare le basi per un quadro giuridico armonizzato che promuova il buon funzionamento del mercato dell'arte contemporanea e moderna in seno all'Unione europea.

2.2. L'estensione del diritto di seguito a livello europeo risponde alla volontà della Commissione di assicurare agli autori un grado di protezione elevato e uniforme, iniziativa che il Comitato non può che accogliere.

2.3. Il diritto di seguito assicura agli autori, un reddito ed un riconoscimento sociale del valore delle loro opere, fattori di particolare importanza per i giovani artisti agli inizi della carriera, e contribuisce così allo sviluppo della produzione artistica.

2.4. L'armonizzazione del diritto di seguito nell'ambito dell'Unione europea rappresenta un primo passo verso una generalizzazione di tale diritto in tutti i paesi dello SEE, nonché nei paesi dell'Europa centrorientale, nei paesi baltici e negli Stati indipendenti dell'ex URSS, legati all'Unione europea da accordi di associazione o di partenariato e di cooperazione.

3. Osservazioni particolari

3.1. Articolo 1 (Oggetto del diritto di seguito)

3.1.1. In base alla proposta di direttiva, il diritto di seguito si applica a tutte le vendite di opere d'arte originali, ad esclusione della prima cessione da parte dell'autore e delle vendite eseguite tra privati.

3.1.2. Tale disposizione non tiene conto del problema particolare rappresentato dalle gallerie d'arte che in alcuni Stati membri godono di regimi ben specifici. Secondo il Comitato, sarebbe opportuno lasciare agli Stati la facoltà di gestire l'applicazione del diritto di seguito in funzione delle attuali disposizioni derivati da accordi interprofessionali, fermo restando che tali disposizioni non devono avere l'effetto di ridurre la protezione degli artisti autori.

3.2. Articolo 2 (Opere d'arte cui si applica il diritto di seguito)

3.2.1. L'articolo enumera i diversi tipi di opere d'arte cui si applica il diritto di seguito.

3.2.2. Il Comitato desidera richiamare l'attenzione della Commissione sulle discordanze esistenti tra i diversi Stati quanto alle consuetudini del settore sul numero di esemplari considerati come opere d'arte originali.

3.3. Articolo 4 (Percentuali e riscossione)

3.3.1. La proposta di direttiva introduce una percentuale decrescente a seconda del prezzo di vendita (4 % per la fascia di prezzo compresa tra 1 000 e 50 000 ECU, 3 % per la fascia compresa tra 50 000 e 250 000 ECU, 2 % per le vendite ad un prezzo superiore ai 250 000 ECU). Questa disposizione è volta principalmente a limitare i rischi di delocalizzazione delle vendite all'estero.

3.3.2. Si tratta di una saggia misura, che tuttavia non esime la Commissione dall'adoperarsi per estendere il diritto di seguito a livello mondiale, nell'ambito delle organizzazioni internazionali e dei negoziati multilaterali e bilaterali con i paesi terzi, nell'interesse non solo degli artisti autori ma anche dei mercanti d'arte.

3.4. Articolo 6 (Beneficiari del diritto di seguito)

3.4.1. Conformemente a tale articolo, i beneficiari del diritto di seguito sono gli autori delle opere e, dopo la morte di questi, gli aventi diritto. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre la gestione collettiva dell'importo di tale diritto.

3.4.2. Il Comitato ritiene che la gestione collettiva del diritto di seguito costituisca, nell'interesse degli autori, la soluzione più appropriata, che d'altronde è già stata adottata in diversi Stati membri dell'Unione europea.

3.5. Articolo 7 (Beneficiari dei paesi terzi)

3.5.1. Il Comitato si compiace per l'applicazione, nei confronti dei paesi terzi, del principio di reciprocità in base al quale il diritto di seguito è accordato agli autori stranieri a condizione che siano cittadini di paesi che riconoscano tale diritto agli autori comunitari.

3.6. Articolo 9 (Diritto di raccogliere informazioni)

3.6.1. In virtù di questo articolo, l'autore, o il suo mandatario, ha il diritto di ottenere dal venditore informazioni relative alla vendita delle proprie opere.

3.6.2. Siffatta procedura di controllo è quanto mai giustificata per garantire un'applicazione soddisfacente del diritto di seguito. Il Comitato ritiene tuttavia che, per essere efficace e non compromettere il buon funzionamento degli organismi competenti, la raccolta di informazioni debba formare oggetto di provvedimenti adeguati. Sottolinea inoltre il ruolo positivo che possono svolgere le società di autori nella raccolta di informazioni.

3.7. Articolo 10 (clausola di revisione)

3.7.1. Il Comitato esprime il proprio apprezzamento per il fatto che la Commissione abbia previsto di presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 1° gennaio 2004 e successivamente ogni cinque anni, una relazione sull'applicazione della direttiva e, se del caso, delle proposte per adeguare all'evolvere della situazione del settore la soglia minima e le percentuali relative di seguito.

Bruxelles, 18 dicembre 1996.

Il Presidente del Comitato economico e sociale

Tom JENKINS

() GU n. C 178 del 21. 6. 1996, pag. 16.

ALLEGATO al parere del Comitato economico e sociale

Il controparere allegato, che ha ottenuto un numero di voti favorevoli superiore ad un quarto dei voti espressi, è stato esaminato e respinto.

1. Punto 2 - Osservazioni generali

Sostituire il punto 2.1 con quanto segue:

«2.1. Il Comitato accoglie con favore il proposito di incoraggiare i giovani artisti e di garantire agli artisti un compenso adeguato per le loro opere. Ritiene tuttavia che la proposta non consenta di realizzare tali obiettivi e che, per di più, possa risultare pregiudizievole. Essa inciterebbe tra l'altro ad effettuare un maggior numero di operazioni di rivendita all'asta in paesi al di fuori dell'Unione europea. A conferma di tali osservazioni il Comitato sottolinea quanto segue:

2.1.1. Quattro Stati membri non riconoscono il diritto di seguito; altri quattro, che l'hanno introdotto, non l'applicano a causa di difficoltà. Almeno uno Stato membro consente agli artisti di rinunciarvi. Tutti gli Stati membri in cui tale diritto è sancito hanno introdotto restrizioni.

2.1.2. Il diritto di seguito non è riconosciuto al di fuori dell'UE. La sua introduzione comporterà costi aggiuntivi nelle vendite all'asta ed il rischio di uno spostamento delle transazioni verso centri al di fuori dell'UE, in particolare a New York e Ginevra. In effetti, le vendite all'asta si sono ridotte negli Stati dell'UE in cui veniva applicato il diritto di seguito.

2.1.3. Come la Commissione stessa ammette, i giovani artisti non ne traggono beneficio; ne fruiscono soprattutto gli artisti che vendono con profitto ed i loro eredi. Numerosi autori di opere grafiche e plastiche hanno rifiutato di esercitare il loro diritto.

2.1.4. L'estensione del diritto è soggetta ad un certo numero di restrizioni giuridiche, tra cui ad esempio:

- l'esclusione dei venditori privati e

- l'esclusione di determinate categorie, quali l'architettura e la produzione di mobili di design.

2.2. Il Comitato invita la Commissione a presentare una proposta riveduta che si basi sulle osservazioni testé formulate, che non tenga conto del numero di volte che un'opera è stata venduta e che non pregiudichi le case d'asta e le gallerie d'arte rispetto ai loro concorrenti internazionali. La proposta della Commissione dev'essere subordinata ad un accordo che possa venire applicato a livello mondiale.»

2. Punto 3 - Osservazioni particolari

Aggiungere quanto segue all'inizio del punto:

«Se la proposta sul diritto di seguito venisse portata avanti, sarebbe necessario tener conto delle osservazioni che figurano in appresso:»

Esito della votazione

Voti favorevoli: 37, voti contrari: 55, astensioni: 13.