7.6.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 147/111


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1110 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l’articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce le norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione e all’imposizione di condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell’allegato II del richiamato regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodammina B e da tossine vegetali.

(2)

L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce l’obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell’Unione. Dette nuove informazioni comprendono i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002, come pure i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione.

(3)

Recenti notifiche pervenute tramite il RASFF indicano il sussistere di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alcuni alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su alcuni alimenti e mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2022 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di proteggere la salute umana nell’Unione.

(4)

Dal gennaio 2010 i peperoni dolci (Capsicum annuum) e i peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta più un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa ai peperoni dolci (Capsicum annuum) e ai peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Repubblica dominicana, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(5)

Per quanto riguarda le partite di peperoni dolci (Capsicum annuum), peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) e arance provenienti dall’Egitto, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(6)

Per quanto riguarda le partite di mela cannella (Annona squamosa) provenienti dall’Egitto, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dall’Egitto. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(7)

Dal gennaio 2019le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Gambia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. La voce relativa alle arachidi e ai prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Gambia, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire che, dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell’Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine.

(8)

Per quanto riguarda le partite di frutti della moringa (Moringa oleifera) provenienti dall’India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(9)

Per quanto riguarda le partite di riso provenienti dall’India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 10 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(10)

Per quanto riguarda le partite di guaiava (Psidium guajava) provenienti dall’India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(11)

Dal gennaio 2016i peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (5). Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa ai peperoni del genere Capsicum (dolci o diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’India, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 10 % delle partite che entrano nell’Unione.

(12)

Dal gennaio 2022 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dall’India, come pure la gomma di guar proveniente dall’India, sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. Le voci relative alle carrube, ai semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e alle mucillagini e agli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dall’India, figuranti nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(13)

Dal febbraio 2015 la gomma di guar proveniente dall’India è soggetta a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa alla gomma di guar proveniente dall’India, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(14)

Per quanto riguarda le partite di semi di cumino provenienti dall’India, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dall’India. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(15)

Dal dicembre 2021 gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dalla Corea del Sud sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa agli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dalla Corea del Sud, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(16)

Per quanto riguarda le partite di gotu kola (Centella asiatica) e mukunuwenna (Alternanthera sessilis) provenienti dallo Sri Lanka, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(17)

Dal dicembre 2021 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Malaysia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di un anno. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(18)

Per quanto riguarda le partite di papaya verde (Carica papaya) provenienti dal Messico, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questo prodotto proveniente dal Messico. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(19)

Dal gennaio 2019 i semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e i prodotti derivati provenienti dalla Nigeria sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(20)

Dal gennaio 2019 i peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Pakistan sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. La voce relativa ai peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Pakistan, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire che, dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell’Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari.

(21)

Dal luglio 2017 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Senegal sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(22)

Dal gennaio 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Sudan sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell’Unione da più di tre anni. La voce relativa alle arachidi e ai prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Sudan, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire che, dopo la revoca delle condizioni speciali, quando potrebbero riprendere gli scambi, questi prodotti introdotti nell’Unione siano conformi alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine.

(23)

Per quanto riguarda le partite di tahini e halva provenienti dalla Siria, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da Salmonella. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all’ingresso di questi prodotti provenienti dalla Siria. Detti prodotti dovrebbero quindi essere inseriti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(24)

Per quanto riguarda le partite di melagrane provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(25)

Dal dicembre 2021 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. Le voci relative alle carrube, ai semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e alle mucillagini e agli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Turchia, figuranti nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(26)

Dall’aprile 2015 le albicocche secche e le albicocche, altrimenti preparate o conservate, provenienti dall’Uzbekistan sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali, a causa del rischio di contaminazione da solfiti. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(27)

Dal dicembre 2021 gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano miglioramenti della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l’ingresso di questi prodotti alimentari nell’ per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero ciononostante continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell’attuale livello di conformità. La voce relativa agli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dal Vietnam, figurante nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell’Unione.

(28)

Al fine di garantire una protezione efficace contro potenziali rischi per la salute derivanti da una possibile contaminazione delle arachidi da aflatossine, nella tabella di cui all’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, alla voce relativa alla Bolivia, colonna «Alimenti e mangimi (uso previsto)», nella riga relativa alle «Arachidi altrimenti preparate o conservate», è opportuno aggiungere la formulazione «compresi i miscugli». Analogamente, nella colonna «Codice NC» dovrebbero essere aggiunti i codici NC dei miscugli.

(29)

Per quanto riguarda le partite di arachidi e prodotti ottenuti da arachidi provenienti dall’Egitto, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(30)

Per quanto riguarda la voce relativa ai semi di sesamo provenienti dall’India soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da Salmonella e ossido di etilene, dall’ottobre 2021 l’uso previsto è stato esteso ai «mangimi». Da allora tale prodotto non è stato importato nell’Unione per l’uso previsto come «mangimi». Pertanto un livello maggiore di controlli ufficiali e condizioni speciali a causa del rischio di contaminazione da Salmonella nei semi di sesamo provenienti dall’India, destinati a essere utilizzati come «mangimi», non sono più giustificati; nella tabella di cui all’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, alla voce relativa all’India, colonna «Alimenti e mangimi (uso previsto)», nella riga relativa ad «Alimenti e mangimi», la formulazione dovrebbe essere adattata di conseguenza.

(31)

Per quanto riguarda le partite di arance provenienti dalla Turchia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell’Unione.

(32)

Dal luglio 2019 i semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all’ingresso nell’Unione, a causa del rischio di contaminazione da cianuro. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l’ingresso di questo prodotto nell’Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l’importazione di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale. In particolare, tutte le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell’allegato II, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(33)

I pistacchi e i prodotti derivati provenienti dalla Turchia sono elencati nell’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, a causa di una possibile contaminazione da aflatossine, con una frequenza di controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione. I pistacchi e i prodotti derivati provenienti dagli Stati Uniti sono stati soppressi dagli elenchi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione (6), poiché i risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri indicavano un grado di conformità complessivamente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da aflatossine e non richiedevano più un livello maggiore di controlli ufficiali. Tuttavia i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri nel secondo semestre del 2022 evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana che richiedono condizioni speciali di importazione, a causa di una possibile contaminazione da aflatossine di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell’Unione dalla Turchia.

(34)

Al fine di garantire una protezione contro potenziali rischi per la salute derivanti da una possibile contaminazione dovuta ai rischi di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aggiungere in tale allegato un punto 3 in cui siano elencati gli alimenti e i mangimi di origine non animale spediti nell’Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine.

(35)

Alla luce delle nuove informazioni relative alle partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell’Unione dalla Turchia, è necessario stabilire condizioni speciali di ingresso nell’Unione. I pistacchi e i prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell’Unione dalla Turchia dovrebbero pertanto essere inclusi nell’allegato II, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione, e dovrebbero essere accompagnati da un certificato ufficiale, rilasciato dalle autorità competenti della Turchia, attestante che tutti i risultati del campionamento dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 1881/2006.

(36)

Al fine di garantire la certezza del diritto per l’ingresso nell’Unione di partite che, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, e per le partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spediti nell’Unione dalla Turchia che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. La protezione della salute pubblica è comunque garantita in relazione alle partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, e alle partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti e spedite nell’Unione dalla Turchia, poiché questi prodotti sono soggetti a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 50 % delle partite che entrano nell’Unione.

(37)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 con il testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

(38)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

1.

all’articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le condizioni speciali di ingresso nell’Unione delle seguenti categorie di partite di alimenti e mangimi, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodammina B e da tossine vegetali, in conformità all’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 178/2002:

i)

le partite di alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da paesi terzi, o da parti di tali paesi terzi, che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all’allegato II, punto 1, e che rientrano nei codici NC e nelle classificazioni TARIC riportati in tale allegato;

ii)

le partite di alimenti costituiti da due o più ingredienti che contengono qualsiasi alimento elencato nella tabella di cui all’allegato II, punto 1, a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di tali prodotti, e che rientrano nei codici NC riportati nella tabella di cui al medesimo allegato, punto 2;

iii)

le partite di alimenti e mangimi di origine non animale spedite nell’Unione da un paese terzo diverso dal paese di origine e che contengono qualsiasi alimento e mangime elencato nella tabella di cui all’allegato II, punto 3;»;

2.

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodi transitori

1.   Le partite di semi di albicocca non trasformati provenienti dalla Turchia, destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale, spedite nell’Unione dalla Turchia, o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione (*1), possono entrare nell’Unione fino al 27 agosto 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

2.   Le partite di pistacchi e prodotti derivati originari degli Stati Uniti, spedite nell’Unione dalla Turchia prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110, possono entrare nell’Unione fino al 27 agosto 2023, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1110 della Commissione, del 6 giugno 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 7.6.2023, pag. 111).»;"

3.

gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione, del 27 ottobre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 387 del 3.11.2021, pag. 78).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo

Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC  (1)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

 

 

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

 

 

 

 

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39 ;

70

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

 

 

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

70

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

 

 

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

 

1

Azerbaigian (AZ)

 

ex 2008 97 14 ;

15

Aflatossine

20

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98 ;

15

 

 

 

 

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olio di nocciole

ex 1515 90 99

20

 

 

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

 

 

Noci del Brasile con guscio

0801 21 00 ;

 

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio

(Alimenti)

ex 0813 50 31 ;

20

 

 

 

 

ex 0813 50 39 ;

20

Aflatossine

50

 

 

ex 0813 50 91 ;

20

 

 

 

 

ex 0813 50 99

20

 

 

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

2

Brasile (BR)

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

 

Residui di antiparassitari  (3)

30

 

2008 11 96 ;

 

 

2008 11 98

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

 

Olio di palma

1511 10 90

 

 

 

Costa d’Avorio (CI)

(Alimenti)

1511 90 11

 

Coloranti Sudan  (14)

20

 

ex 1511 90 19

90

 

 

1511 90 99

 

 

 

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

 

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Aflatossine

10

 

 

 

 

 

 

4

Cina (CN)

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Peperoni dolci (Capsicum

annuum)

(Alimenti – tritati o polverizzati)

ex 0904 22 00

11

Salmonella  (4)

10

 

 

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Residui di antiparassitari  (3)  (5)

20

5

Colombia (CO)

Granadilla e frutto della passione (Passiflora ligularis e Passiflora edulis)

(Alimenti)

ex 0810 90 20

30

Residui di antiparassitari  (3)

10

6

Repubblica dominicana (DO)

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

 

Residui di antiparassitari  (3)  (17)

50

0710 80 51

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari  (3)  (6)

30

7

Egitto (EG)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Arance

(Alimenti – freschi o essiccati)

0805 10

 

Residui di antiparassitari  (3)

30

 

 

Mela cannella (Annona squamosa)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

20

Residui di antiparassitari  (3)

20

 

 

Nocciole (Corylus sp.) con guscio

0802 21 00

 

 

 

 

 

Nocciole (Corylus sp.) sgusciate

0802 22 00

 

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole

ex 0813 50 39 ;

70

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

70

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

 

 

Pasta di nocciole

ex 2007 10 10 ;

70

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

05; 06

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

33

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

 

 

Nocciole, altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

ex 2008 19 12 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

20

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

15

 

 

8

Georgia (GE)

 

ex 2008 97 14 ;

15

Aflatossine

30

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98 ;

15

 

 

 

 

Farine, semolini e polveri di nocciole

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olio di nocciole

ex 1515 90 99

20

 

 

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

9

Gambia (GM)

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

 

2008 11 98 ;

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

Aflatossine

50

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

10

Israele (IL)  (16)

Basilico (Ocimum basilicum)

(Alimenti)

ex 1211 90 86

20

Residui di antiparassitari  (3)

10

Menta (Mentha)

(Alimenti)

ex 1211 90 86

30

Residui di antiparassitari  (3)

10

 

 

Foglie di betel (Piper betle L.)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (10)

10

Salmonella  (4)

30

 

 

Gombi (Okra)

ex 0709 99 90 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)  (7)  (13)

20

 

 

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0710 80 95

30

 

 

Frutti della moringa (Moringa oleifera)

ex 0709 99 90

10

Residui di antiparassitari  (3)

20

 

 

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0710 80 95

75

 

 

Riso

(Alimenti)

1006

 

Aflatossine e

ocratossina A

5

 

 

 

 

 

Residui di antiparassitari  (3)

10

 

 

 

 

 

Fagioli asparago

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti – verdure fresche, refrigerate o

congelate)

ex 0708 20 00 ;

10

Residui di antiparassitari  (3)

20

 

 

ex 0710 22 00

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Guaiava (Psidium guajava)

(Alimenti)

ex 0804 50 00

30

Residui di antiparassitari  (3)

30

 

 

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti — spezie essiccate)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatossine

30

 

 

11

India (IN)

Peperoni del genere Capsicum

(dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o

polverizzati)

0904 21 10

 

Aflatossine

10

 

 

ex 0904 22 00

11; 19

 

 

ex 0904 21 90

20

 

 

ex 2005 99 10

10; 90

 

 

ex 2005 99 80

94

 

 

Carrube

1212 92 00

 

Residui di antiparassitari  (13)

20

 

 

Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

1212 99 41

 

 

Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

(Alimenti e mangimi)

1302 32 10

 

 

Gomma di guar

(Alimenti e mangimi)

ex 1302 32 90

 

Residui di antiparassitari  (13)

20

Pentaclorofenolo e diossine

50

Semi di cumino

0909 31 00

 

Residui di antiparassitari  (3)

20

Semi di cumino tritati o polverizzati

(Alimenti)

0909 32 00

12

Kenya (KE)

Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 20

 

Residui di antiparassitari  (3)

10

(Alimenti – freschi o refrigerati)

 

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)

20

ex 0710 80 59

20

13

Corea del Sud (KR)

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici  (15)

(Alimenti)

ex 1302

ex 2106

 

Residui di antiparassitari  (13)

30

Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse

(Alimenti)

ex 1902 30 10

30

Residui di antiparassitari  (13)

20

14

Sri Lanka (LK)

Gotu kola (Centella asiatica)

(Alimenti)

ex 1211 90 86

60

Residui di antiparassitari  (3)

50

Mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(Alimenti)

ex 0709 99 90

35

Residui di antiparassitari  (3)

50

15

Madagascar (MG)

Fagioli dall’occhio (Vigna unguiculata)

(Alimenti)

0713 35 00

 

Residui di antiparassitari  (3)

10

16

Messico (MX)

Papaya verde (Carica papaya)

(Alimenti – freschi e refrigerati)

0807 20 00

 

Residui di antiparassitari  (3)

20

17

Malaysia (MY)

Frutta del jack (Artocarpus heterophyllus)

(Alimenti – freschi)

ex 0810 90 20

20

Residui di antiparassitari  (3)

50

 

 

Miscele di spezie

(Alimenti)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Aflatossine

50

 

 

Riso

(Alimenti)

1006

 

Aflatossine e

ocratossina A

10

18

Pakistan (PK)

 

 

 

Residui di antiparassitari  (3)

5

 

 

 

 

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)

20

 

 

ex 0710 80 59

20

19

Ruanda (RW)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

 

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

20

Sudan (SD)

2008 11 98 ;

 

Aflatossine

50

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

21

Siria (SY)

Tahini e halva da semi di sesamo

(Alimenti)

ex 1704 90 99

ex 1806 20 95

ex 1806 90 50

ex 1806 90 60

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

12; 92

13; 93

10

11; 91

40

40

Salmonella  (2)

20

22

Thailandia (TH)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)  (8)

30

ex 0710 80 59

20

 

 

Limoni (Citrus limon, Citrus

limonum)

(Alimenti – freschi, refrigerati o essiccati)

0805 50 10

 

Residui di antiparassitari  (3)

30

 

 

Pompelmi

(Alimenti)

0805 40 00

 

Residui di antiparassitari  (3)

30

 

 

Melagrane

(Alimenti – freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Residui di antiparassitari  (3)  (9)

30

 

 

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Residui di antiparassitari  (3)  (10)

20

23

Turchia (TR)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

 

 

Semi di cumino

0909 31 00

 

Alcaloidi pirrolizidinici

20

Semi di cumino tritati o polverizzati

(Alimenti)

0909 32 00

 

 

 

Origano secco

(Alimenti)

ex 1211 90 86

40

Alcaloidi pirrolizidinici

20

 

 

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (2)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Carrube

1212 92 00

 

Residui di antiparassitari  (13)

20

 

 

Semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati

1212 99 41

 

 

 

Mucillagini ed ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati

(Alimenti e mangimi)

1302 32 10

 

24

Uganda (UG)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)

50

ex 0710 80 59

20

Residui di antiparassitari  (13)

10

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

25

Stati Uniti (US)

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

Aflatossine

20

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

26

Vietnam (VN)

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (3)  (12)

50

ex 0710 80 59

20

Spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse

(Alimenti)

ex 1902 30 10

30

Residui di antiparassitari  (13)

20

ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell’Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, rodammina B e tossine vegetali

1.   Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Riga

Paese di origine

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC  (18)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Bangladesh (BD)

Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle)

(Alimenti)

ex 1404 90 00  (25)

10

Salmonella  (22)

50

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

 

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

 

 

2008 11 98 ;

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

 

2

Bolivia (BO)

 

ex 2008 19 92 ;

40

Aflatossine

50

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

Brasile (BR)

Pepe nero (Piper nigrum)

(Alimenti –non tritati né

polverizzati)

ex 0904 11 00

10

Salmonella  (19)

50

4

Cina (CN)

Gomma di xantano

(Alimenti e mangimi)

ex 3913 90 00

40

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Melanzane (Solanum

melongena)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

0709 30 00

 

Residui di antiparassitari  (20)

50

 

 

Fagioli asparago (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0708 20 00

10

Residui di antiparassitari  (20)  (28)

30

5

Repubblica

dominicana (DO)

ex 0710 22 00

10

 

 

 

 

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

 

 

2008 11 98 ;

 

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

 

 

6

Egitto (EG)

 

ex 2008 19 92 ;

40

Aflatossine

30

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0904

 

Aflatossine

50

7

Etiopia (ET)

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti – spezie essiccate)

0910

 

 

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

 

 

2008 11 96 ;

 

 

 

2008 11 98 ;

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

Aflatossine

50

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

8

Ghana (GH)

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Olio di palma

1511 10 90

 

 

 

 

 

(Alimenti)

1511 90 11

 

Coloranti Sudan  (27)

50

 

 

 

ex 1511 90 19

90

 

 

 

1511 90 99

 

 

 

9

Indonesia (ID)

Noci moscate (Myristica fragrans)

(Alimenti – spezie essiccate)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Aflatossine

30

 

 

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Alimenti – freschi, refrigerati, congelati o essiccati)

ex 1211 90 86

10

Residui di antiparassitari  (20)  (29)

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

 

 

 

 

Arachidi sgusciate

1202 42 00

 

 

 

 

 

Burro di arachidi

2008 11 10

 

 

 

 

 

Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli

2008 11 91 ;

 

 

 

2008 11 96 ;

2008 11 98 ;

 

 

ex 2008 19 12 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ;

50

Aflatossine

50

 

 

 

ex 2008 19 92 ;

40

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di arachide

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

India (IN)

 

 

 

 

 

 

Farine e polveri di arachidi

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

Pasta di arachidi

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(Alimenti e mangimi)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

Peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 60 99 ;

20

Residui di antiparassitari  (20)  (21)

20

ex 0710 80 59

20

 

 

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Semi di sesamo

(Alimenti e mangimi)

1207 40 90

 

Residui di antiparassitari  (26)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar

(Alimenti)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

(Alimenti – spezie essiccate)

0904

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Vaniglia

(Alimenti – spezie essiccate)

0905

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Cannella e fiori di cinnamomo

(Alimenti – spezie essiccate)

0906

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

(Alimenti – spezie essiccate)

0907

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

(Alimenti – spezie essiccate)

0908

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro

(Alimenti – spezie essiccate)

0909

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie

(Alimenti – spezie essiccate)

0910

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata

(Alimenti)

2103

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Carbonato di calcio

(Alimenti e mangimi)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 2530 90 70

2836 50 00

55

60

10

Residui di antiparassitari  (26)

30

 

 

Integratori alimentari contenenti prodotti botanici (30)

(Alimenti)

ex 1302

ex 2106

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

 

 

 

 

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

 

 

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

11

Iran (IR)

Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

20

Aflatossine

50

 

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

 

 

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

12

Libano (LB)

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti – preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico)

ex 2001 90 97

11; 19

Rodammina B  (31)

50

Rape (Brassica rapa ssp. rapa)

(Alimenti – preparati o conservati in salamoia o nell’acido citrico, non congelati)

ex 2005 99 80

93

Rodammina B  (31)

50

13

Sri Lanka (LK)

Peperoni del genere Capsicum

(dolci o diversi dai peperoni dolci)

(Alimenti – essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

0904 21 10

 

Aflatossine

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11; 19

ex 2005 99 10

10; 90

ex 2005 99 80

94

14

Malaysia (MY)

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube

(Alimenti)

ex 2106 90 92

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

15

Nigeria (GN)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

Semi di sesamo

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

50

16

Sudan (SD)

(Alimenti)

ex 2008 19 19

40

 

 

 

ex 2008 19 99

40

 

 

Fichi secchi

0804 20 90

 

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi

ex 0813 50 99

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasta di fichi secchi

ex 2007 10 10 ;

50

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

20

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

01; 02

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

31

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

21

 

 

 

 

Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 97 12 ;

11

 

 

 

 

ex 2008 97 14 ;

11

 

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

11

 

 

17

Turchia (TR)

 

ex 2008 97 51 ;

11

Aflatossine

30

 

ex 2008 97 59 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98 ;

11

 

 

 

 

 

ex 2008 99 28 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 34 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 37 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 40 ;

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 49 ;

60

 

 

 

 

 

ex 2008 99 67 ;

95

 

 

 

 

 

ex 2008 99 99

60

 

 

 

 

Farine, semolini e polveri di fichi secchi

ex 1106 30 90

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

 

 

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

 

 

 

 

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

 

 

 

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ;

60

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

 

 

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

 

 

Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

20

Aflatossine

50

 

 

ex 2008 19 93 ;

20

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

 

 

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Alimenti)

 

 

 

 

 

 

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

11; 19

Residui di antiparassitari  (20)  (23)

50

 

 

Mandarini, compresi i tangerini e i satsuma; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

(Alimenti – freschi o essiccati)

0805 21 ;

0805 22 00 ;

0805 29 00

 

Residui di antiparassitari  (20)

20

 

 

Arance

(Alimenti – freschi o essiccati)

0805 10

 

Residui di antiparassitari  (20)

30

 

 

Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube

(Alimenti)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale  (32)  (33)

(Alimenti)

ex 1212 99 95

20

Cianuro

50

18

Uganda (UG)

Semi di sesamo

(Alimenti)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

20

Stati Uniti (US)

Estratto di vaniglia

(Alimenti)

1302 19 05

 

Residui di antiparassitari  (26)

20

 

 

Gombi (Okra)

(Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)

ex 0709 99 90 ;

20

Residui di antiparassitari  (20)  (24)

50

21

Vietnam (VN)

ex 0710 80 95

30

 

 

Pitahaya (frutto del drago)

(Alimenti – freschi o refrigerati)

ex 0810 90 20

10

Residui di antiparassitari  (20)  (24)

20

 

 

 

 

2.   Alimenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Riga

Alimenti costituiti da due o più ingredienti, che contengono qualsiasi prodotto elencato nella tabella di cui al punto 1 a causa del rischio di contaminazione da aflatossine, in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di prodotti elencati

 

Codice NC  (34)

Descrizione  (35)

1

ex 1704 90

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

2

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

3

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

3.   Alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

Riga

Paese di origine

Paese da cui le partite sono spedite nell’Unione

Alimenti e mangimi (uso previsto)

Codice NC  (36)

Suddivisione TARIC

Rischio

Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)

1

Stati Uniti (US)

Turchia (TR)  (37)

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Aflatossine

50

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

 

Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi

ex 0813 50 39 ;

60

ex 0813 50 91 ;

60

ex 0813 50 99

60

Pasta di pistacchi

ex 2007 10 10 ;

60

 

ex 2007 10 99 ;

30

 

ex 2007 99 39 ;

03; 04

 

ex 2007 99 50 ;

32

 

ex 2007 99 97

22

Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli

ex 2008 19 13 ;

20

ex 2008 19 93 ;

20

ex 2008 97 12 ;

19

 

ex 2008 97 14 ;

19

 

ex 2008 97 16 ;

19

 

ex 2008 97 18 ;

19

 

ex 2008 97 32 ;

19

 

ex 2008 97 34 ;

19

 

ex 2008 97 36 ;

19

 

ex 2008 97 38 ;

19

 

ex 2008 97 51 ;

19

 

ex 2008 97 59 ;

19

 

ex 2008 97 72 ;

19

 

ex 2008 97 74 ;

19

 

ex 2008 97 76 ;

19

 

ex 2008 97 78 ;

19

 

ex 2008 97 92 ;

19

 

ex 2008 97 93 ;

19

 

ex 2008 97 94 ;

19

 

ex 2008 97 96 ;

19

 

ex 2008 97 97 ;

19

 

ex 2008 97 98

19

Farine, semolini e polveri di pistacchi

ex 1106 30 90

50

(Alimenti)

 

 

»

(1)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(3)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(4)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(5)  Residui di tolfenpyrad.

(6)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o, p’), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(7)  Residui di diafentiuron.

(8)  Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.

(9)  Residui di procloraz.

(10)  Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.

(11)  Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(12)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(13)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il livello massimo di residui (LMR) applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(14)  Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,5 mg/kg.

(15)  Sia i prodotti finiti che le materie prime contenenti prodotti botanici destinate alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell’ambito dei codici NC di cui alla colonna «Codice NC».

(16)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d’Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(17)  Residui di acefato.

(18)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(19)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera b).

(20)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(21)  Residui di carbofuran.

(22)  Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell’allegato III, punto 1, lettera a).

(23)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(24)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

(25)  Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (Piper betle), compresi, tra l’altro, quelli dichiarati nell’ambito del codice NC 1404 90 00.

(26)  Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell’uso dell’ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(27)  Ai fini del presente allegato i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,5 mg/kg.

(28)  Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p’ e o, p’) e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).

(29)  Residui di acefato.

(30)  Sia i prodotti finiti che le materie prime contenenti prodotti botanici destinate alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell’ambito dei codici NC di cui alla colonna «Codice NC».

(31)  Ai fini del presente allegato i residui di rodammina B, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, sono inferiori a 0,1 mg/kg.

(32)  «Prodotti non trasformati» quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(33)  «Immissione sul mercato» e «consumatore finale», quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

(34)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(35)  La descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» della NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(36)  Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(37)  Conformemente agli articoli 10 e 11, le partite sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti su tali partite e dal certificato ufficiale rilasciato dal paese da cui le partite sono spedite nell’Unione.