28.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/181


DIRETTIVA (UE) 2023/1544 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2023

recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 53 e 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

I servizi su rete possono essere forniti da qualsiasi luogo e non necessitano di un'infrastruttura fisica, di locali o personale nel paese in cui è offerto il pertinente servizio, né nello stesso mercato interno. Di conseguenza può essere difficile applicare e far rispettare obblighi imposti dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione ai prestatori di servizi interessati, segnatamente l’obbligo di ottemperare a un'ordinanza o a una decisione emessi da un’autorità giudiziaria. Ciò vale soprattutto nel diritto penale, settore in cui le autorità degli Stati membri incontrano difficoltà a notificare, fare applicare e porre in esecuzione le loro decisioni, specialmente qualora i servizi in questione siano forniti da un luogo esterno al loro territorio. In tale contesto, gli Stati membri hanno adottato varie misure disparate per applicare e far rispettare più efficacemente la loro legislazione. Tra queste figurano misure per chiedere ai prestatori di servizi di acquisire prove elettroniche rilevanti nei procedimenti penali. A tale scopo alcuni Stati membri hanno adottato, o prevedono di adottare, atti legislativi che impongono ad alcuni prestatori di servizi che offrono servizi nel loro territorio una rappresentanza legale obbligatoria in tale territorio. Obblighi di questo tipo ostacolano la libera prestazione di servizi nel mercato interno.

(2)

Sussiste un rischio che, in assenza di un approccio a livello di Unione, gli Stati membri cerchino di colmare le lacune esistenti relative all'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali imponendo obblighi nazionali diversi. Con tali obblighi nazionali diversi la libera prestazione di servizi nel mercato interno ne risulterebbe ulteriormente ostacolata.

(3)

Dall’assenza di un approccio a livello di Unione ne deriva un'incertezza del diritto che si ripercuote sia sui prestatori di servizi che sulle autorità nazionali. I prestatori di servizi che sono stabiliti o offrono servizi in diversi Stati membri sono soggetti a obblighi disparati e potenzialmente in conflitto tra loro, il che comporta che tali prestatori di servizi siano soggetti a regimi sanzionatori diversi in caso di violazioni. È probabile che tali divergenze nel quadro dei procedimenti penali aumenti ulteriormente a causa della crescente importanza dei servizi di comunicazione e della società dell’informazione nella nostra vita quotidiana e nelle nostre società. Tali divergenze non solo rappresentano un ostacolo il buon funzionamento del mercato interno, ma comportano difficoltà per la creazione e il corretto funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione.

(4)

Per evitare divergenze nel quadro giuridico e garantire che le imprese attive nel mercato interno siano soggette a obblighi identici o analoghi, l'Unione ha adottato una serie di atti giuridici in settori correlati quali la protezione dei dati, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per accrescere il livello di protezione degli interessati, il regolamento (UE) 2016/679 prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che non è stabilito nell’Unione ma che offre beni o presta servizi a interessati nell’Unione o controlla il loro comportamento, nella misura in cui tale comportamento ha luogo nell’Unione, designi un rappresentante legale nell’Unione, tranne se il trattamento è occasionale, non include il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati personali o il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati, ed è improbabile che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tenuto conto della natura, del contesto, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento, o se il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è un’autorità pubblica o un organismo pubblico.

(5)

La definizione di norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e la nomina di rappresentanti legali di alcuni prestatori di servizi nell'Unione per la ricezione di decisioni e ordinanze emesse dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di acquisire prove elettroniche nei procedimenti penali, l'ottemperanza alle stesse e l'esecuzione delle stesse dovrebbe permettere di eliminare gli attuali ostacoli alla libera prestazione di servizi e di evitare l'imposizione di approcci nazionali divergenti in futuro a tale riguardo. È pertanto opportuno garantire condizioni di parità per i prestatori di servizi. A seconda che i prestatori di servizi siano o meno stabiliti nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori di servizi designino uno stabilimento designato o nominino un rappresentante legale. Tali norme armonizzate sulla designazione degli stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali non dovrebbero incidere sugli obblighi a carico dei prestatori di servizi ai sensi di altra normativa dell'Unione. Occorre inoltre rendere più efficace l’attività di contrasto in ambito penale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione.

(6)

Gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali di cui alla presente direttiva dovrebbero fungere da destinatari delle decisioni e delle ordinanze ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e della convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (7), anche quando tali decisioni e ordinanze sono trasmesse sotto forma di certificato.

Il ricorso allo stabilimento designato o al rappresentante legale dovrebbe essere conforme alle procedure stabilite negli strumenti e nella legislazione applicabili ai procedimenti giudiziari, anche nel caso in cui gli strumenti consentano la notificazione diretta di ordinanze in situazioni transfrontaliere allo stabilimento designato o al rappresentante legale del prestatore di servizi, o si basino sulla cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti. Le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede lo stabilimento designato o dove risiede il rappresentante legale dovrebbero agire conformemente al ruolo loro assegnato dallo strumento interessato quando sia previsto un loro coinvolgimento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter indirizzare decisioni e ordinanze ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del diritto nazionale a una persona fisica o giuridica che agisce in qualità di rappresentante legale o di stabilimento designato di un prestatore di servizi sul loro territorio.

(7)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione il 18 febbraio 2026 abbiano l'obbligo di designare almeno uno stabilimento designato o di nominare almeno un rappresentante legale entro il 18 agosto 2026 e che i prestatori di servizi che iniziano a offrire servizi nell'Unione dopo tale data designino almeno uno stabilimento designato o nominino almeno un rappresentante legale entro sei mesi dalla data in cui iniziano a offrire servizi nell'Unione. Fatte salve le garanzie in materia di protezione dei dati, tale stabilimento designato o rappresentante legale potrebbe essere condiviso tra diversi prestatori di servizi, in particolare da prestatori di servizi che sono piccole o medie imprese.

(8)

L’obbligo di designare uno stabilimento designato o di nominare un rappresentante legale dovrebbe applicarsi ai prestatori di servizi che offrono servizi nell’Unione, ossia in uno o più Stati membri. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a situazioni in cui un prestatore di servizi è stabilito sul territorio di uno Stato membro e offre servizi esclusivamente su tale territorio.

(9)

Ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti nel loro territorio per situazioni puramente nazionali conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale. Fatte salve le possibilità attualmente previste dal diritto nazionale di rivolgersi ai prestatori di servizi sul loro territorio, gli Stati membri non dovrebbero eludere i principi alla base della presente direttiva o del regolamento (UE) 2023/1543.

(10)

Per determinare se un prestatore di servizi offra servizi nell'Unione, occorre verificare se consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità di un'interfaccia online nell'Unione, ad esempio l'accessibilità di un sito web o di un indirizzo di posta elettronica o di altri dati di contatto di un prestatore di servizi o di un intermediario, presi singolarmente, dovrebbero essere considerati insufficienti per stabilire che un prestatore di servizi offre servizi nell'Unione ai sensi della presente direttiva.

(11)

Per determinare se un prestatore di servizi offre servizi nell'Unione, oltre a verificare se il prestatore di servizi consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi, occorre stabilire se vi sia una connessione sostanziale all'Unione. Tale collegamento dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi ha uno stabilimento nell’Unione. In mancanza di tale stabilimento nell'Unione, il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe basarsi su specifici criteri di fatto quali l'esistenza di un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri, o dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L’orientamento delle attività verso uno o più Stati membri dovrebbe essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l’uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione o la possibilità di ordinare prodotti o servizi.

L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione («app») nell'apposito negozio online («app store») nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o nella lingua generalmente usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura dell'assistenza alla clientela nella lingua generalmente usata in tale Stato membro. Il criterio del collegamento sostanziale dovrebbe inoltre considerarsi soddisfatto qualora il prestatore di servizi diriga le sue attività verso uno o più Stati membri, come previsto dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Al contrario, la fornitura di un servizio al fine del mero rispetto del divieto di discriminazione imposto dal regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) non può di per sé considerarsi direzione o orientamento delle attività verso un dato territorio all'interno dell'Unione. Le stesse considerazioni dovrebbero applicarsi nel determinare se un prestatore di servizi offre servizi nel territorio di uno Stato membro.

(12)

Nella cooperazione tra Stati membri ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali si applicano diversi strumenti rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A seguito della geometria variabile esistente nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, è necessario garantire che la presente direttiva non faciliti la creazione di ulteriori disparità o ostacoli alla prestazione di servizi nel mercato interno, permettendo ai prestatori di servizi che offrono servizi sul territorio degli Stati membri di designare stabilimenti designati o nominare rappresentanti legali negli Stati membri che non partecipano agli strumenti giuridici pertinenti. È pertanto opportuno che sia designato almeno uno stabilimento designato o nominato almeno un rappresentante legale in uno Stato membro che partecipa agli strumenti giuridici pertinenti dell'Unione, per evitare il rischio di indebolire l'efficacia della designazione o della nomina previste dalla presente direttiva e per trarre vantaggio dalle sinergie derivanti dalla presenza di uno stabilimento designato o un rappresentante legale per la ricezione di decisioni e ordini che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, anche nell’ambito del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE e della convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Inoltre la designazione di uno stabilimento designato o la nomina di un rappresentante legale, che potrebbe servire anche a garantire l’ottemperanza agli obblighi giuridici nazionali, permetterebbe di trarre vantaggio dalle sinergie derivanti dalla presenza di un chiaro punto di accesso unico per rivolgersi ai prestatori di servizi al fine di acquisire prove nei procedimenti penali.

(13)

I prestatori di servizi dovrebbero essere liberi di scegliere in quale Stato membro designano il loro stabilimento designato o, se del caso, nominare il loro rappresentante legale, e gli Stati membri non dovrebbero poter limitare tale libertà di scelta, ad esempio imponendo l'obbligo di designare lo stabilimento designato o di nominare il rappresentante legale sul loro territorio. Tuttavia, la presente direttiva dovrebbe prevedere anche alcune restrizioni per quanto riguarda tale libertà di scelta dei prestatori di servizi, in particolare per quanto riguarda il fatto che lo stabilimento designato dovrebbe essere stabilito o, se del caso, il rappresentante legale dovrebbe risiedere in uno Stato membro in cui il prestatore di servizi presta servizi o è stabilito, nonché l'obbligo di designare uno stabilimento designato o di nominare un rappresentante legale in uno degli Stati membri che partecipano a uno strumento giuridico di cui alla presente direttiva. La sola nomina di un rappresentante legale non dovrebbe essere ritenuta equivalente a uno stabilimento del prestatore di servizi.

(14)

I prestatori di servizi più pertinenti per l’acquisizione di prove nei procedimenti penali sono i prestatori di servizi di comunicazione elettronica e specifici prestatori di servizi della società dell’informazione che facilitano l’interazione tra utenti. Pertanto, entrambi i gruppi dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva. I servizi di comunicazione elettronica sono definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e comprendono i servizi di comunicazioni interpersonali, quali Voice over IP (VoIP), la messaggistica istantanea e i servizi di posta elettronica. La presente direttiva dovrebbe essere applicabile anche ai prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) che non possono essere considerati prestatori di servizi di comunicazione elettronica ma offrono agli utenti la possibilità di comunicare tra loro oppure servizi che possono essere utilizzati per memorizzare o altrimenti trattare dati per loro conto. Ciò sarebbe in linea con i termini utilizzati nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STE n. 185), firmata a Budapest il 23 novembre 2001, denominata anche convenzione di Budapest. Il trattamento dei dati dovrebbe essere inteso nel senso tecnico di creazione o manipolazione di dati, vale a dire di operazioni tecniche volte a produrre o modificare dati attraverso la potenza di elaborazione informatica.

Le categorie di prestatori di servizi che rientrano nella presente direttiva dovrebbero includere, ad esempio, i mercati online che offrono ai consumatori e alle imprese la possibilità di comunicare tra loro e altri servizi di hosting, anche quando il servizio è fornito attraverso cloud computing, nonché le piattaforme di gioco online e le piattaforme di gioco d'azzardo online. Se un prestatore di servizi della società dell'informazione non fornisce ai propri utenti la possibilità di comunicare tra loro, ma solo con il prestatore di servizi, o non offre la possibilità di memorizzare o altrimenti trattare dati, ovvero se la memorizzazione dei dati non costituisce una componente propria, ovvero una parte essenziale, del servizio fornito agli utenti, quali i servizi giuridici, di ingegneria architettonica e contabili forniti online a distanza, esso non dovrebbe ricadere nell'ambito di applicazione della definizione di "prestatore di servizi" di cui alla presente direttiva, anche se il servizio fornito da tale prestatore di servizi consiste in servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.

(15)

I prestatori di servizi di infrastruttura internet relativi all’assegnazione di nomi e numeri, quali i registri e i registrar di nomi di dominio e i registri e i prestatori di servizi per la privacy o proxy, o i registri regionali di internet per gli indirizzi del protocollo internet (IP), sono particolarmente rilevanti quando occorre identificare soggetti dietro siti web dannosi o compromessi. I dati in possesso di tali prestatori di servizi potrebbero permettere di identificare persone o entità dietro un sito web usato in un'attività criminale o le vittime di un'attività criminale.

(16)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi sul loro territorio attribuiscano ai loro stabilimenti designati e ai loro rappresentanti legali i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, ricevuti da qualsiasi Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero altresì verificare che gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali che risiedono sul loro territorio abbiano ricevuto dai prestatori di servizi i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, ricevuti da qualsiasi Stato membro, e che cooperino con le autorità competenti quando ricevono tali decisioni e ordini, in conformità del quadro giuridico applicabile. La mancanza di tali misure o le lacune in tali misure non dovrebbero giustificare l'inottemperanza alle decisioni o agli ordini che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Inoltre, i prestatori di servizi non dovrebbero poter giustificare l'inottemperanza agli obblighi derivanti dal quadro giuridico applicabile in relazione al ricevimento di decisioni o ordini che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva adducendo la mancanza o l'inefficacia delle procedure interne, in quanto spetta a loro provvedere alle risorse e ai poteri necessari per garantire l'ottemperanza a tali ordini e alle decisioni nazionali. Gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali non dovrebbero nemmeno poter giustificare l'inottemperanza alle decisioni o agli ordini sostenendo, ad esempio, che non è sono abilitati a fornire dati. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia lo stabilimento designato che il rappresentante legale e il prestatore di servizi possano essere ritenuti responsabili in solido in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal quadro giuridico applicabile al ricevimento di decisioni e ordini che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, di modo che ciascuno di essi possa essere oggetto di sanzioni in caso di inottemperanza da parte di uno di essi. In particolare, non dovrebbe essere possibile per il prestatore di servizi o lo stabilimento designato, o il rappresentante legale se del caso, invocare la mancanza di procedure interne adeguate tra il prestatore di servizi e lo stabilimento designato o il rappresentante legale come giustificazione dell'inottemperanza a tali obblighi. La responsabilità in solido non dovrebbe applicarsi ad azioni od omissioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato, o del rappresentante legale se del caso, che costituiscono reato nello Stato membro che impone la sanzione.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché ogni prestatore di servizi che è stabilito od offre servizi nel loro territorio notifichi per iscritto all'autorità centrale, designata a norma della presente direttiva, dello Stato membro in cui il suo stabilimento designato è stabilito o il suo rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento designato o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi. Tale notifica dovrebbe indicare anche le lingue in cui è possibile rivolgersi allo stabilimento designato o al rappresentante legale, tra le quali dovrebbe essere compresa una o più delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede, ma possono anche essere comprese altre lingue ufficiali dell'Unione, quale la lingua dello Stato membro in cui si trova la loro sede centrale. Se un prestatore di servizi designa più stabilimenti designati o nomina più rappresentanti legali in conformità della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tale prestatore di servizi indichi, per ciascun stabilimento designato o rappresentante legale, il preciso ambito territoriale della sua designazione o nomina. Dovrebbe essere coperto il territorio di tutti gli Stati membri che partecipano agli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le rispettive autorità competenti trasmettano tutte le decisioni e tutti gli ordini in conformità della presente direttiva allo stabilimento designato o al rappresentante legale indicato del prestatore di servizi. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le informazioni loro notificate in conformità della presente direttiva siano rese pubbliche su un'apposita pagina web della rete giudiziaria europea in materia penale per agevolare il coordinamento fra Stati membri e il ricorso agli stabilimenti designati o al rappresentante legale da parte delle autorità di un altro Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tali informazioni siano aggiornate periodicamente. Dovrebbe altresì essere possibile diffondere ulteriormente le informazioni per agevolare l'accesso ad esse da parte delle autorità competenti, ad esempio attraverso siti intranet o forum e piattaforme dedicati.

(18)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri dovrebbero notificare tali norme e provvedimenti alla Commissione entro la data stabilita nella presente direttiva e dovrebbero provvedere poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. Gli Stati membri dovrebbero informare inoltre la Commissione, su base annuale, dei prestatori di servizi inottemperanti e delle misure esecutive intraprese nei loro confronti e delle sanzioni imposte. Tali sanzioni non dovrebbero determinare in nessuna circostanza un divieto, permanente o temporaneo, di prestare servizi. Quando un prestatore di servizi offre servizi in più Stati membri, questi ultimi dovrebbero coordinare le loro misure esecutive. È opportuno che le autorità centrali si coordinino per garantire un approccio coerente e proporzionato. La Commissione dovrebbe favorire, se necessario, tale coordinamento, ma dovrebbe sempre essere informata in caso di violazione. La presente direttiva non disciplina le disposizioni contrattuali per il trasferimento tra prestatori di servizi, stabilimenti designati e rappresentanti legali delle conseguenze finanziarie delle sanzioni loro imposte.

(19)

Nel determinare le sanzioni appropriate applicabili alle violazioni commesse dai prestatori di servizi, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutte le circostanze pertinenti, quali la capacità finanziaria del prestatore di servizi, la natura, la gravità e la durata della violazione, se è stata commessa intenzionalmente o per negligenza e se il prestatore di servizi è stato ritenuto responsabile per analoghe violazioni precedenti. A tale riguardo, occorre prestare un'attenzione particolare alle microimprese.

(20)

La presente direttiva non pregiudica i poteri delle autorità nazionali nei procedimenti civili o amministrativi, anche qualora tali procedimenti possano comportare sanzioni.

(21)

Affinché la presente direttiva sia applicata in maniera coerente, è opportuno introdurre meccanismi aggiuntivi di coordinamento tra gli Stati membri. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero designare una o più autorità centrali che possano fornire alle autorità centrali di altri Stati membri informazioni e assistenza nell'applicazione della presente direttiva, in particolare qualora siano contemplate misure esecutive in virtù della stessa. Il meccanismo di coordinamento dovrebbe far sì che gli Stati membri interessati siano informati dell'intenzione di uno Stato membro di intraprendere una misura esecutiva. Inoltre gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità centrali possano fornirsi reciprocamente tutte le informazioni pertinenti, assistersi a vicenda in tali circostanze e cooperare tra loro ove opportuno. La cooperazione tra autorità centrali in caso di misure esecutive potrebbe comportare il coordinamento di una misura esecutiva tra autorità competenti di diversi Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe mirare a evitare conflitti di competenza positivi o negativi. Per il coordinamento di una misura esecutiva, le autorità centrali dovrebbero coinvolgere anche la Commissione, ove opportuno. L'obbligo di cooperazione per tali autorità non dovrebbe pregiudicare il diritto di un singolo Stato membro a irrogare sanzioni ai prestatori di servizi che non ottemperano agli obblighi imposti dalla direttiva. La designazione delle autorità centrali e la pubblicazione di informazioni sulle medesime favorirà la notifica, da parte dei prestatori di servizi, della designazione e dei dati di contatto del loro stabilimento designato o del loro rappresentante legale allo Stato membro in cui il loro stabilimento designato è stabilito o il loro rappresentante legale risiede. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione della loro autorità centrale designata o delle loro autorità centrali designate e la Commissione dovrebbe trasmettere un elenco delle autorità centrali designate agli Stati membri e renderlo pubblico.

(22)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire eliminare gli ostacoli alla libera prestazione di servizi nell'ambito dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, dato che tali servizi non conoscono frontiere, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 6 novembre 2019 (13).

(24)

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della presente direttiva basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione e tale valutazione dovrebbe servire da fondamento per le valutazioni d'impatto di altre eventuali misure. Tale valutazione dovrebbe essere ultimata entro il 18 agosto 2029, per consentire di raccogliere una quantità sufficiente di dati sulla sua attuazione pratica. È opportuno che siano raccolte periodicamente informazioni al fine di contribuire alla valutazione della presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva definisce norme sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali di determinati prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorità competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.

2.   La presente direttiva si applica alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE e della Convenzione stabilita dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. La presente direttiva si applica altresì alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del diritto nazionale emessi da uno Stato membro nei confronti di una persona fisica o giuridica che agisce in qualità di rappresentante legale o di stabilimento designato di un prestatore di servizi sul territorio di tale Stato membro.

3.   La presente direttiva non pregiudica la facoltà conferita alle autorità nazionali dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale di rivolgersi ai prestatori di servizi stabiliti sul loro territorio direttamente, ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

4.   Gli Stati membri non impongono ai prestatori di servizi obblighi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la designazione di stabilimenti designati o la nomina di rappresentanti legali, ai fini di cui al paragrafo 1.

5.   La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi quali definiti all'articolo 2, punto 1), che offrono servizi nell'Unione. Non si applica ai prestatori di servizi stabiliti sul territorio di un singolo Stato membro che offrono servizi esclusivamente sul territorio di tale Stato membro.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«prestatore di servizi»: la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14):

a)

servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;

b)

servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l'assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;

c)

altri servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, che:

i)

consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro; o

ii)

rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente;

2)

«che offre servizi nel territorio di uno Stato membro»:

a)

che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati al punto 1); e

b)

che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con lo Stato membro di cui alla lettera a); tale collegamento sostanziale si considera presente quando il prestatore di servizi è stabilito in tale Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in tale Stato membro o qualora le sue attività siano orientate verso tale Stato membro;

3)

«che offre servizi nell'Unione»:

a)

che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati al punto 1); e

b)

che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con lo Stato membro di cui alla lettera a); tale collegamento si considera presente quando il prestatore di servizi è stabilito in uno Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in uno o più Stati membri o qualora le sue attività siano orientate verso uno o più Stati membri;

4)

«stabilimento»: un'entità che esercita effettivamente un'attività economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale è svolta l'attività di prestazione di servizi o è gestita l'attività;

5)

«stabilimento designato»: uno stabilimento dotato di personalità giuridica designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1;

6)

«rappresentante legale»: una persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 3

Stabilimenti designati e rappresentanti legali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione designino o nominino almeno un destinatario ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 («decisioni e ordini che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2») emessi dalle autorità competenti degli Stati membri ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali nel modo seguente:

a)

per i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione, dotati di personalità giuridica, gli Stati membri in cui i prestatori di servizi sono stabiliti provvedono affinché tali prestatori di servizi designino lo stabilimento designato o gli stabilimenti designati responsabili delle attività descritte nella parte introduttiva del presente paragrafo;

b)

per i prestatori di servizi che non sono stabiliti nell'Unione, dotati di personalità giuridica, gli Stati membri provvedono affinché tali prestatori di servizi che offrono servizi sul loro territorio nominino il rappresentante legale o i rappresentanti legali responsabili delle attività descritte nella parte introduttiva del presente paragrafo negli Stati membri che partecipano agli strumenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

c)

per i prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché tali prestatori di servizi che offrono servizi sul loro territorio nominino il rappresentante legale o i rappresentanti legali responsabili delle attività descritte nella parte introduttiva del presente paragrafo negli Stati membri che partecipano a tali strumenti.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari di cui al paragrafo 1:

a)

siano stabiliti o risiedano in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi; e

b)

possano essere soggetti a procedure di esecuzione.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni e gli ordini che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, siano destinati allo stabilimento designato o al rappresentante legale designato o nominato a tal fine in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi stabiliti o che offrono servizi sul loro territorio attribuiscano ai loro stabilimenti designati e ai loro rappresentanti legali i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, ricevuti da uno Stato membro. Gli Stati membri verificano altresì che gli stabilimenti designati che sono stabiliti o i rappresentanti legali che risiedono sul loro territorio abbiano ricevuto dai prestatori di servizi i poteri e le risorse necessari per ottemperare a tali decisioni e ordini ricevuti da uno Stato membro e che cooperino con le autorità competenti quando ricevono tali decisioni e ordini, in conformità del quadro giuridico applicabile.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché sia lo stabilimento designato o il rappresentante legale che il prestatore di servizi possano essere ritenuti responsabili in solido dell'inottemperanza agli obblighi derivanti dal quadro giuridico applicabile al ricevimento di decisioni e ordini che rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, affinché ognuno di essi possa essere oggetto di sanzioni in caso di inottemperanza da parte di uno di essi. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché non sia possibile per il prestatore di servizi o lo stabilimento designato, o il rappresentante legale se del caso, invocare la mancanza di procedure interne adeguate tra il prestatore di servizi e lo stabilimento designato o il rappresentante legale come giustificazione dell'inottemperanza a tali obblighi. La responsabilità in solido non si applica ad azioni od omissioni del prestatore di servizi o del rappresentante legale o dello stabilimento designato che costituiscono reato nello Stato membro che impone le sanzioni.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione al 18 febbraio 2026 abbiano l'obbligo di designare stabilimenti designati o di nominare rappresentanti legali entro il 18 agosto 2026 e affinché i prestatori di servizi che cominciano a offrire servizi nell'Unione dopo il 18 febbraio 2026 abbiano l'obbligo di designare stabilimenti designati o di nominare rappresentanti legali entro sei mesi dalla data in cui essi cominciano a offrire servizi nell'Unione.

Articolo 4

Notifiche e lingue

1.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni prestatore di servizi che è stabilito od offre servizi nel suo territorio notifichi per iscritto all'autorità centrale, designata a norma dell'articolo 6, dello Stato membro in cui il suo stabilimento designato è stabilito o il suo rappresentante legale risiede, i dati di contatto dello stabilimento o del rappresentante legale e ogni eventuale modifica degli stessi.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 specifica in quale o quali delle lingue ufficiali dell’Unione, di cui al regolamento n. 1 del Consiglio (15), è possibile rivolgersi al rappresentante legale o allo stabilimento designato. Tra tali lingue figurano una o più delle lingue ufficiali secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento designato è stabilito o il rappresentante legale risiede.

3.   Qualora un prestatore di servizi designi più stabilimenti designati o nomini più rappresentanti legali in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché tali prestatori di servizi specifichino, nella notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il preciso ambito territoriale della designazione o della nomina di tali stabilimenti designati o rappresentanti legali. La notifica specifica la lingua ufficiale o le lingue ufficiali dell’Unione o degli Stati membri in cui è possibile rivolgersi agli stabilimenti designati o ai rappresentanti legali.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni loro notificate in conformità del presente articolo siano rese pubbliche su un'apposita pagina web della rete giudiziaria europea in materia penale. Gli Stati membri provvedono affinché tali informazioni siano aggiornate periodicamente. Dette informazioni possono essere diffuse ulteriormente per agevolare l'accesso da parte delle autorità competenti.

Articolo 5

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli articoli 3 e 4 e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Entro il 18 febbraio 2026, gli Stati membri notificano le relative disposizioni e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. Gli Stati membri informano inoltre la Commissione, su base annuale, dei prestatori di servizi inottemperanti e delle misure esecutive intraprese nei loro confronti e delle sanzioni imposte.

Articolo 6

Autorità centrali

1.   Conformemente al proprio sistema giuridico, gli Stati membri designano una o più autorità centrali per garantire che la presente direttiva sia applicata in maniera coerente e proporzionata.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione dell'autorità centrale o delle autorità centrali da essi designate a norma del paragrafo 1. La Commissione trasmette agli Stati membri un elenco delle autorità centrali designate e lo rende pubblico.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità centrali si coordinino e cooperino tra loro e, se del caso, con la Commissione, e affinché le autorità centrali forniscano tutte le informazioni pertinenti e si prestino reciprocamente assistenza per applicare la presente direttiva in modo coerente e proporzionato. Il coordinamento, la cooperazione e la fornitura di informazioni e di assistenza riguardano, in particolare, le misure esecutive.

Articolo 7

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 febbraio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Valutazione

Entro il 18 agosto 2029 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva. La Commissione trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione è svolta conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

Articolo 9

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 12 luglio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 88.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 giugno 2023.

(3)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(4)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(5)  Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e all'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (Cfr. la pagina 118 della presente Gazzetta Ufficiale).

(6)  Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

(7)  Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3), e il relativo protocollo (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2).

(8)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(11)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(13)  GU C 32 del 31.1.2020, pag. 11.

(14)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(15)  Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).