24.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 43/29


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/275 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2021

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all'allegato III della direttiva.

(2)

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il mercurio è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4)

Con decisione 2010/571/UE (2) la Commissione ha concesso, tra le altre cose, un'esenzione per l'uso del mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione (di seguito "l'esenzione"), attualmente elencata come esenzione 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE. L'esenzione doveva scadere il 21 luglio 2016, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), di tale direttiva.

(5)

Il mercurio è utilizzato nelle lampade a vapore di sodio ad alta pressione per il colore chiaro e le proprietà di resa dei colori.

(6)

Il 15 gennaio 2015, ossia entro il termine stabilito all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'esenzione (di seguito "la domanda di rinnovo") che è stata aggiornata con ulteriori informazioni il 20 gennaio 2020. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l'esenzione resta valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

(7)

Dalla valutazione della domanda di rinnovo, che ha tenuto conto della disponibilità di sostituti e dell'impatto socioeconomico della sostituzione, è emerso che attualmente la sostituzione o l'eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è tecnicamente impraticabile. Dalla valutazione è inoltre emerso che il contenuto di mercurio consentito nelle applicazioni specifiche in questione dovrebbe essere ridotto per adeguarsi ai mutamenti del mercato per quanto concerne i tipi di lampade specificate. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di dette consultazioni sono state pubblicate su un apposito sito web.

(8)

L'esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e pertanto non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.

(9)

È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell'esenzione per quanto riguarda le voci 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE per un periodo di validità massima di cinque anni dal momento che attualmente non sono disponibili sostituti affidabili, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell'esenzione abbia ripercussioni negative sull'innovazione.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

(2)  Decisione 2010/571/UE della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato (GU L 251 del 25.9.2010, pag. 28).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, le voci 4 c), 4 c)-I, 4 c)-II e 4 c)-III sono sostituite dalle seguenti:

Esenzione

Ambito e date di applicazione

«4 c)

Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica):

 

4 c)-I

P ≤ 155 W: 20 mg

Scade il 24 febbraio 2027

4 c)-II

155 W < P ≤ 405 W: 25 mg

Scade il 24 febbraio 2027

4 c)-III

P > 405 W: 25 mg

Scade il 24 febbraio 2027».