5.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/2033 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Requisiti prudenziali solidi sono parte integrante delle condizioni regolamentari in base alle quali gli enti finanziari forniscono servizi nell’Unione. Le imprese di investimento, insieme agli enti creditizi, sono soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda il trattamento e la vigilanza prudenziali, mentre la loro autorizzazione e altri requisiti in materia di organizzazione e di norme di comportamento sono stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento e del Consiglio (6).

(2)

I vigenti regimi prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE sono basati in larga misura sulle successive versioni delle norme di regolamentazione internazionali stabilite per i grandi gruppi bancari dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, affrontano solo parzialmente i rischi specifici connessi alle diverse attività di un gran numero di imprese di investimento. Le vulnerabilità e i rischi specifici propri di tali imprese di investimento dovrebbero pertanto essere appositamente affrontati tramite meccanismi prudenziali adeguati e proporzionati a livello dell’Unione.

(3)

I rischi ai quali le imprese di investimento sono esposte e ai quali a loro volta esse espongono i loro clienti e — più in generale — i mercati in cui operano dipendono dal tipo e dal volume delle attività svolte, come pure dal fatto che le imprese di investimento agiscano in qualità di agenti per i loro clienti e non siano parti coinvolte nelle risultanti operazioni o agiscano a proprio nome nelle negoziazioni.

(4)

Requisiti prudenziali solidi dovrebbero assicurare una gestione delle imprese di investimento ordinata e nel migliore interesse dei clienti. Essi dovrebbero tener conto della possibilità che le imprese di investimento e i loro clienti si espongano a rischi eccessivi e dei diversi gradi di rischio assunto e posto dalle imprese di investimento. Allo stesso modo, i requisiti prudenziali dovrebbero mirare a evitare di imporre indebiti oneri amministrativi alle imprese di investimento.

(5)

Molti dei requisiti prudenziali che derivano dal quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE sono stati concepiti per far fronte ai rischi cui sono comunemente esposti gli enti creditizi. Di conseguenza, i vigenti requisiti sono in larga misura calibrati per preservare la capacità di prestito degli enti creditizi nelle varie fasi del ciclo economico e tutelare i depositanti e i contribuenti nell’eventualità di fallimenti, e non sono concepiti per rispondere a tutti i vari profili di rischio delle imprese di investimento. Le imprese di investimento non detengono grandi portafogli di prestiti al dettaglio e societari e non raccolgono depositi. La probabilità che un loro fallimento possa avere un impatto negativo sulla stabilità finanziaria globale è inferiore che nel caso degli enti creditizi. I rischi ai quali sono esposte la maggior parte delle imprese di investimento e che esse stesse pongono sono quindi sostanzialmente diversi da quelli assunti e posti dagli enti creditizi e tali differenze dovrebbero trovare un chiaro riscontro nel quadro prudenziale dell’Unione.

(6)

I requisiti prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE cui sono soggette le imprese di investimento sono basati su quelli degli enti creditizi. Le imprese di investimento il cui ambito di applicazione dell’autorizzazione è limitato a specifici servizi di investimento che non sono interessati dall’attuale quadro prudenziale sono soggette a numerose esenzioni da tali requisiti. Tali esenzioni riconoscono che i rischi cui sono esposte tali imprese di investimento sono di natura diversa rispetto a quelli cui sono esposti gli enti creditizi. Le imprese di investimento che svolgono attività interessate dall’attuale quadro prudenziale e che comportano la negoziazione di strumenti finanziari su base limitata sono soggette ai corrispondenti requisiti del quadro in termini di capitale, ma possono beneficiare di esenzioni in altri ambiti, ad esempio liquidità, grandi esposizioni e leva finanziaria. Le imprese di investimento il cui ambito di applicazione dell’autorizzazione non è soggetto a tali limitazioni sono soggette agli stessi requisiti prudenziali degli enti creditizi.

(7)

La negoziazione di strumenti finanziari, sia essa a fini di gestione del rischio, copertura o gestione della liquidità o ai fini dell’adozione di posizioni direzionali sul valore degli strumenti nel tempo, è un’attività che può essere esercitata sia dagli enti creditizi che dalle imprese di investimento autorizzati a negoziare per conto proprio ed è già disciplinata dal quadro prudenziale del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE. Al fine di evitare una disparità di condizioni che potrebbe dar luogo ad arbitraggio regolamentare tra gli enti creditizi e le imprese di investimento in questo settore, i requisiti di fondi propri derivanti dalle norme che riguardano il rischio dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi anche a dette imprese di investimento. Le norme disciplinano anche le esposizioni di tali imprese di investimento verso le loro controparti di negoziazione in operazioni specifiche e i corrispondenti requisiti di fondi propri, che dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi alle imprese di investimento in modo semplificato. Infine, le norme sulle grandi esposizioni del quadro prudenziale attuale sono pertinenti anche quando le esposizioni da negoziazione di tali imprese di investimento verso determinate controparti sono particolarmente rilevanti e generano quindi per un’impresa di investimento una fonte di rischio eccessivamente concentrata derivante dal default della controparte. Tali norme dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi alle imprese di investimento in modo semplificato.

(8)

Le differenze nell’applicazione del quadro prudenziale vigente nei diversi Stati membri rischiano di compromettere la parità di condizioni per le imprese di investimento all’interno dell’Unione. Queste differenze derivano dalla complessità generale dell’applicazione del quadro a imprese di investimento diverse sulla base dei servizi che esse forniscono, per cui alcune autorità nazionali adeguano o semplificano tale applicazione nel diritto o nella prassi nazionale. Poiché il quadro prudenziale vigente non prende in considerazione tutti i rischi cui sono esposte alcune categorie di imprese di investimento e che esse stesse pongono, in alcuni Stati membri a determinate imprese di investimento sono state applicate grandi maggiorazioni di capitale. Al fine di assicurare l’armonizzazione della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento in tutta l’Unione, dovrebbero essere stabilite disposizioni uniformi che facciano fronte a tali rischi.

(9)

Occorre pertanto un regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che non sono sistemiche in virtù delle loro dimensioni e interconnessioni con altri attori finanziari ed economici. Le imprese di investimento sistemiche tuttavia dovrebbero continuare a essere soggette al vigente quadro prudenziale stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. Esse rappresentano un sottoinsieme delle imprese di investimento cui si applica attualmente il quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE e che non godono di esenzioni specifiche dai principali obblighi. Le imprese di investimento più grandi e più interconnesse hanno modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli degli enti creditizi significativi. Esse forniscono servizi analoghi a quelli bancari e sottoscrivono rischi su grande scala. Inoltre, le imprese di investimento sistemiche hanno dimensioni, modelli imprenditoriali e profili di rischio tali da rappresentare una minaccia per la stabilità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, al pari dei grandi enti creditizi. È pertanto opportuno che tali imprese di investimento restino soggette alle norme di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE.

(10)

Il regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che, in virtù delle loro dimensioni e delle interconnessioni con altri attori finanziari ed economici, non sono considerate sistemiche dovrebbe riguardare le specifiche pratiche commerciali dei diversi tipi di imprese di investimento. Le imprese di investimento con la massima possibilità di generare rischi per i clienti, i mercati o il funzionamento ordinato delle stesse imprese di investimento dovrebbero in particolare essere soggette a requisiti prudenziali chiari ed efficaci modulati in base ai rischi specifici. Detti requisiti prudenziali dovrebbero essere calibrati in modo proporzionato al tipo di impresa di investimento, ai migliori interessi dei clienti dello specifico tipo di impresa di investimento e alla promozione del regolare e ordinato funzionamento dei mercati in cui opera tale tipo di impresa di investimento. Essi dovrebbero attenuare le aree di rischio individuate e contribuire a garantire che, in caso di fallimento di un’impresa di investimento, questa possa essere liquidata in maniera ordinata con perturbazioni minime della stabilità dei mercati finanziari.

(11)

Il regime previsto dal presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli obblighi dei market maker designati nelle sedi di negoziazione in conformità della direttiva 2014/65/UE di fornire quotazioni e di essere presenti sul mercato su base continuativa.

(12)

Il regime prudenziale per le imprese di investimento che, in virtù delle loro dimensioni e delle interconnessioni con altri attori finanziari ed economici, non sono considerate sistemiche dovrebbe applicarsi a ciascuna impresa di investimento su base individuale. Tuttavia, per facilitare l’applicazione dei requisiti prudenziali per le imprese di investimento nell’Unione facenti parte di gruppi bancari ed evitare così di perturbare taluni modelli imprenditoriali i cui rischi sono già coperti dall’applicazione delle norme prudenziali, è auspicabile consentire alle imprese di investimento di applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE ove opportuno, previa approvazione delle autorità competenti, purché la loro decisione non sia dettata da finalità di arbitraggio regolamentare. Inoltre, dal momento che i rischi cui sono esposte le imprese di investimento piccole e non interconnesse sono in gran parte limitati, a tali imprese dovrebbe essere consentito di beneficiare di un’esenzione dai requisiti prudenziali specifici per le imprese di investimento se fanno parte di un gruppo bancario o di un gruppo di imprese di investimento avente sede e soggetto a vigilanza consolidata a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE oppure del presente regolamento e della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), a seconda dei casi, nello stesso Stato membro, poiché in questi casi tali rischi dovrebbero essere adeguatamente coperti dai quadri prudenziali. Al fine di rispecchiare l’attuale trattamento dei gruppi di imprese di investimento in virtù del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, per i gruppi costituiti esclusivamente da imprese di investimento o qualora non si applichi il consolidamento a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, all’impresa madre di tali gruppi dovrebbe essere imposto di conformarsi ai requisiti di cui al presente regolamento sulla base della situazione consolidata del gruppo. In alternativa, invece del consolidamento prudenziale, se tali gruppi di imprese di investimento rispecchiano strutture e profili di rischio più semplici, le autorità competenti possono autorizzare le imprese madri del gruppo a disporre di capitale sufficiente a sostenere il valore contabile delle loro partecipazioni nelle filiazioni. Se fanno parte di un gruppo assicurativo, tali imprese di investimento piccole e non interconnesse dovrebbero altresì potersi avvalere di un’esenzione dagli obblighi di informativa.

(13)

Al fine di consentire alle imprese di investimento di continuare a fare affidamento sui fondi propri esistenti per soddisfare i requisiti di fondi propri del quadro prudenziale specifico per le imprese di investimento, la definizione e la composizione dei fondi propri dovrebbero essere allineate al regolamento (UE) n. 575/2013. Ciò comprende deduzioni integrali di voci di bilancio dai fondi propri conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come ad esempio le attività fiscali differite e le detenzioni di strumenti di capitale di altri soggetti del settore finanziario. Tuttavia, le imprese di investimento dovrebbero poter esentare dalle deduzioni le detenzioni di strumenti di capitale non significative di soggetti del settore finanziario se tali detenzioni sono a fini di negoziazione per sostenere le attività di market-making relative a questi strumenti. Al fine di allineare la composizione dei fondi propri al regolamento (UE) n. 575/2013, i corrispondenti coefficienti dei tipi di fondi propri sono stati rispecchiati nel contesto del presente regolamento. Per garantire che i requisiti siano proporzionati alla natura, portata e complessità delle attività delle imprese di investimento e che siano facilmente accessibili per le imprese di investimento nell’ambito del presente regolamento, la Commissione dovrebbe procedere a un riesame in merito all’opportunità di continuare ad allineare la definizione e la composizione dei fondi propri al regolamento (UE) n. 575/2013.

(14)

Per fare in modo che le imprese di investimento operino sempre sulla base del livello di fondi propri necessari per la loro autorizzazione, tutte le imprese di investimento dovrebbero soddisfare, in ogni momento, un requisito patrimoniale minimo permanente pari al capitale iniziale necessario per essere autorizzate a prestare i pertinenti servizi di investimento stabilito in conformità della direttiva (UE) 2019/2034.

(15)

Affinché l’applicazione del requisito di fondi propri minimi da parte delle imprese di investimento piccole e non interconnesse sia semplice, tali imprese dovrebbero disporre di fondi propri pari al requisito patrimoniale minimo permanente o a un quarto delle loro spese fisse generali calcolate sulla base dell’attività dell’anno precedente, a seconda di quale importo sia più elevato. Alle imprese di investimento piccole e non interconnesse che preferiscono esercitare un’ulteriore prudenza ed evitare variazioni repentine e significative («cliff effects») in caso di riclassificazione non dovrebbe essere impedito di detenere fondi propri in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.

(16)

Per tener conto dei rischi maggiori che corrono le imprese di investimento che non sono piccole imprese non interconnesse, il loro requisito di fondi propri minimi dovrebbe corrispondere al valore più elevato tra il requisito patrimoniale minimo permanente, un quarto delle loro spese fisse generali dell’anno precedente e la somma del requisito applicabile in virtù dell’insieme di fattori di rischio adattati alle imprese di investimento («fattori K») che stabilisce il capitale in relazione ai rischi in specifiche aree di business delle imprese di investimento.

(17)

Le imprese di investimento dovrebbero essere considerate piccole e non interconnesse ai fini dei requisiti prudenziali specifici per le imprese di investimento se non forniscono servizi di investimento che comportano un rischio elevato per i clienti, per i mercati o per se stesse e se, per effetto delle loro dimensioni, hanno meno probabilità di causare effetti negativi di ampia portata per i clienti e i mercati se i rischi inerenti alla loro attività si concretizzano o in caso di fallimento. Di conseguenza, le imprese di investimento piccole e non interconnesse dovrebbero essere definite come imprese che non negoziano per conto proprio o non si espongono a rischi derivanti dalla negoziazione degli strumenti finanziari, non detengono attività o denaro dei clienti, dispongono di attività inferiori a 1,2 miliardi di EUR sia nell’ambito della gestione discrezionale del portafoglio che nell’ambito di accordi non discrezionali (consulenza), gestiscono ogni giorno ordini dei clienti per meno di 100 milioni di EUR per le operazioni a pronti o ordini dei clienti per meno di 1 miliardo di EUR per gli strumenti derivati, e hanno uno stato patrimoniale inferiore a 100 milioni di EUR, compresi gli elementi fuori bilancio, e ricavi totali lordi annuali derivanti dai loro servizi di investimento inferiori a 30 milioni di EUR.

(18)

Al fine di prevenire l’arbitraggio regolamentare e ridurre gli incentivi per le imprese di investimento a strutturare le loro operazioni per evitare di superare le soglie al di sopra delle quali non si qualificano come imprese di investimento piccole e non interconnesse, le soglie per le attività gestite, gli ordini dei clienti trattati, l’entità dello stato patrimoniale e i ricavi totali lordi annuali dovrebbero essere applicate in modo combinato per tutte le imprese di investimento che fanno parte dello stesso gruppo. Le altre condizioni, ossia se l’impresa di investimento detiene denaro dei clienti, amministra o salvaguarda le attività dei clienti o negozia strumenti finanziari ed è esposta a rischi di mercato o di controparte, sono binari e non lasciano spazio a una tale ristrutturazione; essi dovrebbero pertanto essere valutati su base individuale. Al fine di tener conto dell’evoluzione dei modelli imprenditoriali e di quantificare i rischi che rappresentano su base continuativa, tali condizioni e soglie dovrebbero essere valutate alla fine di ogni giornata tranne nel caso della detenzione di denaro dei clienti, che dovrebbero essere valutati su base infragiornaliera, e nel caso dell’entità dello stato patrimoniale e dei ricavi totali lordi annuali, che dovrebbero essere valutati in base allo stato dell’impresa di investimento al termine dell’ultimo esercizio finanziario.

(19)

Le imprese di investimento che superano le soglie regolamentari o non soddisfano le altre condizioni non dovrebbero essere considerate piccole e non interconnesse e dovrebbero essere soggette ai requisiti per le altre imprese di investimento, fatte salve le specifiche disposizioni transitorie previste dal presente regolamento. Ciò dovrebbe incoraggiare le imprese di investimento a pianificare le loro attività in modo tale da qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse. Per le imprese di investimento che non soddisfano i requisiti per essere considerate piccole e non interconnesse e beneficiare quindi di tale trattamento dovrebbe essere prevista una fase di monitoraggio in cui verificare che l’impresa di investimento soddisfi le condizioni e resti al di sotto delle soglie pertinenti per almeno sei mesi consecutivi.

(20)

Tutte le imprese di investimento dovrebbero calcolare il loro requisito di fondi propri con riferimento a una serie di fattori K che riflettono il rischio per il cliente (Risk-To-Client, «RtC»), il rischio per il mercato (Risk-to-Market, «RtM») e il rischio per l’impresa (Risk-to-Firm, «RtF»). I fattori K RtC riflettono le attività gestite dei clienti e la consulenza continuativa (K-AUM), il denaro dei clienti detenuto (K-CMH), le attività salvaguardate e gestite (K-ASA) e gli ordini dei clienti trattati (K-COH).

(21)

Il fattore K RtM riflette il rischio di posizione netta (K-NPR) conformemente alle disposizioni sul rischio di mercato del regolamento (UE) n. 575/2013 o, ove autorizzato dall’autorità competente per determinati tipi di imprese di investimento che negoziano per conto proprio tramite partecipanti diretti, sulla base dei margini totali richiesti da un partecipante diretto di un’impresa di investimento (K-CMG). Le imprese di investimento dovrebbero avere la possibilità di applicare contemporaneamente il K-NPR e il K-CMG in base al portafoglio.

(22)

I fattori K RtF riflettono l’esposizione di un’impresa di investimento al default delle controparti della negoziazione (K-TCD) conformemente alle disposizioni semplificate per il rischio di controparte basate sul regolamento (UE) n. 575/2013, il rischio di concentrazione connesso alle grandi esposizioni di un’impresa di investimento verso determinate controparti in base alle disposizioni di tale regolamento che si applicano alle grandi esposizioni nel portafoglio di negoziazione (K-CON) e i rischi operativi derivanti dal flusso di negoziazione giornaliero di un’impresa di investimento (K-DTF).

(23)

Il requisito di fondi propri complessivi in virtù dei fattori K corrisponde alla somma dei requisiti dei fattori K RtC, RtM e RtF. K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH e K-DTF si riferiscono al volume di attività di ciascun fattore K. I volumi per K-CMH, K-ASA e K-DTF sono calcolati sulla base di una media mobile dei nove mesi precedenti. Il volume per K-COH è calcolato sulla base di una media mobile dei sei mesi precedenti, mentre per K-AUM è calcolato sulla base dei 15 mesi precedenti. Per determinare il requisito di fondi propri, i volumi sono moltiplicati per i corrispondenti coefficienti fissati nel presente regolamento. I requisiti di fondi propri per K-NPR derivano dal regolamento (UE) n. 575/2013, mentre i requisiti patrimoniali per K-CON e K-TCD utilizzano un’applicazione semplificata dei requisiti corrispondenti di cui a tale regolamento rispettivamente per il trattamento delle grandi esposizioni del portafoglio di negoziazione e per il trattamento del rischio di controparte. L’importo di un fattore K è pari a zero se l’impresa di investimento non svolge l’attività pertinente.

(24)

I fattori K RtC sono approssimazioni che coprono le aree di business delle imprese di investimento che potrebbero arrecare danni ai clienti in caso di problemi. K-AUM riflette il rischio di danno ai clienti derivante da un’errata gestione discrezionale dei portafogli dei clienti o dalla cattiva esecuzione e fornisce garanzie e vantaggi per i clienti in termini di continuità del servizio, continuità della gestione dei portafogli e consulenza in materia di investimenti. K-ASA riflette il rischio di salvaguardia e amministrazione delle attività dei clienti e garantisce che le imprese di investimento detengano capitale in misura proporzionale ai saldi corrispondenti, indipendentemente dal fatto che le attività figurino nel loro stato patrimoniale o su conti di terzi. K-CMH riflette il rischio di danno potenziale quando un’impresa di investimento detiene denaro dei propri clienti, tenendo conto del fatto che sia detenuto sul suo stato patrimoniale o su conti di terzi e che disposizioni del diritto nazionale applicabile prevedano che il denaro dei clienti sia salvaguardato in caso di fallimento, insolvenza, avvio della procedura di risoluzione o amministrazione controllata dell’impresa di investimento. K-CMH esclude il denaro dei clienti depositato su un conto bancario (depositario) a nome del cliente stesso, se l’impresa di investimento ha accesso al denaro dei clienti mediante un mandato a terzi. K-COH riflette il rischio potenziale per i clienti di un’impresa di investimento che esegue gli ordini (a nome del cliente e non dell’impresa di investimento stessa), ad esempio nell’ambito di servizi di sola esecuzione forniti ai clienti o se un’impresa di investimento fa parte di una catena per gli ordini dei clienti.

(25)

Il fattore K RtM per le imprese di investimento che negoziano per conto proprio è basato sulle norme per il rischio di mercato relativo alle posizioni in strumenti finanziari, in valuta estera e in merci conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. Ciò consente alle imprese di investimento di scegliere di applicare il metodo standardizzato, il metodo standardizzato alternativo di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o l’opzione di utilizzare modelli interni, una volta che questi ultimi due metodi diventino applicabili agli enti creditizi non solo a fini di segnalazione ma anche ai fini dei requisiti di fondi propri. Nel frattempo, e almeno nei cinque anni successivi alla data di applicazione del presente regolamento, ai fini del calcolo del loro K-NPR le imprese di investimento dovrebbero applicare il quadro dei rischi di mercato (metodo standardizzato o, se del caso, modelli interni) del regolamento (UE) n. 575/2013. Se le disposizioni di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non diventano applicabili agli enti creditizi ai fini dei requisiti di fondi propri, le imprese di investimento dovrebbero continuare ad applicare i requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del calcolo del K-NPR. In alternativa, il requisito dei fondi propri delle imprese di investimento che negoziano strumenti finanziari con posizioni soggette a compensazione può, previa approvazione dell’autorità competente e subordinatamente a determinate condizioni, corrispondere all’importo dei margini totali richiesti dal loro partecipante diretto, moltiplicato per un moltiplicatore fisso. L’uso del K-CMG dovrebbe fondarsi principalmente sull’attività di negoziazione di un’impresa di investimento che rientra interamente o nella sostanza nell’ambito di tale metodo. Tuttavia, l’autorità competente dell’impresa di investimento può anche autorizzare l’impresa di investimento a ricorrere parzialmente al metodo K-CMG, purché tale metodo sia utilizzato per tutte le posizioni che sono soggette a compensazione o a marginazione e sia applicato uno dei tre metodi alternativi per il K-NPR per portafogli che non sono soggetti a compensazione. Per garantire che i requisiti siano proporzionati alla natura, portata e complessità delle attività delle imprese di investimento e che siano facilmente accessibili per le imprese di investimento nell’ambito del presente regolamento, qualsiasi riesame che abbia luogo successivamente in merito all’applicazione dei metodi di calcolo dei fattori K dovrebbe soffermarsi anche sull’opportunità di continuare ad allineare il calcolo del KNPR alle norme per il rischio di mercato relativo alle posizioni del portafoglio di negoziazione in strumenti finanziari, in valuta estera e in merci conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.

(26)

Per le imprese di investimento che negoziano per conto proprio, i fattori K per K-TCD e K-CON RtF costituiscono un’applicazione semplificata delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 concernenti, rispettivamente, il rischio di controparte e il rischio di grandi esposizioni. K-TCD riflette il rischio per l’impresa di investimento posto dalle controparti in derivati negoziati fuori borsa (derivati OTC), operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e di assunzione di titoli o di merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine, finanziamenti con margini, qualsiasi altra operazione di finanziamento tramite titoli, così come dai beneficiari di prestiti concessi da un’impresa di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un servizio di investimento che non rispettino i loro obblighi, moltiplicando il valore delle esposizioni, basato sul costo di sostituzione e una maggiorazione per l’esposizione potenziale futura, per fattori di rischio basati sul regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto degli effetti di attenuazione derivanti dalla compensazione effettiva e dallo scambio di garanzie reali. Al fine di allineare ulteriormente il trattamento del rischio di controparte al regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe essere aggiunto anche un moltiplicatore fisso di 1,2 e un moltiplicatore per l’aggiustamento della valutazione del credito allo scopo di rispecchiare il valore di mercato corrente del rischio di controparte nei confronti dell’impresa di investimento in operazioni specifiche. K-CON riflette il rischio di concentrazione rispetto a controparti singole o strettamente connesse del settore privato verso le quali le imprese hanno esposizioni che superano il 25 % dei loro fondi propri, o altre soglie specifiche in relazione agli enti creditizi o ad altre imprese di investimento, mediante l’imposizione di una maggiorazione del capitale in linea con il regolamento (UE) n. 575/2013 per esposizioni eccedenti tali limiti. Infine, K-DTF riflette i rischi operativi per un’impresa di investimento sui grandi volumi di negoziazioni concluse per proprio conto o per conto dei clienti a nome proprio in un giorno che potrebbero derivare dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esterni, sulla base del valore nozionale delle negoziazioni giornaliere, corretto per la vita residua dei derivati su tassi di interesse, al fine di limitare gli aumenti dei requisiti di fondi propri, in particolare per i contratti a breve termine in cui i rischi operativi percepiti sono inferiori.

(27)

Tutte le imprese di investimento dovrebbero monitorare e controllare il loro rischio di concentrazione, anche nei confronti dei clienti. Tuttavia, solo le imprese di investimento soggette a un requisito minimo di fondi propri in virtù dei fattori K dovrebbero riferire alle autorità competenti in merito al proprio rischio di concentrazione. Per le imprese di investimento specializzate in derivati su merci, quote di emissioni o derivati su quote di emissioni con grandi esposizioni concentrate verso le controparti non finanziarie ai quali appartengono, i limiti per il rischio di concentrazione possono essere superati senza capitale aggiuntivo a titolo del K-CON purché le esposizioni servano a fini commerciali, di tesoreria o di gestione del rischio.

(28)

Tutte le imprese di investimento dovrebbero prevedere procedure interne per il monitoraggio e la gestione dei rispettivi requisiti di liquidità. Tali procedure sono intese a contribuire a un funzionamento ordinato nel tempo delle imprese di investimento, senza la necessità di mettere da parte liquidità appositamente per i periodi di stress. A tal fine, tutte le imprese di investimento dovrebbero detenere in qualsiasi momento almeno un terzo delle spese fisse generali in attività liquide. Tuttavia, le autorità competenti dovrebbero poter esentare da tale requisito le imprese di investimento piccole e non interconnesse. Tali attività liquide dovrebbero essere di elevata qualità e allineate a quelle elencate nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (9), come pure ai coefficienti di scarto (haircut) che si applicano a tali attività a norma del suddetto regolamento delegato. Per tenere conto della differenza dei profili di liquidità delle imprese di investimento rispetto a quelli degli enti creditizi, l’elenco delle attività liquide appropriate dovrebbe essere integrato dal contante e dai depositi a breve termine non vincolati dell’impresa di investimento (che non dovrebbero includere il denaro dei clienti o gli strumenti finanziari appartenenti ai clienti) e da determinati strumenti finanziari per cui esiste un mercato liquido. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse e le imprese di investimento che non sono autorizzate a svolgere attività di negoziazione o di assunzione a fermo, se non sono esenti dai requisiti di liquidità, potrebbero comprendere anche elementi relativi a crediti commerciali e onorari o commissioni da ricevere entro 30 giorni come attività liquide, purché tali elementi non siano superiori a un terzo del requisito minimo di liquidità, non se ne tenga conto ai fini dei requisiti aggiuntivi di liquidità imposti dall’autorità competente e siano soggetti a un coefficiente di scarto del 50 %. In situazioni eccezionali le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate a scendere al di sotto della soglia prevista monetizzando le attività liquide per coprire i requisiti di liquidità, purché lo notifichino immediatamente all’autorità competente. Tutte le garanzie finanziarie fornite ai clienti che, se attivate, possono dar luogo a un aumento del fabbisogno di liquidità dovrebbero ridurre l’importo delle attività liquide disponibili almeno dell’1,6 % del valore totale di tali garanzie. Per garantire che i requisiti siano proporzionati alla natura, portata e complessità delle attività delle imprese di investimento e che siano facilmente accessibili per le imprese di investimento nell’ambito del presente regolamento, si dovrebbe successivamente procedere a un riesame in merito all’adeguatezza delle attività liquide che sono ammissibili ai fini della conformità al requisito minimo di liquidità, compreso il continuo allineamento alle attività liquide elencate nel regolamento delegato (UE) 2015/61, come pure ai coefficienti di scarto che si applicano a tali attività a norma del suddetto regolamento delegato.

(29)

Insieme al nuovo regime prudenziale dovrebbe essere sviluppato un corrispondente quadro normativo proporzionato per le segnalazioni, che dovrebbe essere opportunamente adattato all’attività svolta dalle imprese di investimento e ai requisiti del quadro prudenziale. Gli obblighi di segnalazione per le imprese di investimento dovrebbero riguardare il livello e la composizione dei fondi propri, i requisiti di fondi propri, la base per il calcolo dei requisiti di fondi propri, il profilo di attività e le dimensioni in relazione ai parametri utilizzati per valutare se le imprese di investimento sono piccole e non interconnesse, i requisiti di liquidità e il rispetto delle disposizioni in materia di rischio di concentrazione da parte delle stesse imprese. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse dovrebbero essere esenti dall’obbligo di segnalazione del rischio di concentrazione e dovrebbero essere tenute a riferire in merito ai requisiti di liquidità solo quando questi sono ad esse applicabili. L’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) (ABE) dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare ulteriormente i dettagli dei modelli e delle modalità per le segnalazioni regolamentari e per specificare i modelli per la divulgazione dei fondi propri. Tali norme tecniche dovrebbero essere proporzionate alle dimensioni e alla complessità delle diverse imprese di investimento e dovrebbero tenere conto, in particolare, del fatto che le imprese di investimento siano considerate o meno piccole e non interconnesse.

(30)

Al fine di garantire la trasparenza nei confronti degli investitori e —più in generale — dei mercati, le imprese di investimento che non sono considerate piccole e non interconnesse dovrebbero rendere pubblici i loro livelli di fondi propri, requisiti di fondi propri, sistemi di governance e politiche e prassi di remunerazione. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse non dovrebbero essere soggette a obblighi di informativa al pubblico, salvo nei casi in cui emettono strumenti aggiuntivi di classe 1 al fine di garantire la trasparenza per chi investe in questi strumenti.

(31)

Le imprese di investimento dovrebbero applicare politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere, conformemente al principio di cui all’articolo 157 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). È opportuno chiarire alcuni aspetti delle informative in materia di remunerazione. Gli obblighi di informativa relativi alla remunerazione stabiliti nel presente regolamento dovrebbero essere compatibili con gli obiettivi delle norme in materia di remunerazione, ovvero istituire e mantenere, per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio delle imprese di investimento, politiche e prassi di remunerazione che siano coerenti con una gestione efficace del rischio. Inoltre le imprese di investimento che beneficiano di una deroga a determinate norme in materia di remunerazione dovrebbero essere tenute a comunicare le informazioni relative a tale deroga.

(32)

Al fine di facilitare una transizione agevole per le imprese di investimento dai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE ai requisiti previsti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) 2019/2034, è opportuno prevedere opportune misure transitorie. In particolare, per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, le imprese di investimento per le quali i requisiti di fondi propri previsti dal presente regolamento risulterebbero più che raddoppiati rispetto ai loro requisiti di fondi propri ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE dovrebbero poter attenuare gli effetti dei potenziali aumenti limitando il requisito di fondi propri al doppio del requisito di fondi propri pertinente stabilito a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE.

(33)

Al fine di non svantaggiare le nuove imprese di investimento con profili analoghi a quelli delle imprese di investimento esistenti, per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento le imprese di investimento mai sottoposte a requisiti di fondi propri a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE dovrebbero poter limitare i loro requisiti di fondi propri previsti dal presente regolamento al doppio del requisito risultante dalle loro spese fisse generali.

(34)

Allo stesso modo, per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, le imprese di investimento per le quali il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE prevedono soltanto un requisito di capitale iniziale e per le quali i requisiti di fondi propri previsti dal presente regolamento risulterebbero più che doppi rispetto a quanto avverrebbe in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE dovrebbero poter limitare il loro requisito di fondi propri previsto dal presente regolamento al doppio del requisito di capitale iniziale previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, ad eccezione delle imprese locali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, che dovrebbero essere soggette a un requisito di fondi propri transitorio specifico che ne rifletta il maggiore livello di rischio. Ai fini della proporzionalità è opportuno prevedere requisiti di fondi propri transitori specifici per le imprese di investimento più piccole e per le imprese che erogano una gamma limitata di servizi di investimento nel caso in cui esse non beneficino delle limitazione del requisito di fondi propri ai sensi del presente regolamento al doppio del requisito di capitale iniziale previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), e dalla direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il cui requisito di fondi propri vincolante previsto dal presente regolamento, tuttavia, aumenti rispetto a quanto avverrebbe in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/630.

(35)

Dette misure transitorie dovrebbero, se del caso, essere disponibili anche per le imprese di investimento di cui all’articolo 498 del regolamento (UE) n. 575/2013, che esonera tali imprese di investimento dai requisiti di fondi propri di cui al suddetto regolamento, mentre i requisiti di capitale iniziale relativi a tali imprese di investimento dipendono dai servizi di investimento che forniscono o dalle attività di investimento che svolgono. Per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, i loro requisiti di fondi propri previsti dalle disposizioni transitorie del presente regolamento dovrebbero essere calcolati in considerazione di tali livelli applicabili.

(36)

Per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento o fino alla data di applicazione delle modifiche adottate al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato a norma della parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, se quest’ultima data è posteriore, le imprese di investimento soggette alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero continuare a calcolare il loro requisito di fondi propri per il portafoglio di negoziazione in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/630.

(37)

Le grandi imprese di investimento che forniscono importanti servizi bancari d’investimento e sul mercato all’ingrosso (negoziazione per conto proprio in strumenti finanziari, assunzione a fermo di strumenti finanziari o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile) hanno modelli di business e profili di rischio analoghi a quelli degli enti creditizi significativi. Le attività che svolgono le espongono al rischio di credito, principalmente sotto forma di rischio di controparte, come pure al rischio di mercato per le posizioni assunte per conto proprio, siano esse relative ai clienti oppure no. Esse rappresentano pertanto un rischio per la stabilità finanziaria, tenuto conto delle loro dimensioni e della loro importanza sistemica.

(38)

Le grandi imprese di investimento di cui sopra pongono difficoltà supplementari per la loro effettiva vigilanza prudenziale da parte delle autorità nazionali competenti. Anche se le imprese di investimento più grandi forniscono servizi bancari di investimento transfrontalieri su vasta scala, in quanto imprese di investimento sono soggette a vigilanza prudenziale da parte delle autorità designate a norma della direttiva 2014/65/UE, che non sono necessariamente le stesse autorità competenti designate a norma della direttiva 2013/36/UE. Ciò può comportare una disparità nell’applicazione all’interno dell’Unione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE e impedisce alle autorità di vigilanza di ottenere una prospettiva prudenziale complessiva, che è essenziale per affrontare in modo efficace i rischi associati alle grandi imprese di investimento transfrontaliere. Di conseguenza, la vigilanza prudenziale può rivelarsi meno efficace e può anche falsare la concorrenza nell’Unione. Alle grandi imprese di investimento dovrebbe pertanto essere accordato lo status di enti creditizi, in modo da creare sinergie in relazione alla vigilanza sulle attività transfrontaliere del mercato all’ingrosso in un gruppo di pari, promuovendo la parità di condizioni e consentendo una vigilanza uniforme nei vari gruppi.

(39)

Dette imprese di investimento, in virtù dell’acquisizione dello status di enti creditizi, dovrebbero pertanto continuare a essere soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE e alla vigilanza delle autorità competenti — compresa la Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico — incaricate di vigilare sugli enti creditizi. Ciò garantirebbe l’attuazione coerente ed efficace della vigilanza prudenziale e l’applicazione uniforme del codice unico europeo per i servizi finanziari a tutti gli enti creditizi in considerazione della loro importanza sistemica. Al fine di prevenire l’arbitraggio regolamentare e ridurre i rischi di elusione, le autorità competenti dovrebbero sforzarsi di evitare le situazioni in cui gruppi potenzialmente sistemici strutturino le proprie operazioni in modo tale da non superare le soglie di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 ed eludere l’obbligo di richiedere l’autorizzazione in qualità di enti creditizi a norma dell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE.

(40)

Le grandi imprese di investimento convertite in enti creditizi dovrebbero essere autorizzate a raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concedere crediti per proprio conto solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione per tali attività in conformità della direttiva 2013/36/UE. Lo svolgimento di tutte queste attività, compresa la raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili dal pubblico e la concessione di crediti per proprio conto, non dovrebbe costituire un requisito necessario affinché le imprese siano considerate enti. La modifica della definizione di ente creditizio introdotta dal presente regolamento non dovrebbe pertanto pregiudicare i regimi nazionali di autorizzazione attuati dagli Stati membri conformemente alle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/2034, comprese eventuali disposizioni che gli Stati membri possono ritenere opportune al fine di chiarire le attività che le grandi imprese di investimento che rientrano nella definizione modificata di enti creditizi possono esercitare.

(41)

Inoltre, la vigilanza degli enti creditizi su base consolidata mira a garantire, tra l’altro, la stabilità del sistema finanziario e, per essere efficace, dovrebbe essere applicata a tutti i gruppi, compresi quelli le cui imprese madri non sono enti creditizi o imprese di investimento. Pertanto tutti gli enti creditizi, compresi quelli che in precedenza avevano lo status di imprese di investimento, dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di vigilanza individuale e consolidata dell’impresa madre da parte delle autorità competenti a norma del titolo VII, capo 3, sezione I, della direttiva 2013/36/UE.

(42)

Inoltre, è possibile che le grandi imprese di investimento che non rivestono un’importanza sistemica ma che negoziano per conto proprio o assumono a fermo strumenti finanziari o collocano strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile abbiano ancora modelli imprenditoriali e profili di rischio analoghi a quelli degli altri enti sistemici. Tenuto conto delle loro dimensioni e delle loro attività, è possibile che tali grandi imprese di investimento presentino alcuni rischi per la stabilità finanziaria e, sebbene la loro conversione in enti creditizi non sia ritenuta opportuna alla luce della loro natura e complessità, dovrebbero rimanere soggette allo stesso trattamento prudenziale di tali enti creditizi. Al fine di prevenire l’arbitraggio regolamentare e ridurre i rischi di elusione, le autorità competenti dovrebbero anche sforzarsi di evitare le situazioni in cui le imprese di investimento strutturano le loro operazioni in modo da non superare la soglia di 15 miliardi di EUR correlata al valore totale delle attività a livello individuale o di gruppo o da limitare indebitamente la discrezionalità delle autorità competenti di sottoporre le imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e subordinarle al rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti nella direttiva 2013/36/UE, conformemente all’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034.

(43)

Il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) ha introdotto un regime armonizzato dell’Unione per la concessione dell’accesso per le imprese di paesi terzi che forniscono servizi di investimento a controparti qualificate e clienti professionali stabiliti nell’Unione o svolgono per essi attività di investimento. L’accesso al mercato interno è subordinato all’adozione da parte della Commissione di una decisione di equivalenza e alla registrazione dell’impresa del paese terzo da parte dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del parlamento europeo e del Consiglio (14) (ESMA). È importante che la valutazione dell’equivalenza sia effettuata sulla base della pertinente normativa dell’Unione applicabile e che siano predisposti strumenti efficaci per verificare che sussistano le condizioni alle quali è concessa l’equivalenza. Per tali motivi, le imprese registrate di paesi terzi dovrebbero essere tenute a comunicare annualmente all’ESMA le informazioni riguardanti l’ampiezza e la portata dei servizi forniti e delle attività svolte nell’Unione. Dovrebbe essere inoltre migliorata la cooperazione in materia di vigilanza per quanto riguarda il monitoraggio, l’attuazione e il rispetto delle condizioni di equivalenza.

(44)

Al fine di garantire condizioni di parità e promuovere la trasparenza del mercato dell’Unione, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 600/2014 per assoggettare le quotazioni, i miglioramenti del prezzo e i prezzi di esecuzione degli internalizzatori sistematici al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per le negoziazioni di qualsiasi dimensione. Di conseguenza, le norme tecniche di regolamentazione attualmente applicabili relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione dovrebbero applicarsi anche all’ambito di applicazione ampliato del regolamento (UE) n. 600/2014.

(45)

Per garantire la tutela degli investitori e l’integrità e la stabilità dei mercati finanziari nell’Unione, la Commissione, nell’adottare una decisione di equivalenza, dovrebbe tener conto dei rischi potenziali posti dai servizi e dalle attività che le imprese di paesi terzi potrebbero svolgere nell’Unione a seguito di tale decisione. La loro importanza sistemica dovrebbe essere considerata sulla base di criteri quali l’ampiezza e la portata probabili della fornitura dei servizi e dello svolgimento delle attività da parte delle imprese del paese terzo in questione. Allo stesso fine, la Commissione dovrebbe poter tener conto del fatto che il paese terzo sia identificato come giurisdizione non cooperativa ai fini fiscali ai sensi della pertinente politica dell’Unione o come paese ad alto rischio a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). La Commissione dovrebbe considerare equivalenti i requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento specifici solo quando viene ottenuto lo stesso effetto. La Commissione dovrebbe inoltre poter adottare, se del caso, decisioni di equivalenza limitate a servizi e attività specifici o categorie di servizi e attività elencate nell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE.

(46)

L’ABE, con la partecipazione dell’ESMA, ha pubblicato una relazione basata su un’analisi approfondita, la raccolta di dati e una consultazione su un regime prudenziale su misura per tutte le imprese di investimento non sistemiche che funge da base per il quadro prudenziale riveduto per le imprese di investimento.

(47)

Al fine di garantire l’applicazione armonizzata del presente regolamento, l’ABE dovrebbe elaborare norme tecniche di regolamentazione per specificare la portata e i metodi per il consolidamento prudenziale dei gruppi di imprese di investimento, il calcolo delle spese fisse generali, la misurazione dei fattori K, specificando il concetto di conti segregati in relazione ai fondi dei clienti, adeguando i coefficienti per il K-DTF in caso di condizioni di stress del mercato, il calcolo per stabilire i requisiti di fondi propri pari al margine totale richiesto dai partecipanti diretti, i modelli per le comunicazioni al pubblico, anche per quanto riguarda le relazioni sugli investimenti delle imprese di investimento, le informazioni normative richieste a norma del presente regolamento e le informazioni da fornire alle autorità competenti in relazione alle soglie per richiedere l’autorizzazione quale ente creditizio. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’ABE mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La Commissione e l’ABE dovrebbero garantire che tali norme tecniche di regolamentazione possano essere applicate da tutte le imprese di investimento interessate in modo proporzionato alla natura, alle dimensioni e alla complessità di tali imprese di investimento e delle loro attività

(48)

La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di adottare le norme tecniche di attuazione elaborate dall’ABE e dall’ESMA mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(49)

Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente regolamento e tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento chiarendo le definizioni contenute nel presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (16) del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(50)

Per garantire la certezza del diritto ed evitare sovrapposizioni tra l’attuale quadro prudenziale applicabile sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento e il presente regolamento, il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere modificati al fine di escludere dal loro ambito di applicazione le imprese di investimento. Tuttavia, le imprese di investimento facenti parte di gruppi bancari dovrebbero rimanere soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE che riguardano i gruppi bancari, quali le disposizioni sull’impresa madre nell’UE intermedia di cui all’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE, e alle norme sul consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(51)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di un quadro prudenziale efficace e proporzionato che garantisca che le imprese di investimento autorizzate ad operare all’interno dell’Unione abbiano una solida base finanziaria e siano gestite in modo ordinato, anche - se del caso - nel migliore interesse dei loro clienti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE UNO

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce requisiti prudenziali uniformi che si applicano alle imprese di investimento autorizzate e soggette a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE e soggette a vigilanza ai fini del controllo del rispetto dei requisiti prudenziali a norma della direttiva (UE) 2019/2034 in relazione a quanto segue:

a)

i requisiti di fondi propri relativi a elementi quantificabili, uniformi e standardizzati di rischio per l’impresa, rischio per il cliente e rischio per il mercato;

b)

i requisiti che limitano il rischio di concentrazione;

c)

i requisiti di liquidità relativi a elementi quantificabili, uniformi e standardizzati del rischio di liquidità;

d)

gli obblighi di segnalazione in relazione alle lettere a), b) e c);

e)

gli obblighi di informativa al pubblico.

2.   In deroga al paragrafo 1, un’impresa di investimento autorizzata e soggetta a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE che svolga una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE applica i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 se l’impresa non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo o un’impresa di assicurazione e ricorre qualsiasi delle condizioni seguenti:

a)

il valore totale delle attività consolidate dell’impresa di investimento è pari o superiore a 15 miliardi di EUR, calcolato come media dei precedenti 12 mesi escluso il valore delle singole attività di eventuali filiazioni stabilite al di fuori dell’Unione che svolgono una o più delle attività di cui al presente comma;

b)

il valore totale delle attività consolidate dell’impresa di investimento è inferiore a 15 miliardi di EUR e l’impresa di investimento fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che individualmente detengono attività totali inferiori a 15 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 15 miliardi di EUR, tutti calcolati come media dei precedenti 12 mesi escluso il valore delle singole attività di eventuali filiazioni stabilite al di fuori dell’Unione che svolgono una o più delle attività di cui al presente comma; o

c)

l’impresa di investimento è oggetto di una decisione dell’autorità competente in conformità dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034.

Le imprese di investimento di cui al presente paragrafo sono soggette a vigilanza per quanto riguarda il rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, anche ai fini della determinazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata qualora tali imprese di investimento appartengano a un gruppo di imprese di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del presente regolamento.

3.   La deroga prevista al paragrafo 2 non si applica se l’impresa di investimento non soddisfa più nessuna delle soglie di cui a tale paragrafo, calcolata su un periodo di 12 mesi consecutivi o se l’autorità competente decide in tal senso in conformità dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034. L’impresa di investimento informa senza indugio l’autorità competente di eventuali violazioni di una soglia durante tale periodo.

4.   Le imprese di investimento che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 continuano ad essere soggette ai requisiti di cui agli articoli 55 e 59.

5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare un’impresa di investimento autorizzata e soggetta a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE che svolge una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE ad applicare i requisiti del regolamento (UE) 575/2013 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, conformemente alle disposizioni della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

l’impresa di investimento informa l’autorità competente ai sensi del presente regolamento e, se del caso, l’autorità di vigilanza su base consolidata;

c)

l’autorità competente ha accertato che l’applicazione dei requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale all’impresa di investimento e, ove opportuno, su base consolidata al gruppo, è solida sotto il profilo prudenziale, non comporta una riduzione dei requisiti di fondi propri dell’impresa di investimento ai sensi del presente regolamento e non è attuata a fini di arbitraggio regolamentare.

Le autorità competenti informano l’impresa di investimento della decisione di consentire l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE a norma del primo comma entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, e ne informano l’ABE. Qualora un’autorità competente rifiuti di autorizzare l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, fornisce spiegazioni esaurienti.

Le imprese di investimento di cui al presente paragrafo sono soggette a vigilanza per il rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, anche ai fini della determinazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata qualora tali imprese di investimento appartengano a un gruppo di imprese di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del presente regolamento.

Ai fini del presente paragrafo non si applica l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Poteri di vigilanza

Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva (UE) 2019/2034.

Articolo 3

Applicazione di requisiti più rigorosi da parte delle imprese di investimento

Il presente regolamento non impedisce alle imprese di investimento di detenere fondi propri e loro componenti e attività liquide in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.

Articolo 4

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«impresa strumentale»: un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà o nella gestione di immobili, nell’elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di una o più imprese di investimento;

2)

«società di gestione del risparmio»: una società di gestione del risparmio quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) n. 575/2013;

3)

«partecipante diretto»: un’impresa stabilita in uno Stato membro che rientra nella definizione di cui all’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

4)

«cliente»: un cliente quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 9), della direttiva 2014/65/UE, tranne che, ai fini della parte quattro del presente regolamento, per «cliente» si intende qualsiasi controparte dell’impresa di investimento;

5)

«negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni»: un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 150), del regolamento (UE) n. 575/2013;

6)

«derivati su merci»: i derivati su merci quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014;

7)

«autorità competente»: un’autorità competente quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034;

8)

«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;

9)

«negoziazione per conto proprio»: negoziazione per conto proprio quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2014/65/UE;

10)

«strumenti derivati»: gli strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014;

11)

«situazione consolidata»: la situazione che risulta dall’applicazione dei requisiti del presente regolamento a norma dell’articolo 7 a un’impresa di investimento madre nell’Unione o a una holding di investimento madre nell’Unione o a una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione come se detta impresa formasse, insieme a tutte le imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società strumentali e agli agenti collegati del gruppo di imprese di investimento, un’unica impresa di investimento; ai fini della presente definizione, i termini «impresa di investimento», «ente finanziario», «impresa strumentale» e «agente collegato» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell’Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini;

12)

«base consolidata»: sulla base della situazione consolidata;

13)

«esecuzione di ordini per conto dei clienti»: l’esecuzione degli ordini per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/65/UE;

14)

«ente finanziario»: un’impresa diversa da un ente creditizio o da un’impresa di investimento e diversa da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato I, punti da 2) a 12) e punto 15), della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all’articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

15)

«strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;

16)

«società di partecipazione finanziaria»: una società di partecipazione finanziaria quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013;

17)

«soggetto del settore finanziario»: un soggetto del settore finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 575/2013;

18)

«capitale iniziale»: il capitale iniziale quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 18), della direttiva (UE) 2019/2034;

19)

«gruppo di clienti connessi»: un gruppo di clienti connessi quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013;

20)

«consulenza in materia di investimenti»: la consulenza in materia di investimenti quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4), della direttiva 2014/65/UE;

21)

«consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo»: la fornitura ricorrente di consulenza in materia di investimenti nonché la valutazione e il monitoraggio o il riesame continui o periodici del portafoglio di strumenti finanziari di un cliente, compresi gli investimenti effettuati dal cliente sulla base di un accordo contrattuale;

22)

«impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;

23)

«holding di investimento»: un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o enti finanziari, e almeno una di esse è un’impresa di investimento, e che non è una società di partecipazione finanziaria quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013;

24)

«servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE;

25)

«gruppo di imprese di investimento»: un gruppo di imprese che consiste in un’impresa madre e nelle sue filiazioni o in imprese che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), di cui almeno una è un’impresa di investimento e che non comprende un ente creditizio;

26)

«fattori K»: i requisiti di fondi propri di cui alla parte tre, titolo II, per i rischi che un’impresa di investimento pone per i clienti, i mercati e sé stessa;

27)

«attività gestite» o «AUM» (assets under management): il valore delle attività che un’impresa di investimento gestisce per i suoi clienti nell’ambito di accordi discrezionali di gestione del portafoglio e di accordi non discrezionali che costituiscono consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo;

28)

«denaro dei clienti detenuto» o «CMH» (client money held): la quantità di denaro dei clienti che un’impresa di investimento detiene, tenendo conto delle disposizioni giuridiche relative alla separazione delle attività e indipendentemente dalla disciplina contabile nazionale applicabile al denaro dei clienti detenuto dall’impresa di investimento;

29)

«attività salvaguardate e gestite» o «ASA» (assets safeguarded and administered): il valore delle attività che un’impresa di investimento salvaguarda e gestisce per i clienti, indipendentemente dal fatto che le attività figurino nello stato patrimoniale dell’impresa di investimento o siano separate in altri conti;

30)

«ordini dei clienti trattati» o «COH» (client orders handled): il valore degli ordini che un’impresa di investimento tratta per i clienti, ricevendo e trasmettendo gli ordini dei clienti e eseguendo gli ordini per conto dei clienti;

31)

«rischio di concentrazione» o «CON»: le esposizioni, nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1;

32)

«margine di compensazione fornito» o «CMG (clearing margin given)»: l’importo del margine totale richiesto da un partecipante diretto o da una controparte centrale qualificata, se l’esecuzione e il regolamento delle operazioni di un’impresa di investimento che negozia per conto proprio avvengono sotto la responsabilità di un partecipante diretto o di una controparte centrale qualificata;

33)

o «flusso di negoziazione giornaliero» o «DTF» (daily trading flow): il valore giornaliero delle operazioni che un’impresa di investimento effettua negoziando per conto proprio o eseguendo gli ordini per conto dei clienti a suo nome, ad esclusione del valore degli ordini che un’impresa di investimento tratta per i clienti, ricevendo e trasmettendo gli ordini dei clienti ed eseguendo gli ordini per conto dei clienti, che sono già presi in considerazione nell’ambito degli ordini dei clienti trattati;

34)

o «rischio di posizione netta» o « NPR« (net position risk): il valore delle operazioni registrate nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento;

35)

o «default della controparte della negoziazione» o «TCD» (trading counterparty default): le esposizioni nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento per gli strumenti e le operazioni di cui all’articolo 25 che comportano il rischio di default della controparte della negoziazione;

36)

«valore di mercato corrente» o «CMV» (current market value): il valore di mercato netto del portafoglio di operazioni o componenti (legs) titoli soggette a compensazione in conformità dell’articolo 31; ai fini del suo calcolo si considerano sia i valori di mercato positivi sia quelli negativi;

37)

«operazioni con regolamento a lungo termine»: le operazioni con regolamento a lungo termine quali definite all’articolo 272, punto 2), del regolamento (UE) 575/2013;

38)

«finanziamenti con margini»: i finanziamenti con margini quali definiti all’articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

39)

«organo di gestione»: un organo di gestione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE;

40)

«società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

41)

«elemento fuori bilancio»: uno qualsiasi degli elementi di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013;

42)

«impresa madre»: un’impresa madre ai sensi dell’articolo 2, punto 9), e dell’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;

43)

«partecipazione»: la partecipazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) n. 575/2013;

44)

«profitto»: il profitto quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 121), del regolamento (UE) n. 575/2013;

45)

«controparte centrale qualificata» o «QCCP» (qualifying central counterparty): una controparte centrale qualificata quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 88), del regolamento (UE) n. 575/2013;

46)

«gestione del portafoglio»: la gestione del portafoglio quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2014/65/UE;

47)

«partecipazione qualificata»: una partecipazione qualificata quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013;

48)

«operazione di finanziamento tramite titoli» o «SFT» (securities financing transaction): una SFT quale definita all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2015/2365;

49)

«conti separati»: ai fini della tabella 1 dell’articolo 15, paragrafo 2, conti presso soggetti in cui il denaro dei clienti detenuto da un’impresa di investimento è depositato conformemente all’articolo 4 della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione (23) e in relazione ai quali il diritto nazionale applicabile prevede che, in caso di insolvenza o di avvio della risoluzione o dell’amministrazione dell’impresa di investimento, il denaro dei clienti non possa essere utilizzato per soddisfare crediti connessi all’impresa di investimento diversi dai crediti vantati dal cliente;

50)

«operazione di vendita con patto di riacquisto»: un’operazione di vendita con patto di riacquisto quale definita all’articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2015/2365;

51)

«filiazione»: un’impresa figlia quale definita all’articolo 2, punto 10), e ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE, compresa qualsiasi impresa figlia di un’impresa figlia dell’impresa madre apicale;

52)

«agente collegato»: un agente collegato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 29), della direttiva 2014/65/UE;

53)

«ricavi totali lordi»: i ricavi operativi annuali di un’impresa di investimento, connessi ai servizi e alle attività di investimento dell’impresa di investimento che questa è autorizzata a prestare o svolgere, compresi i redditi provenienti da interessi maturati, da azioni e altri titoli a rendimento fisso o variabile, da commissioni e provvigioni, utili e perdite dell’impresa di investimento sulle attività per negoziazione, sulle attività detenute al fair value (valore equo) o sulle attività di copertura, ma esclusi i redditi non connessi ai servizi di investimento prestati e alle attività di investimento svolte;

54)

«portafoglio di negoziazione»: l’insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un’impresa di investimento per la negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute a fini di negoziazione;

55)

«posizioni detenute a fini di negoziazione»:

a)

posizioni in proprio e posizioni derivanti da servizi alla clientela e di supporto agli scambi;

b)

posizioni che si intende rivendere nel breve periodo;

c)

posizioni per le quali si intende beneficiare nel breve periodo di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d’interesse;

56)

«impresa di investimento madre nell’Unione»: un’impresa di investimento in uno Stato membro che è parte di un gruppo di imprese di investimento e ha come filiazione un’impresa di investimento o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detta impresa di investimento o in detto ente finanziario, e che non è a sua volta una filiazione di un’altra impresa di investimento autorizzata in un qualsiasi Stato membro o di una holding di investimento o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;

57)

«holding di investimento madre nell’Unione»: una holding di investimento in uno Stato membro che è parte di un gruppo di imprese di investimento e non è una filiazione di un’altra impresa di investimento autorizzata in uno Stato membro né di un’altra holding di investimento in uno Stato membro;

58)

«società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione»: un’impresa madre di un gruppo di imprese di investimento che è una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 56 per integrare il presente regolamento chiarendo le definizioni di cui al paragrafo 1:

a)

per garantire l’applicazione uniforme del presente regolamento;

b)

per tenere conto, nell’applicazione del presente regolamento, dell’evoluzione dei mercati finanziari.

TITOLO II

LIVELLO DI APPLICAZIONE DEI REQUISITI

CAPO 1

Applicazione dei requisiti su base individuale

Articolo 5

Principio generale

Le imprese di investimento si conformano ai requisiti di cui alle parti da due a sette su base individuale.

Articolo 6

Esenzioni

1.   Le autorità competenti possono esentare un’impresa di investimento dall’applicazione dell’articolo 5 in relazione alle parti due, tre, quattro, sei e sette in presenza di tutte le condizioni elencate di seguito:

a)

l’impresa di investimento soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1;

b)

è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

i)

l’impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, conformemente alle disposizioni della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

l’impresa di investimento è una filiazione e rientra in un gruppo di imprese di investimento soggette a vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 7;

c)

sia l’impresa di investimento che l’impresa madre sono soggette all’autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;

d)

le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 o ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento concordano su detta esenzione;

e)

i fondi propri sono adeguatamente distribuiti tra l’impresa madre e l’impresa di investimento e tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

i)

non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell’impresa madre;

ii)

previa approvazione dell’autorità competente, l’impresa madre dichiara di garantire gli impegni assunti dall’impresa di investimento o che i rischi dell’impresa di investimento sono trascurabili;

iii)

le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche l’impresa di investimento; e

iv)

l’impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell’impresa di investimento o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento.

2.   Le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dall’applicazione dell’articolo 5 in relazione alla parte sei in presenza di tutte le condizioni seguenti:

a)

l’impresa di investimento soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1;

b)

l’impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione conformemente all’articolo 228 della direttiva 2009/138/CE;

c)

sia l’impresa di investimento che l’impresa madre sono soggette all’autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;

d)

le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità della direttiva 2009/138/CE concordano su detta esenzione;

e)

i fondi propri sono adeguatamente distribuiti tra l’impresa madre e l’impresa di investimento e tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

i)

non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell’impresa madre;

ii)

previa approvazione dell’autorità competente, l’impresa madre dichiara di garantire gli impegni assunti dall’impresa di investimento o che i rischi dell’impresa di investimento sono trascurabili;

iii)

le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche l’impresa di investimento; e

iv)

l’impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell’impresa di investimento o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento.

3.   Le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dall’applicazione dell’articolo 5 in relazione alla parte cinque se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’impresa di investimento rientra nella vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o rientra in un gruppo di imprese di investimento cui si applica l’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento e non si applica l’esenzione di cui all’articolo 7, paragrafo 4;

b)

l’impresa madre, su base consolidata, controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti e imprese di investimento all’interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di deroga e assicura un sufficiente livello di liquidità per la totalità di tali enti e imprese di investimento;

c)

l’impresa madre e l’impresa di investimento hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra l’impresa madre e l’impresa di investimento per consentire loro di soddisfare le obbligazioni singole e le obbligazioni congiunte, quando giungono a scadenza;

d)

non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l’adempimento dei contratti di cui alla lettera c);

e)

le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 o ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento concordano su detta esenzione.

CAPO 2

Consolidamento prudenziale ed esenzioni per un gruppo di imprese di investimento

Articolo 7

Consolidamento prudenziale

1.   Le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione rispettano gli obblighi di cui alle parti due, tre, quattro, sei e sette sulla base della loro situazione consolidata. L’impresa madre e le sue filiazioni che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento creano una struttura organizzativa adeguata e appropriati meccanismi di controllo interno, al fine di garantire che i dati necessari per il consolidamento siano debitamente elaborati e trasmessi. In particolare, l’impresa madre assicura che le filiazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire un adeguato consolidamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, nell’applicare la parte due su base consolidata, le norme di cui alla parte due, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano anche alle imprese di investimento.

A tal fine, nell’applicare le disposizioni dell’articolo 84, paragrafo 1, dell’articolo 85, paragrafo 1 e dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, si applicano solo i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, che, di conseguenza, vanno intesi come facenti riferimento ai requisiti di fondi propri di cui alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

3.   Le imprese di investimento madri nell’Unione, una le holding di investimento madri nell’Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione rispettano gli obblighi di cui alla parte cinque in base alla loro situazione consolidata.

4.   In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare l’impresa madre dal rispetto di tale paragrafo tenendo conto della natura, dell’ampiezza e della complessità del gruppo di imprese di investimento.

5.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli dell’ambito di applicazione e dei metodi del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento, in particolare ai fini del calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali, del requisito patrimoniale minimo permanente, del requisito relativo ai fattori K sulla base della situazione consolidata del gruppo di imprese di investimento, nonché il metodo e i dettagli necessari per attuare correttamente il paragrafo 2.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 8

Verifica del capitale del gruppo

1.   In deroga all’articolo 7, le autorità competenti possono autorizzare l’applicazione del presente articolo nel caso di strutture di gruppo considerate sufficientemente semplici, a condizione che non vi siano rischi significativi per i clienti o per il mercato derivanti dal gruppo di imprese di investimento nel suo complesso che altrimenti richiederebbero una vigilanza su base consolidata. Le autorità competenti informano l’ABE quando autorizzano l’applicazione del presente articolo.

2.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«strumenti di fondi propri»: i fondi propri quali definiti all’articolo 9 del presente regolamento senza applicare le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), all’articolo 56, lettera d), e all’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

i termini «impresa di investimento», «ente finanziario», «impresa strumentale» e «agente collegato» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell’Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all’articolo 4.

3.   Le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione e altre società che siano imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali o agenti collegati del gruppo di imprese di investimento, dispongono come minimo di strumenti di fondi propri sufficienti a coprire la somma degli elementi seguenti:

a)

la somma dell’intero valore contabile di tutte le loro partecipazioni, crediti subordinati e strumenti di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), all’articolo 56, lettera d), e all’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 in imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali e agenti collegati del gruppo di imprese di investimento; e

b)

l’importo totale di tutte le loro passività potenziali nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali e agenti collegati del gruppo di imprese di investimento.

4.   Le autorità competenti possono autorizzare una holding di investimento madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione e ogni altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, una società strumentale o un agente collegato del gruppo di imprese di investimento, a detenere un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all’importo calcolato in applicazione del paragrafo 3, a condizione che tale importo non sia inferiore alla somma dei requisiti di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società strumentali e agli agenti collegati che sono filiazioni, e dell’importo totale di tutte le passività potenziali nei confronti di tali soggetti.

Ai fini del presente paragrafo, i requisiti di fondi propri per le imprese che sono filiazioni di cui al primo comma che sono situate in paesi terzi sono i requisiti di fondi propri nozionali che garantiscono un livello di prudenza soddisfacente per coprire i rischi derivanti da tali imprese che sono filiazioni, quali approvati dalle pertinenti autorità competenti.

5.   Le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione dispongono di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le imprese di investimento, le holding di investimento, le società di partecipazione finanziaria mista, gli enti finanziari, le società strumentali e gli agenti collegati del gruppo di imprese di investimento.

PARTE DUE

FONDI PROPRI

Articolo 9

Composizione dei fondi propri

1.   Le imprese di investimento dispongono di fondi propri che consistono nella somma del loro capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 e soddisfano in ogni momento tutte le condizioni seguenti:

a)

Image 1

b)

Image 2

c)

Image 3

dove:

i)

il capitale primario di classe 1 è definito conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, il capitale aggiuntivo di classe 1 è definito conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il capitale di classe 2 è definito conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

ii)

D è definito all’articolo 11.

2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano integralmente, senza l’applicazione degli articoli 39 e 48 di detto regolamento;

b)

le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano integralmente, senza l’applicazione dell’articolo 41 di detto regolamento;

c)

le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera h), all’articolo 56, lettera c), e all’articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, nella misura in cui si riferiscono a detenzioni di strumenti di capitale che non sono detenute nel portafoglio di negoziazione si applicano integralmente, senza l’applicazione dei meccanismi previsti agli articoli 46, 60 e 70 di detto regolamento;

d)

le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano integralmente, senza l’applicazione dell’articolo 48 di detto regolamento;

e)

le disposizioni seguenti non si applicano alla determinazione dei fondi propri delle imprese di investimento:

i)

l’articolo 49 del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera h), all’articolo 56, lettera c), e all’articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le relative disposizioni agli articoli 46, 60 e 70 di detto regolamento, nella misura in cui tali deduzioni si riferiscono a detenzioni di strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione;

iii)

l’evento attivatore di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; l’evento attivatore è invece specificato dall’impresa di investimento in termini di strumento aggiuntivo di classe 1 di cui al paragrafo 1;

iv)

l’importo aggregato di cui all’articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; l’importo da svalutare o convertire è l’intero valore nominale dello strumento aggiuntivo di classe 1 di cui al paragrafo 1.

3.   Nella determinazione dei requisiti di fondi propri a norma del presente regolamento, le imprese di investimento applicano le relative disposizioni di cui alla parte due, titolo I, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Nell’applicare tali disposizioni, l’autorizzazione delle autorità di vigilanza di cui agli articoli 77 e 78 del regolamento (UE) n. 575/2013 si ritiene concessa se è soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 78, paragrafo 4, di tale regolamento.

4.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera a), nei confronti delle imprese di investimento che non sono persone giuridiche o società per azioni o che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti possono, previa consultazione dell’ABE, autorizzare a che ulteriori strumenti o fondi siano considerati fondi propri per queste imprese di investimento, a condizione che detti strumenti o fondi siano altresì ammissibili al trattamento di cui all’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (24). Sulla base delle informazioni provenienti da ciascuna autorità competente, l’ABE, insieme all’ESMA, elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti o fondi in ciascuno Stato membro considerati fondi propri. L’elenco è pubblicato per la prima volta entro il 26 dicembre 2020.

5.   Le detenzioni di strumenti di fondi propri di un soggetto del settore finanziario in seno a un gruppo di imprese di investimento non sono dedotte ai fini del calcolo dei fondi propri di un’impresa di investimento del gruppo su base individuale, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell’impresa madre;

b)

le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche il soggetto del settore finanziario;

c)

la deroga di cui all’articolo 8 non è utilizzata dalle autorità competenti.

Articolo 10

Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

1.   Ai fini della presente parte, un’impresa di investimento deduce gli importi che superano i limiti specificati alle seguenti lettere a) e b) dalla determinazione degli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 575/2013:

a)

una partecipazione qualificata, il cui importo supera il 15 % dei fondi propri dell’impresa di investimento calcolati conformemente all’articolo 9 del presente regolamento ma senza applicare la deduzione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, in un’impresa che non sia un soggetto del settore finanziario;

b)

l’importo totale delle partecipazioni qualificate di un’impresa di investimento in imprese diverse dai soggetti del settore finanziario che supera il 60 % dei fondi propri calcolati conformemente all’articolo 9 del presente regolamento ma senza applicare la deduzione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k, punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Le autorità competenti possono vietare a un’impresa di investimento di detenere le partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 se l’importo di tali partecipazioni è superiore alle percentuali dei fondi propri specificati nel medesimo paragrafo. Le autorità competenti rendono immediatamente pubblica la loro decisione di esercitare tale potere.

3.   Le azioni o quote in imprese diverse dai soggetti del settore finanziario non sono incluse nel calcolo di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

dette azioni o quote sono detenute in via temporanea nel corso di un’operazione di assistenza finanziaria, a norma dell’articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

la detenzione di dette azioni o quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per un massimo di cinque giorni lavorativi;

c)

dette azioni o quote sono detenute a nome dell’impresa di investimento e per conto altrui.

4.   Le azioni o quote che non hanno carattere di immobilizzazioni finanziarie di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

PARTE TRE

REQUISITI PATRIMONIALI

TITOLO I

REQUISITI GENERALI

Articolo 11

Requisiti di fondi propri

1.   Le imprese di investimento dispongono in ogni momento di fondi propri in conformità dell’articolo 9 equivalenti almeno a D, dove D è definito come il più elevato tra gli elementi seguenti:

a)

il loro requisito relativo alle spese fisse generali calcolato conformemente all’articolo 13;

b)

il loro requisito patrimoniale minimo permanente conforme all’articolo 14; oppure

c)

il loro requisito relativo ai fattori K calcolato conformemente all’articolo 15.

2.   In deroga al paragrafo 1, se un’impresa di investimento soddisfa le condizioni per qualificarsi come piccola impresa di investimento non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, D è definito come l’importo più elevato tra quelli specificati al paragrafo 1, lettere a) e b).

3.   Qualora ritengano che vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di un’impresa di investimento, le autorità competenti possono esigere che l’impresa di investimento sia soggetta a un diverso requisito di fondi propri di cui al presente articolo, conformemente al titolo IV, capo 2, sezione 4, della direttiva (UE) 2019/2034.

4.   Le imprese di investimento, non appena ne vengono a conoscenza, informano l’autorità competente che non soddisfano più o non soddisferanno più i requisiti del presente articolo.

Articolo 12

Imprese di investimento piccole e non interconnesse

1.   Le imprese di investimento sono considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse ai fini del presente regolamento se soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

l’AUM misurato in conformità dell’articolo 17 è inferiore a 1,2 miliardi di EUR;

b)

il COH misurato in conformità dell’articolo 20 è inferiore a:

i)

100 milioni di EUR al giorno per le operazioni a pronti; o

ii)

1 miliardo di EUR al giorno per i derivati;

c)

l’ASA misurato in conformità dell’articolo 19 è pari a zero;

d)

il CMH misurato in conformità dell’articolo 18 è pari a zero;

e)

il DTF misurato in conformità dell’articolo 33 è pari a zero;

f)

l’NPR o il CMG misurato in conformità degli articoli 22 e 23 è pari a zero;

g)

il TCD misurato in conformità dell’articolo 26 è pari a zero;

h)

il totale delle attività in bilancio e fuori bilancio dell’impresa di investimento è inferiore a 100 milioni di EUR;

i)

i ricavi totali lordi annuali derivanti dai servizi e dalle attività di investimento dell’impresa di investimento sono inferiori a 30 milioni di EUR calcolati quale media in base ai dati annuali del periodo di due anni immediatamente precedente un dato esercizio finanziario.

In deroga alle disposizioni del titolo II, ai fini del primo comma, lettere a), b), c), e), f) nella misura in cui tale lettera si riferisce all’NPR, e g) si applicano i valori di fine giornata.

Ai fini del primo comma, lettera f), nella misura in cui tale lettera si riferisce al CMG, si applicano i valori infragiornalieri.

Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera d), e fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e gli articoli 2 e 4 della direttiva delegata (UE) 2017/593, si applicano i valori infragiornalieri, salvo ove vi sia stato un errore nella registrazione o nella riconciliazione dei conti che indichi erratamente che un’impresa di investimento ha violato la soglia zero di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera d), e che è risolto entro il termine del giorno lavorativo. L’impresa di investimento informa senza indugio l’autorità competente in merito all’errore, alle cause che lo hanno provocato e alla sua correzione.

Ai fini del primo comma, lettere h) e i), si applicano i livelli al termine dell’ultimo esercizio finanziario per cui i conti sono stati finalizzati e approvati dall’organo di gestione. Se i conti non sono stati finalizzati e approvati dopo che siano trascorsi sei mesi dal termine dell’ultimo esercizio finanziario l’impresa di investimento utilizza conti provvisori.

Le imprese di investimento possono misurare i valori di cui al primo comma, lettere a) e b), utilizzando i metodi specificati al titolo II, con l’eccezione che la misurazione è effettuata per un periodo di 12 mesi senza escludere gli ultimi tre valori mensili. Le imprese di investimento che scelgono questo metodo di misurazione ne informano l’autorità competente e applicano il metodo scelto per un periodo ininterrotto non inferiore a 12 mesi consecutivi.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), h) e i) si applicano in modo combinato per tutte le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo. Ai fini della misurazione dei ricavi totali lordi annuali di cui al paragrafo 1, lettera i), le imprese di investimento possono escludere qualsiasi eventuale doppio conteggio derivante in relazione ai ricavi lordi generati all’interno del gruppo.

Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), si applicano a ciascuna impresa di investimento su base individuale.

3.   Se un’impresa di investimento non soddisfa più tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, essa cessa immediatamente di essere considerata una piccola impresa di investimento non interconnessa.

In deroga al primo comma, se un’impresa di investimento non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), h) o i) ma continua a soddisfare le condizioni di cui alle lettere da c) a g) del medesimo paragrafo, essa cessa di essere considerata una piccola impresa di investimento non interconnessa dopo un periodo di tre mesi, calcolato a decorrere dalla data in cui la soglia è stata superata. L’impresa di investimento informa senza indugio l’autorità competente di eventuali violazioni di una soglia.

4.   Un’impresa di investimento che non soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che in seguito le soddisfa, è considerata una piccola impresa di investimento non interconnessa solo dopo un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui tali condizioni sono soddisfatte, a condizione che non si sia verificata alcuna violazione di una soglia durante tale periodo e l’impresa di investimento ne ha informato senza indugio l’autorità competente.

Articolo 13

Requisito relativo alle spese fisse generali

1.   Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), il requisito relativo alle spese fisse generali è pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente. Le imprese di investimento utilizzano i dati derivanti dalla disciplina contabile applicabile.

2.   Qualora ritenga che vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di un’impresa di investimento, l’autorità competente può adeguare l’importo del capitale di cui al paragrafo 1.

3.   Nei casi in cui il periodo di attività di un’impresa di investimento è inferiore a un anno completo, a partire dalla data in cui ha iniziato a prestare servizi di investimento o a svolgere attività di investimento, la stessa utilizza, per il calcolo di cui al paragrafo 1, le spese fisse generali previste incluse nelle sue proiezioni per le negoziazioni dei primi 12 mesi, presentate con la domanda di autorizzazione.

4.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare il calcolo del requisito di cui al paragrafo 1 che include almeno gli elementi seguenti per la deduzione:

a)

bonus per il personale e altra retribuzione, nella misura in cui dipendono dal profitto netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione;

b)

quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci;

c)

altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;

d)

commissioni e provvigioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a commissioni e provvigioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all’effettiva riscossione delle seconde;

e)

provvigioni per gli agenti collegati;

f)

spese non ricorrenti da attività non ordinarie.

L’ABE specifica inoltre ai fini del presente articolo la nozione di cambiamento sostanziale.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 14

Requisito patrimoniale minimo permanente

Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), il requisito patrimoniale minimo permanente è pari almeno ai livelli di capitale iniziale di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/2034.

TITOLO II

REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K

CAPO 1

Principi generali

Articolo 15

Requisito relativo ai fattori K e coefficienti applicabili

1.   Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), il requisito relativo ai fattori K è pari ad almeno la somma degli elementi seguenti:

a)

fattori K del rischio per il cliente (RtC) calcolati conformemente al capo 2;

b)

fattori K del rischio per il mercato (RtM) calcolati conformemente al capo 3;

c)

fattori K del rischio per l’impresa (RtF) calcolati conformemente al capo 4.

2.   Ai corrispondenti fattori K si applicano i coefficienti seguenti:

Tabella 1

FATTORI K

COEFFICIENTE

Attività gestite sia nell’ambito della gestione discrezionale del portafoglio che nell’ambito di accordi non discrezionali consultivi di carattere continuativo

K-AUM

0,02 %

Denaro dei clienti detenuto

K-CMH (su conti separati)

0,4 %

K-CMH (su conti non separati)

0,5 %

Attività salvaguardate e gestite

K-ASA

0,04 %

Ordini dei clienti trattati

K-COH - operazioni a pronti

0,1 %

 

K-COH - derivati

0,01 %

Flusso di negoziazione giornaliero

K-DTF - operazioni a pronti

0,1 %

 

K-DTF - derivati

0,01 %

3.   Le imprese di investimento monitorano il valore dei propri fattori K per tutte le tendenze che potrebbero determinare per loro un requisito di fondi propri ai fini dell’articolo 11 sostanzialmente diverso per il successivo periodo di riferimento ai sensi della parte sette e informano la loro autorità competente di tale requisito di fondi propri sostanzialmente diverso.

4.   Qualora ritengano che vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di un’impresa di investimento che incide sull’importo di un fattore K rilevante, le autorità competenti possono adeguare l’importo corrispondente in conformità dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034.

5.   Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente regolamento e di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, l’ABE elabora, in consultazione con l’ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per:

a)

specificare i metodi di misurazione dei fattori K di cui alla parte tre, titolo II;

b)

specificare la nozione di conti separati ai fini del presente regolamento per quanto riguarda le condizioni che garantiscono la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un’impresa di investimento;

c)

specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF di cui alla tabella 1 del paragrafo 2 del presente articolo qualora, in situazioni di stress dei mercati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione (25), i requisiti del K-DTF risultino eccessivamente restrittivi e pregiudizievoli per la stabilità finanziaria.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 2

Fattori K RtC

Articolo 16

Requisito relativo ai fattori K RtC

Il requisito relativo ai fattori K RtC è determinato con la formula seguente:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

dove:

K-AUM è uguale all’AUM misurato conformemente all’articolo 17, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all’articolo 15, paragrafo 2;

K-CMH è uguale al CMH misurato conformemente all’articolo 18, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all’articolo 15, paragrafo 2;

K-ASA è uguale all’ASA misurato conformemente all’articolo 19, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all’articolo 15, paragrafo 2;

K-COH è uguale al COH misurato conformemente all’articolo 20, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 17

Misurazione dell’AUM ai fini del calcolo del K-AUM

1.   Ai fini del calcolo del K-AUM, l’AUM è la media mobile del valore del totale delle attività mensili gestite, misurato l’ultimo giorno lavorativo di ognuno dei 15 mesi precedenti convertito nella valuta funzionale dei soggetti a quella data, escludendo gli ultimi tre valori mensili.

L’AUM è la media aritmetica dei restanti 12 valori mensili.

Il K-AUM è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.

2.   Se l’impresa di investimento ha formalmente delegato la gestione delle attività a un altro soggetto finanziario, tali attività sono incluse nell’importo totale dell’AUM misurato in conformità del paragrafo 1.

Se un altro soggetto finanziario ha formalmente delegato la gestione delle attività all’impresa di investimento, tali attività sono escluse dall’importo totale delle attività gestite misurato in conformità del paragrafo 1.

Se un’impresa di investimento gestisce le attività da meno di 15 mesi o se lo è stata per un periodo più lungo in quanto piccola impresa di investimento non interconnessa e ora supera la soglia per l’AUM, essa utilizza dati storici dell’AUM per il periodo specificato al paragrafo 1, non appena gli stessi diventano disponibili, per calcolare il K-AUM. L’autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell’impresa di investimento presentate in conformità dell’articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 18

Misurazione del CMH ai fini del calcolo del K-CMH

1.   Ai fini del calcolo del K-CMH, il CMH è la media mobile del valore del totale del denaro dei clienti detenuto, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo durante i nove mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi.

IL CMH è la media aritmetica dei valori giornalieri dei sei mesi restanti.

Il K-CMH è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.

2.   Se un’impresa di investimento detiene denaro dei clienti da meno di nove mesi, essa utilizza i dati storici del CMH per il periodo specificato al paragrafo 1, non appena gli stessi diventano disponibili, per calcolare il K-CMH.

L’autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell’impresa di investimento presentate in conformità dell’articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 19

Misurazione dell’ASA ai fini del calcolo del K-ASA

1.   Ai fini del calcolo del K-ASA, l’ASA è la media mobile del valore del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo durante i nove mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi.

L’ASA è la media aritmetica dei valori giornalieri dei sei mesi restanti.

Il K-ASA è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.

2.   Se un’impresa di investimento ha formalmente delegato i compiti di salvaguardia e gestione delle attività a un altro soggetto finanziario, o se un altro soggetto finanziario ha formalmente delegato tali compiti all’impresa di investimento, tali attività sono incluse nell’importo totale delle ASA che è misurato conformemente al paragrafo 1.

3.   Se un’impresa di investimento salvaguarda e gestisce le attività da meno di sei mesi, essa utilizza i dati storici per l’ASA per il periodo specificato al paragrafo 1 non appena tali dati diventano disponibili per calcolare il K-ASA. L’autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell’impresa di investimento presentate in conformità dell’articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 20

Misurazione del COH ai fini del calcolo del K-COH

1.   Ai fini del calcolo del K-COH, il COH è la media mobile del valore del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati, misurato nel corso di ciascun giorno lavorativo per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi.

Il COH è la media aritmetica dei valori giornalieri dei tre mesi restanti.

Il K-COH è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.

2.   Il COH è misurato come la somma del valore assoluto degli acquisti e del valore assoluto delle vendite sia per le operazioni a pronti sia per i derivati come segue:

a)

per le operazioni a pronti, il valore è l’importo pagato o ricevuto per ciascuna negoziazione;

b)

per i derivati, il valore della negoziazione è l’importo nozionale del contratto.

L’importo nozionale dei derivati su tassi d’interesse è adeguato per la vita residua (in anni) di tali contratti. L’importo nozionale è moltiplicato per la durata determinata con la formula seguente:

Durata = vita residua (in anni) / 10

Fatto salvo il quinto comma, il COH include le operazioni eseguite dalle imprese di investimento che forniscono servizi di gestione di portafoglio per conto di fondi di investimento.

Il COH include le operazioni che derivano da consulenza in materia di investimenti in relazione alle quali un’impresa di investimento non calcola il K-AUM.

Il COH esclude le operazioni gestite dall’impresa di investimento che derivano dalla gestione del portafoglio investimenti di un cliente laddove l’impresa di investimento già calcoli il K-AUM relativo agli investimenti di detto cliente o laddove tale attività si riferisca alla delega della gestione delle attività all’impresa di investimento che non contribuisce all’AUM di detta impresa di investimento a norma dell’articolo 17, paragrafo 2.

Il COH esclude le operazioni eseguite dall’impresa di investimento a proprio nome, per se stessa o per conto di un cliente.

Le imprese di investimento possono escludere dalla misurazione del COH qualsivoglia ordine che non sia stato eseguito in ragione della tempestiva cancellazione di detto ordine da parte del cliente.

3.   Se l’impresa di investimento gestisce gli ordini dei clienti da meno di sei mesi o se lo è stata per un periodo più lungo in quanto piccola impresa di investimento non interconnessa, utilizza i dati storici per il COH per il periodo specificato al paragrafo 1, non appena gli stessi diventano disponibili, per calcolare il K-COH. L’autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell’impresa di investimento presentate in conformità dell’articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.

CAPO 3

Fattori K RtM

Articolo 21

Requisito relativo ai fattori K RtM

1.   Il requisito relativo ai fattori K RtM per le posizioni del portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente, è pari al K-NPR calcolato in conformità dell’articolo 22 o al K-CMG calcolato in conformità dell’articolo 23.

2.   Le imprese di investimento gestiscono il loro portafoglio di negoziazione conformemente alla parte tre, titolo I, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   Il requisito relativo ai fattori K RtM si applica a tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione che includono in particolare posizioni in strumenti di debito (compresi gli strumenti inerenti a cartolarizzazione), strumenti rappresentativi di capitale, organismi di investimento collettivo (OIC), cambi e oro e merci (comprese le quote di emissioni).

4.   Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K RtM un’impresa di investimento include posizioni diverse da quelle del portafoglio di negoziazione qualora queste diano origine a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci.

Articolo 22

Calcolo del K-NPR

Ai fini del calcolo del K-NPR, il requisito di fondi propri per le posizioni del portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente, è calcolato secondo uno dei metodi seguenti:

a)

il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo IV, capi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 23

Calcolo del K-CMG

1.   Ai fini dell’articolo 21, l’autorità competente consente a un’impresa di investimento di calcolare il K-CMG per tutte le posizioni soggette a compensazione, o in base al portafoglio, se l’intero portafoglio è soggetto a compensazione o a marginazione, alle condizioni seguenti:

a)

l’impresa di investimento non fa parte di un gruppo comprendente un ente creditizio;

b)

la compensazione e il regolamento di queste operazioni avvengono sotto la responsabilità di un partecipante diretto di una QCCP e tale partecipante diretto è un ente creditizio o un’impresa di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, e le operazioni sono compensate a livello centrale in una QCCP o altrimenti regolate su una base di consegna dietro pagamento sotto la responsabilità di detto partecipante diretto;

c)

il calcolo del margine totale richiesto dal partecipante diretto è basato su un modello di margine del partecipante diretto;

d)

l’impresa di investimento ha dimostrato all’autorità competente che la scelta di calcolare l’RtM con il K-CMG è giustificata da determinati criteri, che possono includere la natura delle principali attività dell’impresa che sono essenzialmente attività di negoziazione soggette a compensazione e a marginazione sotto la responsabilità di un partecipante diretto e il fatto che le altre attività svolte dall’impresa di investimento sono irrilevanti rispetto a tali attività principali; e

e)

l’autorità competente ha valutato che la scelta del portafoglio soggetto o dei portafogli soggetti al K-CMG non è stata operata al fine di partecipano all’arbitraggio regolamentare dei requisiti di fondi propri in modo sproporzionato o non solido sotto il profilo prudenziale.

Ai fini del primo comma, lettera c), l’autorità competente procede a una valutazione periodica per confermare che il modello di margine comporta dei requisiti in materia di margini che rispecchiano le caratteristiche di rischio dei prodotti che le imprese di investimento negoziano e tiene conto dell’intervallo tra le riscossioni dei margini, della liquidità del mercato e della possibilità di variazioni nel corso della durata dell’operazione.

I requisiti in materia di margini sono sufficienti a coprire le perdite che possono derivare almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato con un periodo di detenzione di almeno due giorni lavorativi. I modelli di margine utilizzati dal partecipante diretto per richiedere il margine di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera c), sono sempre concepiti per raggiungere un livello di prudenza analogo a quello richiesto nelle disposizioni sui requisiti in materia di margini di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   Il K-CMG è il terzo importo più elevato del margine totale richiesto su base giornaliera dal partecipante diretto all’impresa di investimento nel corso dei tre mesi precedenti, moltiplicato per un fattore dell’1,3.

3.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo dell’importo del margine totale richiesto e il metodo di calcolo del K-CMG di cui al paragrafo 2, in particolare se il K-CMG è applicato in base al portafoglio, e le condizioni per soddisfare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera e).

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

CAPO 4

Fattori K RtF

Articolo 24

Requisito relativo ai fattori K RtF

Il requisito relativo ai fattori K RtF è determinato con la formula seguente:

K-TCD +K-DTF + K-CON

dove:

il K-TCD è pari all’importo calcolato conformemente all’articolo 26;

il K-DTF è pari al DTF misurato conformemente all’articolo 33, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all’articolo 15, paragrafo 2; e

il K-CON è pari all’importo calcolato conformemente all’articolo 39.

Il K-TCD e il K-CON sono basati sulle operazioni registrate nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente.

Il K-DTF è basato sulle operazioni registrate nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente, e sulle operazioni che un’impresa di investimento intraprende attraverso l’esecuzione di ordini per conto dei clienti a suo nome.

Sezione 1

Default della controparte della negoziazione

Articolo 25

Ambito di applicazione

1.   La presente sezione si applica ai contratti e operazioni seguenti:

a)

i contratti derivati elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dei seguenti:

i)

i contratti derivati compensati direttamente o indirettamente mediante una controparte centrale (CCP) se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

le posizioni e le attività dell’impresa di investimento correlate a detti contratti sono distinte e separate, a livello sia di partecipante diretto sia di CCP, dalle posizioni e attività sia del partecipante diretto che degli altri clienti di tale partecipante diretto e, in conseguenza di tale distinzione e separazione, le suddette posizioni e attività non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale a norma del diritto nazionale per default o insolvenza del partecipante diretto o di uno o più dei suoi altri clienti;

leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali che si applicano al partecipante diretto o lo vincolano facilitano il trasferimento delle posizioni del cliente relative a tali contratti e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro partecipante diretto entro il periodo con rischio di margine applicabile in caso di default o insolvenza del partecipante diretto originario;

l’impresa di investimento ha ottenuto un parere giuridico indipendente, scritto e motivato indicante che, in caso di impugnazione in giudizio, l’impresa di investimento non subirebbe alcuna perdita a motivo dell’insolvenza del suo partecipante diretto o di uno dei clienti di quest’ultimo;

ii)

i contratti derivati negoziati in borsa;

iii)

i contratti derivati detenuti a fini di copertura di una posizione dell’impresa di investimento risultante da un’attività al di fuori del portafoglio di negoziazione;

b)

le operazioni con regolamento a lungo termine;

c)

le operazioni di vendita con patto di riacquisto;

d)

le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito;

e)

i finanziamenti con margini;

f)

qualsiasi altro tipo di SFT;

g)

i crediti e i prestiti di cui all’allegato I, sezione B, punto 2), della direttiva 2014/65/UE, qualora l’impresa di investimento esegua la negoziazione a nome del cliente o riceva e trasmetta l’ordine senza eseguirlo.

Ai fini del primo comma, lettera a), punto i), si considera che i contratti compensati direttamente o indirettamente mediante una QCCP soddisfino le condizioni ivi enunciate.

2.   Sono escluse dal calcolo del K-TCD le operazioni con i seguenti tipi di controparti:

a)

amministrazioni centrali o banche centrali, qualora alle esposizioni sottostanti sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell’articolo 114 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

banche multilaterali di sviluppo di cui all’articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

organizzazioni internazionali di cui all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   Fatta salva l’approvazione preliminare delle autorità competenti, un’impresa di investimento può escludere dal calcolo del K-TCD le operazioni con una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre o un’impresa legata da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. Le autorità competenti concedono l’approvazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

la controparte è un ente creditizio, un’impresa di investimento o un ente finanziario cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;

b)

la controparte è inclusa integralmente nello stesso consolidamento prudenziale dell’impresa di investimento a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o dell’articolo 7 del presente regolamento, oppure la controparte e l’impresa di investimento sono soggette a vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo conformemente all’articolo 8 del presente regolamento;

c)

la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa di investimento;

d)

la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell’impresa di investimento;

e)

non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all’impresa di investimento.

4.   In deroga alla presente sezione, un’impresa di investimento può, fatta salva l’approvazione dell’autorità competente, calcolare il valore dell’esposizione dei contratti derivati elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle operazioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettere da b) a f), applicando uno dei metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5 del regolamento (UE) n. 575/2013 e calcolare i relativi requisiti di fondi propri moltiplicando il valore dell’esposizione per il fattore di rischio definito in base al tipo di controparte secondo la tabella 2 dell’articolo 26 del presente regolamento.

Le imprese di investimento che rientrano nella vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono calcolare il relativo requisito di fondi propri moltiplicando per l’8 % gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.   Nell’applicare la deroga di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le imprese di investimento applicano anche un fattore di aggiustamento della valutazione del credito (credit valuation adjustment – CVA) moltiplicando il requisito patrimoniale, calcolato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, per il CVA calcolato conformemente all’articolo 32.

Anziché applicare il moltiplicatore del fattore di CVA, le imprese di investimento che rientrano nella vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente alla parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 26

Calcolo del K-TCD

Ai fini del calcolo del K-TCD, il requisito patrimoniale è determinato con la formula seguente:

Requisito di fondi propri = α • EV • RF • CVA

dove:

α = 1,2;

EV = il valore dell’esposizione calcolato conformemente all’articolo 27;

RF = il fattore di rischio definito in base al tipo di controparte secondo la tabella 2; e

CVA = l’aggiustamento della valutazione del credito calcolato conformemente all’articolo 32.

Tabella 2

Tipo di controparte

Fattore di rischio

Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico

1,6 %

Enti creditizi e imprese di investimento

1,6 %

Altre controparti

8 %

Articolo 27

Calcolo del valore dell’esposizione

Il calcolo del valore dell’esposizione è determinato con la formula seguente:

Valore dell’esposizione = Max (0; RC + PFE - C)

dove:

RC = il costo di sostituzione determinato conformemente all’articolo 28;

PFE = l’esposizione potenziale futura determinata conformemente all’articolo 29; e

C = le garanzie reali di cui all’articolo 30.

Il costo di sostituzione (RC) e le garanzie reali (C) si applicano a tutte le operazioni di cui all’articolo 25.

L’esposizione potenziale futura (PFE) si applica solo ai contratti derivati.

Un’impresa di investimento può calcolare un unico valore dell’esposizione a livello di attività soggette a compensazione per tutte le operazioni coperte da un accordo di compensazione contrattuale, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 31. Qualora una o più di queste condizioni non sia soddisfatta, l’impresa di investimento tratta ogni operazione come se fosse il proprio insieme di attività soggette a compensazione.

Articolo 28

Costo di sostituzione (RC)

Il costo di sostituzione di cui all’articolo 27 è determinato nel modo seguente:

a)

per i contratti derivati, l’RC è determinato come il CMV;

b)

per le operazioni con regolamento a lungo termine, l’RC è determinato come l’importo del regolamento del contante che l’impresa di investimento deve versare o ricevere all’atto del regolamento; i crediti sono trattati come importi positivi e i debiti devono essere trattati come importi negativi;

c)

per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, l’RC è determinato come l’importo del contante concesso o preso in prestito; il contante concesso in prestito dall’impresa di investimento deve essere trattato come un importo positivo e il contante preso in prestito dall’impresa di investimento deve essere trattato come un importo negativo;

d)

per le operazioni di finanziamento tramite titoli, se entrambe le componenti dell’operazione sono titoli, l’RC è determinato dal CMV del titolo concesso in prestito dall’impresa di investimento; il CMV è maggiorato della corrispondente rettifica per volatilità di cui alla tabella 4 dell’articolo 30;

e)

per i finanziamenti con margini e per i crediti e i prestiti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera g), l’RC è determinato dal valore contabile delle attività conformemente alla disciplina contabile applicabile.

Articolo 29

Esposizione potenziale futura

1.   L’esposizione potenziale futura (PFE) di cui all’articolo 27 è calcolata per ogni strumento derivato come il prodotto di quanto segue:

a)

l’importo nozionale effettivo (EN) dell’operazione fissato conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo; e

b)

il fattore di vigilanza (SF) fissato conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.

2.   L’importo nozionale effettivo (effective notional – EN) è il prodotto dell’importo nozionale calcolato conformemente al paragrafo 3, della sua durata calcolata conformemente al paragrafo 4 e del delta di vigilanza calcolato conformemente al paragrafo 6.

3.   L’importo nozionale, a meno che non sia chiaramente indicato e fissato fino a scadenza, è determinato nel modo seguente:

a)

per i contratti derivati su tassi di cambio, l’importo nozionale è definito come l’importo nozionale della componente in valuta estera del contratto, convertito nella valuta nazionale; se entrambe le componenti di un derivato su tassi di cambio sono denominate in valute diverse dalla valuta nazionale, l’importo nozionale di ciascuna componente è convertito in valuta nazionale e la componente con il valore più elevato in valuta nazionale è l’importo nozionale;

b)

per i contratti derivati su strumenti rappresentativi di capitale e i derivati su merci e per le quote di emissioni e i derivati sulle stesse, l’importo nozionale è definito come il prodotto del prezzo di mercato di una singola unità dello strumento e il numero di unità cui si riferisce l’operazione;

c)

per le operazioni con più payoff dipendenti dallo stato che includono opzioni digitali o forward di tipo target redemption, le imprese di investimento calcolano l’importo nozionale di ciascuno stato e utilizzano il risultato di calcolo più elevato;

d)

se il nozionale è una formula dei valori di mercato, le imprese di investimento utilizzano i CMV per determinare l’importo nozionale dell’operazione;

e)

per gli swap nozionali variabili come gli amortising swap e gli accreting swap, le imprese di investimento utilizzano come importo nozionale dell’operazione il nozionale medio per la durata restante dello swap;

f)

gli swap con leva finanziaria sono convertiti nell’importo nozionale dell’equivalente swap senza leva finanziaria in modo che, se tutti i tassi di uno swap sono moltiplicati per un fattore, l’importo nozionale dichiarato è moltiplicato per il fattore sui tassi d’interesse per determinare l’importo nozionale;

g)

per un contratto derivato con scambi multipli di capitale, l’importo nozionale è moltiplicato per il numero di scambi di capitale del contratto derivato per determinare l’importo nozionale.

4.   L’importo nozionale dei contratti derivati su tassi d’interesse e dei contratti derivati su crediti per la vita residua (in anni) di tali contratti è adeguato in funzione della durata determinata con la formula seguente:

Durata = (1 – exp (-0,05 • vita residua))/0,05

Per i contratti derivati diversi dai contratti derivati su tassi di interesse e dai contratti su crediti, la durata è pari a 1.

5.   La scadenza del contratto corrisponde all’ultima data in cui il contratto può ancora essere eseguito.

Se il derivato rinvia al valore di un altro strumento su tassi di interesse o crediti, il periodo di tempo è determinato sulla base dello strumento sottostante.

Per le opzioni, la scadenza corrisponde all’ultima data di esercizio del contratto specificata nel contratto stesso.

Per i contratti derivati strutturati in modo tale che a determinate date le esposizioni in essere sono regolate e le condizioni sono rifissate per cui il fair value (valore equo) del contratto è pari a zero, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione.

6.   Il delta di vigilanza delle opzioni e delle swaption può essere calcolato dalla stessa impresa di investimento, utilizzando un modello adeguato, fatta salva l’approvazione delle autorità competenti. Il modello stima il tasso di cambio del valore dell’opzione in relazione a variazioni minime del valore di mercato del sottostante. Per le operazioni diverse da opzioni e swaption o se le autorità competenti non hanno approvato nessun modello, il delta è 1.

7.   Il fattore di vigilanza (fattore di vigilanza – SF) per ogni classe di attività è fissato in base alla tabella riportata di seguito.

Tabella 3

Classe di attività

Fattore di vigilanza

Tasso di interesse

0,5 %

Cambi

4 %

Credito

1 %

Azioni single-name

32 %

Indice azionario

20 %

Materie prime e quote di emissioni

18 %

Altro

32 %

8.   L’esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell’esposizione potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme, moltiplicata per:

a)

0,42, per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni con controparti finanziarie e non finanziarie per le quali le garanzie reali sono scambiate bilateralmente con la controparte, ove richiesto, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012;

b)

1, per gli altri insiemi di attività soggette a compensazione.

Articolo 30

Garanzie reali

1.   Tutte le garanzie reali sia nelle operazioni bilaterali che nelle operazioni compensate di cui all’articolo 25 sono soggette a rettifiche per volatilità secondo la tabella riportata di seguito:

Tabella 4

Classe di attività

Rettifica per volatilità - operazioni di vendita con patto di riacquisto

Rettifica per volatilità - altre operazioni

Titoli di debito emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali

≤ 1 anno

0,707 %

1 %

> 1 anno ≤ 5 anni

2,121 %

3 %

> 5 anni

4,243 %

6 %

Titoli di debito emessi da altri soggetti

≤ 1 anno

1,414 %

2 %

> 1 anno ≤ 5 anni

4,243 %

6 %

> 5 anni

8,485 %

12 %

Posizioni verso la cartolarizzazione

≤ 1 anno

2,828 %

4 %

> 1 anno ≤ 5 anni

8,485 %

12 %

> 5 anni

16,970 %

24 %

Strumenti rappresentativi di capitale e titoli convertibili quotati

14,143 %

20 %

Altri titoli o merci

17,678 %

25 %

Oro

10,607 %

15 %

Contanti

0 %

0 %

Ai fini della tabella 4, le posizioni verso la cartolarizzazione non comprendono le posizioni verso la ricartolarizzazione.

Le autorità competenti possono modificare la rettifica per volatilità di alcuni tipi di merci per cui sussistono diversi livelli di volatilità dei prezzi. Esse informano l’ABE di tali decisioni, accludendo i motivi delle modifiche.

2.   Il valore delle garanzie reali è determinato come segue:

a)

ai fini dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), e) e g), dall’importo delle garanzie reali che l’impresa di investimento ha ricevuto dalla sua controparte, diminuito come indicato nella tabella 4;

b)

per le operazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d) e f), dalla somma del CMV della componente in titoli e dell’importo netto delle garanzie reali fornite o ricevute dall’impresa di investimento.

Per le operazioni di finanziamento tramite titoli, se entrambe le componenti dell’operazione sono titoli, le garanzie reali sono determinate dal CMV del titolo preso in prestito dall’impresa di investimento.

Se l’impresa di investimento acquista o ha concesso in prestito il titolo, il CMV del titolo è trattato come un importo negativo ed è ridotto a un importo negativo maggiore, utilizzando la rettifica per volatilità di cui alla tabella 4. Se l’impresa di investimento vende o ha preso in prestito il titolo, il CMV del titolo è trattato come un importo positivo ed è ridotto utilizzando la rettifica per volatilità di cui alla tabella 4.

Fatte salve le condizioni di cui all’articolo 31, qualora un accordo di compensazione contrattuale copra diversi tipi di operazioni, le rettifiche per volatilità applicabili alle «altre operazioni» della tabella 4 si applicano ai rispettivi importi calcolati a norma del primo comma, lettere a) e b), in base all’emittente all’interno di ciascuna classe di attività.

3.   In caso di disallineamento di valuta tra l’operazione e la garanzia reale ricevuta o fornita, si applica una rettifica per volatilità aggiuntiva per disallineamento di valuta dell’8 %.

Articolo 31

Compensazione

Ai fini della presente sezione, le imprese di investimento possono, in primo luogo, considerare i contratti perfettamente congruenti inclusi nell’accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti; in secondo luogo, possono compensare le altre operazioni soggette a novazione in cui tutti gli obblighi tra l’impresa di investimento e la sua controparte sono automaticamente riuniti in modo che la novazione sostituisca giuridicamente con un unico importo netto le precedenti obbligazioni lorde; in terzo luogo, possono compensare le altre operazioni in cui l’impresa di investimento assicura che sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l’esistenza di un contratto di compensazione con la controparte o di un altro accordo crea un obbligo giuridico unico per tutte le operazioni incluse, in modo tale che l’impresa di investimento avrebbe diritto a ricevere o sarebbe tenuta a pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole operazioni incluse in caso di inadempimento della controparte dovuto a uno dei motivi seguenti:

i)

default;

ii)

fallimento;

iii)

liquidazione; o

iv)

circostanze analoghe;

b)

il contratto di compensazione non contiene una clausola che, in caso di default di una controparte, consente a una controparte non in default di effettuare soltanto pagamenti limitati, oppure di non effettuare alcun pagamento, a favore della parte in default, anche se quest’ultima risultasse un creditore netto;

c)

l’impresa di investimento ha ottenuto un parere giuridico indipendente, scritto e motivato in base al quale, in caso di impugnazione dell’accordo di compensazione, i crediti e le obbligazioni dell’impresa di investimento sarebbero equivalenti a quelli di cui alla lettera a) in forza del regime giuridico seguente:

i)

la legislazione del paese in cui ha sede la controparte;

ii)

la legislazione del paese in cui ha sede la succursale, qualora sia coinvolta una succursale estera di una controparte:

iii)

la legislazione che disciplina le singole operazioni incluse nell’accordo di compensazione; o

iv)

la legislazione che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione.

Articolo 32

Aggiustamento della valutazione del credito

Ai fini della presente sezione, per «CVA» si intende un aggiustamento della valutazione intermedia di mercato del portafoglio di operazioni con una controparte che riflette il CMV del rischio di credito della controparte nei confronti dell’impresa di investimento, ma non riflette il CMV del rischio di credito dell’impresa di investimento nei confronti della controparte.

Il CVA è pari a 1,5 per tutte le operazioni diverse dalle operazioni seguenti, per le quali il CVA è pari a 1:

a)

le operazioni con controparti non finanziarie ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 o con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo, se tali operazioni non superano la soglia di compensazione di cui all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento;

b)

le operazioni infragruppo di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

le operazioni con regolamento a lungo termine;

d)

le SFT, inclusi i finanziamenti con margini, a meno che l’autorità competente stabilisca che le esposizioni al rischio di CVA dell’impresa di investimento derivanti da tali operazioni sono significative; e

e)

i crediti e i prestiti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera g).

Sezione 2

Flusso di negoziazione giornaliero

Articolo 33

Misurazione del DTF ai fini del calcolo del K-DTF

1.   Ai fini del calcolo del K-DTF, il DTF è la media mobile del valore del flusso di negoziazione giornaliero totale, misurato nel corso di ciascun giorno lavorativo per i nove mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi.

Il DTF è la media aritmetica dei valori giornalieri dei sei mesi restanti.

Il K-DTF è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.

2.   Il DTF è misurato come la somma del valore assoluto degli acquisti e del valore assoluto delle vendite sia per le operazioni a pronti sia per i derivati come segue:

a)

per le operazioni a pronti, il valore è l’importo pagato o ricevuto per ciascuna negoziazione;

b)

per i derivati, il valore della negoziazione è l’importo nozionale del contratto.

L’importo nozionale dei derivati su tassi d’interesse è adeguato per la vita residua (in anni) di tali contratti. L’importo nozionale è moltiplicato per la durata determinata con la formula seguente:

Durata = vita residua (in anni)/10.

3.   Il DTF esclude le operazioni eseguite dalle imprese di investimento con l’obiettivo di fornire servizi di gestione di portafoglio per conto di fondi di investimento.

Il DTF include le operazioni eseguite dalle imprese di investimento a proprio nome per sé stesse o per conto di un cliente.

4.   Se un’impresa di investimento ha un flusso di negoziazione giornaliero da meno di nove mesi, utilizza i dati storici per il DTF a partire dal periodo specificato al paragrafo 1 non appena gli stessi diventano disponibili per calcolare il K-DTF. L’autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell’impresa di investimento presentate in conformità dell’articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.

CAPO 5

Obiettivi ambientali e sociali

Articolo 34

Trattamento prudenziale delle attività esposte ad attività associate ad obiettivi ambientali o sociali

1.   L’ABE, previa consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile della Commissione, se un trattamento prudenziale dedicato delle attività esposte ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali, sotto forma di fattori K adeguati o di coefficienti applicati a fattori K adeguati, sia giustificato da una prospettiva prudenziale. In particolare l’ABE valuta gli elementi seguenti:

a)

le opzioni metodologiche per valutare le esposizioni delle classi di attività verso attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali;

b)

i profili di rischio specifici delle attività esposte ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali;

c)

i rischi collegati al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative quali la mitigazione dei cambiamenti climatici;

d)

i potenziali effetti sulla stabilità finanziaria di un trattamento prudenziale dedicato delle attività esposte ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali.

2.   L’ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 26 dicembre 2021.

3.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 2 la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa.

PARTE QUATTRO

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Articolo 35

Obbligo di monitoraggio

1.   Le imprese di investimento monitorano e controllano il proprio rischio di concentrazione in conformità della presente parte, per mezzo di valide procedure amministrative e contabili e di solidi meccanismi di controllo interno.

2.   Ai fini della presente parte, i termini «ente creditizio» e «impresa di investimento» includono le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che, se fossero stabilite nell’Unione, sarebbero enti creditizi o imprese di investimento ai sensi del presente regolamento e che siano state autorizzate in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione.

Articolo 36

Calcolo del valore dell’esposizione

1.   Le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, calcolano il valore dell’esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi ai fini della presente parte sommando tra loro gli elementi seguenti:

a)

la differenza positiva tra le posizioni lunghe dell’impresa di investimento rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari del portafoglio di negoziazione emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta per ciascuno strumento conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 22, lettere a), b) e c);

b)

il valore dell’esposizione dei contratti e delle operazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, con il cliente in questione, calcolato secondo il metodo di cui all’articolo 27.

Ai fini del primo comma, lettera a), un’impresa di investimento che, ai fini del requisito relativo al fattore K RtM, calcola i requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione secondo il metodo di cui all’articolo 23, calcola la posizione netta ai fini del rischio di concentrazione di tali posizioni conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 22, lettera a).

Ai fini del primo comma, lettera b), del presente paragrafo un’impresa di investimento che, ai fini del K-TCD, calcola i requisiti di fondi propri applicando i metodi di cui all’articolo 25, paragrafo 4, del presente regolamento, calcola il valore dell’esposizione dei contratti e delle operazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, applicando i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Il valore delle esposizioni verso un gruppo di clienti connessi è calcolato sommando le esposizioni verso i singoli clienti all’interno del gruppo, che sono trattate come un’unica esposizione.

3.   Nel calcolare il valore delle esposizioni verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per identificare le attività sottostanti nelle operazioni pertinenti e la controparte delle esposizioni sottostanti.

Articolo 37

Limiti in relazione al rischio di concentrazione e superamento del valore dell’esposizione

1.   Per un’impresa di investimento, il limite in relazione al rischio di concentrazione del valore dell’esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi è pari al 25 % dei fondi propri.

Se il singolo cliente è un ente creditizio o un’impresa di investimento, o se il gruppo di clienti connessi include uno o più enti creditizi o imprese di investimento, il limite in relazione al rischio di concentrazione è pari al 25 % dei fondi propri dell’impresa di investimento o a 150 milioni di EUR, se tale importo è superiore, purché, per la somma dei valori delle esposizioni verso tutti i clienti connessi che non sono enti creditizi o imprese di investimento, il limite al rischio di concentrazione resti al 25 % dei fondi propri dell’impresa di investimento.

Se l’importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % dei fondi propri dell’impresa di investimento, il limite al rischio di concentrazione non supera il 100 % dei fondi propri dell’impresa di investimento.

2.   In caso di superamento dei limiti di cui al paragrafo 1, l’impresa di investimento adempie all’obbligo di notifica di cui all’articolo 38 e soddisfa un requisito di fondi propri in relazione al superamento del valore dell’esposizione conformemente all’articolo 39.

Le imprese di investimento calcolano il superamento del valore dell’esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi secondo la formula seguente:

superamento del valore dell’esposizione = EV – L

dove:

EV = valore dell’esposizione calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 36;

L = limite in relazione al rischio di concentrazione quale determinato al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Il valore dell’esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera:

a)

il 500 % dei fondi propri dell’impresa di investimento, qualora siano trascorsi al massimo dieci giorni dal momento in cui si è verificato il superamento;

b)

in forma aggregata, il 600 % dei fondi propri dell’impresa di investimento, per qualsiasi superamento protrattosi per oltre dieci giorni.

Articolo 38

Obbligo di notifica

1.   In caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 37, le imprese di investimento comunicano senza indugio alle autorità competenti il relativo importo, il nome del singolo cliente in questione e, ove applicabile, il nome del gruppo di clienti connessi in questione.

2.   Le autorità competenti possono concedere all’impresa di investimento un periodo di tempo limitato per conformarsi al limite di cui all’articolo 37.

Articolo 39

Calcolo del K-CON

1.   Il requisito di fondi propri K-CON è l’importo aggregato del requisito di fondi propri calcolato per ciascun cliente o gruppo di clienti connessi come il requisito di fondi propri di cui alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 6 che rappresenta una parte del superamento individuale totale, moltiplicato per:

a)

il 200 % se il superamento non si è protratto per più di dieci giorni;

b)

il corrispondente fattore di cui alla colonna 2 della tabella 6 dopo il periodo di dieci giorni calcolato a partire dalla data in cui si è verificato il superamento, imputando ciascuna proporzione del superamento alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 6.

2.   Il requisito di fondi propri per il superamento di cui al paragrafo 1 è calcolato secondo la formula seguente:

Image 4

dove:

OFRE = requisito di fondi propri per il superamento;

OFR = requisito di fondi propri delle esposizioni verso un singolo cliente o gruppi di clienti connessi, calcolato sommando i requisiti di fondi propri delle esposizioni verso i singoli clienti all’interno del gruppo, che sono trattate come un’unica esposizione;

EV = valore dell’esposizione calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 36;

EVE = superamento del valore dell’esposizione calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Ai fini del calcolo del K-CON, i requisiti di fondi propri delle esposizioni derivanti dalla differenza positiva tra le posizioni lunghe dell’impresa di investimento rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari del portafoglio di negoziazione emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta per ciascuno strumento conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 22, lettere a), b) e c), comprendono solo i requisiti per il rischio specifico.

L’impresa di investimento che, ai fini del requisito relativo ai fattori K RtM, calcola i requisiti di fondi propri per le posizioni del portafoglio di negoziazione secondo il metodo di cui all’articolo 23 calcola il requisito di fondi propri dell’esposizione ai fini del rischio di concentrazione di tali posizioni conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 22, lettera a).

Tabella 6

Colonna 1:

Superamento del valore dell’esposizione in percentuale dei fondi propri

Colonna 2:

Fattori

Fino al 40 %

200 %

Tra il 40 % e il 60 %

300 %

Tra il 60 % e l’80 %

400 %

Tra l’80 % e il 100 %

500 %

Tra il 100 % e il 250 %

600 %

Oltre il 250 %

900 %

Articolo 40

Procedure volte a impedire alle imprese di investimento l’elusione del requisito di fondi propri K-CON

1.   Le imprese di investimento non trasferiscono temporaneamente le esposizioni che superano il limite stabilito all’articolo 37, paragrafo 1, spostandole in un’altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, non effettuano operazioni artificiali al fine di chiudere l’esposizione nel periodo di 10 giorni di cui all’articolo 39 e non ne creano nuove.

2.   Le imprese di investimento applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento di cui al paragrafo 1 sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.

Articolo 41

Esclusioni

1.   Le esposizioni seguenti sono escluse dal soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 37:

a)

le esposizioni che sono interamente dedotte dai fondi propri dell’impresa di investimento;

b)

le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento dei servizi di pagamento, delle operazioni in valuta estera, delle operazioni su titoli e della prestazione di servizi di trasferimento di denaro;

c)

le esposizioni che rappresentano crediti nei confronti di:

i)

amministrazioni centrali, banche centrali, enti pubblici, organizzazioni internazionali o banche multilaterali di sviluppo e le esposizioni garantite da o attribuibili a tali soggetti, qualora a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli da 114 a 118 del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

amministrazioni regionali e autorità locali dei paesi membri dello Spazio economico europeo;

iii)

controparti centrali e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali.

2.   Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte dall’applicazione dell’articolo 37 le esposizioni seguenti:

a)

le obbligazioni garantite;

b)

le esposizioni assunte da un’impresa di investimento nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell’impresa madre o di sue filiazioni, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata conformemente all’articolo 7 del presente regolamento o al regolamento (UE) n. 575/2013, siano soggette a vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo conformemente all’articolo 8 del presente regolamento o siano soggette a vigilanza in conformità di norme equivalenti in vigore in un paese terzo, e sempre che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

i)

non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell’impresa madre; e

ii)

le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche il soggetto del settore finanziario.

Articolo 42

Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni

1.   Le disposizioni della presente parte non si applicano ai negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l’altra controparte è una controparte non finanziaria;

b)

entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo del rischio;

c)

l’operazione può essere valutata come atta ad attenuare i rischi direttamente connessi all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo interessato.

2.   Le imprese di investimento informano l’autorità competente prima di avvalersi dell’esenzione di cui al paragrafo 1.

PARTE CINQUE

LIQUIDITÀ

Articolo 43

Requisito di liquidità

1.   Le imprese di investimento detengono un volume di attività liquide equivalente ad almeno un terzo dei requisiti relativi alle spese fisse generali calcolati conformemente all’articolo 13, paragrafo 1.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, dall’applicazione del primo comma del presente paragrafo e ne informano debitamente l’ABE.

Ai fini del primo comma, le attività liquide sono le seguenti, senza limitazione riguardo alla loro composizione:

a)

le attività di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, alle stesse condizioni relative ai criteri di ammissibilità e agli stessi coefficienti di scarto applicabili di quelle previste da tali articoli;

b)

le attività di cui all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61, fino a un importo assoluto di 50 milioni di EUR o all’importo equivalente in valuta nazionale, alle stesse condizioni relative ai criteri di ammissibilità, ad eccezione della soglia di 500 milioni di EUR di cui all’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento, e agli stessi coefficienti di scarto applicabili di quelle previste al medesimo articolo;

c)

gli strumenti finanziari non contemplati al presente comma, lettere a) e b), negoziati in una sede di negoziazione e per i quali esiste un mercato liquido quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) n. 600/2014 e agli articoli da 1 a 5 del regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione (26), soggetti a un coefficiente di scarto del 55 %;

d)

i depositi a breve termine non vincolati presso un ente creditizio.

2.   Il contante, i depositi a breve termine e gli strumenti finanziari appartenenti ai clienti, anche se detenuti a nome dell’impresa di investimento, non sono trattati come attività liquide ai fini del paragrafo 1.

3.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, e le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, ma che non svolgono nessuna delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE possono includere nelle proprie attività liquide anche crediti commerciali e onorari o commissioni da ricevere entro 30 giorni, se tali crediti soddisfano le condizioni seguenti:

a)

rappresentano al massimo fino a un terzo dei requisiti minimi di liquidità di cui al presente articolo, paragrafo 1;

b)

non vanno conteggiati in relazione ai requisiti di liquidità aggiuntiva previsti dall’autorità competente per i rischi specifici dell’impresa conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della direttiva (UE) 2019/2034;

c)

sono soggetti a un coefficiente di scarto del 50 %.

4.   Ai fini del paragrafo 1, secondo comma, l’ABE, in consultazione con l’ESMA, emana orientamenti che precisano ulteriormente i criteri che le autorità competenti possono prendere in considerazione nell’esentare dal requisito di liquidità le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 44

Riduzione temporanea del requisito di liquidità

1.   Le imprese di investimento possono, in circostanze eccezionali e previa approvazione dell’autorità competente, ridurre il volume delle attività liquide detenute.

2.   Il rispetto del requisito di liquidità di cui all’articolo 43, paragrafo 1, è ripristinato entro 30 giorni dalla riduzione iniziale.

Articolo 45

Garanzie per i clienti

Le imprese di investimento aumentano le loro attività liquide dell’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti.

PARTE SEI

PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Articolo 46

Ambito di applicazione

1.   Le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, comunicano al pubblico le informazioni indicate nella presente parte lo stesso giorno in cui pubblicano il proprio bilancio di esercizio.

2.   Le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, ed emettono strumenti aggiuntivi di classe 1 comunicano al pubblico le informazioni di cui agli articoli 47, 49 e 50 lo stesso giorno in cui pubblicano il proprio bilancio di esercizio.

3.   Se un’impresa di investimento non soddisfa più tutte le condizioni per qualificarsi come piccola impresa di investimento non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, comunica al pubblico le informazioni di cui alla presente parte a partire dall’esercizio finanziario successivo all’esercizio nel corso del quale ha cessato di soddisfare dette condizioni.

4.   Le imprese di investimento possono determinare i mezzi e le sedi più appropriati per rispettare pienamente gli obblighi di informativa di cui ai paragrafi 1 e 2. Tutte le comunicazioni sono effettuate, ove possibile, con lo stesso mezzo o nella stessa sede. Se la stessa informazione o un’informazione analoga è divulgata attraverso due o più mezzi, in ciascuno di essi è inserito un riferimento all’informazione simile diffusa con gli altri mezzi.

Articolo 47

Obiettivi e politiche di gestione del rischio

Le imprese di investimento comunicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio di cui alle parti tre, quattro e cinque, in conformità dell’articolo 46, compresa una sintesi delle strategie e dei processi per la gestione di tali rischi e una breve dichiarazione sul rischio approvata dall’organo di gestione dell’impresa di investimento in cui sia descritto sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell’impresa di investimento associato alla strategia aziendale.

Articolo 48

Governance

Le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti sui dispositivi di governance interni, conformemente all’articolo 46:

a)

il numero di incarichi di amministratore affidati ai membri dell’organo di gestione;

b)

la politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell’organo di gestione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti;

c)

se l’impresa di investimento ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di riunioni annuali di quest’ultimo.

Articolo 49

Fondi propri

1.   Le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti sui loro fondi propri, conformemente all’articolo 46:

a)

la riconciliazione completa tra, da un lato, gli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché filtri e deduzioni applicabili applicati ai fondi propri dell’impresa di investimento, e, dall’altro, lo stato patrimoniale nel bilancio dell’impresa di investimento sottoposto a revisione contabile;

b)

la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall’impresa di investimento;

c)

la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni.

2.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli per le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 50

Requisiti di fondi propri

Per quanto riguarda l’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, e all’articolo 24 della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti in conformità dell’articolo 46 del presente regolamento:

a)

la descrizione sintetica del metodo adottato dall’impresa di investimento nella valutazione dell’adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;

b)

su richiesta dell’autorità competente, i risultati del processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno dell’impresa di investimento, inclusa la composizione dei fondi propri aggiuntivi sulla base del processo di revisione prudenziale di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2019/2034;

c)

i requisiti di fondi propri relativi ai fattori K calcolati, conformemente all’articolo 15 del presente regolamento, in forma aggregata per l’RtM, l’RtF e l’RtC, sulla base della somma dei fattori K applicabili; e

d)

il requisito relativo alle spese fisse generali determinato conformemente all’articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 51

Politica e prassi di remunerazione

In merito alla politica e alle prassi di remunerazione, compresi gli aspetti connessi alla neutralità di genere e al divario retributivo di genere, relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’impresa di investimento, le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti, in conformità dell’articolo 46;

a)

le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, compresi il livello della componente variabile della remunerazione e i criteri per il suo riconoscimento, la politica relativa al pagamento in strumenti, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;

b)

i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034;

c)

informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui azioni hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’impresa di investimento, con indicazione degli elementi seguenti:

i)

gli importi della remunerazione riconosciuta nell’esercizio finanziario, suddivisi in remunerazione fissa (con la descrizione delle componenti fisse) e remunerazione variabile, e il numero dei beneficiari;

ii)

gli importi e le forme della componente variabile riconosciuta della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie, separatamente per la parte versata in anticipo e per la parte differita;

iii)

gli importi delle remunerazioni differite riconosciute per periodi di prestazione precedenti, suddivisi tra l’importo che matura nel corso dell’esercizio e l’importo che maturerà negli esercizi successivi;

iv)

l’importo della remunerazione differita che matura nel corso dell’esercizio che è versato nel corso dello stesso, ridotto mediante correzioni delle performance;

v)

la remunerazione variabile garantita riconosciuta durante l’esercizio e il numero dei beneficiari;

vi)

i trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell’esercizio;

vii)

gli importi dei trattamenti di fine rapporto riconosciuti durante l’esercizio, suddivisi tra quelli versati in anticipo e quelli differiti, il numero di beneficiari e il trattamento di fine rapporto più elevato che è stato riconosciuto a una singola persona;

d)

informazioni indicanti se l’impresa di investimento beneficia di una deroga di cui all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034+.

Ai fini del primo comma, lettera d), le imprese di investimento che beneficiano di detta deroga indicano se la deroga è stata concessa in virtù dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera a) o b), della direttiva (UE) 2019/2034 o in virtù di entrambe. Esse indicano inoltre a quale dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che ne beneficiano e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e variabile.

Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

Articolo 52

Politica di investimento

1.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che non rispettano i criteri di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 comunichino quanto segue conformemente all’articolo 46 del presente regolamento:

a)

la proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute, direttamente o indirettamente, dall’impresa di investimento, ripartiti per Stato membro e settore;

b)

una descrizione completa del comportamento di voto nelle riunioni generali delle società le cui azioni o quote sono detenute a norma del paragrafo 2, una motivazione di voto nonché il rapporto delle proposte presentate dall’organo amministrativo o di gestione della società che l’impresa di investimento ha approvato; e

c)

una spiegazione del ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto;

d)

gli orientamenti di voto relativi alle società le cui azioni o quote sono detenute a norma del paragrafo 2.

L’obbligo di informativa di cui al primo comma, lettera b), non si applica se le disposizioni contrattuali di tutti gli azionisti rappresentati dall’impresa di investimento nell’assemblea degli azionisti non autorizzano l’impresa di investimento a votare a loro nome a meno che gli azionisti non diano ordini di voto espliciti dopo aver ricevuto l’ordine del giorno della riunione.

2.   L’impresa di investimento di cui al paragrafo 1 si conforma a detto paragrafo soltanto in relazione a ciascuna società le cui azioni o quote sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e soltanto in relazione alle azioni o quote a cui sono connessi diritti di voto in cui la proporzione dei diritti di voto che l’impresa di investimento detiene, direttamente o indirettamente, supera la soglia del 5 % di tutti i diritti di voto inerenti alle azioni o quote emesse dalla società. I diritti di voto sono calcolati sulla base di tutte le azioni o quote cui sono connessi i diritti di voto, anche se il loro esercizio è sospeso.

3.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i modelli per le informazioni di cui al paragrafo 1.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 53

Rischi ambientali, sociali e di governance

A decorrere dal 26 dicembre 2022, le imprese di investimento che non soddisfano i criteri di cui all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034 pubblicano informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione, definiti nella relazione di cui all’articolo 35 della direttiva (UE) 2019/2034.

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate una volta il primo anno di pubblicazione e successivamente due volte all’anno.

PARTE SETTE

SEGNALAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Articolo 54

Obblighi di segnalazione

1.   Le imprese di investimento segnalano alle autorità competenti con cadenza trimestrale tutte le informazioni seguenti:

a)

livello e composizione dei fondi propri;

b)

requisiti di fondi propri;

c)

calcolo dei requisiti di fondi propri;

d)

livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, compresa la scomposizione del bilancio e delle entrate per servizio di investimento e fattore K applicabile;

e)

rischio di concentrazione;

f)

requisiti di liquidità.

In deroga al primo comma, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, presentano tale relazione su base annuale.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), includono i livelli di rischio seguenti e sono segnalate alle autorità competenti almeno una volta l’anno:

a)

il livello di rischio di concentrazione associato al default delle controparti e alle posizioni del portafoglio di negoziazione, per le singole controparti e su base aggregata;

b)

il livello di rischio di concentrazione in relazione a enti creditizi, imprese di investimento e altri soggetti che detengono denaro dei clienti;

c)

il livello di rischio di concentrazione in relazione a enti creditizi, imprese di investimento e altri soggetti in cui sono depositati titoli dei clienti;

d)

il livello di rischio di concentrazione in relazione a enti creditizi in cui si trovano i depositi dell’impresa di investimento;

e)

il livello di rischio di concentrazione derivante dagli utili;

f)

il livello di rischio descritto alle lettere da a) a e), calcolato tenendo conto degli attivi e degli elementi fuori bilancio non registrati nel portafoglio di negoziazione in aggiunta alle esposizioni derivanti da posizioni del portafoglio di negoziazione.

Ai fini del presente paragrafo, i termini »ente creditizio» e «impresa di investimento» includono le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che, se fossero stabilite nell’Unione, sarebbero enti creditizi o imprese di investimento ai sensi del presente regolamento e che siano state autorizzate in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione.

In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, non sono tenute a comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo e, nella misura in cui è stata concessa una deroga a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo.

3.   Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo, l’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:

a)

i formati;

b)

le date per le segnalazioni, le definizioni e le relative istruzioni che indicano come utilizzare tali formati.

I progetti di norme tecniche di attuazione di cui primo comma sono concisi e proporzionati alla natura, all’ambito di applicazione e alla complessità delle attività delle imprese di investimento, tenendo conto delle differenze nel livello di dettaglio di informazioni presentate da un’impesa di investimento che soddisfi le condizioni per per qualificarsi come piccola impresa di investimento non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

L’ABE elabora i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 26 dicembre 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 55

Obblighi di segnalazione per determinate imprese di investimento, anche ai fini delle soglie di cui all’Articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.   Le imprese di investimento che svolgono una delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE verificano l’entità delle loro attività totali su base mensile e trasmettono tali informazioni all’autorità competente con cadenza trimestrale qualora il valore totale delle attività consolidate dell’impresa di investimento sia pari o superiore a cinque miliardi di EUR, calcolati quale media dei 12 mesi precedenti. L’autorità competente ne informa l’ABE.

2.   Se un’impresa di investimento di cui al paragrafo 1 fa parte di un gruppo in cui una o più altre imprese sono imprese di investimento che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE, tutte queste imprese di investimento del gruppo verificano il valore delle loro attività totali su base mensile qualora il valore totale delle attività consolidate del gruppo sia pari o superiore a cinque miliardi di EUR, calcolati quale media dei 12 mesi precedenti Tali imprese di investimento si informano reciprocamente circa le rispettive attività totali su base mensile e segnalano su base trimestrale le loro attività totali consolidate alle pertinenti autorità competenti. Le autorità competenti ne informano l’ABE.

3.   Se la media delle attività totali mensili delle imprese di investimento di cui ai paragrafi 1 e 2 raggiunge una delle soglie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento o all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, il cui calcolo è effettuato quale media dei dodici mesi precedenti, l’ABE informa tali imprese di investimento e le autorità competenti, comprese quelle responsabili della concessione delle autorizzazioni in conformità dell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE.

4.   Laddove da una revisione a norma dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2019/2034 emerga che le imprese di investimento di cui al paragrafo 1 possono comportare il rischio sistemico di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti informano senza indugio l’ABE dei risultati di tale revisione.

5.   L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente l’obbligo di fornire informazioni alle pertinenti autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2, al fine di consentire un controllo efficace delle soglie di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2013/36/UE.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

PARTE OTTO

ATTI DELEGATI

Articolo 56

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 25 dicembre 2019.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

PARTE NOVE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, RELAZIONI, RIESAMI E MODIFICHE

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 57

Disposizioni transitorie

1.   Gli articoli da 43 a 51 si applicano ai negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni a decorrere dal 26 giugno 2026.

2.   Fino al 26 giugno 2026 o dalla data di applicazione agli enti creditizi del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda di quale data intervenga per ultima, le imprese di investimento applicano i requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/630, ai fini del calcolo del K-NPR.

3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c), le imprese di investimento possono applicare requisiti di fondi propri più bassi per un periodo di cinque anni dal 26 giugno 2021 pari a:

a)

due volte il pertinente requisito di fondi propri a norma della parte tre, titolo I, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, subordinatamente all’articolo 93, paragrafo 1, di detto regolamento, con riferimento ai livelli di capitale iniziale fissati dal titolo IV della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, che si sarebbero applicati se l’impresa di investimento avesse continuato ad essere soggetta ai requisiti di fondi propri di detto regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2019/630; o

b)

due volte il requisito applicabile relativo alle spese fisse generali di cui all’articolo 13 del presente regolamento, se l’impresa di investimento non esisteva al 26 giugno 2021 o precedentemente;

4.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), le imprese di investimento possono applicare requisiti di fondi propri più bassi per un periodo di cinque anni dal 26 giugno 2021 come segue:

a)

le imprese di investimento che erano soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale prima del 26 giugno 2021 possono limitare il loro requisito di fondi propri a due volte il requisito applicabile in materia di capitale iniziale di cui al titolo IV della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, ad eccezione rispettivamente dell’articolo 31, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 31, paragrafo 2, di detta direttiva;

b)

le imprese di investimento che esistevano prima del 26 giugno 2021 possono limitare i loro requisiti patrimoniali minimi permanenti a quelli previsti all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, con riferimento ai livelli di capitale iniziale fissati dal titolo IV della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, che si sarebbero applicati se l’impresa di investimento avesse continuato ad essere soggetta a detto regolamento, fatto salvo un aumento annuale dell’importo di tali requisiti di almeno 5 000 EUR nel periodo di cinque anni;

c)

le imprese di investimento che esistevano prima del 26 giugno 2021, che non sono autorizzate a prestare i servizi accessori di cui all’allegato I, sezione B, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, che prestano soltanto uno o più servizi e attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 1), 2), 4) e 5), di tale direttiva, che non sono autorizzate a detenere denaro dei clienti o titoli appartenenti ai loro clienti e che, pertanto, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti, possono limitare il loro requisito patrimoniale minimo permanente ad almeno 50 000 EUR, fatto salvo un aumento annuale di almeno 5 000 nel periodo di cinque anni.

5.   Le deroghe di cui al paragrafo 4 cessano di applicarsi qualora l’autorizzazione dell’impresa di investimento sia prorogata fino al 26 giugno 2021 o dopo tale data, in modo che sia necessario un importo maggiore di capitale iniziale a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/2034.

6.   In deroga all’articolo 11, le imprese di investimento che esistevano prima del 25 dicembre 2019 e che operano per conto proprio sui mercati dei financial future o delle opzioni o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati, o che operano per conto di altri membri dei medesimi mercati e sono garantite da partecipanti diretti dei medesimi mercati, a condizione che l’esecuzione dei contratti sottoscritti da tale impresa di investimento sia assunta dai partecipanti diretti dei mercati medesimi, possono limitare i loro requisiti di fondi propri per un periodo di cinque anni dal 26 giugno 2021 ad almeno 250 000 EUR, fatto salvo un aumento annuale di almeno 100 000 EUR nel periodo di cinque anni.

A prescindere dal fatto che un’impresa di investimento di cui al presente paragrafo si avvalga o meno della deroga di cui al primo comma, il paragrafo 4, lettera a), non le si applica.

Articolo 58

Deroga per le imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

Le imprese di investimento che, al 25 dicembre 2019, soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e non hanno ancora ottenuto l’autorizzazione come enti creditizi in conformità dell’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE continuano ad essere soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE.

Articolo 59

Deroga per le imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Le imprese di investimento che, al 25 dicembre 2019, soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento continuano a essere soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE.

TITOLO II

RELAZIONI E RIESAME

Articolo 60

Clausola di riesame

1.   Entro il 26 giugno 2024 la Commissione, previa consultazione con l’ABE e l’ESMA, procede a un riesame e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa riguardo almeno agli aspetti seguenti:

a)

le condizioni affinché le imprese di investimento possano qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse in conformità dell’articolo 12;

b)

i metodi di misurazione dei fattori K di cui alla parte tre, titolo II, compresa la consulenza in materia di investimenti nell’ambito di applicazione dell’AUM, e all’articolo 39;

c)

i coefficienti di cui all’articolo 15, paragrafo 2;

d)

il metodo usato per il calcolo del K-CMG, il livello dei requisiti di fondi propri derivanti dal K-CMG rispetto al K-NPR, nonché la calibratura del fattore di moltiplicazione di cui all’articolo 23;

e)

le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 45, in particolare l’ammissibilità al requisito di liquidità delle attività liquide di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

f)

le disposizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 1;

g)

l’applicazione della parte tre ai negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni.

h)

la modifica della definizione di «ente creditizio» nel regolamento (UE) n. 575/2013 in conseguenza dell’articolo 62, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e possibili conseguenze negative indesiderate;

i)

le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del regolamento (UE) n. 600/2014 e il loro allineamento a un quadro coerente per l’equivalenza nei servizi finanziari;

j)

le soglie di cui all’articolo 12, paragrafo 1;

k)

l’applicazione delle norme della parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, alle imprese di investimento;

l)

il metodo di misurazione del valore di un derivato di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), e l’opportunità di introdurre una metrica e/o una calibratura alternative;

m)

le disposizioni di cui alla parte due, in particolare quelle concernenti l’autorizzazione che ulteriori strumenti o di fondi propri siano considerati fondi propri a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, nonché la possibilità di concedere tale autorizzazione alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1;

n)

le condizioni in base alle quali le imprese di investimento applicano i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento;

o)

la disposizione di cui all’articolo 1, paragrafo 5;

p)

l’importanza di applicare gli obblighi di informativa di cui all’articolo 52 del presente regolamento per altri settori, comprese le imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 5, del presente regolamento e gli enti creditizi definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul fabbisogno di risorse derivante dall’assunzione, da parte dell’ESMA, dei suoi nuovi poteri e obblighi in conformità dell’articolo 64 del presente regolamento, compresa la possibilità per l’ESMA di imporre commissioni di registrazione alle imprese di paesi terzi registrate dall’ESMA a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

TITOLO III

MODIFICHE DI ALTRI REGOLAMENTI

Articolo 61

Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010

All’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 è aggiunto il punto seguente:

«viii)

in relazione al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)e alla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), le autorità competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), di tale direttiva.

Articolo 62

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012»;

2)

all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Nell’applicare le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) in relazione alle imprese di investimento di cui a tali paragrafi, le autorità competenti definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) trattano tali imprese di investimento come se fossero “enti” in forza del presente regolamento.

(*3)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1)."

(*4)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).»;"

3)

all’articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

“ente creditizio”, un’impresa che svolge una delle attività seguenti:

a)

raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concedere crediti per proprio conto;

b)

svolgere una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) se ricorre una delle condizioni seguenti ma l’impresa non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo o un’impresa di assicurazione:

i)

il valore totale delle attività consolidate dell’impresa è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;

ii)

il valore totale delle attività dell’impresa è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese di tale gruppo che individualmente detengono attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR; oppure

iii)

il valore totale delle attività dell’impresa è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, ove l’autorità di vigilanza su base consolidata - in consultazione con il collegio delle autorità di vigilanza - decida in tal senso per far fronte ai potenziali rischi di elusione e ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione.

Ai fini della lettera b), punti ii) e iii), se l’impresa fa parte di un gruppo di un paese terzo, le attività totali di ciascuna succursale del gruppo di un paese terzo autorizzata nell’Unione sono incluse nel valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo.

(*5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"

b)

il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)

“impresa di investimento”, un’impresa di investimento secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/CE autorizzata a norma della medesima direttiva, ad eccezione degli enti creditizi;»;

c)

il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

“ente”, un ente creditizio autorizzato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE o un’impresa di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, della stessa;»;

d)

il punto 4) è soppresso;

e)

il punto 26) è sostituito dal seguente:

«26)

“ente finanziario”, un’impresa diversa da un ente e da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività elencate all’allegato I, punti da 2) a 12) e punto 15), della direttiva 2013/36/UE, comprese un’impresa di investimento, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all’articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2009/138/CE;»

(*6)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).”;"

f)

il punto 29 bis) è sostituito dal seguente:

«29 bis)

“impresa di investimento madre in uno Stato membro”, un’impresa madre in uno Stato membro che è un’impresa di investimento;»;

g)

il punto 29 ter) è sostituito dal seguente:

«29 ter)

“impresa di investimento madre nell’UE”, un’impresa madre nell’UE che è un’impresa di investimento;»;

h)

il punto 51) è sostituito dal seguente:

«51)

“capitale iniziale”, l’importo e la tipologia di fondi propri di cui all’articolo 12 della direttiva 2013/36/UE;»

i)

il punto 60) è sostituito dal seguente:

«60)

“strumento assimilato al contante”, un certificato di deposito, un’obbligazione, compresa l’obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso da un ente o da un’impresa di investimento, per il quale l’ente o l’impresa di investimento ha già ricevuto il pagamento integrale e che deve essere rimborsato incondizionatamente dall’ente o dall’impresa di investimento al valore nominale;»;

j)

al punto 72), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

è un mercato regolamentato o un mercato di un paese terzo che è considerato equivalente a un mercato regolamentato in conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;»:

k)

è aggiunto il punto seguente:

«150)

“negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni”, un’impresa la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o lo svolgimento di attività di investimento in strumenti derivati su merci o contratti derivati su merci di cui all’allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9) e 10), della direttiva 2014/65/UE, strumenti derivati su quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 4), della direttiva 2014/65/UE o quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;»;

4)

l’articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.

Agli enti seguenti non è richiesto di conformarsi all’articolo 413, paragrafo 1, e ai pertinenti requisiti di comunicazione in materia di liquidità di cui alla parte sette bis del presente regolamento:

a)

gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012;

b)

gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 16 e all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), a condizione che non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze; e

c)

gli enti che sono designati conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) N. 909/2014, a condizione che:

i)

le loro attività siano limitate a offrire servizi di tipo bancario, di cui alla sezione C dell’allegato di detto regolamento, a depositari centrali di titoli autorizzati a norma dell’articolo 16 di detto regolamento; e

ii)

non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze.»;

(*7)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;"

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all’articolo 7, paragrafo 1 o 3, del presente regolamento e gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenuti a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette e alle corrispondenti prescrizioni in materia di comunicazione dei coefficienti di leva finanziaria di cui alla parte sette bis del presente regolamento su base individuale.»;

5)

alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri

Ai fini dell’applicazione del presente capo, le imprese di investimento sono considerate società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro o società di partecipazione finanziaria madri nell’Unione se tali imprese di investimento sono le imprese madri di un ente o di un’impresa di investimento soggetti al presente regolamento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.»;

6)

all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli enti imprese madri nell’UE si conformano alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi e le attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE.

Se è stata concessa una deroga a norma dell’articolo 8, paragrafi da 1 a 5, gli enti e, se del caso, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista che sono parte di un sottogruppo di liquidità si conformano alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento su base consolidata o subconsolidata del sottogruppo di liquidità.»;

7)

gli articoli 15, 16 e 17 sono soppressi;

8)

all’articolo 81, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la filiazione è:

i)

un ente;

ii)

un’impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

iii)

una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033. su base consolidata;

iv)

un’impresa di investimento;

iv)

una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all’articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;»;

9)

all’articolo 82, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la filiazione è:

i)

un ente;

ii)

un’impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

iii)

una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata;

iv)

un’impresa di investimento;

v)

una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all’articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;»;

10)

l’articolo 84 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli enti stabiliscono l’importo degli interessi di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato sottraendo dagli interessi di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:

a)

il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:

i)

l’importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:

il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all’articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;

laddove la filiazione sia un’impresa di investimento, il requisito di cui all’articolo 11 regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;

ii)

l’importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all’articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;

b)

le partecipazioni di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1 di tale impresa, sommati al relativo sovrapprezzo di emissione, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se un’autorità competente deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all’articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, all’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2033, gli interessi di minoranza all’interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.»;

11)

l’articolo 85 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli enti stabiliscono l’importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:

a)

il capitale di classe 1 della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:

i)

l’importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:

il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all’articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;

laddove la filiazione sia un’impresa di investimento, il requisito di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;

ii)

l’importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all’articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;»

(b)

le partecipazioni di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli strumenti del capitale di base di classe 1 di tale impresa, sommati al relativo sovrapprezzo di emissione, agli utili non distribuiti e ad altre riserve.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se un’autorità competente deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all’articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, all’articolo 6 del regolamento(EU) 2019/2033, gli strumenti di classe 1 all’interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti quali fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.»;

12)

l’articolo 87 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli enti stabiliscono l’importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:

a)

i fondi propri della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:

i)

l’importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:

il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all’articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi;

laddove la filiazione sia un’impresa di investimento, il requisito di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033, sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi;

ii)

l’importo dei fondi propri relativi alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva, ai requisiti di cui all’articolo 500 del presente regolamento e a ulteriori requisiti locali di fondi propri di vigilanza in paesi terzi;

b)

i fondi propri ammissibili dell’impresa, espressi in percentuale di tutti gli strumenti di fondi propri della filiazione inclusi negli elementi del capitale di base di classe 1, negli elementi aggiuntivi di classe 1 e negli elementi di classe 2 e nei relativi sovrapprezzi di emissione, gli utili non distribuiti e le altre riserve.;»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Se un’autorità competente deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all’articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, all’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2033, gli strumenti di fondi propri all’interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti quali fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.»;

13)

l’articolo 93 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è soppresso;

b)

i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Se il controllo di un ente rientrante nella categoria di cui al paragrafo 2 è assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l’ente precedentemente, l’importo dei fondi propri dell’ente raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto.

5.   In caso di fusione di due o più enti rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, l’importo dei fondi propri dell’ente risultante dalla fusione non può divenire inferiore al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non sarà raggiunto almeno il livello di capitale iniziale richiesto.

6.   Qualora le autorità competenti ritengano necessario, per garantire la solvibilità di un ente, che sia soddisfatta la prescrizione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 non si applicano.»;

14)

alla parte tre, titolo I, capo 1, la sezione 2 (articoli da 95 a 98) è soppressa con effetto dal 26 giugno 2026;

15)

all’articolo 119, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità sono trattate come esposizioni verso enti.

Ai fini del presente paragrafo, i requisiti prudenziali stabiliti nel regolamento (UE) 2019/2033 sono considerati comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità.»;

16)

all’articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è così modificata:

«a)

le esposizioni verso enti o imprese di investimento derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera;»;

17)

l’articolo 197 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i titoli di debito emessi da enti o imprese di investimento, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI che è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 3 o a una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;»;

b)

al paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4.   Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i titoli di debito emessi da altri enti o imprese di investimento i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un’ECAI se tali titoli rispettano tutte le condizioni seguenti:»;

18)

all’articolo 200, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli strumenti emessi da un ente terzo o da un’impresa di investimento che devono essere riacquistati da tale ente o da tale impresa di investimento su richiesta.»;

19)

all’articolo 202, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli enti possono utilizzare gli enti, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzie per il credito all’esportazione come fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale in possesso dei requisiti per il trattamento di cui all’articolo 153, paragrafo 3, se soddisfano tutte le condizioni elencate in appresso:»;

20)

all’articolo 224, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Per i titoli di debito privi di rating emessi da enti o imprese di investimento che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 197, paragrafo 4, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3.»;

21)

all’articolo 227, paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:

«b bis)

imprese di investimento;»;

22)

all’articolo 243, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso dei crediti commerciali, il primo comma, lettera b), non si applica se il rischio di credito di tali crediti è integralmente coperto da una protezione del credito ammissibile conformemente al capo 4, purché il fornitore della protezione sia un ente, un’impresa di investimento, un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione.»;

23)

all’articolo 382, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le operazioni infragruppo di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012, a meno che gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale all’interno di un gruppo bancario, nel qual caso le autorità competenti possono esigere l’inclusione nei requisiti di fondi propri delle suddette operazioni infragruppo tra i soggetti sottoposti a separazione strutturale;»;

24)

l’articolo 388 è soppresso;

25)

all’articolo 395, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, l’ammontare dell’esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell’ente stesso. Quando il cliente è un ente o un’impresa di investimento o quando un gruppo di clienti connessi include uno o più enti o imprese di investimento, detto importo non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell’ente o 150 milioni di EUR, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell’effetto dell’attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, verso tutti i clienti connessi che non sono enti, non superi il 25 % del capitale di classe 1 dell’ente.»;

26)

all’articolo 402, il paragrafo 3 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la controparte è un ente o un’impresa di investimento;»

b)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

l’ente segnala alle autorità competenti in conformità dell’articolo 394 l’importo totale delle esposizioni nei confronti di ogni altro ente o ogni altra impresa di investimento che sono trattate conformemente al presente paragrafo.»;

27)

all’articolo 412, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis.   L’atto delegato di cui all’articolo 460, paragrafo 1, si applica agli enti.»;

28)

all’articolo 422, paragrafo 8, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

un’impresa madre o un ente filiazione dell’ente oppure un’impresa di investimento madre o filiazione dell’ente, ovvero un’altra filiazione della stessa impresa madre o della stessa impresa di investimento madre;»

29)

all’articolo 428 bis, la lettera d) è soppressa;

30)

all’articolo 430 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Dalla data di applicazione dell’atto delegato di cui all’articolo 461 bis, gli enti creditizi che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 94, paragrafo 1, né le condizioni di cui all’articolo 325 bis, paragrafo 1, comunicano, per tutte le rispettive posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le rispettive posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, i risultati dei calcoli basati sull’utilizzo del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sulla stessa base su cui tali enti espletano gli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all’articolo 92, paragrafo 3, lettera c).»;

31)

all’articolo 456, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono soppresse;

32)

l’articolo 493 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Fino al 26 giugno 2021 le disposizioni riguardanti le grandi esposizioni di cui agli articoli da 387 a 403 del presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9), 10) e 11), della direttiva 2014/65/UE, e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).

(*8)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).»;"

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

33)

all’articolo 498, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fino al 26 giugno 2021 le disposizioni sui requisiti di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9), 10) e 11), della direttiva 2014/65/UE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.»;

34)

all’articolo 508, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

35)

all’allegato I, punto 1), la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

girate su effetti non a nome di un altro ente o di un’altra impresa di investimento;»;

36)

l’allegato III è così modificato:

a)

al punto 3), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

non rappresentano un’obbligazione di un ente o di un’impresa di investimento ovvero di uno dei suoi soggetti affiliati.»;

b)

al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

non rappresentano un’obbligazione di un ente o di un’impresa di investimento ovvero di uno dei suoi soggetti affiliati.»;

c)

al punto 6), la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o un’impresa di investimento ovvero uno dei suoi soggetti affiliati;»;

d)

il punto 7) è sostituito dal seguente:

«7.

Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3) a 6) ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o un’impresa di investimento ovvero uno dei suoi soggetti affiliati.»;

e)

il punto 11) è sostituito dal seguente:

«11.

Azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da un’impresa di investimento ovvero da uno dei suoi soggetti affiliati.».

Articolo 63

Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014

Il regolamento (UE) n. 600/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   Il titolo VII, capo 1, del presente regolamento si applica altresì alle imprese di paesi terzi che prestano servizi di investimento o che svolgono attività di investimento all’interno dell’Unione.»;

2)

l’intestazione del titolo III è sostituita dalla seguente:

«TRASPARENZA PER GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO NEGOZIAZIONI OTC E REGIME IN MATERIA DI DIMENSIONI DEI TICK DI NEGOZIAZIONE PER GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Dimensioni dei tick di negoziazione

Le quotazioni degli internalizzatori sistematici, i miglioramenti dei prezzi su tali quotazioni e i prezzi di esecuzione sono conformi alle dimensioni dei tick di negoziazione a norma dell’articolo 49 della direttiva 2014/65/UE.

L’applicazione delle dimensioni dei tick di negoziazione non impedisce agli internalizzatori sistematici di abbinare ordini di dimensione elevata al punto mediano dei prezzi correnti di acquisto e di vendita.»;

4)

l’articolo 46 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«d)

l’impresa ha stabilito i necessari dispositivi e procedure per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 6 bis.»;

b)

al paragrafo 4, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di paesi terzi a prestare servizi di investimento o a svolgere attività di investimento nonché servizi accessori a favore delle controparti qualificate e di clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE nel loro territorio in conformità dei regimi nazionali qualora non sia stata adottata alcuna decisione della Commissione a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, o qualora tale decisione sia stata adottata ma non sia più vigente o non contempli i servizi o le attività interessati.»;

c)

al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri provvedono a che quando una controparte qualificata o un cliente professionale ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE, avente sede o stabilito nell’Unione dia inizio di propria esclusiva iniziativa alla fornitura di un servizio o di un’attività di investimento da parte di un’impresa di un paese terzo, il presente articolo non si applichi alla prestazione di detto servizio o di detta attività da parte di un’impresa di un paese terzo a tale soggetto, compreso un rapporto specificamente connesso alla prestazione di detto servizio o attività. Fatte salve le relazioni infragruppo, se un’impresa di un paese terzo, anche mediante un’entità che agisce per suo conto o presenta stretti legami con tale impresa di paese terzo o un’altra persona che agisce per conto di tale entità, contatta clienti o potenziali clienti nell’Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente. L’iniziativa di siffatti clienti non abilita l’impresa di un paese terzo a commercializzare a detto soggetto singolo nuove categorie di prodotti o servizi di investimento.»;

d)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6 bis.

Le imprese di paesi terzi che prestano servizi o svolgono attività conformemente al presente articolo informano annualmente l’ESMA in merito a quanto segue:

a)

l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte dalle imprese nell’Unione, compresa la ripartizione geografica tra i vari Stati membri;

b)

per le imprese che svolgono l’attività di cui all’allegato I, sezione A, punto 3), della direttiva 2014/65/UE, la rispettiva esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti dell’UE;

c)

per le imprese che prestano i servizi di cui all’allegato I, sezione A, punto 6), della direttiva 2014/65/UE, il valore totale degli strumenti finanziari originati da controparti dell’UE assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile nei 12 mesi precedenti;

d)

il fatturato e il valore aggregato delle attività corrispondenti ai servizi prestati e alle attività svolte di cui alla lettera a);

e)

se sono state adottati dispositivi di protezione degli investitori e una descrizione dettagliata degli stessi;

f)

la politica e i dispositivi di gestione del rischio applicati dall’impresa alla fornitura dei servizi e allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

g)

i dispositivi di governance, compreso il personale che riveste ruoli chiave per le attività dell’impresa nell’Unione;

h)

ogni altra informazione necessaria per consentire all’ESMA o alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.

L’ESMA comunica le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo alle autorità competenti degli Stati membri in cui un’impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo.

Qualora necessario allo svolgimento dei compiti dell’ESMA o delle autorità competenti a norma del presente regolamento, l’ESMA può, anche su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri in cui un’impresa di un paese terzo presta servizi o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo, chiedere ad imprese di paesi terzi che prestano servizi di investimento o svolgono attività in conformità del presente articolo di fornire ulteriori informazioni riguardo alle loro attività.

6 ter.

Laddove un’impresa di un paese terzo presti servizi o svolga attività in conformità del presente articolo, tiene a disposizione dell’ESMA, per un periodo di cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni nell’Unione su strumenti finanziari che ha concluso per conto proprio o per conto dei clienti.

Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro in cui un’impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo, l’ESMA ha accesso ai pertinenti dati tenuti a sua disposizione a norma del primo comma e mette tali dati a disposizione dell’autorità competente richiedente.

6 quater.

Laddove un’impresa di un paese terzo non cooperi nell’ambito di un’indagine o di un’ispezione in loco svolte a norma dell’articolo 47, paragrafo 2, o non soddisfi una richiesta dell’ESMA a norma del paragrafo 6 bis o 6 ter del presente articolo a tempo debito e in modo opportuno, l’ESMA può revocare la registrazione dell’impresa oppure proibirne o limitarne temporaneamente le attività in conformità dell’articolo 49.»;

e)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   L’ESMA, in consultazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che l’impresa di un paese terzo richiedente è tenuta a fornire nella richiesta di registrazione di cui al paragrafo 4 e le informazioni da comunicare conformemente al paragrafo 6 bis.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 settembre 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

f)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato in cui presentare la richiesta di registrazione di cui al paragrafo 4 e in cui comunicare le informazioni di cui al paragrafo 6 bis.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 settembre 2021.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;

5)

l’articolo 47 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 51, paragrafo 2, in relazione a un paese terzo per attestare che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisca quanto segue:

a)

che le imprese autorizzate nel paese terzo in questione si conformano a requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti che hanno un effetto equivalente ai requisiti enunciati nel presente regolamento, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), nella direttiva 2013/36/UE, nella direttiva 2014/65/UE e nella direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10), nonché nelle misure di esecuzione adottate a norma di tali atti legislativi;

b)

che le imprese autorizzate nel paese terzo in questione sono soggette a una vigilanza e una messa in applicazione efficaci delle norme che garantiscono il rispetto dei pertinenti requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti; e

c)

che il quadro normativo del paese terzo in questione prevede un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate conformemente ai regimi giuridici di paesi terzi.

Se l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi nell’Unione successivamente all’adozione della decisione di cui al primo comma hanno la probabilità di essere di importanza sistemica per l’Unione, i requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti di cui al primo comma possono essere considerati come aventi un effetto equivalente ai requisiti enunciati negli atti di cui al medesimo comma solo dopo una valutazione particolareggiata e granulare. A tal fine, la Commissione valuta e considera altresì la convergenza in materia di vigilanza tra il paese terzo interessato e l’Unione.

1bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente in quali circostanze l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi nell’Unione successivamente all’adozione di una decisione di equivalenza di cui al paragrafo 1 hanno la probabilità di essere di importanza sistemica per l’Unione.

Laddove l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi abbiano la probabilità di essere di importanza sistemica per l’Unione, la Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni operative specifiche per garantire che l’ESMA e le autorità nazionali competenti dispongano degli strumenti necessari per prevenire l’arbitraggio regolamentare e possano monitorare le attività delle imprese di investimento di paesi terzi registrate a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, relativamente ai servizi prestati e alle attività svolte nell’Unione assicurando che tali imprese soddisfino:

a)

gli obblighi che hanno un effetto equivalente agli obblighi di cui agli articoli 20 e 21;

b)

gli obblighi di segnalazione che hanno un effetto equivalente agli obblighi di cui all’articolo 26, qualora non sia possibile ottenere tali informazioni in maniera diretta e su base continuativa mediante un memorandum d’intesa concluso con l’autorità competente del paese terzo;

c)

gli obblighi che hanno un effetto equivalente all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28, se applicabile.

Quando adotta la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del fatto che il paese terzo sia identificato come giurisdizione non cooperativa ai fini fiscali nell’ambito della pertinente politica dell’Unione o come paese ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.

«1 ter.   Il quadro prudenziale, organizzativo e in materia di norme di comportamento di un paese terzo può essere considerato come avente effetto equivalente se soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace e permanente;

b)

le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti patrimoniali sufficienti e, in particolare, le imprese che prestano i servizi o svolgono le attività di cui all’allegato I, sezione A, punto 3) o 6), della direttiva 2014/65/UE sono soggette a requisiti patrimoniali comparabili a quelli che applicherebbero se avessero sede nell’Unione;

c)

le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti appropriati applicabili agli azionisti e ai membri dell’organo di gestione;

d)

le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento sono soggette a opportuni requisiti organizzativi e in materia di norme di comportamento;

e)

sono garantite la trasparenza e l’integrità del mercato attraverso misure volte a impedire gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.

Ai fini del paragrafo 1 bis del presente articolo, nel valutare l’equivalenza delle norme del paese terzo riguardo all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28, la Commissione valuta altresì se la legislazione del paese terzo preveda criteri per la designazione di sedi di negoziazione ammissibili ai fini del rispetto dell’obbligo di negoziazione aventi un effetto simile a quelli di cui al presente regolamento o alla direttiva 2014/65/UE.

(*9)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1)."

(*10)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).»;"

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l’accesso a tutte le informazioni relative alle imprese non dell’Unione autorizzate nei paesi terzi, richiesto dall’ESMA stessa, nonché, ove opportuno, i dispositivi per l’ulteriore condivisione di tali informazioni, da parte dell’ESMA, con le autorità competenti degli Stati membri;»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese le indagini e le ispezioni in loco, che l’ESMA può svolgere, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri in cui l’impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità dell’articolo 46, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti dell’ESMA o delle autorità competenti a norma del presente regolamento, dopo aver debitamente informato l’autorità competente del suddetto paese terzo;»;

iii)

è aggiunta la lettera seguente:

«d)

le procedure riguardanti una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 46, paragrafi 6 bis e 6 ter, che l’ESMA può presentare a un’impresa di un paese terzo registrata a norma dell’articolo 46, paragrafo 2.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   L’ESMA controlla gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, le pratiche attuative e altri pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza a norma del paragrafo 1 al fine di verificare che le condizioni in base alle quali sono state prese tali decisioni siano ancora soddisfatte. L’ESMA trasmette annualmente alla Commissione una relazione riservata sulle sue conclusioni, in merito alla quale può consultarsi con l’ABE, se lo ritiene opportuno.

La relazione riflette altresì le tendenze osservate sulla base dei dati raccolti conformemente all’articolo 46, paragrafo 6 bis, in particolare riguardo alle imprese che prestano i servizi o svolgono le attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE.

6.   Sulla base della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio almeno una volta all’anno. La relazione comprende un elenco delle decisioni di equivalenza prese o ritirate dalla Commissione nell’anno di riferimento, come pure le eventuali misure prese dall’ESMA a norma dell’articolo 49, oltre a fornire una motivazione per tali decisioni e misure.

La relazione della Commissione contiene informazioni sul monitoraggio degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, delle pratiche attuative e di altri pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali sono state adottate le decisioni di equivalenza. La relazione fa inoltre il punto dell’evoluzione generale della fornitura transfrontaliera dei servizi di investimento da parte di imprese di paesi terzi, con particolare riguardo ai servizi e alle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE. In aggiunta la relazione include, in tempo utile, informazioni circa le valutazioni dell’equivalenza relative a un paese terzo che la Commissione sta effettuando.»;

6)

l’articolo 49 è sostituito dal seguente:

«Articolo 49

Misure la cui adozione compete all’ESMA

1.   L’ESMA può proibire temporaneamente a un’impresa di un paese terzo di prestare servizi di investimento o di svolgere attività di investimento con o senza servizi accessori a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, o imporle limiti in tal senso, laddove l’impresa del paese terzo non abbia rispettato eventuali divieti o limiti imposti dall’ESMA o dall’ABE a norma degli articoli 40 e 41 o da un’autorità competente a norma dell’articolo 42, non abbia ottemperato a una richiesta dell’ESMA a norma dell’articolo 46, paragrafi 6 bis e 6 ter, a tempo debito e in modo opportuno, ovvero laddove l’impresa del paese terzo non cooperi nell’ambito di un’indagine o di un’ispezione in loco svolte a norma dell’articolo 47, paragrafo 2.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’ESMA revoca la registrazione di un’impresa di un paese terzo nel registro istituito ai sensi dell’articolo 48 qualora l’ESMA abbia investito della questione l’autorità competente del paese terzo, ma quest’ultima non abbia adottato misure appropriate per tutelare gli investitori o il regolare funzionamento dei mercati nell’Unione, o non sia stata in grado di dimostrare che l’impresa del paese terzo si conforma ai requisiti applicabili alla stessa in quel paese ovvero alle condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, e qualora ricorra una delle condizioni seguenti:

a)

l’ESMA ha fondati motivi basati su elementi documentati, comprese, ma non solo, le informazioni annuali fornite a norma dell’articolo 46, paragrafo 6 bis, per ritenere che, nel fornire servizi e attività di investimento nell’Unione, l’impresa del paese terzo agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli investitori o l’ordinato funzionamento dei mercati;

b)

l’ESMA ha fondati motivi basati su elementi documentati, comprese, ma non solo, le informazioni annuali fornite a norma dell’articolo 46, paragrafo 6 bis, per ritenere che, nel fornire servizi e attività di investimento nell’Unione, l’impresa del paese terzo abbia commesso una grave violazione delle disposizioni applicabili alla stessa nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1.

3.   L’ESMA informa l’autorità competente del paese terzo circa la sua intenzione di intervenire conformemente al paragrafo 1 o 2 in tempo utile.

Nel decidere l’intervento opportuno in forza del presente articolo, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità del rischio per gli investitori e per il regolare funzionamento dei mercati nell’Unione, considerando i criteri seguenti:

a)

la durata e la frequenza del rischio emergente;

b)

se il rischio abbia messo in luce debolezze gravi o sistemiche nelle procedure dell’impresa del paese terzo;

c)

se il rischio abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile al rischio;

d)

se il rischio sia emerso intenzionalmente o per negligenza.

L’ESMA informa senza indugio la Commissione e l’impresa del paese terzo interessata in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 1 o 2 e pubblica la decisione sul proprio sito Internet.

La Commissione valuta se le condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, persistono in relazione al paese terzo interessato.»;

7)

all’articolo 52 è aggiunto il paragrafo seguente:

«13.   Entro il 31 dicembre 2020, l’ESMA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/2033 e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.»;

8)

all’articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le imprese di paesi terzi possono continuare a fornire servizi e attività negli Stati membri conformemente ai regimi nazionali fino a tre anni dopo l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione riguardo al paese terzo in questione a norma dell’articolo 47. I servizi e le attività non contemplati da tale decisione possono continuare a essere forniti in conformità dei regimi nazionali.».

Articolo 64

Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014

All’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11), i riferimenti all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 contenuti nel presente regolamento per quanto riguarda i requisiti di fondi propri su base individuale delle imprese di investimento di cui all’articolo 2, lettera c), del presente regolamento e che non sono imprese d’investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti come segue:

a)

i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito relativo al coefficiente di capitale totale contenuti nel presente regolamento si riferiscono all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;

b)

i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda l’importo complessivo dell’esposizione al rischio contenuti nel presente regolamento si riferiscono al requisito applicabile dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5.

Conformemente all’articolo 65 della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12), i riferimenti all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE contenuti nel presente regolamento per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi di fondi propri delle imprese di investimento di cui all’articolo 2, lettera c), del presente regolamento e che non sono imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti all’articolo 40 della direttiva (EU) 2019/2034.

PARTE DIECI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65

Riferimenti al regolamento (UE) n. 575/2013 in altri atti dell’Unione

Ai fini dei requisiti prudenziali delle imprese di investimento, i riferimenti al regolamento (UE) n. 575/2013 negli altri atti dell’Unione si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 66

Entrata in vigore e data di applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 26 giugno 2021.

3.   In deroga al paragrafo 2:

a)

l’articolo 63, punti 2) e 3), si applica a decorrere dal 26 marzo 2020;

b)

l’articolo 62, punto 30), si applica a decorrere al 25 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

La presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU C 378 del 19.10.2018, pag. 5.

(2)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 35.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2019.

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(6)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(7)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (Cfr. pag. 64 della presnte Gazzetta ufficiale).

(8)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(11)  Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).

(12)  Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).

(13)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(14)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(15)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(16)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(17)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(18)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(19)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(20)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(21)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(22)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(23)  Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500).

(24)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(25)  Regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 183).

(26)  Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all’intervento sui prodotti e alle posizioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90).

(27)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)

(28)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).