2.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/3


REGOLAMENTO (UE) 2019/680 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2019

che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso nel parere del 30 luglio 2018 (2) («il parere del CSSC») che la sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine è sicura per l'impiego come filtro UV nei prodotti per la protezione solare e in altri prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 5 % e che il suo impiego è sicuro solo nei prodotti applicati sulla cute e non in quelli che possono comportare un'esposizione per inalazione.

(2)

Alla luce del parere del CSSC e al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, l'impiego della sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere autorizzato a una concentrazione massima del 5 %, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.

(3)

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  SCCS/1594/18.


ALLEGATO

Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:

 

Identificazione della sostanza

Condizioni

 

Numero d'ordine

Denominazione chimica/INN/XAN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso

Altre

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«31

3,3′-(1,4-fenilene)bis(5,6-difenil-1,2,4-triazina)

Phenylene Bis-Diphenyltriazine

55514-22-2

700-823-1

 

5 %

Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.»