2.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 115/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/680 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2019
che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso nel parere del 30 luglio 2018 (2) («il parere del CSSC») che la sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine è sicura per l'impiego come filtro UV nei prodotti per la protezione solare e in altri prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 5 % e che il suo impiego è sicuro solo nei prodotti applicati sulla cute e non in quelli che possono comportare un'esposizione per inalazione. |
(2) |
Alla luce del parere del CSSC e al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, l'impiego della sostanza Phenylene Bis-Diphenyltriazine come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere autorizzato a una concentrazione massima del 5 %, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione. |
(3) |
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) SCCS/1594/18.
ALLEGATO
Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:
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Identificazione della sostanza |
Condizioni |
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Numero d'ordine |
Denominazione chimica/INN/XAN |
Denominazione comune nel glossario degli ingredienti |
Numero CAS |
Numero CE |
Tipo di prodotto, parti del corpo |
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso |
Altre |
Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
«31 |
3,3′-(1,4-fenilene)bis(5,6-difenil-1,2,4-triazina) |
Phenylene Bis-Diphenyltriazine |
55514-22-2 |
700-823-1 |
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5 % |
Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.» |
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