5.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 120/4


REGOLAMENTO (UE) 2016/691 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'uso di additivi alimentari nei caseinati alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

L'elenco può essere modificato in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

La direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) contiene un elenco di additivi di cui è consentito l'impiego nei caseinati alimentari. Detta direttiva costituisce una rifusione della direttiva 83/417/CEE (4) del Consiglio che concerne talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana.

(4)

La direttiva (UE) 2015/2203 chiarisce la classificazione di determinate sostanze, considerate additivi alimentari, nei caseinati alimentari. È opportuno che le disposizioni relative agli additivi alimentari della direttiva (UE) 2015/2203 siano riprodotte nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(5)

I caseinati alimentari rientrano nella categoria dei prodotti lattiero-caseari. Essi costituiscono però una categoria che non è specificata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008. È pertanto opportuno istituire la categoria «Caseinati alimentari» e inserirvi gli additivi autorizzati per i caseinati alimentari con le loro condizioni d'uso.

(6)

La riproduzione delle disposizioni intende assicurare la chiarezza sul piano giuridico e non introduce nuovi usi degli additivi alimentari. L'ampliamento dell'uso di tali additivi costituisce un aggiornamento dell'elenco dell'Unione che non ha effetti sulla salute umana. Non è necessario pertanto chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(7)

È opportuno quindi modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/CEE del Consiglio (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 1).

(4)  Direttiva 83/417/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana (GU L 237 del 26.8.1983, pag. 25).


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nella parte D, dopo la voce relativa alla categoria di alimenti «01.8 Prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande», è inserita la voce seguente:

«01.9

Caseinati alimentari»

2)

nella parte E, dopo l'ultima voce relativa alla categoria di alimenti «01.8 Prodotti analoghi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande» è inserita la voce seguente:

«01.9

Caseinati alimentari

 

E 170

Carbonato di calcio

quantum satis

 

 

 

E 331

Citrati di sodio

quantum satis

 

 

 

E 332

Citrati di potassio

quantum satis

 

 

 

E 333

Citrati di calcio

quantum satis

 

 

 

E 380

Citrato triammonico

quantum satis

 

 

 

E 500

Carbonati di sodio

quantum satis

 

 

 

E 501

Carbonati di potassio

quantum satis

 

 

 

E 503

Carbonati di ammonio

quantum satis

 

 

 

E 504

Carbonati di magnesio

quantum satis

 

 

 

E 524

Idrossido di sodio

quantum satis

 

 

 

E 525

Idrossido di potassio

quantum satis

 

 

 

E 526

Idrossido di calcio

quantum satis

 

 

 

E 527

Idrossido di ammonio

quantum satis

 

 

 

E 528

Idrossido di magnesio

quantum satis»