20.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/67


REGOLAMENTO (UE) N. 509/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 maggio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Dal 2001, la determinazione dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti avviene sulla base dei criteri figuranti nel considerando 5 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2). La natura evolutiva della politica dell’Unione in materia di visti e l’accresciuta necessità di garantire una maggiore coerenza fra detta politica e altre politiche dell’Unione giustificano che, al momento di riesaminare gli elenchi dei paesi terzi figuranti negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 si prendano in considerazione alcuni criteri addizionali.

(2)

La determinazione dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti dovrebbe avvenire sulla base di una valutazione ponderata caso per caso. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata periodicamente e potrebbe dare luogo a proposte legislative per modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001, ferma restando la possibilità di procedere, in particolari circostanze, a modifiche degli allegati che riguardino singoli paesi, ad esempio a seguito di un processo di liberalizzazione dei visti o come conseguenza ultima di una sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto.

(3)

La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 dovrebbe essere, e dovrebbe rimanere, coerente con i criteri stabiliti nel presente regolamento. Le menzioni di paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostate da un allegato all’altro.

(4)

L’imposizione dell’obbligo del visto ai cittadini di Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu non è più giustificata. Tali paesi non presentano alcun rischio per l’immigrazione illegale né alcuna minaccia all’ordine pubblico e alla sicurezza dell’Unione, secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento. Di conseguenza, è opportuno esonerare i cittadini di tali paesi dall’obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni e spostare le menzioni di tali paesi nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.

(5)

La Commissione dovrebbe ulteriormente valutare la situazione della Colombia e del Perù rispetto ai criteri stabiliti nel presente regolamento prima dell’avvio di negoziati su accordi bilaterali di esenzione dall’obbligo del visto tra l’Unione e tali paesi.

(6)

È opportuno che l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu non entri in vigore prima della conclusione di accordi bilaterali di esenzione dal visto tra l’Unione e tali paesi, per garantire piena reciprocità.

(7)

I dati statistici mostrano che i gruppi di cittadini britannici attualmente elencati nella parte 3 dell’allegato I del regolamento (CE) No 539/2001 non pongono rischi in termini di migrazione irregolare nello spazio Schengen e la maggior parte di tali cittadini vive in isole della regione caraibica che hanno forti legami e somiglianze con paesi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto. Di conseguenza, è opportuno esonerare tali gruppi di cittadini britannici dall’obbligo del visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore ai 90 giorni in un periodo di 180 giorni e spostare le menzioni di tali gruppi nell’allegato II di tale regolamento.

(8)

Gli sviluppi del diritto internazionale, che danno luogo a un cambiamento dello status o della designazione di taluni Stati o entità, dovrebbero riflettersi negli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001. È opportuno aggiungere il riferimento al Sud Sudan all’allegato I di detto regolamento, poiché il paese ha dichiarato la sua indipendenza il 9 luglio 2011 ed è stato riconosciuto come membro delle Nazioni Unite il 14 luglio 2011.

(9)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4).

(10)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6).

(11)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettere B e C, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8).

(12)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (9). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(13)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (10). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(14)

Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003.

(15)

Per quanto concerne la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005.

(16)

Per quanto concerne la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011.

(17)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 539/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

(1)

prima dell’articolo 1, è inserito l’articolo seguente:

«Articolo -1

Scopo del presente regolamento è di determinare quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e quali quelli i cui cittadini ne sono esenti, procedendo a una valutazione, caso per caso, di vari criteri che attengono, in particolare, all’immigrazione clandestina, all’ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell’Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità.»;

(2)

l’allegato I è così modificato:

a)

nella parte 1, sono soppresse le menzioni di Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu ed è aggiunta la menzione del Sud Sudan;

b)

la parte 3 è soppressa;

(3)

l’allegato II è così modificato:

a)

nella parte 1 sono aggiunte le menzioni seguenti:

 

«Colombia (*)»,

 

«Dominica (*)»,

 

«Grenada (*)»,

 

«Kiribati (*)»,

 

«Isole Marshall (*)»,

 

«Micronesia (*)»,

 

«Nauru (*)»,

 

«Palau (*)»,

 

«Perù (*)»,

 

«Santa Lucia (*)»,

 

«Saint Vincent e Grenadine (*)»,

 

«Samoa (*)»,

 

«Isole Salomone (*)»,

 

«Timor Leste (*)»,

 

«Tonga (*)»,

 

«Trinidad e Tobago (*)»,

 

«Tuvalu (*)»,

 

«Emirati arabi uniti (*)» e

 

«Vanuatu (*)».

«(*)

Le esenzioni dall’obbligo del visto sono d’applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso con l’Unione europea.»;

b)

la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«3.   CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO DELL’UNIONE:

British nationals (Overseas)

British overseas territories citizens (BOTC)

British overseas citizens (BOC)

British protected persons (BPP)

British subjects (BS)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2014

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

D. KOURKOULAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 maggio 2014.

(2)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(5)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(6)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(7)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(8)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(9)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43).

(10)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).