9.1.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 4/53


DIRETTIVA DELEGATA 2014/5/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, saldature per la connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2)

La sostituzione o l’eliminazione del piombo in saldature per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, saldature per la connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio non è attualmente praticabile.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunto il seguente punto 26:

«26.

Piombo in

saldature per circuiti stampati,

rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati,

saldature per la connessione di fili e cavi,

saldature per la connessione di trasduttori e sensori,

utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio.

Scade il 30 giugno 2021.»