9.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/30


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2012

sul riconoscimento dell’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell’Australia ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/627/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 novembre 2009 la Commissione ha incaricato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), le cui funzioni sono state assunte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), stabilita il 1o gennaio 2011 a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (2), di esprimere un parere circa la valutazione tecnica del quadro giuridico e di vigilanza dell’Australia rispetto alle agenzie di rating del credito.

(2)

Nel parere espresso il 18 aprile 2012, l’AESFEM ha sostenuto che il quadro giuridico e di vigilanza dell’Australia relativo alle agenzie di rating del credito può essere considerato equivalente al regolamento (CE) n. 1060/2009.

(3)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009, devono essere soddisfatte almeno tre condizioni perché il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo possa essere considerato equivalente al regolamento (CE) n. 1060/2009.

(4)

In base alla prima condizione, le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e regolamentare australiano per le agenzie di rating del credito è stato istituito il 1o gennaio 2010. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, ossia il Corporations Act (2001) e l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Act (2001), sono entrate in vigore. In virtù di questo quadro regolamentare, le agenzie di rating del credito devono essere registrate e sono sottoposte a vigilanza su base continuativa dalla Australian Securities and Investments Commission (ASIC). Il quadro giuridico e di vigilanza australiano conferisce all’ASIC poteri sufficienti per svolgere un’adeguata vigilanza sulle agenzie di rating del credito e garantire un’effettiva applicazione delle regole, compreso il potere di imporre sanzioni a quelle che violano le disposizioni vigenti: l’ASIC può sequestrare i documenti non prodotti dalle agenzie di rating del credito. In virtù di un mandato di perquisizione emesso dall’autorità giudiziaria competente, l’ASIC può perquisire i locali delle agenzie di rating. Il Corporations Act, inoltre, conferisce all’ASIC il diritto di ricorso presso un tribunale federale per ottenere la soppressione dell’autorizzazione di un’agenzia di rating. Dopo la soppressione dell’autorizzazione l’ASIC può rivolgersi ad un tribunale per chiedere che all’agenzia di rating interessata venga imposto il divieto permanente di emettere rating del credito in Australia. In virtù del Corporations Act, l’ASIC può anche rivolgersi ad un tribunale affinché questo ponga fine a un comportamento illecito da parte di un’agenzia di rating o imponga sanzioni a quest’ultima qualora essa abbia contravvenuto a uno qualsiasi degli obblighi cui è tenuta a titolo della pertinente legislazione in materia di servizi finanziari. L’accordo di cooperazione concluso tra l’AESFEM e l’ASIC prevede uno scambio di informazioni relativo alle misure esecutive e alle misure di vigilanza prese nei confronti di agenzie di rating transfrontaliere.

(5)

In base alla seconda condizione, le agenzie di rating del credito del paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che siano equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all’allegato I del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il quadro giuridico e di vigilanza australiano rispetta gli obiettivi del quadro regolamentare dell’UE per le agenzie di rating del credito in relazione alla gestione dei conflitti di interesse. La gestione dei conflitti di interesse è imposta dalla legislazione australiana (ASIC Act), ivi compresi l’obbligo di gestire i conflitti di interesse e i requisiti organizzativi, in particolare per quanto riguarda l’esternalizzazione, la conservazione dei documenti e la riservatezza. Per quanto riguarda il governo societario, le condizioni imposte dall’ASIC per la concessione dell’autorizzazione obbligano le agenzie di rating del credito a organizzarsi in maniera tale da garantire che i loro interessi commerciali non rechino pregiudizio all’indipendenza e all’accuratezza delle attività di rating del credito. Il quadro australiano impone inoltre alle agenzie di rating del credito di stabilire una funzione di revisione rigorosa per le metodologie dei rating e prevede numerosi obblighi di informazione per quanto riguarda i rating del credito e le attività di rating. Il quadro giuridico e di vigilanza australiano rispetta pertanto gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1060/2009 per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interesse, le procedure organizzative e le procedure che un’agenzia di rating del credito deve adottare, la qualità dei rating e delle metodologie dei rating, la pubblicazione dei rating del credito e la pubblicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Il quadro australiano prevede quindi un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell’integrità, della trasparenza, della corretta governance delle agenzie di rating del credito e dell’affidabilità delle loro attività.

(6)

In base alla terza condizione, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità di vigilanza competenti e ad altre autorità pubbliche di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. Eventuali interferenze con i rating del credito e con le metodologie dei rating sarebbero contrarie agli obiettivi di cui al capo 7 del Corporations Act del 2001 e agli obiettivi dell’ASIC. Né l’ASIC né nessun’altra autorità pubblica possono interferire con il contenuto dei rating del credito o con le metodologie dei rating.

(7)

Alla luce dei fattori esaminati, si può ritenere che il quadro giuridico e di vigilanza australiano relativo alle agenzie di rating del credito soddisfi le condizioni stabilite nel secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Il quadro giuridico e di vigilanza dell’Australia per le agenzie di rating del credito può quindi essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza previsto dal regolamento (CE) n. 1060/2009. La Commissione, in collaborazione con l’AESFEM, continuerà a seguire l’evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza australiano per le agenzie di rating del credito e a verificare il rispetto delle condizioni sulla base delle quali è stata presa la presente decisione.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza australiano per le agenzie di rating del credito è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.