19.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 132/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 maggio 2011

relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell’Unione europea a favore della Romania

(2011/288/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea presentata previa consultazione del comitato economico e finanziario (CEF),

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2011/289/UE (2) il Consiglio ha deciso di prorogare il concorso reciproco concesso alla Romania.

(2)

Nelle circostanze attuali, ancora caratterizzate da una riduzione dei flussi in entrata di capitali e da forti squilibri esterni e di bilancio, appare opportuno concedere a titolo precauzionale un sostegno finanziario a medio termine alla Romania mediante il meccanismo di sostegno della bilancia dei pagamenti degli Stati membri. Per quanto nelle attuali condizioni di mercato la Romania non abbia intenzione di chiedere l’erogazione del prestito, il sostegno concesso a titolo precauzionale faciliterà l’ulteriore aggiustamento ordinato del disavanzo di bilancio e del disavanzo esterno rafforzando la credibilità del programma economico del governo, in particolare l’aggiustamento di bilancio in corso, il consolidamento della riforma dei mercati finanziari, una maggiore priorità alla riforma dei mercati del prodotto e del lavoro e un maggiore assorbimento dei fondi strutturali dell’Unione. Tali misure dovrebbero rafforzare il potenziale di crescita della Romania, sostenere la stabilità monetaria e finanziaria e la fiducia nella moneta rumena (RON) e ridurre la probabilità di effetti negativi sui bilanci delle imprese e delle famiglie.

(3)

Se i rischi che pesano sull’attuale scenario di base del programma economico del governo dovessero concretizzarsi, la Romania non sarebbe in grado di coprire il suo fabbisogno di finanziamenti esterni con le risorse disponibili, in gran parte a causa dei minori flussi in entrata di investimenti diretti esteri e dei minori tassi di rifinanziamento del debito soprattutto da parte delle banche. In un tale scenario di stress, il fabbisogno finanziario residuo dovrebbe essere coperto tramite l’attivazione del sostegno finanziario concesso a titolo precauzionale dall’Unione. Lo scenario di stress è stato sviluppato in stretta collaborazione con i servizi del Fondo monetario internazionale (FMI) ed evidenzia la necessità di finanziamenti aggiuntivi per un importo di circa 5 miliardi di EUR da coprire mediante un sostegno finanziario internazionale.

(4)

È opportuno fornire alla Romania a titolo precauzionale un sostegno dell’Unione per un importo massimo di 1,4 miliardi di EUR mediante il meccanismo dell’Unione di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri, istituito con il regolamento (CE) n. 332/2002. Occorre che tale sostegno sia fornito in connessione con il sostegno finanziario concesso dal FMI per un importo di 3,09 miliardi di DSP (circa 3,6 miliardi di EUR) nel quadro di un accordo di stand-by precauzionale approvato il 25 marzo 2011. La Banca mondiale continuerà a fornire i 400 milioni di EUR già impegnati nel quadro del suo programma di prestito per lo sviluppo (DPL3) e fornirà fino a 750 milioni di EUR di finanziamenti basati sui risultati a favore di riforme nel settore sanitario e nel settore dell’assistenza sociale.

(5)

È opportuno che il sostegno sia gestito dalla Commissione, la quale, previa consultazione del CEF, concorderà con le autorità rumene le specifiche condizioni di politica economica cui sarà subordinata la concessione a titolo precauzionale del sostegno finanziario. Le condizioni dovrebbero essere specificate in un memorandum d’intesa (MI).

(6)

Data la natura precauzionale del sostegno finanziario, la Romania non chiederà l’erogazione delle rate del prestito dell’Unione, a meno che non si trovi in difficoltà con la bilancia dei pagamenti (partite correnti o movimenti di capitali). Qualora la Romania presenti una domanda di finanziamento alla Commissione, quest’ultima deciderà, previa consultazione del CEF, in merito all’attivazione del programma e sull’importo e il calendario dei pagamenti. Le condizioni finanziarie dettagliate relative a possibili erogazioni saranno stabilite in un accordo quadro sul prestito (AQP).

(7)

Il sostegno finanziario concesso a titolo precauzionale è fornito al fine di contribuire al successo dell’attuazione del programma di politica economica del governo e garantire in tal modo la sostenibilità della bilancia dei pagamenti della Romania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione mette a disposizione della Romania, a titolo precauzionale, un sostegno finanziario a medio termine per un importo massimo di 1,4 miliardi di EUR. In caso di attivazione dello strumento e di effettuazione dei pagamenti, il sostegno è concesso in forma di prestito con scadenza media massima di sette anni.

2.   Il sostegno finanziario concesso a titolo precauzionale dall’Unione può essere attivato e le erogazioni possono essere richieste fino al 31 marzo 2013.

Articolo 2

1.   Il sostegno sarà gestito dalla Commissione conformemente agli impegni assunti dalla Romania e alle raccomandazioni del Consiglio, in particolare nel contesto dell’attuazione del programma nazionale di riforma (PNR) e dell’aggiornamento annuale del programma di convergenza della Romania.

2.   La Commissione concorda con le autorità rumene, previa consultazione del CEF, le condizioni specifiche di politica economica cui sarà subordinata la concessione a titolo precauzionale del sostegno finanziario, come previsto all’articolo 3, paragrafo 3. Tali condizioni sono fissate in un MI in linea con gli impegni e le raccomandazioni di cui al paragrafo 1. Le condizioni finanziarie dettagliate sono specificate dalla Commissione in un AQP.

3.   La Commissione verifica periodicamente, in collaborazione con il CEF, che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinato il sostegno.

Articolo 3

1.   L’attivazione del sostegno finanziario concesso a titolo precauzionale dall’Unione è esaminata dalla Commissione, a seguito di domanda scritta della Romania. Previa consultazione del CEF, la Commissione decide se l’attivazione del programma e la relativa domanda di erogazione del sostegno siano giustificate e decide l’importo e il calendario dei pagamenti. In caso di attivazione del sostegno finanziario, i fondi possono essere messi a disposizione in non più di tre rate, il cui importo e il cui calendario di erogazione sono fissati in un appendice del MI. Ogni rata può essere erogata in una o più soluzioni.

2.   In caso di attivazione del sostegno finanziario, ogni erogazione del prestito, o di parti di esso, è subordinata all’entrata in vigore dell’appendice del MI0 di cui al paragrafo 1. La Commissione decide in merito all’erogazione del prestito dell’Unione, o di parti esso, previo parere del CEF.

3.   Ogni pagamento è subordinato all’attuazione soddisfacente del programma economico del governo rumeno da includere sia nel programma di convergenza che nel PNR; in particolare, le condizioni specifiche di politica economica stabilite nel MI comprendono, tra l’altro:

a)

l’adozione dei bilanci e l’attuazione delle politiche in conformità con obiettivi di bilancio ben definiti per gli esercizi dal 2011 al 2013, alla base del risanamento del bilancio in corso per stabilizzare il rapporto debito pubblico/PIL e correggere il disavanzo eccessivo conformemente alle raccomandazioni formulate dal Consiglio nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi;

b)

l’obbligo di conseguire parametri di riferimento sempre più rigorosi per la riduzione degli arretrati di pagamento del governo sia a livello dell’amministrazione centrale che delle autorità locali;

c)

l’introduzione di un sistema di informazione rafforzato sia per le imprese statali che rientrano già nella definizione di amministrazioni pubbliche del Sistema europeo dei conti sia per quelle che saranno probabilmente riclassificate da Eurostat nel settore delle amministrazioni pubbliche nel 2011 e nel 2012, per permettere al governo di valutare costantemente il probabile impatto sul disavanzo pubblico e l’evoluzione degli arretrati di pagamento, dei sussidi e dei trasferimenti, nonché delle perdite collegate a tali imprese;

d)

il monitoraggio continuo delle retribuzioni nel settore pubblico perché rispettino i limiti stabiliti nella strategia di bilancio a medio termine;

e)

l’introduzione di un sistema di ticket basato sul reddito per i servizi sanitari, nonché di un adeguato sistema di verifiche e controlli per impedire l’accumulo di arretrati di pagamento nel sistema sanitario;

f)

l’attuazione di misure volte a migliorare la gestione del bilancio degli investimenti pubblici in conformità con la strategia di bilancio 2012-2014, con particolare riguardo al passaggio da investimenti interamente finanziati a livello nazionale a favore di investimenti finanziati congiuntamente dall’Unione;

g)

la revisione, l’aggiornamento e la pubblicazione su base annua di una strategia pluriennale di gestione del debito;

h)

l’attuazione di misure politiche volte a razionalizzare il sistema di fissazione delle retribuzioni, in modo che l’andamento retributivo rifletta meglio l’aumento della produttività, e riforme che aumentino la flessibilità dei contratti di lavoro e degli accordi sull’orario di lavoro nell’ambito di un quadro integrato di flessicurezza;

i)

l’adozione di misure volte a migliorare il funzionamento dei mercati dell’energia e dei trasporti, se del caso, in conformità della normativa dell’Unione;

j)

l’attuazione di misure volte a migliorare il contesto imprenditoriale nel settore dei servizi, conformemente alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (3);

k)

misure volte a rafforzare ulteriormente il quadro prudenziale per gli enti creditizi e a preparare l’introduzione dei principi internazionali d’informativa finanziaria nel 2012;

l)

modifiche legislative per garantire la coerenza reciproca tra la legge sulla liquidazione delle imprese di assicurazione, il diritto fallimentare generale e la legge sulle attività delle imprese di assicurazione e sulla vigilanza del settore assicurativo;

m)

migliorare l’assorbimento dei fondi strutturali e di coesione dell’Unione e gli obiettivi specifici da raggiungere in termini di livello cumulato aggregato della spesa certificata nel quadro di detti fondi.

4.   Per finanziare il prestito, è consentito, se necessario, l’uso prudente di swap sui tassi di interesse con controparti appartenenti alla classe di merito di credito più elevata. La Commissione tiene informato il CEF in merito al possibile rifinanziamento dei prestiti o alla ristrutturazione delle condizioni finanziarie.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 5

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.


(1)  GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.