25.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 52/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2011

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti

(2011/117/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2010/706/UE del Consiglio (1), ha firmato, a nome dell'Unione europea, il 17 giugno 2010, l’accordo tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti («l’accordo»), fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(2)

L’accordo istituisce un comitato misto che dovrebbe adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione dell’Unione in questo caso.

(3)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (2). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno quindi concludere l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato l’accordo tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti («l’accordo»).

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 14, paragrafo 1, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (4).

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo.

Articolo 4

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’accordo, è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addi 18 gennaio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

MATOLCSY Gy.


(1)  GU L 308 del 24.11.2010, pag. 1.

(2)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(3)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(4)  La data di entrata in vigore dell’accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.



25.2.2011   

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L 52/34


ACCORDO

tra l’Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti

L’UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «l’Unione»,

e

LA GEORGIA,

di seguito denominate le «parti»,

DESIDEROSE di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini della Georgia,

RIBADENDO l’intenzione di istituire un regime di spostamenti senza obbligo del visto per i propri cittadini quale obiettivo di lungo termine, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza,

TENENDO PRESENTE che dal 1o giugno 2006 sono esenti dall’obbligo del visto tutti i cittadini dell’Unione che si recano in Georgia per un periodo massimo di 90 giorni o che transitano per il territorio della Georgia,

RICONOSCENDO che se la Georgia reintroduce l’obbligo del visto per i cittadini dell’Unione o per determinate categorie di cittadini dell’Unione, a questi si applicano automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Georgia,

TENENDO PRESENTE che l’obbligo del visto può essere reintrodotto unicamente per tutti i cittadini dell’Unione o per determinate categorie di cittadini dell’Unione,

RICONOSCENDO che la facilitazione del visto non deve agevolare l’immigrazione irregolare, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda riguardo all’area di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull’acquis integrato di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, acclusi al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano né al Regno Unito né all’Irlanda,

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione della Danimarca accluso al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno di Danimarca,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Scopo e campo d’applicazione

1.   Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio dei visti ai cittadini della Georgia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni.

2.   Se la Georgia reintroduce l’obbligo del visto per i cittadini di tutti gli Stati membri o per determinate categorie di cittadini di tutti gli Stati membri, a questi si applicano automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini della Georgia.

Articolo 2

Clausola generale

1.   Le facilitazioni del visto previste dal presente accordo si applicano ai cittadini della Georgia solo se gli stessi non sono esenti dall’obbligo del visto in virtù delle leggi e dei regolamenti dell’Unione o degli Stati membri, del presente accordo o di altri accordi internazionali.

2.   Le questioni non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale della Georgia o degli Stati membri o dal diritto dell’Unione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

a)

«Stato membro» qualsiasi Stato membro dell’Unione, ad eccezione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito;

b)

«cittadino dell’Unione» qualsiasi cittadino di uno Stato membro definito alla lettera a);

c)

«cittadino della Georgia» qualsiasi persona in possesso della cittadinanza georgiana conformemente al diritto nazionale della Georgia;

d)

«visto» autorizzazione rilasciata da uno Stato membro per consentire il transito o un soggiorno previsto nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni dalla data del primo ingresso nel territorio degli Stati membri;

e)

«persona regolarmente soggiornante» qualsiasi cittadino della Georgia autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio di uno Stato membro ai sensi della normativa dell’Unione o del diritto nazionale.

Articolo 4

Documenti giustificativi della finalità del viaggio

1.   Per le seguenti categorie di cittadini della Georgia, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell’altra parte:

a)

per i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta della persona ospitante;

b)

per i membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative:

una lettera emessa da un’autorità della Georgia attestante che il richiedente è membro della delegazione in viaggio verso il territorio degli Stati membri per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;

c)

per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e per i docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;

d)

per le persone che viaggiano per motivi di salute e i necessari accompagnatori:

un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di ricevere cure mediche presso quell’istituto e di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;

e)

per i giornalisti e le persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale:

un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria attestante che l’interessato è un giornalista qualificato o un accompagnatore a titolo professionale, e un documento rilasciato dal datore di lavoro attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro o è finalizzato ad assistere a tale attività;

f)

per i partecipanti ad eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante: autorità competenti, federazioni sportive nazionali o comitati olimpici nazionali degli Stati membri;

g)

per gli uomini d’affari e i rappresentanti di organizzazioni di categoria:

una richiesta scritta della persona giuridica, della società o dell’organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali e locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio degli Stati membri, vistata dalla Camera statale di registrazione della Georgia;

h)

per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o ad altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio degli Stati membri:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell’interessato all’evento;

i)

per i rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e il certificato con il quale un’autorità statale conferma l’esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;

j)

per i partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante a partecipare a dette attività;

k)

per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri verso i territori degli Stati membri con veicoli immatricolati in Georgia:

una richiesta scritta della società nazionale o dell’associazione dei trasportatori della Georgia di trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, la durata e la frequenza dei viaggi;

l)

per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:

una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città o delle autorità municipali;

m)

per le persone in visita a cimiteri militari o civili:

un documento ufficiale attestante l’esistenza e la conservazione della tomba e il vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente e la persona sepolta.

2.   La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare:

a)

per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero del passaporto, durata e finalità del viaggio, numero di ingressi e eventualmente nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;

b)

per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;

c)

per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché

se la richiesta è emessa da un’organizzazione o da un’autorità: nome e funzione della persona che firma la richiesta;

se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio di uno Stato membro: numero di iscrizione nel registro previsto dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato.

3.   Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla normativa degli Stati membri.

Articolo 5

Rilascio dei visti per ingressi multipli

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di cittadini:

a)

coniugi, figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico e genitori in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, con validità limitata alla validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare di tali cittadini;

b)

membri di governi nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo del visto in virtù del presente accordo, nell’esercizio delle loro funzioni, con validità limitata alla durata dell’incarico, se inferiore a cinque anni;

c)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative.

2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli validi fino a un anno alle seguenti categorie di persone, a condizione che nell’anno precedente queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato visitato, e che sussistano motivi per richiedere un visto per ingressi multipli:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero ad eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b)

rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

c)

liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente negli Stati membri;

d)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri;

e)

studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o per partecipare ad attività di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;

f)

partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da autorità municipali;

g)

persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;

h)

giornalisti e persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;

i)

uomini d’affari e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano periodicamente negli Stati membri;

j)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

k)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri verso i territori degli Stati membri con veicoli immatricolati in Georgia.

3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che nei due anni precedenti queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli con validità di un anno conformemente alla normativa sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio vigente nello Stato membro visitato e che i motivi per richiedere un visto per ingressi multipli siano ancora validi.

4.   La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 6

Diritti per il trattamento delle domande di visto

1.   I diritti per il trattamento delle domande di visto dei cittadini della Georgia ammontano a 35 EUR.

Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

Ove reintroduca l’obbligo del visto per i tutti cittadini dell’Unione, la Georgia non potrà esigere diritti superiori a 35 EUR ovvero all’importo convenuto se i diritti sono rivisti in conformità della procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 4.

2.   Nel caso in cui cooperino con un fornitore esterno di servizi, gli Stati membri possono esigere diritti per servizi addizionali. Detti diritti sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente ai rispettivi consolati.

3.   Sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di cittadini:

a)

pensionati;

b)

bambini di età inferiore a 12 anni;

c)

membri di governi nazionali e regionali e membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado che non siano esenti dall’obbligo del visto in virtù del presente accordo;

d)

disabili ed eventuali accompagnatori;

e)

parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — in visita a cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri;

f)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero ad eventi organizzati nel territorio degli Stati membri dell’UE da organizzazioni intergovernative;

g)

studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;

h)

giornalisti e persone accreditate che li accompagnano a titolo professionale;

i)

partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

j)

rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;

k)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

l)

persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere cure mediche urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato.

Articolo 7

Durata della procedura di domanda di visto

1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2.   In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3.   In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Articolo 8

Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini dell’Unione e i cittadini della Georgia che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio della Georgia o degli Stati membri possono uscire da quel territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari degli Stati membri o della Georgia, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Articolo 9

Casi eccezionali di proroga del visto

Il periodo di validità e/o la durata del soggiorno in relazione ad un visto rilasciato ad un cittadino della Georgia sono prorogati qualora l’autorità competente di uno Stato membro ritenga che il titolare del visto abbia dimostrato l’esistenza di motivi di forza maggiore o di natura umanitaria che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto o della durata del soggiorno da esso autorizzato. Tale proroga è concessa a titolo gratuito.

Articolo 10

Passaporti diplomatici

1.   I cittadini della Georgia titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2.   Le persone di cui al primo paragrafo possono soggiornare nei territori degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.

Articolo 11

Validità territoriale dei visti

Nel rispetto della normativa sulla sicurezza nazionale degli Stati membri e dei regolamenti dell’Unione in materia di visti a validità territoriale limitata, i cittadini della Georgia possono viaggiare all’interno del territorio degli Stati membri alle stesse condizioni dei cittadini dell’Unione.

Articolo 12

Comitato misto di gestione dell’accordo

1.   Le parti istituiscono un comitato misto di esperti («il comitato»), composto di rappresentanti dell’Unione e della Georgia. L’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita da esperti degli Stati membri.

2.   Il comitato svolge in particolare i seguenti compiti:

a)

controlla l’applicazione del presente accordo;

b)

suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;

c)

dirime eventuali controversie in relazione all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

3.   Il comitato si riunisce almeno una volta l’anno e ogni qualvolta risulti necessario, su richiesta di una delle parti.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Connessioni tra il presente accordo e gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Georgia

Sin dall’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e la Georgia, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

Articolo 14

Clausole finali

1.   Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l’ultima parte notifica all’altra l’avvenuto espletamento delle suddette procedure.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra l’Unione europea e la Georgia, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

4.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

5.   Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.

6.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo con notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2010, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Грузия

Por Georgia

Za Gruzii

For Georgien

Für Georgien

Gruusia nimel

Για τη Γεωργία

For Georgia

Pour la Géorgie

Per la Georgia

Gruzijas vārdā –

Gruzijos vardu

Grúzia részéről

Għall-Georġja

Voor Georgië

W imieniu Gruzji

Pela Geórgia

Pentru Georgia

Za Gruzínsko

Za Gruzijo

Georgian puolesta

För Georgien

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ALLEGATO

PROTOCOLLO DELL’ACCORDO RELATIVO AGLI STATI MEMBRI CHE NON APPLICANO INTEGRALMENTE L’ACQUIS DI SCHENGEN

Gli Stati membri che sono vincolati dall’acquis di Schengen ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della pertinente decisione del Consiglio al riguardo, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

Conformemente alla decisione n. 582/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Cipro e Romania, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (1) sono stati adottati provvedimenti armonizzati al fine di semplificare il transito dei titolari di un visto Schengen o di un permesso di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen.


(1)  GU L 161 del 20.6.2008, pag. 30.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 10 SUI PASSAPORTI DIPLOMATICI

L’Unione europea può invocare la sospensione parziale dell’accordo e in particolare dell’articolo 10, conformemente alla procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 5, dell’accordo qualora l’altra parte abusi nell’applicare l’articolo 10 ovvero ove l’applicazione del suddetto articolo costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica.

In caso di sospensione dell’articolo 10, entrambe le parti avviano consultazioni in seno al comitato misto istituito dall’accordo al fine di risolvere i problemi che hanno occasionato la sospensione.

In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici, inserendovi in particolare gli identificatori biometrici. Per quanto riguarda l’Unione europea, questa sicurezza è garantita in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (1).


(1)  GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.


DICHIARAZIONE COMUNE SULL’ARMONIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PROCEDURE DI RILASCIO DEI VISTI PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA E SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI VISTO PER SOGGIORNI DI BREVE DURATA

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, le parti dell’accordo prendono in considerazione la possibilità di applicare le seguenti misure:

redigere informazioni generali per i richiedenti il visto sulle procedure e le condizioni relative alle domande di visto, ai visti e alla validità dei visti rilasciati,

l’Unione europea stila un elenco dei requisiti minimi affinché i richiedenti georgiani ricevano informazioni di base coerenti ed uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su internet, ecc.).


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA DANIMARCA

Le parti prendono atto che l’accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Regno di Danimarca.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Georgia concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione europea e la Georgia.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL REGNO UNITO E ALL’IRLANDA

Le parti prendono atto che l’accordo non si applica al territorio del Regno Unito e dell’Irlanda.

È di conseguenza auspicabile che le autorità del Regno Unito, dell’Irlanda e della Georgia concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.


DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea e l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

È di conseguenza auspicabile che le autorità di Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein e della Georgia concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione e la Georgia.


DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLE SEMPLIFICAZIONI PER I FAMILIARI

L’Unione europea ha preso atto del suggerimento della Georgia di intendere in senso più esteso il concetto di familiari a cui estendere le facilitazioni per il rilascio dei visti e dell’importanza che la Georgia ascrive alla semplificazione della circolazione di questa categoria di persone.

Per favorire la mobilità di un maggiore numero di persone aventi legami familiari (in particolare sorelle, fratelli e rispettivi figli) con i cittadini della Georgia regolarmente soggiornanti nei territori degli Stati membri, l’Unione europea invita le rappresentanze consolari degli Stati membri ad avvalersi di tutte le possibilità previste dall’acquis per facilitare il rilascio dei visti a questa categoria di persone, in particolare semplificando i documenti giustificativi necessari, concedendo esenzioni dai diritti per il trattamento delle domande ed eventualmente rilasciando visti per ingressi multipli.


DICHIARAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA SULLA SOSPENSIONE DELL’ACCORDO DI FACILITAZIONE DEL VISTO

Ove, in violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’accordo, la Georgia reintroduca l’obbligo del visto per i cittadini di uno o più Stati membri dell’Unione europea o per determinate categorie di tali cittadini, l’Unione europea sospende l’applicazione dell’accordo.


DICHIARAZIONE COMUNE SULLA COOPERAZIONE RELATIVA AI DOCUMENTI DI VIAGGIO

Le parti convengono che, nel controllare l’applicazione dell’accordo, il comitato misto istituito in forza dell’articolo 12 del presente accordo valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incida sul funzionamento dell’accordo. A tal fine le parti convengono di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l’aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.