27.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/78


REGOLAMENTO (UE) N. 962/2010 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Allo scopo di mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario mantenere i requisiti e le procedure attualmente vigenti per il mantenimento della navigabilità degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per l'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, in particolare per quanto riguarda l'addestramento, gli esami, le conoscenze e l'esperienza necessari al rilascio di licenze di manutenzione aeronautica per gli aeromobili non adibiti al trasporto commerciale.

(2)

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l'Agenzia») ha presentato alla Commissione tre pareri (3), espressi conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. È necessario concedere tempo sufficiente per valutare l'impatto delle modifiche alle norme attualmente applicabili, al fine di garantire che tali norme restino semplici, proporzionate, efficienti in termini di costi ed efficaci in tutti i casi, tenendo conto della valutazione dei rischi.

(3)

È pertanto necessario consentire alle autorità competenti degli Stati membri e alle parti interessate di differire per un ulteriore periodo di un anno l'applicazione di determinate disposizioni inerenti gli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale diversi da quelli di grandi dimensioni.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (4).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g), del regolamento (CE) n. 2042/2003 è sostituito dal seguente:

«g)

per gli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale diversi da quelli di grandi dimensioni, la necessità di rispettare l'allegato III (parte 66) nelle seguenti disposizioni, fino al 28 settembre 2011:

M.A.606 g) e M.A.801 b), punto 2, dell'allegato I (parte M),

145.A.30 g) e h) dell'allegato II (parte 145)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51.

(3)  Parere n. 05/2008 «Termini temporali per la dimostrazione di possesso dei requisiti di conoscenza ed esperienza», parere n. 04/2009 «Licenze di manutenzione aeronautica per aeromobili non complessi» e parere n. 05/2009 «Privilegi relativi alle licenze di manutenzione aeronautica di categoria B1 e B2 e abilitazioni per tipo e per gruppo e formazione per tipo».

(4)  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1.