2.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/5


DIRETTIVA 2010/3/UE DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2010

che modifica gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,

considerando quanto segue:

(1)

Nel suo parere del 15 aprile 2008 il comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC»), sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») con la decisione 2008/721/CE della Commissione (2), ha concluso che l’Ethyl Lauroyl Arginate HCl è sicuro per il consumatore se utilizzato ad una concentrazione massima autorizzata dello 0,8 % nei saponi, negli shampoo antiforfora e nei deodoranti non-spray. Tale sostanza va pertanto inclusa nell’allegato III della direttiva 76/768/CEE.

(2)

Nello stesso parere il CSSC ha inoltre concluso che l’Ethyl Lauroyl Arginate HCl è sicuro per il consumatore se utilizzato ad una concentrazione massima autorizzata dello 0,4 % come conservante nei prodotti cosmetici. Il comitato ha tuttavia ritenuto che esso non sia da utilizzare nei prodotti per le labbra e nei prodotti per il cavo orale e negli spray a causa del rischio di irritazione delle mucose e delle vie respiratorie. Detta sostanza va pertanto inclusa con tali restrizioni nell’allegato VI della direttiva 76/768/CEE.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.

(4)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 1o settembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

(2)  GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.


ALLEGATO

1.

Nella tabella di cui all’allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE si aggiunge la seguente voce:

Numero d’ordine

Sostanza

Restrizioni

Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta

Campo di applicazione e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

a

b

c

d

e

f

«207

Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI) (1)

Idrocloruro di Να-dodecanoil-L-argininato di etile

Numero CAS 60372-77-2

Numero CE 434-630-6

a)

saponi

b)

shampoo antiforfora

c)

deodoranti del tipo non-spray

0,8 %

Per scopi diversi dall’inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve risultare chiaramente dalla presentazione del prodotto.

 

2.

Nella tabella di cui all’allegato VI, parte prima, della direttiva 76/768/CEE si aggiunge la seguente voce:

Numero d’ordine

Sostanza

Concentrazione massima autorizzata

Limitazioni e prescrizioni

Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull’etichetta

a

b

c

d

e

«58

Ethyl Lauroyl Arginate HCl (INCI (*) (2)

Idrocloruro di Να-dodecanoil-L-argininato di etile

Numero CAS 60372-77-2

Numero CE. 434-630-6

0,4 %

Da non usarsi in prodotti per labbra, prodotti per il cavo orale e prodotti spray.

 


(1)  Per l’uso come conservante cfr. l’allegato VI, parte prima, numero d’ordine 58.»

(2)  Per l’uso diverso da conservante cfr. l’allegato III, parte prima, numero d’ordine 207.»