23.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2010
concernente la non iscrizione del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere nell’elenco dell’Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE
[notificata con il numero C(2010) 1613]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/169/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato III della direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) reca un elenco dell’Unione degli additivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. In conformità dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale direttiva, nell’elenco possono essere inseriti nuovi additivi in seguito alla valutazione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
(2) |
Il 23 marzo 1998 la RCC Registration Consulting ha presentato, per conto della Ciba Inc, i dati per la valutazione della sicurezza del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere quale additivo per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. |
(3) |
Conformemente all’articolo 4 bis, paragrafo 5, della direttiva 2002/72/CE il 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere è stato inserito nell’elenco provvisorio degli additivi di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 3. |
(4) |
Nel suo parere del 15 marzo 2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che la richiesta di utilizzo del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere poteva essere accettata, a condizione che non si verifichi un passaggio della sostanza negli alimenti superiore a 5 mg per kg di tali alimenti. |
(5) |
Il 21 aprile 2009 la Ciba Inc ha comunicato alla Commissione la sua decisione di ritirare la domanda di autorizzazione relativa alla sostanza quale additivo per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. La società non considera più adeguato l’utilizzo della sostanza nei materiali di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti. |
(6) |
In assenza di una domanda valida relativa all’utilizzo del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere quale additivo per la fabbricazione di materiali plastici destinati a venire a contatto con gli alimenti, la sostanza non va inserita nell’allegato III della direttiva 2002/72/CE. |
(7) |
A norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2002/72/CE, la sostanza va pertanto cancellata dall’elenco provvisorio degli additivi. |
(8) |
Tenuto conto che è possibile che il 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere sia stato utilizzato per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è necessario introdurre un periodo transitorio per la commercializzazione dei materiali e oggetti di materia plastica contenenti tale sostanza. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere (CAS n. 0003380-34-5, rif. n. 93930) non è iscritto nell’allegato III della direttiva 2002/72/CE.
Articolo 2
I materiali e oggetti di materia plastica fabbricati con 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere e commercializzati prima del 1o novembre 2010 possono continuare a essere commercializzati fino al 1o novembre 2011, nel rispetto della legislazione nazionale.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(2) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.