23.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2010

concernente la non iscrizione del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere nell’elenco dell’Unione degli additivi utilizzabili nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari a norma della direttiva 2002/72/CE

[notificata con il numero C(2010) 1613]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/169/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III della direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) reca un elenco dell’Unione degli additivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica. In conformità dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale direttiva, nell’elenco possono essere inseriti nuovi additivi in seguito alla valutazione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(2)

Il 23 marzo 1998 la RCC Registration Consulting ha presentato, per conto della Ciba Inc, i dati per la valutazione della sicurezza del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere quale additivo per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(3)

Conformemente all’articolo 4 bis, paragrafo 5, della direttiva 2002/72/CE il 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere è stato inserito nell’elenco provvisorio degli additivi di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 3.

(4)

Nel suo parere del 15 marzo 2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che la richiesta di utilizzo del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere poteva essere accettata, a condizione che non si verifichi un passaggio della sostanza negli alimenti superiore a 5 mg per kg di tali alimenti.

(5)

Il 21 aprile 2009 la Ciba Inc ha comunicato alla Commissione la sua decisione di ritirare la domanda di autorizzazione relativa alla sostanza quale additivo per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. La società non considera più adeguato l’utilizzo della sostanza nei materiali di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti.

(6)

In assenza di una domanda valida relativa all’utilizzo del 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere quale additivo per la fabbricazione di materiali plastici destinati a venire a contatto con gli alimenti, la sostanza non va inserita nell’allegato III della direttiva 2002/72/CE.

(7)

A norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2002/72/CE, la sostanza va pertanto cancellata dall’elenco provvisorio degli additivi.

(8)

Tenuto conto che è possibile che il 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere sia stato utilizzato per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è necessario introdurre un periodo transitorio per la commercializzazione dei materiali e oggetti di materia plastica contenenti tale sostanza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non vi si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere (CAS n. 0003380-34-5, rif. n. 93930) non è iscritto nell’allegato III della direttiva 2002/72/CE.

Articolo 2

I materiali e oggetti di materia plastica fabbricati con 2,4,4’-tricloro-2’-idrossibifenil etere e commercializzati prima del 1o novembre 2010 possono continuare a essere commercializzati fino al 1o novembre 2011, nel rispetto della legislazione nazionale.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18.