1.12.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/47 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1172/2009 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2009
che determina, per la campagna di commercializzazione 2009/2010, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, l’Irlanda, la Grecia, l’Italia e il Lussemburgo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 95, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (2), la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all’articolo 94, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la campagna di commercializzazione 2009/2010, deve essere effettuata anteriormente al 16 novembre della campagna di commercializzazione in corso. |
(2) |
A tal fine, la Danimarca ha trasmesso alla Commissione le informazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa. |
(3) |
Per contro, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa per la campagna di commercializzazione 2009/2010 in Irlanda, in Grecia, in Italia e in Lussemburgo. |
(4) |
In base alle stime di produzione quali risultano dalle informazioni fornite, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato complessivamente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti elencati di seguito. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2009/2010, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all’articolo 94, paragrafo 1 bis, in combinato disposto con l’allegato XI, punto A.II, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è la seguente:
— |
Danimarca |
95,2 tonnellate, |
— |
Irlanda |
0 tonnellate, |
— |
Grecia |
0 tonnellate, |
— |
Italia |
0 tonnellate, |
— |
Lussemburgo |
0 tonnellate. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 149 del 7.6.2008, pag. 38.