1.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/47


REGOLAMENTO (CE) N. 1172/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che determina, per la campagna di commercializzazione 2009/2010, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, l’Irlanda, la Grecia, l’Italia e il Lussemburgo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 95, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (2), la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all’articolo 94, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la campagna di commercializzazione 2009/2010, deve essere effettuata anteriormente al 16 novembre della campagna di commercializzazione in corso.

(2)

A tal fine, la Danimarca ha trasmesso alla Commissione le informazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

(3)

Per contro, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa per la campagna di commercializzazione 2009/2010 in Irlanda, in Grecia, in Italia e in Lussemburgo.

(4)

In base alle stime di produzione quali risultano dalle informazioni fornite, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato complessivamente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti elencati di seguito.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2009/2010, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all’articolo 94, paragrafo 1 bis, in combinato disposto con l’allegato XI, punto A.II, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è la seguente:

Danimarca

95,2 tonnellate,

Irlanda

0 tonnellate,

Grecia

0 tonnellate,

Italia

0 tonnellate,

Lussemburgo

0 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 38.