26.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/3


REGOLAMENTO (CE) N. 551/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati V e VI (deroga per i tensioattivi)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 648/2004 assicura la libera circolazione sul mercato interno dei detergenti e dei tensioattivi presenti nei detergenti, garantendo al tempo stesso anche un livello elevato di protezione dell’ambiente, fissando norme in materia di biodegradazione completa dei tensioattivi per detergenti.

(2)

Inoltre, gli articoli 5, 6 e 9 del regolamento prevedono un meccanismo per cui ai tensioattivi che non soddisfano il suddetto requisito di biodegradazione completa può comunque essere concessa una deroga per l’utilizzo in applicazioni industriali o istituzionali specifiche, a condizione che tali applicazioni siano scarsamente dispersive e che i conseguenti rischi per l’ambiente siano modesti rispetto ai vantaggi socio-economici.

(3)

Il regolamento prevede che il rischio ambientale venga valutato tramite la valutazione complementare dei rischi, di cui all’allegato IV, effettuata dal fabbricante del tensioattivo e presentata all’autorità competente di uno Stato membro per la valutazione.

(4)

I tensioattivi a cui viene concessa una deroga devono essere elencati nell’allegato V del regolamento. I tensioattivi a cui viene rifiutata la deroga devono figurare nell’allegato VI del regolamento.

(5)

Le deroghe devono essere approvate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2).

(6)

È stata richiesta una deroga per il tensioattivo con denominazione IUPAC (3)«alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8EO)», conosciuto anche col nome commerciale di «Dehypon G 2084», con numero CAS (4) 147993-59-7, utilizzato in tre applicazioni industriali: lavaggio di bottiglie, cleaning-in-place e pulizia dei metalli.

(7)

La richiesta di deroga è stata valutata dall’autorità competente tedesca secondo la procedura di cui all’articolo 5 del regolamento. Tale richiesta ha soddisfatto le tre condizioni previste dall’articolo 6. In primo luogo, i tre usi suddetti si riferiscono ad applicazioni scarsamente dispersive. In secondo luogo, si tratta di applicazioni industriali specifiche. In terzo luogo, non vi è alcun rischio per l’ambiente dato che il tensioattivo di per sé non rappresenta un rischio e i metaboliti non sono persistenti.

(8)

I tre usi suddetti sono stati considerati come applicazioni industriali scarsamente dispersive alla luce del consumo totale annuo del tensioattivo e del suo uso esclusivo in particolari tipi di impianti industriali.

(9)

La conclusione sull’assenza di rischio per l’ambiente si basa sul rapido raggiungimento di un elevato livello di biodegradabilità primaria del tensioattivo e sulla biodegradabilità completa dei metaboliti del tensioattivo. I metaboliti soddisfano quindi gli stessi criteri di quei tensioattivi per cui il regolamento garantisce la libera circolazione sul mercato interno.

(10)

Il Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle normative volte all’abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei detergenti ha deciso tuttavia di limitare la deroga a un periodo di 10 anni al fine di incoraggiare lo sviluppo di tensioattivi con rendimenti equivalenti che soddisfano i criteri di biodegradabilità completa e che di conseguenza non necessitano di deroghe.

(11)

In passato, a ciascuna sostanza all’interno della Comunità veniva assegnato un numero EINECS o un numero ELINCS. Tuttavia, circa 700 sostanze precedentemente identificate come polimeri vengono ora considerate non polimeri ed è stato assegnato loro un numero NLP (No-Longer Polymer). I numeri EINECS, ELINCS e NLP vengono ora denominati «numeri CE» ed è pertanto opportuno modificare le relative voci delle tabelle di cui agli allegati V e VI alla luce della nuova nomenclatura.

(12)

Gli allegati V e VI del regolamento (CE) n. 648/2004 vanno pertanto modificati di conseguenza.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei detergenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 648/2004 è così modificato:

(1)

l’allegato V è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento;

(2)

l’allegato VI è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(3)  International Union of Pure and Applied Chemistry — Unione internazione di chimica pura e applicata.

(4)  Chemical Abstracts Service.


ALLEGATO I

«ALLEGATO V

ELENCO DEI TENSIOATTIVI CHE HANNO OTTENUTO UNA DEROGA

Con deroga concessa ai sensi degli articoli 4-6 e ai sensi della procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, i seguenti tensioattivi, che hanno superato le prove di cui all’allegato II, ma non quelle di cui all’allegato III, possono essere immessi sul mercato e utilizzati con le limitazioni di cui sotto.

Denominazione nella nomenclatura IUPAC

Numero CE

Numero CAS

Limitazioni

Alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8EO)

Nessuno (polimero)

147993-59-7

Può essere utilizzato per le seguenti applicazioni industriali fino al 27 giugno 2019:

lavaggio di bottiglie

cleaning-in-place (CIP)

pulizia dei metalli

Il “numero CE”, ossia il numero EINECS, ELINCS o NLP, è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea.

“EINECS” è l’acronimo di “European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances”. Tale inventario contiene l’elenco definitivo di tutte le sostanze considerate presenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981. Il numero EINECS può essere ottenuto dall’Inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti (1).

“ELINCS” è l’acronimo di “European List of Notified Chemical Substances” (Lista europea delle sostanze chimiche notificate). Il numero ELINCS può essere ottenuto dalla suddetta lista e successive modifiche (2).

“NLP” è l’acronimo di “No-Longer Polymer”. Il termine polimero viene definito all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il numero NLP può essere ottenuto dalla lista di “No-Longer Polymers” e successive modifiche (4).


(1)  GU C 146 A del 15.6.1990, pag. 1.

(2)  Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.

(3)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

(4)  Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO VI

ELENCO DEI TENSIOATTIVI VIETATI O SOGGETTI A LIMITAZIONI

Le seguenti sostanze tensioattive sono state individuate come non conformi alle disposizioni del presente regolamento:

Denominazione nella nomenclatura IUPAC

Numero CE

Numero CAS

Limitazioni

 

 

 

 

Il “numero CE”, ossia il numero EINECS, ELINCS o NLP, è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea.»