18.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/29


DIRETTIVA 2009/159/UE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2009

che modifica l’allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo la strategia di valutazione della sicurezza delle sostanze impiegate nelle tinture per capelli, è stato concordato con gli Stati membri e le parti interessate di presentare entro il 31 dicembre 2007 al comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») i dati scientifici relativi ai prodotti di reazione formati dalle sostanze ossidanti impiegate nelle tinture per capelli sulla cute e alla relativa sicurezza per il consumatore.

(2)

Esistono attualmente 31 sostanze impiegate nelle tinture per capelli il cui uso nei prodotti cosmetici è autorizzato a titolo provvisorio fino al 31 dicembre 2009, con le restrizioni e alle condizioni di cui all’allegato III, parte 2, della direttiva 76/768/CEE. L’industria dei cosmetici ha presentato al CSSC, prima del termine convenuto del 31 dicembre 2007, i dati scientifici richiesti relativi alla sicurezza dei prodotti di reazione formati dalle sostanze ossidanti impiegate nelle tinture per capelli.

(3)

I dati relativi alla sicurezza presentati sono stati valutati dal CSSC. Nel suo parere del gennaio 2009 il CSSC ha concluso di non essere in grado di valutare in via definitiva il rischio dei prodotti di reazione degli ossidanti impiegati nelle tinture per capelli dal momento che il fascicolo presentato dall’industria non è completo. L’industria dei cosmetici ha fornito i dati mancanti alla fine di settembre 2009.

(4)

Stante quanto precede, il tempo richiesto per la valutazione del rischio sulla base dei dati supplementari forniti e per la formulazione del parere definitivo del CSSC sulla sicurezza dei prodotti di reazione, non permette di rispettare la scadenza del 31 dicembre 2009 fissata per le sostanze elencate nell’allegato III, parte 2.

(5)

Pertanto, la regolamentazione definitiva delle 31 sostanze impiegate nelle tinture per capelli di cui all’allegato III, parte 2, sulla base della valutazione del rischio dei rispettivi prodotti di reazione e il suo recepimento nella legislazione degli Stati membri non potranno avvenire entro il termine fissato in via provvisoria. Di conseguenza, occorre prorogare l’autorizzazione a titolo provvisorio dell’uso di tali sostanze nei prodotti cosmetici con le restrizioni e alle condizioni di cui all’allegato III, parte 2. Il nuovo termine, prorogato al 31 dicembre 2010, è considerato sufficiente ai fini della regolamentazione definitiva dell’uso di tali sostanze.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.

(7)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 76/768/CEE

Nell’allegato III, parte 2, alle voci corrispondenti ai numeri d’ordine 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 e 56, nella colonna g la data «31.12.2009» è sostituita dalla data «31.12.2010».

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.