3.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/20


DECISIONE N. 922/2009/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 154 del trattato, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 14 e 158 e per consentire ai cittadini dell’Unione europea, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la Comunità dovrebbe contribuire alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee, mediante azioni tese a promuovere l’interconnettività, l’interoperabilità e l’accessibilità di tali reti.

(2)

Nelle sue conclusioni del 1o dicembre 2005 sulla comunicazione della Commissione dal titolo «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione», il Consiglio ha sottolineato che l’adozione, a livello sia europeo sia nazionale, di politiche più precise, efficaci e integrate nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) è un elemento essenziale per conseguire gli obiettivi della produttività e della crescita economica. La Commissione è stata invitata a incoraggiare un utilizzo efficace delle TIC nei servizi pubblici tramite lo scambio di esperienze e a sviluppare approcci comuni su temi essenziali come l’interoperabilità e l’utilizzo efficace di standard aperti.

(3)

Nella sua risoluzione del 14 marzo 2006 su un modello europeo di società dell’informazione per la crescita e l’occupazione (4), il Parlamento europeo ha chiesto che sia posto l’accento sulle questioni dell’interoperabilità e delle migliori prassi nei servizi elettronici del servizio pubblico per i cittadini e le imprese, con l’obiettivo ultimo di agevolare la circolazione, lo stabilimento e il lavoro, in piena libertà e senza ostacoli, dei cittadini negli Stati membri. Il Parlamento europeo ha inoltre esortato gli Stati membri a dare attuazione alle iniziative e ai programmi previsti dalla strategia i2010 nell’ambito della riforma delle rispettive amministrazioni pubbliche, al fine di offrire alle piccole e medie imprese (PMI) e ai cittadini servizi migliori, più efficienti e di più facile accesso.

(4)

Nella dichiarazione ministeriale di Manchester del 24 novembre 2005, i ministri responsabili delle politiche in materia di TIC hanno concordato, tra l’altro, di collaborare tra loro e con la Commissione per condividere in modo più efficace gli strumenti esistenti, le specifiche comuni, gli standard e le soluzioni, e per incoraggiare, ove necessario, lo sviluppo collaborativo di soluzioni.

(5)

Nella dichiarazione ministeriale di Lisbona del 19 settembre 2007, i ministri hanno tra l’altro invitato la Commissione a favorire la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione stessa per definire, sviluppare, attuare e monitorare l’interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale; in particolare, essi hanno dichiarato che la futura normativa comunitaria dovrebbe anticipare e valutare l’impatto di tale normativa sulle infrastrutture TIC e sulla trasformazione dei servizi.

(6)

Il rapido sviluppo delle TIC comporta il rischio che gli Stati membri scelgano soluzioni differenti o incompatibili e che emergano nuove barriere elettroniche, tali da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e le relative libertà di circolazione. Ciò potrebbe avere effetti negativi sull’apertura e la competitività del mercato, nonché sull’erogazione di alcuni servizi di interesse generale, sia di natura economica che non economica, a cittadini e imprese. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione intensifichino gli sforzi per evitare la frammentazione del mercato, realizzare l’interoperabilità e promuovere soluzioni concordate in materia di TIC, garantendo allo stesso tempo un’adeguata governance.

(7)

I cittadini e le imprese trarrebbero inoltre vantaggio da soluzioni comuni, riutilizzabili e interoperabili e da processi amministrativi di back-office interoperabili, in quanto tali soluzioni e processi favorirebbero l’efficiente ed efficace erogazione transfrontaliera e intersettoriale di servizi pubblici a cittadini e imprese.

(8)

È necessario un impegno costante per garantire l’interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale, lo scambio di esperienze, l’elaborazione e la durata nel tempo di approcci comuni e condivisi, specifiche, standard e soluzioni, nonché per valutare le implicazioni in termini di TIC della normativa comunitaria, allo scopo di favorire efficienti ed efficaci interazioni transfrontaliere, per quanto riguarda, tra l’altro, l’attuazione di tale normativa, riducendo contemporaneamente costi e oneri amministrativi.

(9)

Per affrontare tali sfide, quest’impegno dovrebbe comportare stretta cooperazione, coordinamento e dialogo tra Commissione e Stati membri, in stretta interazione con i settori responsabili dell’attuazione delle politiche dell’Unione europea e, ove opportuno, con altre parti interessate, tenendo in debita considerazione le priorità e la diversità linguistica dell’Unione europea nonché lo sviluppo di approcci comuni su temi essenziali come l’interoperabilità e l’utilizzo efficace di standard aperti.

(10)

I servizi infrastrutturali dovrebbero essere mantenuti e gestiti in modo sostenibile, in conformità con la decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all’erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (5), che impone alla Commissione di definire meccanismi che garantiscano la sostenibilità operativa e finanziaria dei servizi infrastrutturali. I servizi infrastrutturali in questione sono stati concordati con gli Stati membri nel corso dell’attuazione della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l’individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (6), e della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l’interoperabilità e l’accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (7), nonché nel corso dell’applicazione di IDABC e di altri programmi pertinenti.

(11)

È opportuno che al programma IDABC, che si concluderà il 31 dicembre 2009, faccia seguito un programma comunitario sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (il programma ISA), che raccolga le summenzionate sfide.

(12)

Il programma ISA dovrebbe basarsi sull’esperienza acquisita nel corso dei programmi IDA e IDABC. È opportuno inoltre tener conto delle conclusioni tratte dalle valutazioni dell’attuazione del programma IDABC, che esaminano aspetti quali la pertinenza, l’efficienza, l’efficacia, l’utilità e la coerenza di tale programma. È opportuno inoltre prestare particolare attenzione alle esigenze espresse dagli utenti. È emerso che un approccio coordinato consente, grazie a soluzioni comuni e condivise, elaborate e rese operative in cooperazione con gli Stati membri, di ottenere più rapidamente risultati di migliore qualità e tali da soddisfare le prescrizioni amministrative. Le attività incluse nei programmi IDA e IDABC hanno già dato e continuano a dare importanti contributi all’interoperabilità a sostegno dello scambio elettronico di informazioni tra le pubbliche amministrazioni europee, con ricadute positive sul mercato unico.

(13)

Per evitare la frammentazione e garantire un approccio olistico, nel fissare le priorità del programma ISA è opportuno tenere in debita considerazione la strategia europea di interoperabilità e il quadro europeo di interoperabilità.

(14)

Le soluzioni elaborate o rese operative nell’ambito del programma ISA dovrebbero essere basate sulla domanda e, per quanto possibile, integrarsi in un coerente ecosistema di servizi che agevolino l’interazione fra amministrazioni pubbliche europee e garantiscano, agevolino o rendano possibile l’interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale.

(15)

Il programma ISA dovrebbe garantire la disponibilità di quadri e servizi comuni e strumenti generici a sostegno dell’interazione transfrontaliera e intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e coadiuvare i settori interessati nella valutazione delle implicazioni della legislazione comunitaria in termini di TIC e nella pianificazione dell’attuazione delle opportune soluzioni.

(16)

È opportuno che i quadri comuni comprendano, tra l’altro, specifiche comuni, orientamenti e metodologie e strategie comuni. Tali quadri dovrebbero rispondere ai requisiti della legislazione comunitaria in vigore.

(17)

Oltre a garantire il funzionamento e il perfezionamento dei servizi comuni esistenti, istituiti nell’ambito dei programmi IDA e IDABC e di altre iniziative analoghe, il programma ISA dovrebbe favorire l’istituzione, l’industrializzazione, il funzionamento e il perfezionamento di nuovi servizi comuni rispondenti a necessità e requisiti di nuovo tipo.

(18)

Visto il ruolo svolto dalle pubbliche amministrazioni locali e regionali nel garantire il buon funzionamento e l’interoperabilità delle pubbliche amministrazioni europee, è importante che le soluzioni tengano conto delle esigenze delle amministrazioni locali e regionali.

(19)

Oltre a garantire il perfezionamento degli strumenti generici riutilizzabili già esistenti, istituiti nell’ambito dei programmi IDA e IDABC e di altre iniziative analoghe, il programma ISA dovrebbe favorire l’istituzione, la fornitura e il perfezionamento di nuovi strumenti generici rispondenti a necessità o requisiti di nuovo tipo, compresi quelli determinati tramite la valutazione delle implicazioni della legislazione comunitaria in termini di TIC.

(20)

Nello sviluppare, perfezionare o mettere in opera le soluzioni comuni, il programma ISA dovrebbe, ove opportuno, basarsi sulla condivisione di esperienze e soluzioni, o accompagnarsi a esse, nonché sullo scambio e la promozione delle buone prassi. In tale contesto, è opportuno promuovere la conformità al quadro europeo di interoperabilità e la trasparenza delle norme e delle specifiche.

(21)

Occorre che le soluzioni sviluppate o messe in opera in base al programma ISA si basino sul principio dell’adattabilità e della neutralità tecnologica, anche allo scopo di garantire che cittadini, imprese e amministrazioni possano scegliere liberamente la tecnologia da utilizzare.

(22)

In tutte le attività rientranti nel programma ISA è opportuno applicare i principi di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali.

(23)

Oltre ad essere incoraggiata la partecipazione di tutti gli Stati membri nelle azioni intraprese nell’ambito del programma ISA, dovrebbe essere possibile avviare azioni a cui partecipino alcuni Stati membri. Gli Stati membri che non partecipano alle azioni dovrebbero essere incoraggiati ad aderire in una fase successiva.

(24)

Il programma ISA dovrebbe contribuire all’applicazione di iniziative che proseguano l’iniziativa i2010 e, per evitare una duplicazione degli sforzi, dovrebbe tener conto di altri programmi comunitari nel settore delle TIC, in particolare del programma di sostegno alle politiche in materia di TIC del programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), secondo la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(25)

L’interazione con il settore privato e altri soggetti ha già dimostrato la sua efficienza e il suo valore aggiunto. È opportuno pertanto ricercare sinergie con queste parti interessate, per dare priorità, ove opportuno, alle soluzioni disponibili sul mercato e da esso sostenute. In tale contesto l’attuale prassi di organizzare conferenze, seminari e altri incontri al fine di interagire con queste parti interessate dovrebbe continuare. È opportuno inoltre promuovere maggiormente la prosecuzione dell’utilizzo delle piattaforme elettroniche. Analogamente si dovrebbe utilizzare qualsiasi altro mezzo appropriato per mantenere i contatti con tali parti interessate.

(26)

Il programma ISA dovrebbe essere attuato conformemente alle norme comunitarie che disciplinano gli appalti pubblici.

(27)

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(28)

È opportuno che il programma ISA sia sottoposto a regolari monitoraggi e valutazioni, per consentire adattamenti.

(29)

È opportuno incoraggiare la cooperazione internazionale e a tale riguardo il programma ISA dovrebbe essere aperto anche alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati. È opportuno, altresì, incoraggiare la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni od organismi internazionali, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale e con i paesi vicini, soprattutto quelli dei Balcani occidentali e quelli della regione del Mar Nero.

(30)

È opportuno studiare in modo più approfondito la possibilità di utilizzare i fondi di preadesione per facilitare la partecipazione dei paesi candidati al programma ISA, nonché la possibilità di cofinanziamento da parte dei fondi strutturali e degli utenti per l’utilizzo dei quadri comuni e degli strumenti generici istituiti o perfezionati dal programma ISA.

(31)

Per garantire la sana gestione delle risorse finanziarie della Comunità ed evitare una superflua proliferazione degli strumenti, la ripetizione delle ricerche e la presenza di approcci differenti, dovrebbe essere possibile utilizzare soluzioni stabilite o messe in opera dal programma ISA per iniziative non comunitarie, purché non vi siano costi a carico del bilancio generale dell’Unione europea e non sia compromesso il principale obiettivo comunitario della soluzione.

(32)

La presente decisione istituisce per il programma pluriennale una dotazione finanziaria che costituisce il riferimento privilegiato, ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (10), per l’autorità di bilancio durante la procedura annuale di bilancio. Tale dotazione dovrebbe coprire anche le spese relative alle misure di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione direttamente necessarie per la gestione del programma e per il raggiungimento dei suoi obiettivi, e in particolare studi, riunioni di esperti, misure di informazione e pubblicazione, spese legate ai sistemi TIC e alle reti per lo scambio e l’elaborazione di informazioni, nonché ogni altra spesa per assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione debba sostenere per la gestione del programma.

(33)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire agevolare l’efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera e intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee, in modo da consentire l’erogazione di servizi pubblici elettronici per la realizzazione di attività e politiche comunitarie, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:

Articolo 1

Oggetto e obiettivo

1.   La presente decisione istituisce, per il periodo 2010-2015, un programma sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, comprese amministrazioni locali e regionali e istituzioni e organismi comunitari, che fornisca soluzioni comuni e condivise per facilitare l’interoperabilità (il «programma ISA»).

2.   L’obiettivo del programma ISA è sostenere la cooperazione tra le pubbliche amministrazioni europee, agevolando l’efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera e intersettoriale fra tali amministrazioni, compresi gli organismi che svolgono funzioni pubbliche per loro conto, consentendo l’erogazione di servizi pubblici elettronici che favoriscano l’attuazione di attività e politiche comunitarie.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

a)   «interoperabilità»: la capacità di organizzazioni diverse e disparate di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, per mezzo dei processi aziendali che su di esse si basano, tramite lo scambio di dati fra i rispettivi sistemi TIC;

b)   «soluzioni»: quadri comuni, servizi comuni e strumenti generici;

c)   «quadri comuni»: strategie, specifiche, metodologie e linee guida, nonché documenti e approcci analoghi;

d)   «servizi comuni»: infrastrutture e applicazioni operative di natura generica che soddisfano requisiti comuni degli utenti nell’ambito di politiche diverse;

e)   «strumenti generici»: piattaforme di riferimento, piattaforme di collaborazione condivise, componenti comuni e elementi analoghi che soddisfano requisiti comuni degli utenti nell’ambito di politiche diverse;

f)   «azioni»: studi, progetti e misure di accompagnamento;

g)   «misure di accompagnamento»: misure strategiche e di sensibilizzazione, misure di sostegno alla gestione del programma ISA e misure concernenti la condivisione di esperienze e lo scambio e la promozione di buone prassi.

Articolo 3

Attività

Il programma ISA sostiene e promuove:

a)

l’istituzione e il perfezionamento di quadri comuni a sostegno dell’interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale;

b)

la valutazione delle implicazioni in termini di TIC dei provvedimenti legislativi comunitari proposti o adottati e la pianificazione per l’introduzione dei sistemi TIC a sostegno dell’attuazione di tali provvedimenti legislativi;

c)

il funzionamento e il perfezionamento dei servizi comuni già esistenti, nonché l’istituzione, l’industrializzazione, il funzionamento e il perfezionamento di nuovi servizi comuni, compresa l’interoperabilità delle infrastrutture a chiave pubblica (public key infrastructures — PKI);

d)

il perfezionamento di strumenti generici riutilizzabili già esistenti, nonché l’istituzione, la fornitura e il perfezionamento di nuovi strumenti generici riutilizzabili.

Articolo 4

Principi generali

Le azioni avviate o continuate nell’ambito del programma ISA si basano sui seguenti principi:

a)

adattabilità e neutralità tecnologica;

b)

trasparenza;

c)

riusabilità;

d)

riservatezza e protezione dei dati personali; e

e)

sicurezza.

Articolo 5

Azioni

1.   In cooperazione con gli Stati membri, la Comunità attua le azioni specificate nel programma di lavoro «a staffetta» istituito a norma dell’articolo 9, secondo le norme di attuazione di cui all’articolo 8. Tali azioni vengono attuate dalla Commissione.

2.   Uno studio consiste di una sola fase e si conclude con una relazione finale.

3.   Un progetto consiste, ove opportuno, di tre fasi:

a)

la fase preliminare, che conduce alla redazione della carta del progetto;

b)

la fase esecutiva, che si conclude con la relazione di esecuzione; e

c)

la fase operativa, che ha inizio quando una soluzione è disponibile per l’utilizzo.

Le rispettive fasi di progetto vengono definite allorché l’azione viene inclusa nel programma di lavoro «a staffetta».

4.   L’attuazione del programma ISA viene sostenuta da misure di accompagnamento.

Articolo 6

Carta del progetto e relazione di esecuzione

1.   La carta del progetto comprende una descrizione dei seguenti elementi:

a)

l’ambito di applicazione, gli obiettivi e il problema o l’opportunità che hanno dato origine al progetto, compresi i previsti beneficiari e benefici di una soluzione, nonché gli indicatori quantitativi e qualitativi per la misurazione di tali benefici;

b)

l’approccio, compresi gli aspetti organizzativi del progetto, come le fasi, i risultati e gli obiettivi intermedi nonché le misure prese per agevolare la comunicazione multilinguistica;

c)

le parti interessate e gli utenti, nonché la relativa struttura di governance;

d)

i dettagli della soluzione, compresi la coerenza e i rapporti di dipendenza con altre soluzioni, una suddivisione dei costi previsti, il calendario e i requisiti e infine una stima dei costi totali di proprietà, compresi gli eventuali costi operativi annuali;

e)

le caratteristiche della soluzione; e

f)

i vincoli, compresi i requisiti di sicurezza e di protezione dei dati.

2.   La relazione di esecuzione comprende la descrizione dei seguenti elementi:

a)

l’ambito di applicazione, gli obiettivi e il problema o l’opportunità che hanno dato origine al progetto, valutati rispetto alla carta del progetto;

b)

l’efficacia del progetto, compresa una valutazione dei risultati, dei costi sostenuti, del calendario e dei requisiti effettivi rispetto alla carta del progetto, un’analisi del rendimento previsto degli investimenti nonché i costi totali di proprietà, compresi gli eventuali costi operativi annuali;

c)

gli aspetti organizzativi, compresa l’adeguatezza della struttura di governance applicata e, ove opportuno, raccomandazioni per una struttura di governance per la fase posteriore all’esecuzione del progetto;

d)

ove opportuno, il piano proposto per condurre la soluzione alla fase operativa, nonché gli indicatori del livello del servizio; e

e)

gli utenti finali e il materiale di supporto tecnico disponibile.

Articolo 7

Soluzioni

1.   I quadri comuni sono istituiti e mantenuti per mezzo di studi.

Gli studi sono anche utilizzati quale mezzo per valutare le implicazioni in termini di TIC dei provvedimenti legislativi comunitari proposti o adottati, nonché per pianificare l’introduzione delle soluzioni relative all’attuazione di tali provvedimenti.

2.   Gli studi sono pubblicati e trasmessi alle commissioni competenti del Parlamento europeo quale base per eventuali future modifiche legislative necessarie per garantire l’interoperabilità dei sistemi di TIC utilizzati dalle pubbliche amministrazioni europee.

3.   Gli strumenti generici sono istituiti e mantenuti per mezzo di progetti. Analogamente, i progetti servono ad istituire, industrializzare, far funzionare e mantenere servizi comuni.

Articolo 8

Norme di attuazione

1.   Nell’attuazione del programma ISA sono tenuti in debita considerazione la strategia europea di interoperabilità e il quadro europeo di interoperabilità.

2.   È incoraggiato il coinvolgimento del maggior numero possibile di Stati membri negli studi e nei progetti. Uno studio o progetto è aperto alla partecipazione in qualsiasi fase e gli Stati membri che non vi partecipano sono incoraggiati ad aderire in una fase successiva.

3.   Al fine di garantire l’interoperabilità tra i sistemi nazionali e comunitari, sono specificati i quadri comuni, i servizi comuni e gli strumenti generici relativi agli standard europei esistenti o disponibili al pubblico o le specifiche aperte per lo scambio di informazioni e l’integrazione dei servizi.

4.   Lo sviluppo o il perfezionamento di soluzioni si basa, ove opportuno, sulla condivisione delle esperienze o si accompagna ad esse, nonché sullo scambio e la promozione di buone prassi.

5.   Per evitare duplicazioni e accelerare lo sviluppo di soluzioni, si tengono in considerazione, ove opportuno, i risultati ottenuti da altre iniziative pertinenti, comunitarie o avviate dagli Stati membri.

Per massimizzare le sinergie e garantire complementarità e sforzi congiunti, le azioni vengono coordinate, ove opportuno, con altre iniziative comunitarie pertinenti.

6.   L’avvio delle azioni, la definizione delle fasi di tali azioni e la compilazione delle carte del progetto e delle relazioni di esecuzione vengono svolti e monitorati dalla Commissione nel quadro dell’attuazione del programma di lavoro «a staffetta», elaborato ai sensi dell’articolo 9.

Articolo 9

Programma di lavoro «a staffetta»

1.   Per l’attuazione delle azioni, la Commissione mette a punto un programma di lavoro «a staffetta» per il periodo di applicazione della presente decisione.

2.   La Commissione approva il programma di lavoro «a staffetta» e, almeno una volta all’anno, le eventuali modifiche.

3.   Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 4, la procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, si applica per l’approvazione, da parte della Commissione, del programma di lavoro «a staffetta» e di ogni sua eventuale modifica.

4.   Per ogni azione, il programma di lavoro «a staffetta» include, ove opportuno:

a)

una descrizione dell’ambito di attuazione, degli obiettivi, del problema o dell’opportunità che hanno dato origine all’azione, i beneficiari e i benefici previsti, nonché l’approccio tecnico e organizzativo;

b)

un’analisi dei costi previsti e, ove opportuno, degli obiettivi intermedi da raggiungere.

5.   L’inclusione di un progetto nel programma di lavoro «a staffetta» è possibile in qualsiasi fase.

Articolo 10

Disposizioni relative al bilancio

1.   I fondi sono erogati in base al raggiungimento dei seguenti obiettivi intermedi specifici:

a)

per l’avvio di uno studio, di una misura di accompagnamento o della fase preliminare di un progetto, l’inclusione dell’azione nel programma di lavoro «a staffetta»;

b)

per l’avvio della fase esecutiva di un progetto, la carta del progetto;

c)

per l’avvio della successiva fase operativa di un progetto, la relazione di esecuzione.

2.   Gli eventuali obiettivi intermedi da raggiungere durante la fase esecutiva e durante la fase operativa sono indicati nel programma di lavoro «a staffetta».

3.   Quando un progetto viene incluso nel programma di lavoro «a staffetta» durante la fase esecutiva od operativa, i fondi sono erogati al momento dell’inclusione di tale progetto nel programma di lavoro «a staffetta».

4.   Le modifiche del programma di lavoro «a staffetta» che implichino stanziamenti di bilancio superiori a 400 000 EUR per azione sono adottati in conformità della procedura di gestione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

5.   Il programma ISA è attuato in conformità delle norme comunitarie che disciplinano gli appalti pubblici.

Articolo 11

Contributo finanziario della Comunità

1.   L’istituzione e il perfezionamento di quadri comuni e strumenti generici vengono finanziati interamente dal programma ISA. L’utilizzo di tali quadri e strumenti viene finanziato dagli utenti.

2.   L’istituzione, l’industrializzazione e il perfezionamento dei servizi comuni vengono finanziati interamente dal programma ISA. Il funzionamento di tali servizi viene finanziato interamente dal programma ISA, purché il loro utilizzo serva all’interesse comunitario. Negli altri casi l’utilizzo di tali servizi, compreso il loro funzionamento su base decentrata, viene finanziato dagli utenti.

3.   Le misure di accompagnamento sono finanziate interamente dal programma ISA.

Articolo 12

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (il «comitato ISA»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Il termine stabilito all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 13

Monitoraggio e valutazione

1.   La Commissione effettua un costante monitoraggio dell’attuazione del programma ISA. Essa esplora la possibilità di sinergie con programmi comunitari complementari.

La Commissione riferisce annualmente al comitato ISA sull’attuazione del programma ISA.

2.   Le soluzioni sono sottoposte a revisione biennale.

3.   Il programma ISA è sottoposto a una valutazione intermedia e a una valutazione finale, i cui risultati saranno comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio, rispettivamente entro il 31 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2015. In tale contesto la commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a presentare i risultati della valutazione e a rispondere alle domande formulate dai suoi membri.

Le valutazioni esaminano aspetti quali pertinenza, efficacia, efficienza, utilità, sostenibilità e coerenza delle azioni dei programmi ISA e valutano le prestazioni rispetto all’obiettivo del programma ISA e al programma di lavoro «a staffetta». La valutazione finale esamina, inoltre, in che misura il programma ISA abbia realizzato il suo obiettivo.

Le valutazioni prendono inoltre in esame i benefici delle azioni alla Comunità per il progresso delle politiche comuni, identificano in quali settori sono possibili miglioramenti e verificano le sinergie con altre iniziative comunitarie nel settore dell’interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale.

Articolo 14

Interazione con le parti interessate

Commissione riunisce le parti interessate al fine di procedere a uno scambio di opinioni tra di loro e con la Commissione stessa sulle questioni oggetto del programma ISA. A tal fine, la Commissione organizza conferenze, workshop e altri incontri. La Commissione utilizza altresì piattaforme elettroniche interattive e può ricorrere ad ogni altro mezzo d’interazione che ritenga appropriato.

Articolo 15

Cooperazione internazionale

1.   Il programma ISA è aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati, nell’ambito dei rispettivi accordi con la Comunità.

2.   È incoraggiata la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni e organismi internazionali, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale e con i paesi vicini, soprattutto quelli dei Balcani occidentali e quelli della regione del Mar Nero. I relativi costi non sono coperti dal programma ISA.

3.   Il programma ISA promuove, ove opportuno, il riuso delle sue soluzioni da parte di paesi terzi.

Articolo 16

Iniziative non comunitarie

Fatte salve le altre politiche comunitarie, le soluzioni sviluppate o messe in opera dal programma ISA possono essere utilizzate da iniziative non comunitarie, purché non vi siano costi supplementari a carico del bilancio generale dell’Unione europea e non venga compromesso il principale obiettivo comunitario della soluzione.

Articolo 17

Disposizioni finanziarie

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’azione comunitaria prevista dalla presente decisione per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 è pari a 164 100 000 EUR, di cui 103 500 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2013.

Per il periodo successivo al 31 dicembre 2013, l’importo si riterrà confermato se, per detta fase, sarà conforme al quadro finanziario in vigore per il periodo a partire dal 2014.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 200 del 25.8.2009, pag. 58.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

(4)  GU C 291 E del 30.11.2006, pag. 133.

(5)  GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62; (decisione nella GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25).

(6)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.

(7)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9.

(8)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.