31.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 354/62


REGOLAMENTO (CE) N. 1337/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

La volatilità dei prezzi alimentari sta avendo conseguenze drammatiche per molti paesi in via di sviluppo e per le loro popolazioni. A causa dell'attuale crisi alimentare, accompagnata da una crisi finanziaria ed energetica, nonché da un degrado ambientale, altre centinaia di milioni di persone rischiano di ritrovarsi in condizioni di estrema povertà, fame e malnutrizione, per cui s'impone una maggiore solidarietà con queste popolazioni. Tutti i dati sulle prospettive dei mercati dei prodotti alimentari inducono a concludere che l'alta volatilità dei prezzi dei prodotti alimentari potrebbe continuare negli anni a venire.

(2)

Ad integrazione degli attuali strumenti di politica dello sviluppo a disposizione dell'Unione europea occorre pertanto istituire, mediante il presente regolamento, uno strumento che finanzi una risposta tempestiva alla crisi causata dalla volatilità dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo.

(3)

Come indicato nel Consenso europeo in materia di sviluppo (2), adottato il 20 dicembre 2005 dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione, l'Unione europea («la Comunità») continuerà ad adoperarsi per migliorare la sicurezza alimentare a livello internazionale, regionale e nazionale, un obiettivo a cui il presente regolamento dovrebbe contribuire.

(4)

Il 22 maggio 2008 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'aumento dei prezzi alimentari nell'Unione europea e nei paesi in via di sviluppo, in cui sollecita il Consiglio a garantire la coerenza di tutte le politiche nazionali e internazionali volte a tutelare il diritto all'alimentazione.

(5)

Nella riunione del 20 giugno 2008 il Consiglio europeo ha riaffermato con vigore il suo impegno a raggiungere il traguardo collettivo dello 0,56 % di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) rispetto al reddito nazionale lordo (RNL) entro il 2010 e dello 0,7 % di APS rispetto al RNL entro il 2015, come stabilito nelle conclusioni del Consiglio del 24 maggio 2005, nelle conclusioni del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 2005 e nel consenso europeo in materia di sviluppo.

(6)

Riconoscendo nelle sue conclusioni del 20 giugno 2008 che il rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari incide pesantemente sulla situazione delle popolazioni più povere del mondo e mette a rischio i progressi verso la realizzazione di tutti gli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM), il Consiglio europeo ha adottato un calendario di azioni dell'Unione europea per la realizzazione degli OSM in cui dichiara l'impegno dell'Unione europea, in linea con la dichiarazione della Conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), adottata il 5 giugno 2008 dalla Conferenza ad Alto livello sulla sicurezza alimentare mondiale della FAO (la «Dichiarazione della Conferenza della FAO») a promuovere un partenariato globale per i prodotti alimentari e l'agricoltura e la sua intenzione di contribuire in modo sostanziale a colmare in parte le carenze nei finanziamenti entro il 2010 nei settori dell'agricoltura, della sicurezza alimentare e dello sviluppo rurale.

(7)

Il Consiglio europeo ha inoltre concluso che nell'ambito di questo impegno l'Unione europea promuoverà una risposta internazionale più coordinata e a più lungo termine all'attuale crisi alimentare, in particolare nel contesto delle Nazioni Unite (ONU) e delle istituzioni finanziarie internazionali, che l'Unione europea si compiace della creazione, da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite, della task force ad alto livello per la crisi della sicurezza alimentare globale (HLTF) ed è determinata a svolgere integralmente il ruolo che le compete nell'attuazione della Dichiarazione della Conferenza della FAO. In tal senso l'HLTF ha adottato un quadro d'azione globale e organizzazioni internazionali e regionali hanno avviato iniziative proprie. Il Consiglio europeo ha inoltre concluso che l'Unione europea sosterrà una risposta forte in termini di approvvigionamento agricolo nei paesi in via di sviluppo assicurando, in particolare, il necessario finanziamento dei fattori di produzione agricoli e l'assistenza nell'uso di strumenti di gestione del rischio basati sul mercato, che l'Unione europea rafforzerà in modo significativo il proprio sostegno ad investimenti pubblici e privati nell'agricoltura e più in generale incoraggerà i paesi in via di sviluppo a elaborare politiche agricole migliori, specialmente per sostenere la sicurezza alimentare e rafforzare l'integrazione regionale e che l'Unione europea mobiliterà inoltre risorse per finanziare, oltre all'aiuto alimentare, reti di sicurezza per i gruppi poveri e vulnerabili della popolazione.

(8)

Per far fronte alle conseguenze e alle cause del rincaro dei generi alimentari occorrono finanziamenti e risorse materiali estremamente ingenti. La Comunità si è sforzata di contribuire equamente alla risposta alla crisi, che dovrebbe provenire dall'intera comunità internazionale. Il Consiglio europeo del 20 giugno 2008 ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa ad un nuovo fondo di sostegno all'agricoltura nei paesi in via di sviluppo, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie.

(9)

La strategia di risposta della Comunità dovrebbe in particolare cercare di stimolare una reazione positiva sul piano dell'offerta da parte del settore agricolo dei paesi in via di sviluppo riducendo al tempo stesso, in misura considerevole, gli effetti negativi della volatilità dei prezzi alimentari sulle popolazioni più povere. Una reazione sul piano dell'offerta favorirebbe anche l'interesse della Comunità, poiché attenuerebbe le pressioni attuali sui prezzi agricoli.

(10)

La Comunità dispone di diversi strumenti incentrati sull'assistenza allo sviluppo a lungo termine, in particolare il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (3), e il Fondo europeo di sviluppo («il FES»), che eroga l'APS ai paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e ai paesi e territori d'oltremare (PTOM), entrambi programmati di recente in funzione delle priorità a medio e lungo termine dei paesi ammissibili. Una vasta riprogrammazione nell'ambito di questi strumenti in risposta a una crisi a breve termine comprometterebbe l'equilibrio e la coerenza delle strategie di cooperazione in corso con questi paesi. La Comunità può avvalersi altresì del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (4), per fornire aiuti di emergenza, e del regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (5).

(11)

Questi strumenti, tuttavia, sono stati per quanto possibile mobilitati o riprogrammati nel 2008 per contrastare gli effetti negativi della volatilità dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo. Si potrebbe procedere allo stesso modo anche nel 2009, ma in misura molto limitata e nettamente insufficiente per far fronte al fabbisogno.

(12)

Si deve quindi istituire uno strumento di finanziamento specifico, complementare agli strumenti di finanziamento esterni esistenti, onde adottare misure supplementari e urgenti che affrontino rapidamente le ripercussioni dell'attuale situazione di volatilità dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo.

(13)

L'assistenza ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere gestita in modo tale da aumentare l'approvvigionamento di prodotti alimentari alle popolazioni locali.

(14)

Le misure adottate attraverso questo strumento di finanziamento devono aiutare i paesi in via di sviluppo a incrementare la produttività agricola nelle prossime campagne, a soddisfare rapidamente il loro fabbisogno immediato e quello dei loro abitanti e a prendere i primi provvedimenti volti a prevenire, per quanto possibile, ulteriori situazioni di insicurezza alimentare, nonché contribuire ad attenuare gli effetti della volatilità dei prezzi alimentari a livello mondiale, a vantaggio delle popolazioni più povere, dei piccoli agricoltori e anche dei consumatori e degli agricoltori europei.

(15)

La natura stessa delle misure previste dal presente regolamento impone di istituire procedure decisionali efficienti, flessibili, trasparenti e rapide per il loro finanziamento, con un'intensa cooperazione fra tutte le istituzioni interessate.

(16)

Occorre garantire la coerenza e la continuità tra le misure a breve termine volte ad alleviare le difficoltà delle popolazioni più direttamente e gravemente colpite dal rialzo e/o dalla volatilità dei prezzi alimentari, e misure più strutturali volte ad impedire il ripetersi dell'attuale crisi alimentare.

(17)

Vanno inserite disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (6), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (7), e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (8).

(18)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, vista l'entità dell'azione richiesta, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(19)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9).

(20)

I vari strumenti di sviluppo e il presente strumento di finanziamento vengono utilizzati in modo da garantire la continuità della cooperazione, specie per quanto riguarda la transizione dall'emergenza alla risposta a medio e lungo termine. Il presente regolamento dovrebbe iscriversi in una strategia a lungo termine volta a contribuire alla sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo, fondata sulle loro esigenze e sui loro programmi.

(21)

Considerata l'urgenza delle misure contemplate dal presente regolamento e per garantirne l'efficacia, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La Comunità finanzia misure a sostegno di una risposta rapida e diretta alla volatilità dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo principalmente nell'arco di tempo che intercorre fra gli aiuti di emergenza e la cooperazione allo sviluppo a lungo termine.

2.   Beneficiano delle misure di cui al paragrafo 1 i paesi in via di sviluppo, secondo la definizione del comitato per gli aiuti allo sviluppo dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE/CAS), e le loro popolazioni, in conformità alle disposizioni seguenti.

Tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Esse finanziano iniziative a sostegno della finalità e degli obiettivi del presente regolamento.

3.   Ogniqualvolta possibile i programmi di azione attuati da soggetti ammissibili ai finanziamenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 sono elaborati in consultazione con le organizzazioni della società civile, che partecipano all'attuazione dei progetti finanziati mediante tale strumento finanziario.

4.   Per accrescere l'utilità e l'impatto del presente regolamento le risorse sono concentrate su un elenco ristretto di paesi destinatari ad alta priorità, individuati in base ai criteri specificati nell'allegato, ed in coordinamento con altri donatori e altri partner per lo sviluppo mediante una valutazione pertinente del fabbisogno fornita da organizzazioni internazionali e specializzate come quelle del sistema ONU in consultazione con i paesi partner.

5.   Per garantire la coerenza e l'efficacia dell'assistenza comunitaria, quando il programma da attuare è di natura regionale o transfrontaliera può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, di farne beneficiare anche le popolazioni di altri paesi in via di sviluppo non appartenenti alla regione interessata.

6.   Ove sia necessario un sostegno per misure attuate da organizzazioni internazionali, comprese quelle regionali, tali organizzazioni sono selezionate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2 e in base al loro valore aggiunto, ai loro vantaggi comparativi, nonché in funzione della loro capacità di attuare programmi in modo rapido e efficace in risposta alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo destinatari in relazione agli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 2

Obiettivi e principi

1.   Gli obiettivi principali dell'assistenza e della cooperazione a norma del presente regolamento sono:

a)

favorire una reazione positiva da parte del settore agricolo dei paesi e delle regioni destinatari;

b)

promuovere interventi diretti e tempestivi per attenuare gli effetti negativi della volatilità dei prezzi alimentari sulle popolazioni locali in linea con gli obiettivi globali di sicurezza alimentare, comprese le norme ONU in materia di esigenze nutrizionali;

c)

rafforzare le capacità produttive e la governance del settore agricolo ai fini di una maggiore sostenibilità degli interventi.

2.   Viene adottata un'impostazione differenziata in funzione dei contesti di sviluppo e dell'impatto della volatilità dei prezzi alimentari, onde fornire ai paesi o alle regioni destinatari e alle loro popolazioni un sostegno mirato, specifico e adeguato, basato sulle loro esigenze, strategie, priorità e capacità di risposta.

3.   Le misure promosse nell'ambito del presente regolamento sono coordinate con le misure promosse nell'ambito di altri strumenti, incluso il regolamento (CE) n. 1257/96, il regolamento (CE) n. 1905/2006 e il regolamento (CE) n. 1717/2006, nonché l'accordo di partenariato ACP-CE (10), in modo da garantire la continuità della cooperazione, specie per quanto riguarda la transizione dall'emergenza alla risposta a medio e lungo termine.

4.   La Commissione garantisce che le misure adottate a norma del presente regolamento siano in linea con la strategia globale definita dalla Comunità per il paese o i paesi ammissibili in questione.

Articolo 3

Attuazione

1.   L'assistenza e la cooperazione comunitarie sono attuate tramite una serie di decisioni volte a finanziare le misure di sostegno di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, che vengono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2. La Commissione presenta e adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, un piano globale per l'utilizzo di tale strumento finanziario, compreso un elenco dei paesi destinatari di cui all'articolo 1, paragrafo 4, garantendo un corretto equilibrio tra i soggetti ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, esprime un parere riguardo a tale piano globale entro il 1o maggio 2009.

2.   Tenendo conto delle condizioni specifiche dei singoli paesi, possono essere attuate le seguenti misure di sostegno:

a)

misure volte ad agevolare l'accesso ai fattori di produzione e ai servizi agricoli, compresi i fertilizzanti e le sementi, con particolare attenzione per gli strumenti locali e la loro disponibilità;

b)

misure di sicurezza finalizzate a mantenere o migliorare la capacità produttiva agricola e a soddisfare il fabbisogno alimentare di base delle popolazioni più vulnerabili, compresi i bambini;

c)

altre misure su scala ridotta volte ad aumentare la produzione in base alle esigenze del paese: microcrediti, investimenti, attrezzature, infrastrutture e impianti di stoccaggio; nonché formazione professionale e sostegno a categorie professionali nel settore agricolo.

3.   L'attuazione di tali misure di sostegno è conforme alla dichiarazione sull'efficacia degli aiuti adottata dal Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi a Parigi il 2 marzo 2005 («Dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti») e al programma d'azione adottato dal Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, tenutosi ad Accra il 4 settembre 2008 («Agenda di azione di Accra»). Essa è incentrata sulle aziende agricole di piccole e medie dimensioni a conduzione familiare e impegnate nella produzione alimentare, specialmente quelle gestite da donne, nonché sulle popolazioni povere più colpite dalla crisi alimentare, evitando qualsiasi tipo di distorsione dei mercati e della produzione a livello locale; i fattori di produzione e i servizi agricoli sono acquistati nella misura del possibile a livello locale.

4.   Le misure di sostegno amministrativo conformi agli obiettivi del presente regolamento possono essere finanziate fino al 2 % dell'importo indicato all'articolo 12.

Articolo 4

Ammissibilità

1.   I soggetti ammissibili ai finanziamenti sono, nella misura in cui i loro programmi contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento:

a)

i paesi e le regioni partner e relative istituzioni;

b)

gli enti decentralizzati dei paesi partner quali comuni, province, dipartimenti e regioni;

c)

gli organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dalla Comunità;

d)

le organizzazioni internazionali, tra cui le organizzazioni regionali, gli organismi, i servizi o le missioni che rientrano nel sistema delle Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e regionali e le banche di sviluppo;

e)

le istituzioni e gli organi della Comunità unicamente nel quadro dell'esecuzione delle misure di sostegno di cui all'articolo 3, paragrafo 4;

f)

le agenzie dell'Unione europea;

g)

i seguenti enti e organismi degli Stati membri, dei paesi e delle regioni partner o di qualsiasi altro Stato terzo, conformemente alla normativa in materia di accesso agli aiuti esterni della Comunità di cui al regolamento (CE) n. 1905/2006, nella misura in cui essi contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento:

i)

enti pubblici o parastatali, autorità e consorzi locali o relative associazioni rappresentative;

ii)

società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati;

iii)

istituzioni finanziarie dedite alla concessione, alla promozione e al finanziamento degli investimenti privati nei paesi e nelle regioni partner;

iv)

attori non statali che operano in modo indipendente e affidabile;

v)

persone fisiche.

2.   È stabilito un corretto equilibrio nell'assegnazione delle risorse tra gli organismi di cui al paragrafo 1, lettera d) del presente articolo e altri soggetti ammissibili.

Articolo 5

Tipi di finanziamenti

Il finanziamento comunitario può configurarsi sotto forma di:

a)

progetti e programmi;

b)

sostegni finanziari, specialmente sostegni finanziari settoriali, qualora il paese partner dia prova di sufficiente trasparenza, affidabilità e efficacia nella gestione della spesa pubblica e le condizioni per i sostegni finanziari previste dallo strumento finanziario geografico pertinente siano soddisfatte;

c)

contributi a organizzazioni internazionali o regionali e fondi internazionali gestiti da tali organizzazioni;

d)

contributi a fondi nazionali istituiti da paesi e regioni partner per favorire il cofinanziamento congiunto da parte di diversi donatori, ovvero a fondi istituiti da uno o più donatori finalizzati all'attuazione congiunta di azioni;

e)

cofinanziamento con soggetti ammissibili per il finanziamento come definito dall'articolo 4;

f)

fondi messi a disposizione della Banca europea per gli investimenti (BEI) o di altri intermediari finanziari, in base a programmi della Commissione, finalizzati alla concessione di prestiti (segnatamente di sostegno agli investimenti e allo sviluppo del settore privato) o di capitali di rischio (sotto forma di prestiti subordinati o condizionati) o di altre acquisizioni partecipative minoritarie e temporanee di capitale sociale, nonché contributi a fondi di garanzia, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1905/2006, nella misura in cui il rischio finanziario della Comunità è limitato all'ammontare di tali fondi.

Articolo 6

Procedure di finanziamento e di gestione

1.   Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento sono gestite a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11) tenendo conto, se del caso, del contesto di crisi nel quale vengono adottate.

2.   In caso di cofinanziamento o in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può decidere di affidare le funzioni implicanti l'esercizio di potestà pubbliche e, in particolare, le funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

3.   In caso di gestione decentrata, la Commissione può decidere di ricorrere alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni del paese o della regione partner beneficiari dei fondi, dopo aver verificato che rispettino i pertinenti criteri di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, a condizione che i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1905/2006 siano soddisfatti.

4.   In linea di massima, l'assistenza comunitaria non deve essere utilizzata per pagare imposte, dazi o oneri nei paesi ammissibili.

5.   La partecipazione alle procedure contrattuali pertinenti è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a titolo dello strumento di sviluppo geografico applicabile al paese in cui si svolge l'azione nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle regole dell'organizzazione internazionale di attuazione, assicurando che venga garantito un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali. Gli esperti possono essere di qualsiasi nazionalità.

Articolo 7

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio devono essere basati su decisioni della Commissione.

Articolo 8

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   Qualsiasi accordo finanziario derivante dall'applicazione del presente regolamento contiene disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda le irregolarità, le frodi, la corruzione ed eventuali altre attività illecite a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2.   Detti accordi conferiscono espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere ad audit, compresi gli audit documentari o sul campo, di qualsiasi appaltatore o subappaltatore cui siano stati corrisposti fondi comunitari. Essi autorizzano altresì la Commissione ad effettuare verifiche sul posto e ispezioni, come stabilito dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

3.   Tutti i contratti derivanti dall'attuazione di assistenza assicurano i diritti della Commissione e della Corte dei conti a norma del paragrafo 2 del presente articolo durante e dopo l'esecuzione dei contratti.

Articolo 9

Visibilità dell'Unione europea

I contratti stipulati a norma del presente regolamento devono contenere disposizioni specifiche che garantiscano una visibilità adeguata dell'Unione europea in tutte le attività svolte in base ai contratti stessi.

Articolo 10

Valutazione

1.   La Commissione procede al monitoraggio e al riesame delle azioni intraprese a norma del presente regolamento, se del caso mediante valutazioni esterne indipendenti, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle future operazioni pertinenti di cooperazione allo sviluppo. Sono tenute in considerazione le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio in materia di valutazioni esterne indipendenti.

2.   La Commissione trasmette, per informazione, le sue relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al comitato di cui all'articolo 13. Stati membri possono chiedere che valutazioni specifiche siano esaminate in seno a detto comitato.

3.   La Commissione associa tutti i soggetti interessati, compresi gli attori non statali e le autorità locali, alla fase di valutazione dell'assistenza comunitaria fornita a norma del presente regolamento.

Articolo 11

Relazioni

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2012, una relazione sull'attuazione delle misure che includa, nella misura del possibile, i principali risultati ed effetti dell'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento. Nel dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione intermedia sulle misure intraprese. Le relazioni menzionate nel presente articolo prestano particolare attenzione ai requisiti della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti e del programma d'azione di Accra.

Articolo 12

Disposizioni finanziarie

L'importo totale di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo 2008-2010 è pari a 1 miliardo di euro.

Articolo 13

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1905/2006.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.   Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a dieci giorni lavorativi per le misure adottate al 30 aprile 2009 ed a trenta giorni per le misure adottate successivamente.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  Parere del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2008.

(2)  Dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il Consenso europeo» (GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1).

(3)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(4)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(5)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(6)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(8)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(9)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(10)  Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).

(11)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO

Criteri indicativi di selezione dei paesi destinatari e di assegnazione delle risorse finanziarie:

livelli di povertà e fabbisogno reale delle popolazioni

andamento dei prezzi alimentari e potenziali effetti sociali ed economici:

dipendenza dalle importazioni alimentari

vulnerabilità sociale e stabilità politica

effetti macroeconomici dell'andamento dei prezzi alimentari

Capacità del paese di reagire e attuare misure di risposta adeguate:

capacità di produzione agricola

resistenza agli shock esterni

Le assegnazioni finanziarie indicative ai paesi si fondano su criteri di selezione del paese destinatario e tengono conto delle dimensioni della popolazione di tale paese.

Si terrà conto altresì di altre fonti di finanziamento che la comunità dei donatori può fornire, a breve termine, al paese destinatario in risposta all'andamento dei prezzi alimentari.