19.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 340/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1291/2008 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2008
relativo all’approvazione dei programmi di controllo della salmonella in alcuni paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante un elenco di programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria in alcuni paesi terzi e modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 1, l’articolo 22, paragrafo 3, l’articolo 23, l’articolo 24, paragrafo 2, e gli articoli 26 e 27 bis,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4, e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b),
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (3), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (4) stabilisce che i prodotti oggetto di tale regolamento possano essere importati e transitare nella Comunità soltanto se provenienti dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui al suo allegato I, parte 1. Detto regolamento stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti e i modelli dei certificati veterinari che devono accompagnarli sono inclusi nella parte 2 del medesimo allegato. Il regolamento (CE) n. 798/2008 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009. |
(2) |
L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce che se il certificato prevede un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria, i prodotti in questione sono importati nella Comunità dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti che hanno realizzato, per un periodo di almeno sei mesi, un programma di sorveglianza dell’influenza aviaria e tale programma soddisfa le condizioni specificate nel medesimo articolo ed è indicato nella colonna 7 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, dello stesso regolamento. |
(3) |
Il Brasile, il Canada, il Cile, la Croazia, il Sudafrica, la Svizzera e gli Stati Uniti d’America hanno presentato alla Commissione i propri programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria, affinché questa li valutasse. Dall’esame effettuato dalla Commissione, tali programmi sono risultati conformi a quanto disposto dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 798/2008. Tali programmi vanno di conseguenza indicati alla colonna 7 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, di detto regolamento. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 2160/2003 contiene norme relative al controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in differenti popolazioni di pollame nella Comunità. Vi sono fissati gli obiettivi comunitari per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica in differenti popolazioni di pollame. A decorrere dalle date di cui all’allegato I, colonna 5, di detto regolamento l’ammissione o il mantenimento negli elenchi dei paesi terzi previsti dalla legislazione comunitaria per le specie o categoria interessate, dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali o uova da cova contemplati dal presente regolamento sono soggetti a presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo. Occorre che tale programma sia equivalente a quelli presentati dagli Stati membri e sia sottoposto all’approvazione della Commissione. |
(5) |
La Croazia ha presentato alla Commissione i suoi programmi per il controllo della salmonella nel pollame da riproduzione della specie Gallus gallus e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla riproduzione o alla produzione di uova. Tali programmi forniscono garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. È quindi opportuno approvarli. |
(6) |
La decisione 2007/843/CE (5) ha approvato i programmi di controllo della salmonella nei gruppi di galline da riproduzione presentati dagli Stati Uniti d’America, da Israele, dal Canada e dalla Tunisia. Gli Stati Uniti d’America hanno presentato un ulteriore programma per il controllo della salmonella nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla produzione di uova o all’ingrasso. Tale programma fornisce garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. È quindi opportuno approvarlo. Israele ha precisato che il suo programma di controllo della salmonella si applica esclusivamente alla filiera produttiva delle carni di pollo. |
(7) |
Nel quadro dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (6), la Svizzera ha trasmesso alla Commissione i propri programmi di controllo della salmonella nel pollame da riproduzione della specie Gallus gallus e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus e nelle relative uova da tavola, nonché nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla riproduzione o alla produzione di uova o di carne. Tali programmi forniscono garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Per motivi di chiarezza ciò va conseguentemente indicato alla colonna 9 della tabella di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(8) |
Alcuni altri paesi terzi attualmente inclusi nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 non hanno ancora presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo della salmonella oppure i programmi presentati non forniscono garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003. Giacché le norme relative al pollame da riproduzione e da reddito della specie Gallus gallus, alle uova nonché ai pulcini di un giorno di Gallus gallus di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 si applicano nella Comunità dal 1o gennaio 2009, le importazioni da questi paesi terzi di tale pollame e di tali uova non dovrebbero più essere autorizzate. L’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza. |
(9) |
Al fine di fornire garanzie equivalenti alle garanzie previste dal regolamento (CE) n. 2160/2003, è opportuno che i paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni negli Stati membri di pollame da macellazione della specie Gallus gallus certifichino che il programma di controllo della salmonella sia stato applicato al branco di origine e che il medesimo sia stato sottoposto a prove riguardo alla presenza di sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica. |
(10) |
Il regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione, del 1o agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame (7), contiene disposizioni sull’uso degli antimicrobici e dei vaccini nell’ambito dei programmi nazionali di controllo. |
(11) |
È opportuno che i paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni negli Stati membri di pollame da macellazione della specie Gallus gallus certifichino l’applicazione delle disposizioni specifiche concernenti l’uso di antimicrobici e vaccini di cui al regolamento (CE) n. 1177/2006. Se sono stati utilizzati antimicrobici per scopi diversi dal controllo della salmonella, tale fatto va indicato sul certificato veterinario in quanto può influenzare le analisi effettuate per rilevare la salmonella al momento dell’importazione. Il modello di certificato veterinario da utilizzare per l’importazione di pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 va pertanto modificato di conseguenza. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I programmi di controllo presentati dalla Croazia alla Commissione l’11 marzo 2008 conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 sono approvati per quanto riguarda la salmonella nel pollame da riproduzione della specie Gallus gallus e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla riproduzione o alla produzione di uova.
Articolo 2
Il programma di controllo presentato dagli Stati Uniti d’America alla Commissione il 6 giugno 2006 conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è approvato per quanto riguarda la salmonella nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla produzione di uova o all’ingrasso.
Articolo 3
I programmi di controllo presentati dalla Svizzera alla Commissione il 6 ottobre 2008 forniscono garanzie equivalenti a quelle previste dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda la salmonella nel pollame da riproduzione della specie Gallus gallus e nelle relative uova da cova, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus, nonché nelle uova da tavola e nei pulcini di un giorno di Gallus gallus destinati alla riproduzione o alla produzione di uova e da carne.
Articolo 4
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6.
(2) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(3) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(4) GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.
(5) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81.
(6) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.
(7) GU L 212 del 2.8.2006, pag. 3.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:
(1) |
La parte 1 è sostituita dal testo seguente: «PARTE 1 Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti
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(2) |
La parte 2 è così modificata:
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(1) I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nella Comunità per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.
(2) Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nella Comunità.
(3) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva che sarà stabilita in seguito alla conclusione dei negoziati in corso sull'argomento presso le Nazioni Unite.
(5) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»