29.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 285/21


POSIZIONE COMUNE 2008/822/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2008

sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2007/705/PESC sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea (1), che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d’ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC (2) per un ulteriore periodo di dodici mesi.

(2)

Sulla base di una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all’articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell’articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori dodici mesi.

Articolo 2

Il Consiglio procede ad una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro sei mesi dall’adozione della presente posizione comune.

Articolo 3

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dal giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BARNIER


(1)  GU L 285 del 31.10.2007, pag. 54.

(2)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.