6.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1295/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2007

che sottopone a registrazione le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

La Commissione ha ricevuto una richiesta conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base di sottoporre a registrazione alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese.

A.   PRODOTTO IN ESAME

(1)

Il prodotto in esame da sottoporre a registrazione è costituito da mandarini (compresi i tangerini e i mandarini satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), classificabili ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90.

B.   DOMANDA

(2)

La Commissione, avendo ricevuto una denuncia da parte della Federazione nazionale spagnola delle associazioni dell’industria delle conserve vegetali (FNACV) (di seguito «il richiedente»), ha stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento e pertanto a norma dell’articolo 5 del regolamento di base ha annunciato, mediante un avviso («avviso di apertura») pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’apertura di un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (2).

(3)

Il richiedente chiede inoltre che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione.

C.   MISURE IN VIGORE

(4)

Attualmente il prodotto in esame è in gran parte oggetto di misure definitive di salvaguardia istituite dal regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione (3). Tali misure scadranno l’8 novembre 2007.

D.   MOTIVI DELL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

(5)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, non possono essere istituite misure provvisorie prima di sessanta giorni dall’apertura dell’inchiesta. Tuttavia, conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, può essere riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, purché siano rispettate le condizioni di cui a tale paragrafo e le importazioni siano state registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, dello stesso regolamento. Conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria comunitaria che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.

(6)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione. Ciò è suffragato inoltre da prove fornite da altre fonti.

(7)

Per quanto riguarda il dumping, la Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e che gli esportatori esercitano pratiche di dumping. La denuncia antidumping e la domanda di registrazione contengono elementi di prova relativi ai prezzi all’esportazione della stagione 2006/07. Ciò è confermato inoltre da informazioni provenienti da dati Eurostat e da diverse offerte o dichiarazioni di prezzi all’esportazione, ricavate da una serie di fonti e destinate a diversi importatori. Nella fase attuale e previa disponibilità di ulteriori dati durante l’inchiesta, le prove relative al valore normale contenute nella denuncia antidumping e nella richiesta di registrazione constano di dati dettagliati riguardanti i prezzi sul mercato interno e i costi di produzione forniti da tutti o quasi tutti i produttori di un paese di riferimento. In questo stadio tali dati, opportunamente corretti per tener conto dei costi di trasporto stimati e di altri costi, sembrerebbero interessare lo stesso prodotto, lo stesso periodo e lo stesso livello di scambi e risulterebbero pertanto ampiamente comparabili. Nell’insieme, data l’entità dei presunti margini di dumping, tali elementi di prova dimostrano in maniera sufficiente che nella fase attuale gli esportatori in questione esercitano pratiche di dumping.

(8)

Per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione dispone di prove prima facie sufficienti che le pratiche di dumping esercitate dagli esportatori arrecano o possono arrecare pregiudizio. Tali prove consistono in dati dettagliati, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite da altre fonti, concernenti i fondamentali fattori di pregiudizio di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Inoltre, le prove relative all’inchiesta precedente di salvaguardia confermano la tesi secondo la quale, mancando la misura di salvaguardia, il volume delle importazioni aumenterà sensibilmente e l’industria comunitaria subirà un ulteriore pregiudizio.

(9)

La Commissione dispone inoltre di elementi di prova prima facie sufficienti, contenuti nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragati da informazioni fornite da altre fonti, secondo le quali gli importatori sapevano o avrebbero dovuto sapere che gli esportatori esercitano pratiche di dumping arrecanti pregiudizio o potenzialmente arrecanti pregiudizio all’industria comunitaria. È stato pubblicato un avviso di apertura di un’inchiesta per presunto dumping pregiudizievole. Inoltre, diversi articoli apparsi nella stampa specializzata per un lungo periodo fanno supporre che l’industria comunitaria può subire un pregiudizio da importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina. Infine, data l’importanza delle pratiche di dumping che potrebbero aver luogo, si può ragionevolmente concludere che gli importatori conoscano o dovrebbero conoscere la situazione.

(10)

Inoltre, la Commissione dispone di elementi di prova prima facie sufficienti secondo i quali questo tipo di pregiudizio è causato o sarebbe causato da massicce importazioni oggetto di dumping nell’arco di un periodo relativamente breve che, dati i tempi e il volume delle importazioni oggetto di dumping e altri elementi (ad esempio, il rapido accumulo di scorte) potrebbero compromettere seriamente l’effetto riparatore di dazi antidumping definitivi, a meno che tali dazi siano applicati con effetto retroattivo. Tali prove, contenute nella denuncia antidumping e nella domanda di registrazione e suffragate da informazioni fornite da altre fonti, consistono in informazioni sulla natura del prodotto, in particolare sul suo carattere fungibile e stagionale, e sul fatto che è messo in conserva e può essere facilmente immagazzinato per lunghi periodi e facilmente trasportato. In tal modo è inoltre possibile costituire rapidamente delle scorte. Infine, elementi di prova dell’inchiesta di salvaguardia confermano la tesi secondo la quale, in assenza di misure, il volume delle importazioni potrebbe nuovamente aumentare drasticamente. Ciò è particolarmente vero in quanto la misura di salvaguardia scade poco dopo l’inizio del periodo di messa in conserva.

(11)

Di conseguenza, le condizioni di registrazione sono in questo caso soddisfatte.

E.   PROCEDURA

(12)

Alla luce di quanto suindicato, la Commissione ha concluso che la domanda del richiedente contiene elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(13)

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

F.   REGISTRAZIONE

(14)

In conformità dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame devono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se dall’inchiesta dovesse risultare la necessità di applicare dazi antidumping, questi ultimi, qualora siano soddisfatte le necessarie condizioni, possano essere riscossi a titolo retroattivo, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(15)

L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell’inchiesta antidumping. Le dichiarazioni contenute nella denuncia in merito alla richiesta di apertura di un’inchiesta sono per oltre il 50 % a favore del dumping e per il 30 % a favore del pregiudizio.

G.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(16)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di mandarini (compresi i tangerini e i mandarini satsuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069). La registrazione scade nove mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 246 del 20.10.2007, pag. 15.

(3)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 67.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.