6.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1293/2007 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 2007

che revoca i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e autorizza il loro rimborso o sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell’India, autorizza il loro rimborso o sgravio e chiude il procedimento nei loro confronti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 19,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore oggetto del riesame

(1)

Il 18 giugno 2002, con il regolamento (CE) n. 1050/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili originali di Taiwan (3), sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan («il procedimento antidumping iniziale»). I dazi erano compresi tra il 17,7 % e il 38,5 %. Tali provvedimenti sono scaduti ipso iure il 18 giugno 2007 conformemente all’avviso della Commissione di scadenza di misure antidumping (4).

(2)

Il 5 giugno 2003, con il regolamento (CE) n. 960/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell’India (5) («il procedimento antisovvenzioni iniziale»), sono stati istituiti dazi compensativi definitivi sulle importazioni di compact disc registrabili («CD-R») originari dell’India. Essi ammontavano al 7,3 %.

2.   Inchieste precedenti relative alle importazioni di CD-R originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia

(3)

Con la decisione 2006/753/CE (6), la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di CD-R originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), di Hong Kong e della Malaysia per mancanza di interesse della Comunità a mantenere in vigore le misure («la decisione di chiusura»). Si è concluso che, a motivo della sua modesta quota di mercato, l’industria comunitaria non avrebbe potuto trarre vantaggi significativi dall’istituzione di misure. L’istituzione di misure è stata pertanto considerata eccessiva in rapporto agli effetti negativi sostanziali che avrebbero avuto su importatori, distributori, dettaglianti e consumatori.

3.   Apertura di un riesame

(4)

L’avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan e di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di compact disc registrabili originari dell’India è stato pubblicato il 22 marzo 2007 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7) («l’avviso di apertura»).

(5)

Tali riesami, avviati su iniziativa della Commissione, hanno riguardato solo la valutazione dell’interesse della Comunità, prevedendo la possibilità che la decisione al riguardo avesse effetto retroattivo a decorrere dal 5 novembre 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore della decisione di chiusura. A fini di efficienza procedurale, i riesami dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di CD-R da Taiwan e dei dazi compensativi applicabili alle importazioni di CD-R dall’India sono stati realizzati nel quadro di un’unica inchiesta.

(6)

Come indicato sopra, le misure antidumping istituite sulle importazioni originarie di Taiwan sono scadute il 18 giugno 2007. Il riesame riguardante le importazioni da Taiwan è stato pertanto sospeso. Tuttavia, il procedimento è stato ufficialmente portato avanti sino alla data di scadenza poiché la Commissione ha esaminato in particolare la questione dell’abrogazione con effetto retroattivo dei dazi pagati tra il 5 novembre 2006 e il 18 giugno 2007.

(7)

In ragione dell’esigenza di efficienza procedurale e al fine di garantire la coerenza globale delle proprie azioni, la Commissione ha deciso di riassumere le conclusioni di entrambi i riesami nel presente regolamento.

4.   Parti interessate dal procedimento

(8)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento i produttori, gli importatori e gli utilizzatori comunitari, nonché gli esportatori e i rappresentanti dell’India e di Taiwan. È stata concessa a tutte le parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Poiché i riesami erano limitati all’interesse della Comunità, la Commissione ha invitato a compilare i questionari solo le parti stabilite nella Comunità, ossia produttori, importatori e utilizzatori comunitari. Hanno risposto al questionario un produttore, quattordici importatori e dieci utilizzatori.

(9)

La Commissione ha ricevuto inoltre una lettera dal comitato dei produttori europei di CD («CECMA») che rappresentava il denunziante nei procedimenti antidumping e antisovvenzioni iniziali e nel procedimento conclusosi con la decisione di chiusura, nonché una lettera dell’ex rappresentante della società D, come identificato in tale decisione.

(10)

Inoltre, i servizi della Commissione hanno ricevuto contributi provenienti da altri soggetti interessati, in particolare da distributori e fornitori di un esportatore indiano.

(11)

I servizi della Commissione hanno analizzato con cura tutte le osservazioni e gli argomenti addotti dagli interessati. Data la situazione della produzione comunitaria, tuttavia, le conclusioni del presente riesame si limiteranno all’individuazione dell’industria comunitaria.

5.   Periodo dell’inchiesta

(12)

L’inchiesta relativa all’interesse della Comunità ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione dell’interesse della Comunità ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

6.   Prodotto in esame e prodotto simile

6.1.   Prodotto in esame

(13)

I prodotti oggetto di riesame sono i compact disc registrabili (CD-R) originari dell’India («prodotto in esame»), attualmente classificabili nel codice NC ex 8523 40 11. Tale codice NC viene indicato a titolo puramente informativo.

(14)

Lo stesso prodotto originario di Taiwan è stato oggetto di riesame nel periodo compreso tra il 22 marzo 2007 (data di pubblicazione dell’avviso di apertura del procedimento) e il 18 giugno 2007 (data di scadenza dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di CD-R da Taiwan).

(15)

I prodotti in questione sono dischi di policarbonato ricoperti di uno strato di sostanza colorante, di uno strato di materiale riflettente e di uno strato protettivo. Sebbene la registrazione su tali dischi possa essere effettuata in varie fasi, le informazioni registrate non possono essere cancellate. Il disco è un supporto di memorizzazione ottica di dati digitali o suoni.

(16)

I CD-R possono essere distinti in base al tipo di dati in essi contenuti (CD-R per dati o CD-R musicali), alla capacità di memorizzazione, allo strato di metallo riflettente e alla presenza o meno di diciture stampate sui CD-R. Tutti i tipi di CD-R hanno le medesime caratteristiche fisiche e tecniche e sono utilizzati per gli stessi scopi. Pertanto, vengono considerati un unico prodotto.

6.2.   Prodotto simile

(17)

Nel quadro del presente procedimento non sono pervenute alla Commissione osservazioni per contestare la comparabilità dei CD-R importati o prodotti nella Comunità. Per tale ragione tutti i tipi di CD-R originari dell’India o di Taiwan o prodotti nella Comunità sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento antisovvenzioni di base.

B.   PRODUZIONE COMUNITARIA E INDUSTRIA COMUNITARIA

1.   Produzione comunitaria e industria comunitaria nel procedimento conclusosi con la decisione di chiusura

(18)

In detti procedimenti (cfr. i considerando 28 e 58 e seguenti della decisione di chiusura), i servizi della Commissione hanno constatato che la produzione comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base consta di 10 produttori. Solamente uno di essi veniva considerato componente dell’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, la Manufacturing Advanced MEDIA («MAM-E»).

2.   Produzione comunitaria e industria comunitaria nel presente procedimento

(19)

Nessuno dei produttori considerati componenti della produzione comunitaria in base alla decisione di chiusura ha partecipato al procedimento in corso.

(20)

La Commissione ha inoltre ricevuto elementi di prova attestanti che l’unica società che costituisce l’industria comunitaria nel quadro del procedimento conclusosi con la decisione di chiusura è in corso di liquidazione. Il suo ex rappresentante ha confermato la notizia per iscritto. La Commissione ha ricevuto inoltre copia dell’ordinanza di liquidazione pronunciata dal giudice, attestante la cessazione dell’attività della società. Il questionario inviato dalla Commissione è stato rispedito con l’annotazione «in liquidazione giudiziaria».

(21)

Inoltre, nonostante il CECMA si fosse espresso a favore del mantenimento delle misure, non ha presentato alcun questionario né alcuna prova per conto dei produttori comunitari, membri dell’associazione.

(22)

Un’altra società (la società A, come identificato nella decisione di chiusura) ha comunicato alla Commissione di aver cessato la propria produzione nella Comunità.

(23)

Infine, la Commissione ha ricevuto anche una risposta dalla società B (come identificato nella decisione di chiusura). Non è stata fornita alla Commissione alcuna prova che contraddica le conclusioni della decisione di chiusura, ossia che la società B non va inclusa nella definizione dell’industria comunitaria e che la sua produzione deve essere esclusa dalla definizione della produzione comunitaria (cfr. il considerando 40 della decisione di chiusura).

(24)

Si è concluso pertanto che l’industria comunitaria non esiste più e che, di conseguenza, decade l’interesse della Comunità.

C.   APPLICAZIONE RETROATTIVA

(25)

Alla luce di quanto sopra, le misure antidumping applicabili alle importazioni di CD-R originari di Taiwan e le misure compensative applicabili alle importazioni di CD-R originari dell’India vanno abrogate con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di chiusura.

(26)

Ne consegue che i dazi antidumping definitivi pagati o contabilizzati a norma del regolamento (CE) n. 1050/2002 sulle importazioni di CD-R originari di Taiwan e i dazi compensativi definitivi pagati o contabilizzati a norma del regolamento (CE) n. 960/2003 sulle importazioni CD-R originari dell’India e immessi in libera pratica dal 5 novembre 2006, vanno rimborsati o sgravati.

(27)

Conformemente alla vigente normativa doganale le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi antidumping sulle importazioni di compact disc registrabili (CD-R) originari di Taiwan istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 e i dazi compensativi sulle importazioni di compact disc registrabili (CD-R) originari dell’India istituiti dal regolamento (CE) n. 960/2003 sono abrogati.

Articolo 2

Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di CD-R originari dell’India è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 è applicabile a decorrere dal 5 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. NUNES CORREIA


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(3)  GU L 160 del 18.6.2002, pag. 2.

(4)  GU C 130 del 12.6.2007, pag. 17.

(5)  GU L 138 del 5.6.2003, pag. 1.

(6)  Decisione 2006/753/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, recante chiusura del procedimento antidumping relativo alle importazioni di compact disc registrabili (CD +/-R) originari della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Malaysia (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 15).

(7)  GU C 66 del 22.3.2007, pag. 16.