23.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/54


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2007

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva boscalid

[notificata con il numero C(2007) 5477]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/758/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’aprile 2001 la Germania ha ricevuto una domanda di BASF AG tesa a includere la sostanza attiva boscalid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2002/268/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(2)

La conferma della completezza del fascicolo era necessaria per poterlo esaminare in dettaglio e consentire agli Stati membri di autorizzare in via provvisoria, per periodi massimi di 3 anni, prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, e in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario alla luce delle prescrizioni della direttiva.

(3)

In conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della suddetta sostanza attiva sono stati esaminati rispetto agli impieghi proposti dal richiedente. In data 22 novembre 2002, lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione il progetto della relazione di valutazione.

(4)

Dopo che lo Stato membro relatore aveva depositato il suddetto progetto di relazione, è stato ritenuto necessario chiedere al richiedente ulteriori informazioni, che lo Stato membro relatore ha dovuto esaminare e valutare. L’esame del fascicolo è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE.

(5)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, in conformità dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame del fascicolo. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all’eventuale inclusione del boscalid nell’allegato I.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti boscalid per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(2)  GU L 92 del 9.4.2002, pag. 34.