21.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/35


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2006

sulla pubblicazione con restrizione del riferimento della norma EN 848-3:1999 «Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno — Fresatrici su un solo lato con utensile rotante — Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico» conformemente alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 4901]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/704/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

visto il parere del comitato permanente istituito a norma dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche nonché delle norme per i servizi della Società dell’informazione (2),

considerando quanto segue:

(1)

Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, copre uno o più requisiti essenziali relativi alla salute e alla sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 98/37/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi le prescrizioni essenziali interessate.

(2)

Il riferimento della norma EN 848-3:1999 relativo alla sicurezza della macchine per la lavorazione del legno, approvata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) il 1o luglio 1999, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

A seguito di un’obiezione formale sollevata dalla Svezia, la Commissione ha deciso con la decisione 2002/1002/CE (4) di non ritirare il riferimento della norma EN 848-3:1999 dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La norma EN 848-3:1999 ha continuato pertanto a conferire una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza fissati nella direttiva 98/37/CE.

(4)

In relazione all’obiezione formale sollevata dalla Svezia, la Commissione ha incaricato il Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) di modificare la norma EN 848-3:1999 entro il 1o gennaio 2005 per ridurre decisamente i rischi di perdita di pezzi e per installare dispositivi che assicurino una miglior protezione.

(5)

La Germania ha sollevato un’obiezione formale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 98/37/CE, del 28 luglio 2005, nei confronti della norma EN 848-3:1999.

(6)

Esaminata la norma EN 848-3:1999, la Commissione ha riconosciuto che essa non rispetta i requisiti essenziali di salute e sicurezza 1.1.2(a) (principi di integrazione della sicurezza), 1.3.2 (rischio di rottura durante il funzionamento), 1.3.3 (rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti) e 1.4.1 (requisiti generali per sistemi e dispositivi di protezione) dell’allegato I alla direttiva 98/37/CE. Le specifiche della norma EN 848-3:1999 nel punto 5.2.7.1.2(b), paragrafi da 1 a 6, riguardo alle caratteristiche e alla scelta dei materiali delle cortine di protezione, soprattutto se composte da strisce, non sono tali da impedire la prevedibile proiezione di parti dell’apparecchio.

(7)

Il CEN non ha ancora modificato la norma EN 848-3:1999, come richiesto nel mandato di normalizzazione n. 311 ad esso rilasciato riguardo alla direttiva 98/37/CE.

(8)

In attesa della modifica della norma EN 848-3:1999, nell’interesse della sicurezza e della certezza del diritto, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del riferimento della norma EN 848-3:1999 va dunque accompagnato da un’idonea avvertenza. Gli Stati membri aggiungono un’avvertenza analoga alle norme nazionali che recepiscono la norma EN 848-3:1999.

(9)

Il riferimento della norma EN 848-3:1999 va dunque sostituito di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del riferimento della norma EN 848-3:1999 «Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno — Fresatrici su un solo lato con utensile rotante — Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico» è sostituito dal testo che compare nell’allegato.

Articolo 2

Quando gli Stati membri pubblicano, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 98/37/CE, il riferimento di una norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 848-3:1999, vi aggiungono un’avvertenza analoga a quella di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/79/CE (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(3)  GU C 110 del 15.4.2000, pag. 38.

(4)  GU L 349 del 24.12.2002, pag. 103.


ALLEGATO

«(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

ESO (1)

Riferimento e titolo della norma armonizzata

(e documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita

Nota 1

CEN

EN 848-3:1999

Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno — Fresatrici su un solo lato con utensile rotante — Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico.

15.4.2000

 

Avvertenza: Riguardo alle caratteristiche e alla scelta dei materiali delle cortine di protezione, questa pubblicazione non concerne i punti 5.2.7.1.2(b), paragrafi da 1 a 6, di questa norma, la cui applicazione non conferisce presunzione di conformità ai requisiti essenziali per la salute e la sicurezza 1.3.2, 1.3.3 e 1.4.1 dell’allegato I della direttiva 98/37/CE in combinato disposto con il requisito essenziale per la salute e la sicurezza 1.1.2(a) di tale allegato.

Nota 1

In genere, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro fissata dall’organismo europeo di normalizzazione ma si segnala agli utenti di queste norme che, in casi eccezionali, può non essere così.

Nota 2.1

La nuova norma (o quella modificata) ha lo stesso campo d’applicazione della norma sostituita. Alla data fissata, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 3

In caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, le sue eventuali modifiche precedenti e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 3) consiste perciò nella EN CCCCC:YYYY e nelle sue eventuali modifiche precedenti ma senza la nuova modifica citata. Alla data fissata, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 4

La presunzione di conformità per un prodotto si ottiene se sono soddisfatte le prescrizioni della parte 1 e della parte 2 pertinente quando questa seconda parte è anch’essa elencata nella GU ai sensi della direttiva 98/37/CE.

Nota:

Ogni informazione sulla disponibilità delle norme si può ottenere presso gli Organismi europei di normalizzazione o presso gli Istituti nazionali di normalizzazione, il cui elenco è allegato alla direttiva n. 98/34/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE (3).

La pubblicazione dei riferimenti sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

Questo elenco sostituisce tutti i precedenti elenchi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne cura l’aggiornamento.

Ulteriori informazioni sulle norme armonizzate si trovano sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Organizzazione europea per la normalizzazione:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18