28.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 25/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2006

che autorizza la Lettonia a prorogare l’applicazione di una misura di deroga all’articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

(2006/42/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista sesta la direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

(2)

Con lettera protocollata dal Segretariato generale della Commissione il 16 marzo 2005, la Lettonia ha chiesto di essere autorizzata a prorogare l’applicazione di una misura di deroga sulle operazioni relative al legname.

(3)

Conformemente all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, con lettera del 10 maggio 2005, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia. Con lettera del 31 maggio 2005, la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(4)

Il mercato del legname in Lettonia è dominato da piccole imprese locali e da singoli fornitori. La natura del mercato e delle sue imprese ha dato luogo a frodi fiscali che le autorità fiscali hanno difficoltà a controllare. Per combattere questo abuso è stata introdotta una disposizione particolare nella legislazione lettone sull’IVA, che stabilisce che, in determinate circostanze, il soggetto debitore dell’IVA è il soggetto passivo per il quale viene effettuata la fornitura di beni o servizi soggetta a tassazione.

(5)

L’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, nella versione dell’articolo 28 octies della stessa direttiva, stabilisce che, in regime interno, il soggetto passivo che fornisce beni o servizi è di norma tenuto al pagamento dell’imposta. Tuttavia, l’atto di adesione del 2003, in particolare l’allegato VIII, capitolo 7, punto 1, lettera b), autorizzava la Lettonia per un periodo limitato a continuare ad applicare la propria procedura di riscossione dell’IVA alle operazioni relative al legname.

(6)

La Commissione ritiene che questa disposizione abbia consentito alla Lettonia di ridurre il rischio di evasione dell’IVA e semplificare la riscossione di tale imposta nel mercato del legname.

(7)

La misura di deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, nella versione dell’articolo 28 octies della stessa direttiva, la Lettonia è autorizzata, dal 1o maggio 2005 fino al 31 dicembre 2009, a continuare a designare il destinatario quale debitore dell’IVA nel caso delle operazioni relative al legname.

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/92/CE (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 19).