25.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1745/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2005

recante disposizioni temporanee per il rilascio dei titoli di importazione richiesti nell’ambito del regolamento (CE) n. 565/2002 che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati di origine per l’aglio importato dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione (2) impone a tutti gli Stati membri l’obbligo di comunicare alla Commissione le domande di titoli il lunedì e il giovedì di ogni settimana e di rilasciare i titoli il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato misure ulteriori.

(2)

Il lunedì 31 ottobre, il martedì 1o novembre e il mercoledì 2 novembre 2005 sono giorni festivi alla Commissione. Risulta pertanto opportuno rinviare il rilascio dei titoli richiesti dal mercoledì 26 al venerdì 28 ottobre 2005 compreso.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002, i titoli di importazione richiesti dal mercoledì 26 al venerdì 28 ottobre 2005 compreso sono rilasciati il martedì 8 novembre 2005, purché la Commissione non abbia nel frattempo adottato misure ulteriori in applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento succitato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 537/2004 (GU L 86 del 24.3.2004, pag. 9).