2.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2005

che modifica la decisione del 27 marzo 2000 che autorizza il direttore dell’Europol ad avviare negoziati con Stati terzi e organismi non connessi all’Unione europea

(2005/169/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visti l’articolo 42, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 18 della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (1),

visto l’atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme sulle relazioni esterne dell’Europol con Stati terzi e organismi non connessi all’Unione europea (2), in particolare l’articolo 2,

visto l’atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell’Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi (3), in particolare l’articolo 2,

visto l’atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell’Europol a Stati o organismi terzi (4), in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Esigenze organizzative e la necessità di combattere in modo efficace le forme organizzate di criminalità attraverso l’Europol richiedono che Israele sia inserita nell’elenco degli Stati terzi con cui il direttore dell’Europol è autorizzato ad avviare negoziati.

(2)

La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 (5) dovrebbe pertanto essere modificata,

DECIDE:

Articolo 1

All’articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 27 marzo 2000, sotto il titolo «Stati terzi» inserire il seguente Stato nell’elenco alfabetico:

«—

Israele».

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla data dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

(2)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 19.

(3)  GU C 26 del 30.1.1999, pag. 17.

(4)  GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1.

(5)  GU C 106 del 13.4.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione del 2 dicembre 2004 (GU C 317 del 22.12.2004, pag. 1).