2.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/14 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2005
che modifica la decisione del 27 marzo 2000 che autorizza il direttore dell’Europol ad avviare negoziati con Stati terzi e organismi non connessi all’Unione europea
(2005/169/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visti l’articolo 42, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 4, e l’articolo 18 della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (1),
visto l’atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme sulle relazioni esterne dell’Europol con Stati terzi e organismi non connessi all’Unione europea (2), in particolare l’articolo 2,
visto l’atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell’Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi (3), in particolare l’articolo 2,
visto l’atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell’Europol a Stati o organismi terzi (4), in particolare gli articoli 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Esigenze organizzative e la necessità di combattere in modo efficace le forme organizzate di criminalità attraverso l’Europol richiedono che Israele sia inserita nell’elenco degli Stati terzi con cui il direttore dell’Europol è autorizzato ad avviare negoziati. |
(2) |
La decisione del Consiglio del 27 marzo 2000 (5) dovrebbe pertanto essere modificata, |
DECIDE:
Articolo 1
All’articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio del 27 marzo 2000, sotto il titolo «Stati terzi» inserire il seguente Stato nell’elenco alfabetico:
«— |
Israele». |
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.
(2) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 19.
(3) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 17.
(4) GU C 88 del 30.3.1999, pag. 1.
(5) GU C 106 del 13.4.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione del 2 dicembre 2004 (GU C 317 del 22.12.2004, pag. 1).