29.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 385/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2253/2004 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 2004
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2237/77 relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione (2) stabilisce il contenuto della scheda aziendale da utilizzare. |
(2) |
Occorre che i dati raccolti per la scheda aziendale tengano conto dell’evoluzione della politica agricola comune. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (3), modifica profondamente le modalità di erogazione dei sussidi agli agricoltori all’interno della Comunità. Per poter monitorare correttamente l’evoluzione dei redditi agricoli e fornire una base sufficiente per le analisi aziendali, è necessario che la scheda aziendale rifletta tali modifiche. |
(3) |
Occorre procedere a un adeguamento della scheda aziendale per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea. |
(4) |
È quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2237/77. |
(5) |
Considerato che alcune delle modifiche si applicano a decorrere dal 2004, è opportuno che le modifiche apportate alla scheda aziendale si applichino a partire dall’esercizio contabile 2004. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2237/77 sono modificati rispettivamente in conformità degli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2004 che inizia nel corso del periodo compreso tra il 1o gennaio e il 1o luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 660/2004 della Commissione (GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 97).
(2) GU L 263 del 17.10.1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1837/2001 (GU L 255 del 24.9.2001, pag. 1).
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2237/77 è modificato come segue:
1) |
Nella tabella A (INFORMAZIONI GENERALI SULL'AZIENDA), le righe riguardanti le rubriche 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:
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2) |
La tabella M è sostituita dalla seguente: «M. PAGAMENTI DIRETTI BASATI SULLA SUPERFICIE O SULLA PRODUZIONE ANIMALE – ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 (1), (CE) n. 1254/1999 (2) e (CE) n. 1782/2003 (3) (rubriche da 601 a 680 e da 700 a 772)
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(1) GU L 160, del 26.6.1999, pag. 1.
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2237/77 è modificato come segue:
1) |
Il testo del punto 107 è sostituito dal seguente: «107. Regime dell'IVA Il regime dell'IVA (n. d'ordine 400) cui è sottoposta l'azienda è indicato, per ciascuna azienda, dal numero di codice corrispondente del seguente elenco:
Suddivisione del regime dell'IVA (solamente Spagna, Francia e Italia, Ungheria e Polonia)
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2) |
Il testo del ponto 113 è sostituito dal seguente: ‘113. Di cui: dettagli dell'importo della rubrica 112
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3) |
Nella sezione K, il testo del titolo e dei primi tre capoversi è sostituito dal seguente: «K. PRODUZIONE (esclusi gli animali) Alcune rubriche relative a prodotti sono suddivise in sottorubriche. In tal caso, i dati delle colonne da 4 a 10 devono figurare sia nella sottorubrica, sia nella rubrica corrispondente e l'insieme delle sottorubriche è inserito nella rubrica corrispondente. Occorre prevedere voci distinte per i seminativi coltivati su terreni a ripos, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 e (CE) n. 1782/2003. Occorre inoltre prevedere voci distinte se lo stesso prodotto è coltivato su terreni irrigui e su terreni non irrigui. I dati relativi ai raccolti in pieno campo devono essere registrati nella rubrica corrispondente, ad eccezione delle superfici, che non vanno registrate. Lo stesso vale per le coltivazioni su terreni affittati occasionalmente per un periodo inferiore a un anno.» |
4) |
Il testo del punto 146 è sostituito dal seguente:
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5) |
Nella sezione COLONNE DELLA TABELLA K, il testo della colonna 2 (Tipo di coltura) e della colonna 3 (Dati mancanti) è sostituito dal seguente: «Tipo di coltura (colonna 2) Si distinguono i seguenti tipi di coltura e i codici corrispondenti:
A. Colture in pieno campo [compresi ortaggi freschi, meloni e fragole in avvicendamento con colture di seminativi; escluse le colture su terreni messi a riposo ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 o (CE) n. 1782/2003].
B. Orti industriali e floricoltura in piena aria
C. Colture protette
D. Colture su terreni messi a riposo ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999 o (CE) n. 1782/2003
E. Colture energetiche
Dati mancanti (colonna 3)
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6) |
Il testo della sezione L è sostituito dal seguente: «L. QUOTE E ALTRI DIRITTI Nella colonna 9 vanno sempre inseriti i quantitativi delle quote detenute. Devono essere inoltre indicate, agli attuali valori di mercato, le quote che in origine sono state acquisite gratuitamente, se possono essere trasferite indipendentemente dai terreni a cui sono riferite. Le quote che non possono essere trasferite indipendentemente dai relativi terreni sono registrate soltanto nella tabella G. Alcuni dati sono inseriti, singolarmente o come componenti di aggregati, anche in altre rubriche delle tabelle F, G e/o K. Sono utilizzate le seguenti rubriche:
COLONNE DELLA TABELLA L Quota o diritto (rubrica) (colonna 1) Rubrica della quota o diritto. Tipi di dati (colonna 2)
(colonna 3) Libero Pagamenti (colonna 4) Per il codice 1 nella colonna 2:
Per il codice 2 nella colonna 2:
Entrate (colonna 5) Per il codice 1 nella colonna 2:
Per il codice 2 nella colonna 2:
Valore alla data dell'inventario iniziale (colonna 6) Per il codice 1 nella colonna 2:
Per il codice 2 nella colonna 2:
Ammortamento (colonna 7) I dati sull'ammortamento delle quote e altri diritti possono essere indicati in questa colonna. In ogni caso, l'ammortamento delle quote e altri diritti non deve essere registrato nella tabella G (posizione 340). Inventario finale (colonna 8) Per il codice 1 nella colonna 2:
Per il codice 2 nella colonna 2:
Quantitativo (colonna 9) Le unità da utilizzare sono:
Tasse, incluso il prelievo supplementare (colonna 10) Inserire soltanto una volta, con la colonna 2 = 2. Per quanto riguarda la rubrica 401: prelievo supplementare sul latte, dovuto sulla produzione dell'esercizio in corso, oppure importo pagato. Se esiste una quota ma non un pagamento, inserire la cifra “0”.». |
7) |
Il testo della sezione M è sostituito dal seguente: «M. PAGAMENTI BASATI SULLA SUPERFICIE O SULLA PRODUZIONE ANIMALE – ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1782/2003 (rubriche da 601 a 680 e da 700 a 772) (1)
COLONNE DELLA TABELLA M Prodotto o combinazione di prodotti (colonna 1) (colonne 2 e 3) Libero Numero di unità di base per i pagamenti (colonna 4) Per le rubriche da 600 a 655, 680 e 769, si indica la superficie in are per la quale sono concessi gli aiuti ai produttori. Per le rubriche da 710 a 766, si indica il numero dei pagamenti. Per le rubriche da 670 a 674, si indica il numero dei diritti attivati. Per le rubriche 770, 771 e 772, si indica l’importo del quantitativo di riferimento individuale (in quintali). Aiuto totale (colonna 5) Totale degli aiuti percepiti o per i quali si è costituito un diritto nel corso dell’esercizio contabile. Importo di riferimento (colonna 6) Per le rubriche da 602 a 613, da 622 a 633 e 650, si indica la resa di riferimento (in chilogrammi per ettaro) utilizzata per il calcolo dell’importo dei premi da percepire. Qualora tale dato non sia disponibile nella contabilità aziendale, potrà essere inserito dall’organo di collegamento sulla base dei dati regionali, tenuto conto dell’ubicazione dell’azienda. (colonne da 7 a 10) Libero.» |
(1) Se del caso, questi codici possono essere utilizzati anche per i pagamenti diretti nazionali complementari nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia.