29.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 385/85


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 dicembre 2004

che modifica l’indirizzo BCE/2004/13 sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’Unione europea, a paesi non appartenenti all’Unione europea e a organizzazioni internazionali

(BCE/2004/20)

(2004/916/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1, l’articolo 14.3 e l’articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

I clienti ai quali possono essere erogati i servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema sulla base dell’indirizzo BCE/2004/13 (1) sono i paesi non appartenenti all’Unione europea (non-UE), banche centrali o autorità monetarie non-UE e organizzazioni internazionali.

(2)

Alla luce degli sviluppi più recenti e in seguito ad ulteriori valutazioni, il Consiglio direttivo considera utile ampliare la definizione di cliente anche al fine di includere gli Stati membri che non hanno adottato l’euro e le rispettive banche centrali nazionali (BCN). L’indirizzo BCE/2004/13 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(3)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2004/13 è modificato come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

l’articolo 1 è modificato come segue:

a)

il primo trattino è sostituito dal seguente:

«—

per “tutti i tipi di operazioni bancarie” si intende l’erogazione di servizi di gestione delle riserve dell’Eurosistema a banche centrali e paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali, in connessione alla gestione delle riserve di tali banche centrali, paesi e organizzazioni internazionali,»;

b)

il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

per “cliente” si intende qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative), qualunque banca centrale o autorità monetaria non appartenente all’area dell’euro o qualunque organizzazione internazionale a cui un membro dell’Eurosistema eroghi servizi di gestione delle riserve,»;

c)

l’ultimo trattino è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il 22 dicembre 2004.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 dicembre 2004.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Indirizzo 2004/546/CE della Banca centrale europea (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 68).