32004L0004

Direttiva 2004/4/CE della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica la direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 22/01/2004 pag. 0025 - 0030


Direttiva 2004/4/CE della Commissione

del 15 gennaio 2004

che modifica la direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) È necessario modificare la direttiva 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi(2), per tener conto degli sviluppi scientifici.

(2) In base alle valutazioni effettuate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana e, in particolare, al suo parere del 20 settembre 1996 modificato il 12 giugno 1997 (107a riunione plenaria) e al parere aggiornato del 4 aprile 2003 sul potenziale rischio per la salute derivante dal trasporto nei serbatoi delle navi di oli e grassi a causa delle sostanze proposte come carichi precedenti accettabili, è necessario modificare l'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato della direttiva 96/3/CE.

(3) Nel caso di cicloesanolo, 2,3-butanodiolo, isobutanolo e nonano, le informazioni disponibili sono risultate inadeguate o bisognose di ulteriori chiarimenti per consentire una valutazione scientifica affidabile delle proprietà tossicologiche, per cui il comitato scientifico dell'alimentazione umana non ha potuto effettuare le valutazioni richieste. Le suddette sostanze sono state considerate dal comitato scientifico dell'alimentazione umana non accettabili come carichi precedenti, e dovrebbero pertanto essere rimosse dall'elenco dei carichi precedenti accettabili.

(4) Nel caso degli esteri di metile degli acidi grassi (laurato, palmitato, stearato, oleato), dell'anidride acetica, del polifosfato di ammonio, del tetramero del propilene, dell'alcole propilico e del silicato di sodio, in considerazione dei dati disponibili, la valutazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana è risultata in un'ammissione di tali sostanze in qualità di carichi precedenti. Esse pertanto dovrebbero essere aggiunte all'elenco dei carichi precedenti accettabili.

(5) Nel caso di isodecanolo, isononal, isoottanolo, cera di lignite, cera di paraffina e olio minerale bianco, le informazioni disponibili sono risultate inadeguate per effettuare una valutazione completa. Tuttavia, secondo il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana, queste sostanze possono essere considerate accettabili in via provvisoria come carichi precedenti, in ragione dell'improbabilità di un loro potenziale genotossico, della facilità della loro rimozione mediante le procedure di pulizia dei serbatoi e del livello di residui molto basso dovuto a tali fattori e alla probabile diluizione delle sostanze stesse.

(6) Queste sostanze accettabili in via provvisoria dovrebbero essere rivalutate in base a dati scientifici nuovi, e l'allegato rivisto come del caso, entro un periodo di tempo adeguato. I dati necessari per la valutazione di cui sopra dovrebbero essere forniti, in particolare, dai competenti operatori del settore alimentare.

(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 96/3/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Le sostanze isodecanolo, isononal, isoottanolo, cera di lignite, cera di paraffina e olio minerale bianco devono essere rivalutate in base a dati scientifici nuovi, e l'allegato opportunamente rivisto entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

(2) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 42.

ALLEGATO

"ALLEGATO

ELENCO DEI CARICHI PRECEDENTI ACCETTABILI

>SPAZIO PER TABELLA>"